Articolo 1 della Legge 12 agosto 1962, n. 1284
Articolo 2
Versione
14 settembre 1962
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 31 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , e' sostituito dal seguente:
"Le imposte stabilite dalla presente legge sono dovute anche per i contratti di assicurazione e vitalizi in corso alla data di cui al primo comma del successivo articolo 33 e ne viene fatta applicazione sull'ammontare dei premi ed accessori incassati a cominciare da detta data".
Entrata in vigore il 14 settembre 1962