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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/12/2025, n. 3876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3876 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7973/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Ivana Poggioli Giudice dott. Francesca Neri Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7973/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRELLA Parte_1 C.F._1 LUCIANA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PETRELLA LUCIANA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERANGOLO Controparte_1 C.F._2 RA, elettivamente domiciliato in BOLOGNA presso il difensore avv. MERANGOLO RA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale Intestato, ogni contraria istanza e eccezione disattesa
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IO (BO) in data 14 febbraio
2009 tra il signor e la signora con atto trascritto nel Registro dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del predetto Comune, ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza;
2) confermare le condizioni tutte della separazione così come in atti riproposte.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
CONVENUTA: pagina 1 di 7 Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: nel merito:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a IO (BO) tra il Sig.
[...]
e la Sig.ra in data 14.02.2009; Parte_1 Controparte_1
2) In via riconvenzionale:
- stabilire la misura dell'assegno divorzile a favore della Sig.ra in euro 2.000,00 mensili da CP_1 corrispondersi da parte del Sig. entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
- Accertare e dichiarare illegittima la compensazione tra l'assegno in favore della Sig.ra e le spese CP_1 straordinarie delle figlie e per l'effetto disporre che il Sig. rispetti la disciplina dei rimborsi delle Parte_1 spese straordinarie come da Protocollo;
- Accertare e dichiarare le spese straordinarie evidenziate nel presente atto come non dovute dalla resistente per le ragioni quivi dedotte e per l'effetto condannare il Sig. a restituire la somma di € 603,36 Parte_1 alla Sig.ra o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al CP_1 saldo effettivo;
3) Confermare per il resto le condizioni fissate nella separazione personale a seguito di negoziazione assistita in data 18.06.2024.
In via istruttoria: ordinare a parte ricorrente la produzione della propria documentazione fiscale 2025.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 14 febbraio 2004 il signor nato a [...] il [...] ha contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario a IO con la signora nata a [...] il 17 Controparte_1 febbraio 1968 in regime di separazione dei beni;
dall'unione coniugale sono nate due figlie: , nata a Per_1
Bologna il 18 ottobre 2005, e nata a [...] il [...], minorenne, entrambe non Per_2 economicamente indipendenti;
con accordo di separazione personale a seguito di convenzione di negoziazione assistita del 18 giugno 2024, le parti concordavano di separarsi alle seguenti condizioni:
-“ L'abitazione familiare, di esclusiva proprietà della signora sita in IO (BO), via Controparte_1
Gyula n. 3, viene assegnata al signor perché la abiti con le figlie e Parte_1 Per_2 Per_1 trasferendosi la signora in altra abitazione, portando con sé i suoi bene ed effetti personali. È in CP_1 facoltà del signor traferirsi con le figlie in altra abitazione a sua insindacabile scelta. Parte_1
- La figlia minore verrà affidata in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Per_2 residenza anagrafica presso il padre nell'immobile che gli è assegnato.
- La responsabilità genitoriale sulla figlia minore verrà esercitata in via condivisa da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale si troverà di volta in volta. Per_2
- Salvo altri e diversi accordi tra le parti, la madre potrà vedere e tenere con sé la minore con le Per_2 seguenti modalità:
- a settimane alterne dal sabato all'uscita da scuola alla domenica sera, avendo cura la madre di riaccompagnarla presso l'abitazione paterna;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando con l'altro genitore il periodo del 23 al 30 dicembre con quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- le festività pasquali, ad anni alterni, già stabilendo che le festività pasquali 2025 le passerà con il Per_2 padre;
- durante le vacanze estive, compatibilmente con le esigenze e impegni della minore, potrà Per_2 trascorrere l'intero periodo (dalla chiusura all'apertura dell'Istituto scolastico) nell'abitazione dei nonni materni sita a Punta Marina, ferma la facoltà della madre di trascorrere con la figlia una settimana in altra diversa località.
- le parti si impegnano a provvedere in via diretta al mantenimento ordinario di e nei Per_2 Per_1 rispettivi periodi di permanenza presso di loro, fino alla completa indipendenza economica delle stesse.
pagina 3 di 7 - Ciascun genitore si obbliga a far fronte alle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo sulle spese straordinarie adottato dal Tribunale di Bologna in data 9 agosto 2017, nella misura del 75% a carico del padre e del 25% a carico della madre.
- Il signor si impegna ed obbliga a corrispondere alla signora la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di € 1.500,00 (millecinquecento/00), da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, su un conto corrente che la moglie indicherà, a titolo di corrispettivo per l'assegnazione della casa familiare.
Restano a carico della signora le rate di mutuo acceso a suo nome e gravante sull'abitazione CP_1 familiare, impegnandosi il signor perdurante l'assegnazione, a sostenere i costi di gestione e di Parte_1 utenze”.
Col ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 13.6.2025, il marito chiede pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione. La convenuta, costituendosi, si associa alla domanda sul vincolo ma chiede che alla venga corrisposta una somma CP_1 maggiore rispetto ai 1.500 euro mensili stabiliti in sede di separazione;
in particolare allega:
Tali condizioni [quelle di separazione] prevedono, tra l'altro, che il Sig. continui ad occupare Parte_1
l'immobile di proprietà della Sig.ra che quest'ultima debba corrispondere integralmente le rate di CP_1 mutuo relative a detto immobile e che il Sig. sia tenuto a corrispondere assegno pari a € Parte_1
1.500,00 mensili alla Sig.ra CP_1
In questa sede la Sig.ra pur aderendo alla domanda di divorzio, tuttavia chiede che vengano CP_1 diversamente disciplinate le condizioni economiche tra le parti in base ai seguenti elementi.
Prosegue poi trattando della “misura dell'assegno in favore della Sig.ra e allegando, al riguardo, CP_1 che a suo parere il reddito dell'attore sarebbe aumentato dopo la separazione, mentre lei avrebbe un onere aggiuntivo, costituito dalla somma di euro 600 mensili a titolo di canone di locazione per l'alloggio in cui vive, che si aggiunge ai preesistenti, e in particolare alla somma di euro 471,05, che è la rata di mutuo che ella corrisponde per l'immobile di sua proprietà che è stato assegnato al marito in sede di separazione.
Allega inoltre di continuare a percepire uno stipendio di circa 1.400 euro mensili. Chiede, pertanto, la corresponsione di un assegno divorzile in proprio favore non più si euro 1.500, ma di 2.000 euro mensili, oltre a formulare ulteriori domande aventi ad oggetto i rapporti di dare-avere fra le parti per alcune voci delle spese straordinarie.
Queste ultime domande sono palesemente inammissibili, alla luce del dato letterale dell'art. 473 bis c.p.c..
Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e
36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, lo scioglimento della comunione coniugale, la divisione o pagina 4 di 7 la restituzione dei beni, il rimborso di somme anticipate o il risarcimento del danno (La domanda di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari è ora tuttavia ammessa in forza di esplicita previsione normativa contenuta nel Decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 c.d. Correttivo
Riforma Cartabia 2024), essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima
(cfr. Cass. 10356/2005; Cass. 6424/2017).
Questo Tribunale condivide il principio accolto anche dalla giurisprudenza di merito secondo il quale "... la trattazione, in una alla domanda di separazione o di divorzio, delle suddette domande, che richiedono un'istruttoria specifica e talora prolungata, risulta in contrasto con l'interesse - che non può ritenersi di natura esclusivamente privatistica (tanto che il legislatore ha previsto in sede di appello la loro trattazione e decisione con il rito camerale) - alla celere definizione non solo della questione inerente la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, ma anche delle delicate questioni relative all'affidamento, collocazione abitativa e mantenimento dei figli minori ed all'assegno per il coniuge, e dunque alla formazione del giudicato su tali questioni che, sia pure di natura atipica (c.d. "rebus sic stantibus"), tuttavia costituisce un punto fermo rispetto al quale sono allegabili soltanto le modifiche dello stato di fatto e i giustificati motivi che costituiscono il presupposto dei procedimenti disciplinati dagli artt. 710 c.p.c. e 9 comma 1 L. n. 898 del 1970."(cfr. sentenza n. 957 del 2-9-2022 del Tribunale di Potenza su
. Email_1
Circa la domanda di assegno divorzile formulata dalla convenuta, essa non può essere accolta. Infatti la convenuta non ha compiutamente allegato (né tantomeno provato) la sussistenza dei presupposti
(assistenziale, perequativo-compensativo o risarcitorio) per il riconoscimento dell'assegno. Anche a voler ritenere implicitamente allegata la funzione assistenziale, si fa presente che, a seguito dell'onere sopravvenuto rappresentato dal canone di locazione, la convenuta può comunque contare sulla somma di euro 1.400 (stipendio netto mensile) + 1.500 (somma versata dal marito) = 2.900 – 600 (affitto) – 471
(mutuo) = 1.829 euro mensili. Ad ogni modo va chiarito che, contrariamente a quanto la difesa della convenuta pare affermare, con gli accordi di separazione non è stato posto a carico del marito alcun onere di corrispondere somme alla convenuta a titolo di contributo al di lei mantenimento, in quanto la somma di euro 1.500 posta a carico di lui inequivocabilmente costituisce un corrispettivo a fronte dell'assegnazione a lui della casa familiare, di esclusiva proprietà della moglie e per la quale la stessa continua a pagare il mutuo;
tale somma non è soggetta a rivalutazione istat, né risulta trattata fiscalmente quale contributo al mantenimento della moglie. Pertanto, trattandosi di pattuizione autonoma contenuta nelle condizioni della separazione consensuale, ma estranea al suo contenuto tipico e necessario, essa non può essere modificata, in mancanza di accordo delle parti. La Cassazione ha recentemente ribadito, infatti, che, in materia di separazione e divorzio, i patti patrimoniali “autonomi”, non legati direttamente agli effetti della separazione dei coniugi, conservano una natura autonoma e, pertanto, non sono modificabili né in sede di revisione della pagina 5 di 7 separazione né in sede di divorzio (Cass. 31486/2025). Nel caso di specie, quindi, il Tribunale deve limitarsi a dare atto della persistente vigenza di tali accordi.
Va accolta pertanto la sola domanda sul vincolo, dal momento che le parti, personalmente comparse all'udienza del 13.11.2025, hanno confermato di voler divorziare e sono trascorsi oltre sei mesi tra il deposito dell'accordo di separazione e il deposito del ricorso per divorzio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, nei valori prossimi ai minimi per tutte le fasi, avuti riguardo al limitatissimo thema decidendum e alla esigua attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra nato a [...] il 26 Parte_1 aprile 1970 e nata a [...] il [...], matrimonio contratto in data 14 Controparte_1 febbraio 2004 a IO col rito concordatario, atto 2 parte 2 serie A anno 2009 de Comune di IO;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune l'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per accordo fra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio continua a essere regolata da tutte le condizioni concordate per la separazione, che di seguito si trascrivono:
- “ L'abitazione familiare, di esclusiva proprietà della signora sita in IO (BO), via Controparte_1
Gyula n. 3, viene assegnata al signor perché la abiti con le figlie e Parte_1 Per_2 Per_1 trasferendosi la signora in altra abitazione, portando con sé i suoi bene ed effetti personali. È in CP_1 facoltà del signor traferirsi con le figlie in altra abitazione a sua insindacabile scelta. Parte_1
- La figlia minore verrà affidata in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Per_2 residenza anagrafica presso il padre nell'immobile che gli è assegnato.
- La responsabilità genitoriale sulla figlia minore verrà esercitata in via condivisa da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale si troverà di volta in volta. Per_2
- Salvo altri e diversi accordi tra le parti, la madre potrà vedere e tenere con sé la minore con le Per_2 seguenti modalità:
- a settimane alterne dal sabato all'uscita da scuola alla domenica sera, avendo cura la madre di riaccompagnarla presso l'abitazione paterna;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando con l'altro genitore il periodo del 23 al 30 dicembre con quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- le festività pasquali, ad anni alterni, già stabilendo che le festività pasquali 2025 le passerà con il Per_2 pagina 6 di 7 padre;
- durante le vacanze estive, compatibilmente con le esigenze e impegni della minore, potrà Per_2 trascorrere l'intero periodo (dalla chiusura all'apertura dell'Istituto scolastico) nell'abitazione dei nonni materni sita a , ferma la facoltà della madre di trascorrere con la figlia una settimana in altra diversa località.
- le parti si impegnano a provvedere in via diretta al mantenimento ordinario di e nei Per_2 Per_1 rispettivi periodi di permanenza presso di loro, fino alla completa indipendenza economica delle Stesse.
- Ciascun genitore si obbliga a far fronte alle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo sulle spese straordinarie adottato dal Tribunale di Bologna in data 9 agosto 2017, nella misura del 75% a carico del padre e del 25% a carico della madre.
- Il signor si impegna ed obbliga a corrispondere alla signora la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di € 1.500,00 (millecinquecento/00), da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, su un conto corrente che la moglie indicherà, a titolo di corrispettivo per l'assegnazione della casa familiare.
Restano a carico della signora le rate di mutuo acceso a suo nome e gravante sull'abitazione CP_1 familiare, impegnandosi il signor perdurante l'assegnazione, a sostenere i costi di gestione e di Parte_1 utenze”;
3 – respinge la domanda della convenuta di porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile in suo favore;
4 – dichiara inammissibili le altre domande proposte dalla convenuta;
5 - condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
98 per spese, € 3.900 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 23.12.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Ivana Poggioli Giudice dott. Francesca Neri Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7973/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRELLA Parte_1 C.F._1 LUCIANA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PETRELLA LUCIANA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERANGOLO Controparte_1 C.F._2 RA, elettivamente domiciliato in BOLOGNA presso il difensore avv. MERANGOLO RA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale Intestato, ogni contraria istanza e eccezione disattesa
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IO (BO) in data 14 febbraio
2009 tra il signor e la signora con atto trascritto nel Registro dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del predetto Comune, ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza;
2) confermare le condizioni tutte della separazione così come in atti riproposte.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
CONVENUTA: pagina 1 di 7 Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: nel merito:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a IO (BO) tra il Sig.
[...]
e la Sig.ra in data 14.02.2009; Parte_1 Controparte_1
2) In via riconvenzionale:
- stabilire la misura dell'assegno divorzile a favore della Sig.ra in euro 2.000,00 mensili da CP_1 corrispondersi da parte del Sig. entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
- Accertare e dichiarare illegittima la compensazione tra l'assegno in favore della Sig.ra e le spese CP_1 straordinarie delle figlie e per l'effetto disporre che il Sig. rispetti la disciplina dei rimborsi delle Parte_1 spese straordinarie come da Protocollo;
- Accertare e dichiarare le spese straordinarie evidenziate nel presente atto come non dovute dalla resistente per le ragioni quivi dedotte e per l'effetto condannare il Sig. a restituire la somma di € 603,36 Parte_1 alla Sig.ra o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al CP_1 saldo effettivo;
3) Confermare per il resto le condizioni fissate nella separazione personale a seguito di negoziazione assistita in data 18.06.2024.
In via istruttoria: ordinare a parte ricorrente la produzione della propria documentazione fiscale 2025.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 14 febbraio 2004 il signor nato a [...] il [...] ha contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario a IO con la signora nata a [...] il 17 Controparte_1 febbraio 1968 in regime di separazione dei beni;
dall'unione coniugale sono nate due figlie: , nata a Per_1
Bologna il 18 ottobre 2005, e nata a [...] il [...], minorenne, entrambe non Per_2 economicamente indipendenti;
con accordo di separazione personale a seguito di convenzione di negoziazione assistita del 18 giugno 2024, le parti concordavano di separarsi alle seguenti condizioni:
-“ L'abitazione familiare, di esclusiva proprietà della signora sita in IO (BO), via Controparte_1
Gyula n. 3, viene assegnata al signor perché la abiti con le figlie e Parte_1 Per_2 Per_1 trasferendosi la signora in altra abitazione, portando con sé i suoi bene ed effetti personali. È in CP_1 facoltà del signor traferirsi con le figlie in altra abitazione a sua insindacabile scelta. Parte_1
- La figlia minore verrà affidata in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Per_2 residenza anagrafica presso il padre nell'immobile che gli è assegnato.
- La responsabilità genitoriale sulla figlia minore verrà esercitata in via condivisa da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale si troverà di volta in volta. Per_2
- Salvo altri e diversi accordi tra le parti, la madre potrà vedere e tenere con sé la minore con le Per_2 seguenti modalità:
- a settimane alterne dal sabato all'uscita da scuola alla domenica sera, avendo cura la madre di riaccompagnarla presso l'abitazione paterna;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando con l'altro genitore il periodo del 23 al 30 dicembre con quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- le festività pasquali, ad anni alterni, già stabilendo che le festività pasquali 2025 le passerà con il Per_2 padre;
- durante le vacanze estive, compatibilmente con le esigenze e impegni della minore, potrà Per_2 trascorrere l'intero periodo (dalla chiusura all'apertura dell'Istituto scolastico) nell'abitazione dei nonni materni sita a Punta Marina, ferma la facoltà della madre di trascorrere con la figlia una settimana in altra diversa località.
- le parti si impegnano a provvedere in via diretta al mantenimento ordinario di e nei Per_2 Per_1 rispettivi periodi di permanenza presso di loro, fino alla completa indipendenza economica delle stesse.
pagina 3 di 7 - Ciascun genitore si obbliga a far fronte alle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo sulle spese straordinarie adottato dal Tribunale di Bologna in data 9 agosto 2017, nella misura del 75% a carico del padre e del 25% a carico della madre.
- Il signor si impegna ed obbliga a corrispondere alla signora la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di € 1.500,00 (millecinquecento/00), da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, su un conto corrente che la moglie indicherà, a titolo di corrispettivo per l'assegnazione della casa familiare.
Restano a carico della signora le rate di mutuo acceso a suo nome e gravante sull'abitazione CP_1 familiare, impegnandosi il signor perdurante l'assegnazione, a sostenere i costi di gestione e di Parte_1 utenze”.
Col ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 13.6.2025, il marito chiede pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione. La convenuta, costituendosi, si associa alla domanda sul vincolo ma chiede che alla venga corrisposta una somma CP_1 maggiore rispetto ai 1.500 euro mensili stabiliti in sede di separazione;
in particolare allega:
Tali condizioni [quelle di separazione] prevedono, tra l'altro, che il Sig. continui ad occupare Parte_1
l'immobile di proprietà della Sig.ra che quest'ultima debba corrispondere integralmente le rate di CP_1 mutuo relative a detto immobile e che il Sig. sia tenuto a corrispondere assegno pari a € Parte_1
1.500,00 mensili alla Sig.ra CP_1
In questa sede la Sig.ra pur aderendo alla domanda di divorzio, tuttavia chiede che vengano CP_1 diversamente disciplinate le condizioni economiche tra le parti in base ai seguenti elementi.
Prosegue poi trattando della “misura dell'assegno in favore della Sig.ra e allegando, al riguardo, CP_1 che a suo parere il reddito dell'attore sarebbe aumentato dopo la separazione, mentre lei avrebbe un onere aggiuntivo, costituito dalla somma di euro 600 mensili a titolo di canone di locazione per l'alloggio in cui vive, che si aggiunge ai preesistenti, e in particolare alla somma di euro 471,05, che è la rata di mutuo che ella corrisponde per l'immobile di sua proprietà che è stato assegnato al marito in sede di separazione.
Allega inoltre di continuare a percepire uno stipendio di circa 1.400 euro mensili. Chiede, pertanto, la corresponsione di un assegno divorzile in proprio favore non più si euro 1.500, ma di 2.000 euro mensili, oltre a formulare ulteriori domande aventi ad oggetto i rapporti di dare-avere fra le parti per alcune voci delle spese straordinarie.
Queste ultime domande sono palesemente inammissibili, alla luce del dato letterale dell'art. 473 bis c.p.c..
Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e
36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, lo scioglimento della comunione coniugale, la divisione o pagina 4 di 7 la restituzione dei beni, il rimborso di somme anticipate o il risarcimento del danno (La domanda di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari è ora tuttavia ammessa in forza di esplicita previsione normativa contenuta nel Decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 c.d. Correttivo
Riforma Cartabia 2024), essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima
(cfr. Cass. 10356/2005; Cass. 6424/2017).
Questo Tribunale condivide il principio accolto anche dalla giurisprudenza di merito secondo il quale "... la trattazione, in una alla domanda di separazione o di divorzio, delle suddette domande, che richiedono un'istruttoria specifica e talora prolungata, risulta in contrasto con l'interesse - che non può ritenersi di natura esclusivamente privatistica (tanto che il legislatore ha previsto in sede di appello la loro trattazione e decisione con il rito camerale) - alla celere definizione non solo della questione inerente la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, ma anche delle delicate questioni relative all'affidamento, collocazione abitativa e mantenimento dei figli minori ed all'assegno per il coniuge, e dunque alla formazione del giudicato su tali questioni che, sia pure di natura atipica (c.d. "rebus sic stantibus"), tuttavia costituisce un punto fermo rispetto al quale sono allegabili soltanto le modifiche dello stato di fatto e i giustificati motivi che costituiscono il presupposto dei procedimenti disciplinati dagli artt. 710 c.p.c. e 9 comma 1 L. n. 898 del 1970."(cfr. sentenza n. 957 del 2-9-2022 del Tribunale di Potenza su
. Email_1
Circa la domanda di assegno divorzile formulata dalla convenuta, essa non può essere accolta. Infatti la convenuta non ha compiutamente allegato (né tantomeno provato) la sussistenza dei presupposti
(assistenziale, perequativo-compensativo o risarcitorio) per il riconoscimento dell'assegno. Anche a voler ritenere implicitamente allegata la funzione assistenziale, si fa presente che, a seguito dell'onere sopravvenuto rappresentato dal canone di locazione, la convenuta può comunque contare sulla somma di euro 1.400 (stipendio netto mensile) + 1.500 (somma versata dal marito) = 2.900 – 600 (affitto) – 471
(mutuo) = 1.829 euro mensili. Ad ogni modo va chiarito che, contrariamente a quanto la difesa della convenuta pare affermare, con gli accordi di separazione non è stato posto a carico del marito alcun onere di corrispondere somme alla convenuta a titolo di contributo al di lei mantenimento, in quanto la somma di euro 1.500 posta a carico di lui inequivocabilmente costituisce un corrispettivo a fronte dell'assegnazione a lui della casa familiare, di esclusiva proprietà della moglie e per la quale la stessa continua a pagare il mutuo;
tale somma non è soggetta a rivalutazione istat, né risulta trattata fiscalmente quale contributo al mantenimento della moglie. Pertanto, trattandosi di pattuizione autonoma contenuta nelle condizioni della separazione consensuale, ma estranea al suo contenuto tipico e necessario, essa non può essere modificata, in mancanza di accordo delle parti. La Cassazione ha recentemente ribadito, infatti, che, in materia di separazione e divorzio, i patti patrimoniali “autonomi”, non legati direttamente agli effetti della separazione dei coniugi, conservano una natura autonoma e, pertanto, non sono modificabili né in sede di revisione della pagina 5 di 7 separazione né in sede di divorzio (Cass. 31486/2025). Nel caso di specie, quindi, il Tribunale deve limitarsi a dare atto della persistente vigenza di tali accordi.
Va accolta pertanto la sola domanda sul vincolo, dal momento che le parti, personalmente comparse all'udienza del 13.11.2025, hanno confermato di voler divorziare e sono trascorsi oltre sei mesi tra il deposito dell'accordo di separazione e il deposito del ricorso per divorzio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, nei valori prossimi ai minimi per tutte le fasi, avuti riguardo al limitatissimo thema decidendum e alla esigua attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra nato a [...] il 26 Parte_1 aprile 1970 e nata a [...] il [...], matrimonio contratto in data 14 Controparte_1 febbraio 2004 a IO col rito concordatario, atto 2 parte 2 serie A anno 2009 de Comune di IO;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune l'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per accordo fra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio continua a essere regolata da tutte le condizioni concordate per la separazione, che di seguito si trascrivono:
- “ L'abitazione familiare, di esclusiva proprietà della signora sita in IO (BO), via Controparte_1
Gyula n. 3, viene assegnata al signor perché la abiti con le figlie e Parte_1 Per_2 Per_1 trasferendosi la signora in altra abitazione, portando con sé i suoi bene ed effetti personali. È in CP_1 facoltà del signor traferirsi con le figlie in altra abitazione a sua insindacabile scelta. Parte_1
- La figlia minore verrà affidata in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Per_2 residenza anagrafica presso il padre nell'immobile che gli è assegnato.
- La responsabilità genitoriale sulla figlia minore verrà esercitata in via condivisa da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale si troverà di volta in volta. Per_2
- Salvo altri e diversi accordi tra le parti, la madre potrà vedere e tenere con sé la minore con le Per_2 seguenti modalità:
- a settimane alterne dal sabato all'uscita da scuola alla domenica sera, avendo cura la madre di riaccompagnarla presso l'abitazione paterna;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando con l'altro genitore il periodo del 23 al 30 dicembre con quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- le festività pasquali, ad anni alterni, già stabilendo che le festività pasquali 2025 le passerà con il Per_2 pagina 6 di 7 padre;
- durante le vacanze estive, compatibilmente con le esigenze e impegni della minore, potrà Per_2 trascorrere l'intero periodo (dalla chiusura all'apertura dell'Istituto scolastico) nell'abitazione dei nonni materni sita a , ferma la facoltà della madre di trascorrere con la figlia una settimana in altra diversa località.
- le parti si impegnano a provvedere in via diretta al mantenimento ordinario di e nei Per_2 Per_1 rispettivi periodi di permanenza presso di loro, fino alla completa indipendenza economica delle Stesse.
- Ciascun genitore si obbliga a far fronte alle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo sulle spese straordinarie adottato dal Tribunale di Bologna in data 9 agosto 2017, nella misura del 75% a carico del padre e del 25% a carico della madre.
- Il signor si impegna ed obbliga a corrispondere alla signora la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di € 1.500,00 (millecinquecento/00), da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, su un conto corrente che la moglie indicherà, a titolo di corrispettivo per l'assegnazione della casa familiare.
Restano a carico della signora le rate di mutuo acceso a suo nome e gravante sull'abitazione CP_1 familiare, impegnandosi il signor perdurante l'assegnazione, a sostenere i costi di gestione e di Parte_1 utenze”;
3 – respinge la domanda della convenuta di porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile in suo favore;
4 – dichiara inammissibili le altre domande proposte dalla convenuta;
5 - condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
98 per spese, € 3.900 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 23.12.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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