Sentenza 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/06/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2361/2019
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
2361/2019 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(già ), avv. CIRILLO LUCA, Parte_1 Controparte_1 ricorrente
E
, avv. LACERENZA ANTONIO, CP_2 resistente
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 09.04.2019 la parte ricorrente esponeva:
che la parte resistente lavorava alle proprie dipendenze presso la Filiale di Trani, con mansione di e Aziende Retail dal Controparte_3
01.01.2011;
che a seguito di una segnalazione di marzo 2018 circa un'anomalia su un mutuo istruito a dicembre 2017 dalla parte resistente, emergevano analoghe anomalie su 14 pratiche di mutuo curate dallo stesso gestore;
che, in particolare, le anomalie riguardavano la documentazione reddituale dei clienti con erronee indicazioni delle matricole INPS o assenza dell'IBAN per le retribuzioni come indicato dettagliatamente nella relazione ispettiva di settembre 2018;
che tutti i clienti erano nuovi, ma risultavano acquirenti, direttamente o indirettamente, della correntista della filiale;
CP_4
1
che a seguito di contestazione disciplinare del 06.12.2018 e delle giustificazioni della parte resistente, veniva irrogata in data 11.02.2019 la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per giorni 2.
Tanto esposto chiedeva l'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare irrogata non avendo aderito all'arbitrato richiesto dalla parte resistente.
Si costituiva la parte resistente eccependo la tardività della sanzione e l'illegittimità della stessa alla luce della concreta verifica che per prassi veniva svolta per la concessione dei mutui e considerando la natura dei clienti in questione presentati dal cliente storico CP_4
Acquisita la documentazione, assunte le prove orali, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è infondato e va rigettato.
3.1) E' incontestato tra le parti che per quanto riguarda i mutui di cui alla relazione ispettiva del 14.09.2018 vi siano le anomalie ivi indicate.
Le anomalie riguardano la documentazione reddituale presentata dai clienti e consistono in particolare nella mancanza di matricola INPS del datore di lavoro o nella diversità di matricola INPS relativa allo stesso lavoratore o la coincidenza di matricola INPS relativa a datori di lavoro diversi. Inoltre emergeva che in alcuni casi avveniva l'erogazione del mutuo in assenza di canalizzazione degli emolumenti sul conto.
E', altresì, incontestato che il gestore delle pratiche mutui con le suddette anomalie fosse la parte resistente.
Solo in merito all'erogazione dei mutui in assenza di canalizzazione è emerso che gli emolumenti venivano accreditati a mezzo assegno e non tramite bonifico non risultando, dunque, sussistente il relativo addebito.
2 A prescindere, dunque, da tale precisazione, gli altri fatti contestati, in relazione al mero fatto oggettivo, risultano sussistenti e pacificamente ammessi anche dalla parte ricorrente.
3.2) In merito alla rilevanza disciplinare ed all'elemento soggettivo occorre, però, approfondire la fattispecie alla luce della normativa interna all'azienda ed a quanto emerso in sede istruttoria.
Si consideri che il Regolamento Crediti vigente all'epoca dei fatti disponeva al punto 1.1.1 che “Il Gestore della relazione, prima di procedere alla disamina della richiesta di affidamento, è tenuto a verificare ed approfondire i seguenti ambiti di conoscenza del Cliente:
- Identificazione anagrafica del Soggetto e, nel caso di Persona Giuridica, anche delle deleghe attribuite ai suoi rappresentanti;
- Relazionale, quale esistenza di collegamenti giuridici e/o economici con altri soggetti affidati e non affidati;
- Comportamentale, acquisendo informazioni circa comportamenti creditizi del
Cliente;
- Commerciale, quale conoscenza della attività effettivamente svolta e del settore di mercato in cui effettivamente la controparte opera;
- Economica, quale sussistenza di fonti reddituali stabili e conseguenti fonti di rimborso;
- Patrimoniale, quale sussistenza di una situazione patrimoniale attiva
(immobili, titoli) e passiva (debitoria) complessivamente equilibrata.
È indispensabile completare l'indagine sul Cliente con l'acquisizione e la consultazione da parte del Gestore della relazione di informazioni desumibili sia da fonti pubbliche (es.: banche dati pubbliche, visure camerali, informazioni pregiudizievoli) sia sul territorio e nel mercato di riferimento in cui il Cliente opera (es.: suoi clienti, fornitori, competitor), nonché da una attenta analisi e osservazione delle movimentazioni dei rapporti già in essere presso la Banca
(es.: frequenza, tipologia di movimentazioni, importi, beneficiari, fonti).
L'analisi degli elementi conoscitivi dovrà consentire di definire un quadro completo di “conoscenza” e di valutare l'effettiva sussistenza dei presupposti indispensabili per la prosecuzione del processo di affidamento”.
3 Tale disposizione, che pur impone una verifica della clientela dettagliata ed attenta, non fa alcun riferimento alla verifica della falsità o meno di rapporti di lavoro a fronte di buste paga e certificazioni uniche apparentemente valide. Sul punto non può certo invocare la più dettagliata procedura volta a prevenire il furto di identità in quanto il fatto contestato attiene ad un rischio sul merito creditizio e non sul furto di identità.
Al c.d. gestore di primo livello la normativa richiamata impone, dunque, un approfondimento di conoscenza del cliente che prescinde da possibili truffe o falsità che lo stesso cliente possa aver messo in essere. Non vi è alcuna norma che imponga al gestore di primo livello di porre in dubbio la veridicità della documentazione prodotta dal cliente qualora abbia una parvenza di correttezza formale.
Tanto veniva confermato dal teste all'udienza del Testimone_1
10.09.2021 il quale dichiarava che il primo livello di gestione della pratica si limitava a garantire la completezza della documentazione e non una “verifica di verità rispetto alla situazione reale”.
Inoltre non risulta agli atti che sia mai esistita né che sia stata mai insegnata ai gestori una specifica procedura di verifica della documentazione reddituale prodotta dai clienti come confermato anche in istruttoria dal direttore della filiale . Controparte_5
Non risulta, poi, che gli applicativi messi a disposizione della parte ricorrente consentissero un controllo incrociato automatico dei dati dei clienti al fine di evidenziare le anomalie emerse.
A tal proposito si consideri che solo a seguito della cessione ad
[...] ed all'utilizzo dei nuovi applicativi le anomalie indicate potevano Parte_1 essere conosciute immediatamente dal gestore di primo livello. Tanto veniva confermato dal teste secondo il quale solo “attualmente Testimone_2 nell'applicativo in uso esiste una funzione antifrode che controlla l'esistenza del rapporto contributivo”.
L'anomalia relativa alla matricola INPS era, dunque, un dato che non poteva essere controllato esercitando l'ordinaria diligenza in fase di primo controllo del
4 gestore e con gli strumenti a disposizione dello stesso ed in base al mero cartaceo.
Inoltre la normativa richiamata consente di ritenere completa la conoscenza di un cliente anche in ambito “Relazionale, quale esistenza di collegamenti giuridici e/o economici con altri soggetti affidati e non affidati”. A tal proposito
è incontestato che tutti i clienti coinvolti nelle anomalie fossero acquirenti diretti o indiretti di un cliente storico della filiale con conseguente semplificazione della procedura di adeguata verifica della clientela in questione.
Tale semplificazione, pur non determinando una mancanza di verifica della clientela, consentiva di limitare ancor di più il controllo di primo livello alla mera completezza della documentazione. Tanto veniva confermato dal direttore della filiale secondo il quale “Con i clienti portati da c'era un CP_4 rapporto di fiducia con la e quindi non si facevano ulteriori controlli ma si CP_4 operava molto sulla fiducia”.
Anche in tale caso, dunque, non può invocarsi il meticoloso controllo richiesto dal Regolamento crediti per la prevenzione dal rischio di furto di identità che la parte ricorrente invoca in relazione al presente giudizio. Ed invero è la stessa normativa che chiarisce come “In ogni caso appare opportuno un riscontro diretto con terze parti conosciute dalla Banca, in grado di identificare il soggetto richiedente”. La presentazione dei clienti da parte della CP_4 rendeva superflua una attenta verifica dell'identità degli stessi clienti. Inoltre le anomalie riscontrate non riguardano casi di furto di identità e la violazione di norme cautelative è del tutto irrilevante in mancanza del relativo rischio specifico che mirano ad evitare.
Dal punto di vista soggettivo, dunque, la verifica richiesta dalla parte ricorrente al proprio lavoratore è del tutto inesigibile. Ed invero alla luce degli applicativi in uso e della prassi non era esigibile una verifica meticolosa della documentazione, con controllo incrociato di dati e verifica formale di ogni elemento presente sulla stessa;
tale verifica, inoltre, non era indicata in alcuna normativa interna nè vi era alcuna formazione specifica o protocollo procedurale sul punto. Non era, inoltre, esigibile che la verifica si effettuasse oltre il mero dato formale con un ulteriore controllo dell'effettività del rapporto
5 di lavoro nella realtà fino ad un contatto diretto dei datori di lavoro: tale procedura non veniva mai esplicitata in una normativa interna nè era mai stata oggetto di specifica formazione.
Il fatto contestato, dunque, non sussiste sotto il profilo soggettivo in quanto la mancata verifica delle anomalie riscontrate non era esigibile in concreto dalla parte resistente secondo l'ordinaria diligenza richiesta ad un lavoratore dipendente.
La sanzione risulta, dunque, illegittima e va annullata.
4) Le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 in relazione allo scaglione indeterminabile a complessità bassa, per tutte le fasi, con riduzione alla luce delle ragioni della decisione e dell'effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità della irrogata sanzione;
2) condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese processuali che liquida in complessivi € 4.629,00 oltre accessori di legge
(IVA, CPA e spese al 15%)
Trani, 14/06/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
6