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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 3101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3101 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1138/2021 del R.G.A.C. pendente TRA (c.f.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sarnelli Girolamo (c.f.: ), in C.F._1 virtù di procura generale alle liti a rogito per TA OT in Roma, Repertorio Persona_1
n.151151 – Raccolta n.32936 del 17/10/2007, registrata a Roma il 26/10/2007; APPELLANTE E (c.f.: , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'Avv. Marino Aurelio (c.f.: ), come da procura su foglio separato;
C.F._2
APPELLANTE INCIDENTALE CONCLUSIONI All'udienza del 12/02/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, la CP_1 Parte_1 Contr (di seguito , chiedendo di accertare, con riferimento al rapporto di conto
[...] corrente ordinario n. 11703, la nullità del contratto per mancanza di forma scritta, l'illegittima applicazione di tassi di interesse ultralegali ed usurari, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, della commissione di massimo scoperto, delle valute applicate dalla Banca nel corso del rapporto;
per l'effetto, domandava l'accertamento del corretto saldo finale del c/c, rapporto ancora aperto al momento della proposizione della domanda. Contr Si costituiva la contestando integralmente le domande avverse, chiedendone il rigetto in quanto infondate e non provate, eccependo altresì la prescrizione delle rimesse solutorie anteriori al decennio dalla proposizione della domanda.
1.3. Istruita la causa a mezzo di CTU contabile, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1119/2021, pubblicata il 4.02.2021, così decideva:
1 1. Dichiara la nullità del contratto di conto corrente oggetto di causa per le ragioni indicate in motivazione e dichiara che alla data dell'01/02/2016 il c/c di corrispondenza n. 11703 presentava un saldo creditore pari ad € 3.813,54.
2. Condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'avv. Aurelio Marino in quanto anticipatario, Pt_1 delle spese di lite che liquida in € 605,72,00 per spese ed € 7.254,00 per compensi oltre accessori di legge ai sensi del DM 55/2014. In sintesi, il Tribunale, rilevato che non era presente in atti il contratto di apertura del conto corrente, ne dichiarava la nullità in quanto non munito della necessaria forma scritta ex art. 117 TUB, con conseguente necessità di operare il ricalcolo del saldo contabile escludendo tutti i costi negoziali addebitati dalla banca illegittimamente perché in assenza di pattuizione scritta e, quindi, con esclusione degli interessi ultralegali, della capitalizzazione degli interessi, delle cms e delle spese, nonché degli effetti delle valute. Invece, avendo la banca prodotto il contratto di apertura di credito del 29.3.2011, debitamente sottoscritto dal correntista, a partire da tale data dovevano essere applicate le condizioni negoziali pattuite dalle parti in forma scritta. Il primo Giudice, infine, riteneva fondata l'eccezione di prescrizione, sollevata tempestivamente dalla convenuta, osservando che la Banca aveva dedotto, nella propria comparsa di costituzione in giudizio, l'assenza di affidamento in relazione ai contratti in esame e, quindi, sarebbe stato onere dell'attrice dedurre e dimostrare quali erano stati i pagamenti eseguiti entro il limite dell'affidamento e quali quelli eseguiti oltre tale limite, e che non poteva darsi rilevanza al cd.
“fido di fatto”. Ritenuto, quindi, di presumere la natura solutoria di tutte le rimesse eseguite dalla correntista fino alla sottoscrizione del contratto di apertura di credito del 29.3.2011, e tenuto conto di quanto sopra premesso, il Tribunale aderiva all'ipotesi di calcolo n. 1 elaborata dal Ctu nella relazione integrativa del 16.5.2019, secondo la quale, alla data dell'01/02/2016, il c/c di corrispondenza n. 11703 presentava un saldo creditore pari ad € 3.813,54, a fronte del saldo debitore risultante dagli estratti conto della banca di € 20.582,45. 2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato, in data 5.3.2021, tramite pec) ha proposto Contr appello principale la per i seguenti motivi:
2.1 In primo luogo l'appellante censura l'operato del primo Giudice per non aver tenuto conto della ripartizione dell'onere della prova nell'ambito delle azioni di accertamento negativo (e/o ripetizione), nelle quali spetta proprio all'attore provare l'esistenza del rapporto. Secondo la infatti, sarebbe irrilevante la mera dichiarazione del cliente di non aver Pt_1 sottoscritto il contratto per giustificare l'omessa produzione dello stesso, dovendo il cliente necessariamente provare positivamente la condictio indebiti con la produzione del documento contrattuale. Sotto altro ma correlato aspetto, l'appellante evidenzia che la controparte, oltre a non aver prodotto il contratto di conto corrente, non aveva depositato, nei termini di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., tutti gli estratti conto necessari per ricostruire il rapporto a partire dalla sua origine. Infatti, solo all'udienza del 04.12.2018 la controparte aveva chiesto procedersi ad integrazioni peritali, sul presupposto che il CTU avrebbe esaminato solo una parte degli estratti conto, non
2 disponendo, alla data del conferimento dell'incarico, di quelli successivamente prodotti, in data 29.03.2018, dalla difesa attorea unitamente ad istanza di rimessione in termini (“estratti ordinari e scalari, dal 14 aprile 1993 al 31 dicembre 1993 e dal 1 giugno 1998 al 31 luglio 1998”). Secondo l'appellante, il Giudice aveva erroneamente ritenuto acquisiti al giudizio i detti documenti depositati tardivamente. Al contrario, se la controparte era conscia della carenza documentale ante causam, ben avrebbe dovuto munirsi della documentazione con le iniziative che poi aveva tardivamente esercitato solo all'approssimarsi della scadenza dei termini istruttori, onde legittimare la sussistenza di un periculum in mora (sostanzialmente “autoprodotto”); sicché, se aveva “accettato il rischio” di agire in giudizio senza la documentazione completa, omettendo di assolvere ai propri oneri probatori, non si poteva configurare una decadenza “inimputabile” ai termini dell'art. 153, secondo comma c.p.c. Contr In applicazione di tale principio, il Giudice di prime cure, secondo la avrebbe dovuto ritenere incompleta la documentazione presente in atti, e, conseguentemente, dichiarare ex ante inammissibile la richiesta di CTU contabile e ritenere, ex post, inattendibile anche la ricostruzione contabile offerta dal CTU.
2.2 Col secondo motivo l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado, dopo aver correttamente ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie formulata dalla Banca ed aver affermato l'irrilevanza del c.d. fido di fatto, aveva aderito ad un'ipotesi di ricalcolo formulata dal CTU che non teneva conto degli effetti della prescrizione. Contr In sostanza, secondo la il CTU, sulla scorta della documentazione prodotta ab origine dalla
- e tenendo conto della prescrizione eccepita dalla convenuta -, aveva accertato CP_1 che, “alla data dell'01.02.2016 il c/c di corrispondenza n.11703 presenta un saldo debitore pari ad € 11.120,80 (all. 3), a fronte, si rammenta, del saldo parimenti debitore di € 20.582,45 risultante dall'ultimo estratto conto versato in atti”. Senonché, nel prosieguo del giudizio, all'udienza del 04.12.2018, la chiedeva di CP_1 procedersi ad una integrazione peritale per consentire al CTU di esaminare anche gli estratti conto prodotti in data 29.03.2018 dalla difesa attorea unitamente ad istanza di rimessione in termini. All'esito della richiesta integrazione il CTU accertava, alla data dell'01/02/2016, che il c/c di corrispondenza n. 11703 presentava un saldo creditore pari ad € 3.813,54, ma senza tenere conto della prescrizione delle rimesse solutorie, come indicato dallo stesso consulente nella risposta all'osservazione del CTP di parte convenuta. Contr
2.3 Col terzo motivo la censura le statuizioni della sentenza impugnata in punto di spese di lite giacché l'accoglimento della domanda proposta dalla era stato limitato solo CP_1 all'espunzione degli addebiti entro il decennio e sino al 29 marzo 2011 rappresentando che la scrivente difesa ha provveduto alla corresponsione delle spese liquidate dal Tribunale con la sentenza gravata, riservandosi di ottenerne la ripetizione nella sede che ci occupa.
2.4 la si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dei motivi di appello CP_1 formulati da controparte evidenziando che:
- sin dall'introduzione del giudizio, aveva del tutto escluso l'esistenza di convenzioni – tampoco scritte – relative ai rapporti bancari eccependo la nullità parziale per non perdere i favorevoli
3 effetti dell'apertura di credito in relazione all'eccezione di prescrizione;
conseguentemente, l'onere di provare l'esistenza delle convenzioni scritte gravava inequivocabilmente sulla CP_3
Banca non aveva formulato uno specifico motivo di appello rispetto all'avvenuta
[...] acquisizione agli atti del giudizio dei documenti che essa aveva prodotto in primo grado con l'istanza di rimessione in termini del 29.3.2018, accolta dal Tribunale con provvedimento del 3.4.2018; in ogni caso, tale istanza era stata necessitata dalla condotta della che non aveva Pt_1 mai ottemperato alla richiesta stragiudiziale di detti estratti di c.c., costringendola ad instaurare un procedimento ex art. 700 c.p.c. in corso di causa e dovendo attendere l'esito – negativo per la convenuta/resistente – del reclamo per ricevere, in data 18.05.2017, la documentazione poi oggetto dell'istanza di rimessione in termini.
2.5 Al fine di resistere al secondo motivo dell'appello principale, la ha proposto, CP_1 inoltre, appello incidentale col quale deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui, facendo cattivo governo dell'art. 115 c.p.c. e argomentando della non ipotizzabilità, a livello dogmatico, del c.d. fido di fatto, il Tribunale aveva escluso l'esistenza dell'apertura di credito. In particolare, la deduce che la nullità prevista dall'art. 117 c. 3 TUB è posta CP_1 esclusivamente a protezione del cliente e che, nel caso di specie, l'attrice aveva espressamente dichiarato di non volersene avvalere in relazione al contratto di apertura di credito. Inoltre, l'appellante incidentale evidenzia che, diversamente da quanto opinato dal primo Giudice, la Banca non aveva mai contestato le affermazioni contenute nell'atto di citazione ovvero che «Sin da subito l'Istituto accordò alla correntista una linea di finanziamento di classe superiore a Lit. 10.000.000 (al cambio, €uro 5.164,56), valevole sino a revoca, regolata, anche quanto all'addebito delle spese, commissioni e interessi, sul conto corrente n. 11703, organizzata sotto la forma tecnica dell'apertura di credito, dalla quale la società attrice mai ha sconfinato» (foglio 2, capo II, della citazione). In ogni caso, per la le informazioni estraibili dagli estratti conto del rapporto CP_1 consentivano di ritenere provata l'esistenza dell'affidamento posto che:
- risultava stabilmente l'esistenza di esposizione debitoria multimilionaria e l'avvenuta applicazione, in ogni trimestre, di commissioni di massimo scoperto in modo da escludere una mera tolleranza della Banca;
- la Banca riportava, negli estratti conto, tassi diversi, per l'ipotesi di passivo contenuto nei limiti dell'importo di £ 100 milioni e per quella di superamento del citato limite, sicché era palese che il conto fosse assistito dalla concessione di un'apertura di credito, ancorché non consacrata in un documento scritto. Secondo la quindi, l'eccezione di prescrizione poteva essere ponderata solo sino al CP_1 novembre 2005 (dieci anni anteriori alla notifica della citazione) e, comunque, avendo riguardo all'apertura di credito che aveva operato sul c/c per importo mai inferiore a £. 100 milioni (al cambio, € 51.645,68) dovendosi tenere conto del c.d. saldo ricostruito e dei criteri di imputazione delle rimesse di cui agli artt. 1193 e 1194 c.c., con la conseguenza che, all'esito, risultava l'inesistenza del debito esposto dalle scritture del c/c 11703 all'1.02.2016 e l'esistenza di un saldo a credito della correntista pari ad € 3.813,54, come già accertato dal Tribunale. Sulla base di tali premesse così concludeva: CP_1
I. respingere tutti i motivi dell'appello di perché inammissibili e/o infondati, in fatto e in diritto;
Parte_2
II. in accoglimento dell'appello incidentale,
4 II.a per l'intero periodo potenzialmente coperto da prescrizione, accertare e dichiarare l'esistenza di un'apertura di credito d'importo pari a £. 100 milioni (al cambio, € 51.645,68) ovvero d'importo pari a quella diversa somma, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte riterrà di giustizia;
II.b accertare il saldo del c/c 11703 all'1.02.2016 ponderando l'eccezione di prescrizione soltanto sino al novembre 2005 e, in ogni caso, tenendo conto dell'apertura di credito di cui al capo che precede;
II.c per l'effetto, rideterminato il saldo del c/c 11703 dal suo sorgere all'1.02.2016, compiuta l'attività escludendo le spese, le commissioni di massimo scoperto e la capitalizzazione e applicando gli interessi al tasso legale codicistico sino al 28.03.2011 e ai tassi banca del 29.03.2011, accertare e dichiarare l'inesistenza del debito esposto dalle scritture del c/c 11703 all'1.02.2016 e l'esistenza, alla medesima data, di un saldo a credito della correntista pari ad € 3.813,54 ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte, anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia;
III. condannare la alla refusione anche delle spese e dei compensi del secondo grado di giudizio, con Parte_2 le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario, accessori tributari e accessori previdenziali, con loro distrazione in favore del sottoscritto avvocato per anticipo fattone. All'udienza del 12.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. L'appello principale è infondato e va rigettato. In primo luogo il Collegio non intende discostarsi dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, salvo che alleghi la conclusione del contratto verbis tantum, la quale, se pacifica, impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare” (cfr. Cass. sez. VI, 09/03/2021, n. 6480). Ebbene ciò è quanto accaduto nel caso di specie in cui, a fronte della allegazione attorea della Contr mancata stipula per iscritto del contratto di conto corrente, la ha prodotto, esclusivamente, il contratto di apertura di credito del 29.03.2011, regolarmente sottoscritto dalla correntista, ma nessun documento relativo al momento di inizio del rapporto. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, di recente, ha anche chiarito che in materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla (e dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto Pt_1 non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche aliunde, vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte). Non è, quindi, vietato al giudice del merito svolgere un accertamento contabile al fine di determinare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio. (cfr. Cassazione civile, sez. I, 24/07/2023, n. 22007).
5 Non vi è dubbio, quindi, che correttamente il Tribunale aveva ammesso la CTU contabile sulla base degli estratti di c.c. corrente parziali prodotti dall'attrice, fermo restando che tale documentazione, come sopra indicato, è stata comunque integrata in corso di causa. Quanto, invece, alla legittimità dell'ordinanza che rimetteva in termini la per CP_1 produrre tale documentazione, va osservato che la giurisprudenza a partire da Cass. n. 24641 del 2021, si è occupata, funditus, dei rapporti tra l'art. 119, comma 4 T.U.B., norma di carattere sostanziale, e l'art. 210 c.p.c., avente, invece, natura processuale, e giungendo, dopo un'ampia ed articolata motivazione, ad affermare il principio per cui "Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dal D. Lgs. n. 385 del 1993, art. 119, comma 4, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato". In detta pronuncia, peraltro, si è puntualizzato (cfr. p. 12.10 della motivazione) che "(...) il cliente può, se lo ritiene, e se (...) ne ha l'esigenza, chiedere direttamente alla banca, e non per il tramite del giudice, la consegna degli estratti conto dell'ultimo decennio: una volta inoltrata la richiesta, la banca è obbligata ad effettuare la consegna entro il termine previsto. E la norma così congegnata, in difetto di alcuna previsione normativa in tal senso, non impatta affatto né sul riparto degli oneri probatori, né sulla disciplina processuale applicabile. Non è forse superflua qui una ulteriore precisazione, a scanso di pur improbabili equivoci. Quanto precede non sta a significare che il cliente, una volta introdotta la causa in veste di attore, non possa più avvalersi dell'art. 119, u.c.; non può farlo invocando indiscriminatamente l'intervento del Giudice, il che stravolgerebbe le regole processuali invece operanti, a meno che la banca non si sia resa inadempiente dell'obbligo che su di essa incombe: ma nulla esclude, viceversa, che il cliente, introdotta la lite (ed al netto dell'osservanza dell'art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4), possa rivolgersi direttamente alla banca per farsi consegnare la documentazione di cui ha bisogno: si immagini il caso di una istanza avanzata nelle more del secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6". In senso sostanzialmente analogo, poi, la successiva sentenza della Corte di Cassazione (n. 23861 del 2022), ha parimenti precisato che "Non e', dunque, necessario - (...) - che la richiesta sia avanzata in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio nell'ambito del quale l'istanza ex art. 210 c.p.c. è proposta, essendo sufficiente, sotto il profilo temporale in esame, che, al momento della formulazione di tale istanza, il cliente abbia chiesto copia della documentazione e che siano decorsi novanta giorni dalla richiesta - tale è il termine assegnato alla banca dall'art. 119, comma 4 t.u.b. per ottemperare alla richiesta - senza che la banca medesima abbia proceduto alla consegna della documentazione, a meno che non sia dimostrata l'esistenza di idonea giustificazione dell'inadempimento". Nel caso di specie, risulta che, dopo aver introdotto la lite iscrivendo a ruolo la causa davanti al Tribunale di Napoli, in data 7.12.2015, l'attrice, in data 27.6.2016, formulava per la prima volta
6 Contr la richiesta alla di ottenere la documentazione bancaria contestata dall'appellante (cfr. all. 1 al ricorso ex art. 700 c.p.c.) Alla prima udienza di trattazione del 21.10.2016, il Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2, con scadenza a partire dal 16.2.2017. A seguito dell'inerzia della la in data 11.1.2017 depositava ricorso ex art. Pt_1 CP_1
700 c.p.c. al fine di ottenere dalla in via d'urgenza, copia della predetta documentazione Pt_1
e, con ordinanza del 24.2.2017 – ovvero comunque prima della scadenza per il deposito della Contr memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. - il Tribunale ordinava alla di consegnare alla ricorrente la documentazione indicata;
tuttavia, avverso tale ordinanza la proponeva Pt_1 reclamo e, solo a seguito del rigetto dell'impugnazione, in data 18.5.2017, consegnava la documentazione richiesta dall'attrice. Peraltro, va anche aggiunto che, nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. la chiedeva anche espressamente che il Giudice volesse ordinare alla convenuta, ex CP_1 art. 210 c.p.c., il deposito della documentazione già richiesta, ex art. 119 TUB, il 27.6.2016. Inoltre, la Corte di Cassazione, sul punto, ha precisato che in tema di conto corrente bancario, la scelta del correntista circa il momento - anteriore all'instaurazione del giudizio da promuoversi contro la banca (con le eventuali conseguenze sull'istanza ex art. 210 c.p.c. se formulata, ricorrendone i presupposti, nel medesimo giudizio) o in pendenza dello stesso - in cui esercitare la facoltà di richiedere all'istituto di credito la consegna di documentazione ex art. 119, comma 4, d.lg. n. 385 del 1993, deve tenere conto, necessariamente, al fine del successivo, tempestivo deposito di detta documentazione, oltre che del termine (novanta giorni) spettante alla banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello, diverso e prettamente processuale, sancito, per le preclusioni istruttorie, dall'art. 183, comma 6, c.p.c. con le relative conseguenze ove esso rimanga inosservato, fatta salva, tuttavia, in quest'ultima ipotesi, la possibilità di valutare, caso per caso, se la condotta del correntista possa considerarsi meritevole di tutela mediante l'istituto della rimessione in termini (cfr. Cassazione civile sez. I, 12/05/2023, n.12993.) Nel caso di specie, l'attrice si era tempestivamente attivata per richiedere gli estratti conto mancanti nella propria documentazione, sia pure dopo l'iscrizione a ruolo della causa, ma antecedentemente alla prima udienza di trattazione, e la Banca convenuta aveva colpevolmente omesso di consegnare alla correntista i documenti richiesti, addirittura anche dopo l'ordine contenuto nell'ordinanza ex art. 700 c.p.c., pronunciata dal Tribunale prima della scadenza del termine previsto per le preclusioni istruttorie. Consegue a quanto premesso che correttamente tale documentazione è stata acquisita al Giudizio e analizzata dal CTU sussistendo, nella specie, tutti i presupposti per ritenere rimessa in termini l'attrice dal deposito di tali documenti. Il secondo motivo di appello avente ad oggetto la prescrizione delle rimesse effettuate dalla sul conto corrente oggetto di causa, va trattato congiuntamente all'appello CP_1 incidentale, che è stato espressamente proposto dall'appellato al fine di resistere al secondo motivo dell'appello principale. La sentenza impugnata, infatti, è errata nella parte in cui ha escluso tout court la possibilità di ritenere sussistente un c.d. fido di fatto. Al riguardo, appare convincente l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente,
7 la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 e del Dlgs n. 385 del 1993 , o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'articolo 127, comma 2, del citato Dlgs, la nullità stessa. (cfr. Cassazione civile, sez. I, 10/04/2024, n. 9712). Nel caso di specie, la oltre a prospettare fin dalla introduzione del giudizio CP_1
l'esistenza di un'apertura di credito con il limite di L. 100.000.000, ha sempre dichiarato, rispetto a tale clausola del rapporto, di non volersi avvalere della nullità di protezione prevista dal TUB. Contr Di contro la non ha mai contestato espressamente l'esistenza del predetto affidamento, ma si è limitata a chiedere alla controparte di provarne l'esistenza sicché, tale circostanza potrebbe ritenersi già acclarata sul piano del principio di cui all'art. 115 c.p.c. In ogni caso, nella sentenza della Corte di Cassazione sopra indicata si è precisato che le presunzioni semplici sono sicuramente delle prove: esse sono disciplinate nel titolo II del libro VI del codice civile, dedicato appunto alle prove;
significativamente le presunzioni sono alternativamente definite come "prove indirette" o "prove critiche". L'art. 2725 cod. civ. (norma che rientra tra quelle richiamate dall'art. 2729, comma 2, cod. civ., dettato in tema di presunzioni) è evidentemente inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in epoca in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità. Ma non lo è pure nei confronti di quei contratti conclusi nel vigore del testo unico bancario in una forma diversa da quella scritta, ove il cliente della banca decida di non opporre la nullità: poiché, come sopra accennato, la nullità opera "soltanto a vantaggio del cliente", l'obbligo di forma posto dal cit. art. 117, comma 1, la cui inosservanza è sanzionata con la nullità del contratto, non ha modo di operare ove la controparte della banca intenda avvalersi del contratto stesso, con ciò rinunciando ad invocare in giudizio il vizio che affligge il negozio. Né rileva che, giusta l'art. 127, comma 2, T.U.B., la nullità di protezione possa essere rilevata d'ufficio dal giudice. Infatti, se la rilevazione ex officio delle nullità negoziali, intesa come indicazione alle parti di tale vizio, è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", la loro "dichiarazione", ove sia mancata un'espressa domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa del medesimo vizio, previo suo accertamento: sempre che, però, non vengano in questione - come nel caso in esame - nullità speciali, le quali presuppongono una manifestazione di interesse della parte (cfr. Cass., SU, nn. 26242 e 26243 del 2014; in senso conforme, di recente, Cass. n. 39437 del 2021). Se, dunque, rientra nella disponibilità esclusiva del cliente della banca la scelta se far valere, o meno, in giudizio un contratto privo del requisito di forma, ciò significa, di riflesso, che al cliente che invochi il detto contratto non si può opporre l'onere di darne prova documentale, onde la conclusione del negozio ben potrà da lui fornirsi attraverso presunzioni, senza
8 incontrare il limite segnato dall'art. 2724, n. 3), cod. civ., cui rinvia l'art. 2725 (cfr. Cass. n. 34997 del 2023). È vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'esistenza un contratto di apertura di credito bancario non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto (cfr. Cass. n. 8160 del 1999) e che, in particolare, una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra, in sé, la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (cfr. Cass. n. 12947 del 1992). Ciò non significa, tuttavia, che sia impedita la prova per presunzioni dell'apertura di credito: vuol dire, piuttosto, che una presunzione, quanto all'esistenza dell'apertura di credito, non possa trarsi dalle descritte situazioni. Ebbene, nel caso di specie, l'esistenza di un affidamento del conto corrente, già a partire dall'impianto del rapporto, è dimostrata, in modo inequivocabile, non solo dalla stabile e rilevante esposizione debitoria della (che potrebbe essere frutto della mera tolleranza della CP_1
Banca) ma anche dalle seguenti circostanze risultanti dagli estratti di c.c. versati in atti:
- risulta chiaramente indicata una commissione di massimo scoperto (che, nella prassi bancaria, costituisce la remunerazione che la Banca si fa accordare per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della provvista);
- la applicava tassi di interesse debitori differenti, per l'ipotesi di esposizioni nei limiti del Pt_1 fido (L. 100.000.000) e, in caso di sconfinamento. Consegue a quanto premesso che il rapporto di conto corrente oggetto di lite doveva effettivamente ritenersi assistito dalla concessione di un fido fino all'importo di L. 100.000.000 con la conseguenza che le rimesse effettuate dalla correntista fino alla concorrenza di tale importo erano finalizzate a ripristinare detto rapporto di provvista e non avevano efficacia solutoria e, dunque, rispetto ad esse non opera la prescrizione eccepita dalla con Pt_1
l'ulteriore corollario che risulta corretta la rielaborazione del saldo del rapporto di c.c. effettuata dal CTU tenendo conto dei documenti depositati dall'attrice successivamente al conferimento Contr dell'incarico ma senza considerare gli effetti della prescrizione eccepita dalla Infine, risulta certamente infondato il motivo di appello avente ad oggetto la condanna alle Contr spese di lite della posto che la stessa era risultata soccombente rispetto alla domanda proposta dalla e le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 32061 CP_1 del 31/10/2022), hanno risposto negativamente alla domanda se “sia corretta l'interpretazione dell'art. 92 c.p.c. secondo cui, nel caso di rilevante divario tra petitum e decisum, l'attore parzialmente vittorioso possa essere condannato alla rifusione di un'aliquota delle spese di lite in favore della controparte”, ponendosi a favore dell'indirizzo che circoscrive la fattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti (o di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti), escludendola invece nel caso in cui sia stata
9 proposta una domanda articolata in un unico capo. In questa ipotesi, infatti, l'accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con attribuzione in favore dell'Avv. Aurelio Marino, dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 c.p.c., facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte di Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — e, quindi, rientrante nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per parte appellata (e il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria).
Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla nei confronti della Parte_1
avverso la sentenza n. 1119/2021, pubblicata dal Tribunale di Napoli il 4.02.2021, CP_1 così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto dalla Parte_1
2. condanna la al pagamento, per le causali di cui in Parte_1 motivazione ed in favore della delle spese di lite, che si liquidano in: € 360,00 CP_1
(trecentosessanta/00) per spese ed € 4.888,00 (quattromilaottocentottantotto/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Aurelio Marino dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 c.p.c.
3. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 Così deciso in Napoli, il 04/06/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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