TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/05/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 730/2018
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA -
UDIENZA DEL 18 MARZO 2025
G. I. dott.ssa GERMANA RADICE
Verbale di udienza mediante trattazione scritta relativo alla controversia civile iscritta al numero 730/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2018, avente ad oggetto: “azione di risarcimento danni” e promossa
DA
(P.I. ), in persona del sindaco legale rappresentan- Parte_1 P.IVA_1 te p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente dall'avv. Pietro Marcello Natale e dall'avv. Vito
Tassone ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Pietro Marcello Natale, sito in
Acquaro (VV) – frazione Limpidi - alla via Scaletta n.54;
-attore–
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dagli avv.ti Mariagrazia Marchese, Angelo Calzone e Rocco Faga ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in Vibo Valentia, alla via Spogliatore – condominio Edilia della
Palma;
-convenuto-
CONTRO
(C.F. ), in proprio e nella qualità di mandante CP_2 C.F._2 del costituendo “ ”, rappresentato e difeso Avv. Caterina Giuliano ed Controparte_3 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Spilinga (VV) in Via S. Francesco n. 2;
-convenuto-
CONTRO
(C.F. ), in proprio e nella qualità di mandante CP_4 C.F._3 del costituendo “ ”, rappresentato e difeso dall' Avv. Caterina Giuliano ed Controparte_3 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Spilinga (VV) in Via S. Francesco n. 2;
-convenuto-
CONTRO
1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore CP_5 C.F._4
Scrivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Serra San Bruno alla via
Giacomo Matteotti n. 46;
-convenuto-
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_6 C.F._5
Vincenzo Attisani e Brunella Chiarello ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in
Vibo Valentia alla via Vittorio Veneto n. 78;
-convenuto-
L'udienza si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta.
Il giudice, dott.ssa Germana Radice, prende atto del rituale deposito delle note con cui le parti si riportano alle domande, difese e conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi ed in tutti i successivi scritti difensivi. Pertanto, dopo che ciascuno dei difensori si è riportato alle ra- gioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni ed illustrate negli atti di causa e nelle suddette note scritte telematiche, questo giudice all'esito della camera di consiglio, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza (redatta in formato telematico e sotto- scritta mediante cd. “firma digitale”) che viene incorporata al verbale di udienza ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE, al termine dell'udienza di discussione orale del 18 marzo 2025, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281- sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 730/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
(R. G. A. C.) dell'anno 2018 e promossa
DA
(P.I. ), in persona del sindaco legale rappresentan- Parte_1 P.IVA_1 te p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente dall'avv. Pietro Marcello Natale e dall'avv. Vito
2
Tassone ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Pietro Marcello Natale, sito in
Acquaro (VV) – frazione Limpidi - alla via Scaletta n.54;
-attore–
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dagli avv.ti Mariagrazia Marchese, Angelo Calzone e Rocco Faga ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in Vibo Valentia, alla via Spogliatore – condominio Edilia della
Palma;
-convenuto-
CONTRO
(C.F. ), in proprio e nella qualità di mandante CP_2 C.F._2 del costituendo “ ”, rappresentato e difeso Avv. Caterina Giuliano ed Controparte_3 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Spilinga (VV) in Via S. Francesco n. 2;
-convenuto-
CONTRO
(C.F. ), in proprio e nella qualità di mandante CP_4 C.F._3 del costituendo “ ”, rappresentato e difeso dall' Avv. Caterina Giuliano ed Controparte_3 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Spilinga (VV) in Via S. Francesco n. 2;
-convenuto-
CONTRO
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore CP_5 C.F._4
Scrivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Serra San Bruno alla via
Giacomo Matteotti n. 46;
-convenuto-
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_6 C.F._5
Vincenzo Attisani e Brunella Chiarello ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in
Vibo Valentia alla via Vittorio Veneto n. 78;
-convenuto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo, ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies cod. proc. civ. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ. perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza
3
di discussione sottoscritto dal giudice stesso, sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Con atto di citazione in giudizio regolarmente notificato, il , in Parte_1 persona del Sindaco legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di
Vibo Valentia, , in proprio e in qualità di capogruppo mandatario del Controparte_1 Cont R.T.P., in proprio ed in qualità di mandante del arch. , CP_2 Controparte_1 Cont
in proprio ed in qualità di mandante del arch. , CP_4 Controparte_1
in proprio ed in qualità di mandante del RTP arch. , Controparte_6 Controparte_1
, in proprio ed in qualità di mandante del RTP arch. , per ivi CP_5 Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni:” Voglia l'adito Tribunale, rigettando qualsiasi altra domanda, controdeduzione, eccezione e richiesta eventualmente proponenda dai convenuti, A) accertare e dichiarare che, avendo il convenuto arch. presentato, in Controparte_1 Con qualità di mandatario del dichiarazioni sostitutive di certificazione volutamente mendaci per partecipare nella procedura dell'indetta gara di appalto di cui al precedente punto I e, avendo gli altri quattro odierni convenuti conferito al medesimo arch. Controparte_1 Con mandato per la costituzione del per la partecipazione alla stessa gara di appalto, così come specificato sotto i precedenti punti I – II e III –, qui da intendersi integralmente riprodotti
e ritrascritti, le commesse mendacità, ed il relativo concorso a commetterle, si pongono in rapporto “causa-effetto” con l'accertata e dichiarata illegittimità del relativo provvedimento di aggiudicazione in loro favore;
e che di conseguenza i convenuti, nelle rispettive qualità specificate sotto la precedente lettera B), sono obbligati in solido a rifondere tutte le somme di denaro che l'attore ha dovuto corrispondere al in forza della predetta Controparte_7 sentenza n. 731/2014 del TAR di Catanzaro, pari a € 46.107,0460; nonché a risarcire al medesimo attore tutti i danni cagionati all'attore per i fatti specificati sotto i nn. 1. – 2. – 3. del precedente punto III del presente atto introduttivo;
B) quindi condannare il convenuto arch.
, in proprio, in qualità di legale rappresentante p.t. del R.T.P. arch. Controparte_1 Con
ed in qualità di capogruppo mandatario del;
il convenuto geol. Controparte_1
, in proprio ed in qualità di mandante del RTP arch. ; il CP_2 Controparte_1 convenuto geol. , in proprio ed in qualità di mandante del RTP arch. CP_4
; il convenuto arch. in proprio ed in qualità di Controparte_1 Controparte_6 Con mandante del arch. ; il convenuto arch. , in proprio ed in qualità CP_1 CP_5 Con di mandante del in solido e/o in proporzione della rispettiva percentuale di concorso nella commissione del fatto illecito per cui è causa, al rimborso della somma di denaro pari a €
46.107,04, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo: il tutto a favore dell'attore nonché a risarcire al medesimo attore tutti i danni Parte_1 accertati e dichiarati cagionati all'attore per i fatti specificati sotto i nn. 1. – 2. – 3. del
4
precedente punto III del presente atto introduttivo, condannandoli al relativo pagamento;
C) accertare e dichiarare che i convenuti, nelle rispettive qualità specificate sotto la precedente lettera B), con la commissione del fatto illecito per cui è causa hanno altresì denigrato e offeso
l'immagine del quindi condannare altresì i medesimi convenuti, nelle Parte_1 rispettive qualità specificate sotto la precedente lettera B), in solido e/o in proporzione delle rispettive percentuali di concorso nella commissione del fatto illecito per cui è causa, al pagamento, a favore dell'attore , della somma di € 80.000,00=, o di quella Parte_1 maggiore o minore ritenuta equa, a titolo di risarcimento danno non patrimoniale per aver offeso l'immagine del con la commissione del fatto illecito per cui è causa;
Pt_1 Parte_1
D) condannare i convenuti, nelle rispettive qualità specificate sotto la precedente lettera B), in solido e/o in proporzione delle rispettive percentuali di concorso nella commissione del fatto illecito per cui è causa, al pagamento delle spese e competenze per il presente giudizio a favore dell'attore ”. Parte_1
A sostegno della propria domanda, il esponeva in fatto: Parte_1
- Che aveva dovuto procedere all'affidamento dell'incarico della progettazione preliminare e definitiva dei lavori di “bonifica e messa in sicurezza ambientale del sito ex discarica comunale sita in località Carra”;
- Che, pertanto, aveva indetto appalto pubblico, da aggiudicare tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 d.lgs. n. 163/2006, per servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, “cat. 12, all.II A d.lgs. 163/2006 e s.m. – CPC
867”, relativi ad attività di “progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità inerenti ad un nuovo impianto di depurazione a servizio del
Comune di ”; riservando la partecipazione ai “concorrenti di cui all'art. 90 Pt_1 comma 1, lett. D), e), f), g) e h) del d.lgs. 163/2006”, per un importo presunto pari a €
95.000,00;
- Che aveva pubblicato nell'albo pretorio comunale l'avviso esplorativo del 28.11.2012 in cui specificava le condizioni, le modalità di partecipazione e i requisiti dei professionisti, singoli o in raggruppamento temporaneo, per la relativa selezione e affidamento dell'incarico;
- Che il raggruppamento temporaneo di professionisti avente come capo gruppo mandatario l'arch. , costituendo con i professionisti mandanti Controparte_1 geol. , geol. ausiliato dal geol. arch. CP_4 CP_8 CP_9
arch. , aveva presentato istanza di ammissione alla Controparte_6 CP_5 procedura negoziata per l'affidamento del relativo incarico professionale;
- Che aveva presentato stessa istanza anche un altro raggruppamento temporaneo di professionisti capeggiato dall'arch. ; CP_7
5
- Che, espletata la gara, con determina n. 116 del 21.10.2013, a firma dell'allora responsabile dell'Ufficio Tecnico Settore LL.PP. del geom. Parte_1
, l'affidamento delle prestazioni professionali inerenti i servizi di Controparte_10 ingegneria “redazione del piano di caratterizzazione finalizzato alla bonifica dell'area Cont dell'ex discarica Carrà” veniva aggiudicato in via definitiva dal con capogruppo mandatario arch. con la riserva che la stipula del contratto e Controparte_1
l'efficacia della stessa aggiudicazione definitiva restava “subordinata ai sensi dell'art.
11, comma 8 del Codice, alla positiva verifica del possesso, in capo all'aggiudicatario, dei previsti requisiti di legge, fermo restando che potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della sussistenza delle cause interdittive di cui alla normativa vigente, art. 10 della legge n. 575/1965 e del D.Lgs. n. 490/1994 così come previsto dall'art. 11 del DPR n. 252/1998”;
- Che, il tramite il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Settore LL.PP. procedeva a Pt_1 richiede all'arch. la documentazione attestante i requisiti di Controparte_1 legge;
- Che, in data 6.11.2023 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Settore LL.PP. procedeva alla procedeva alla consegna in via d'urgenza dell'area per “la redazione del piano di caratterizzazione, esecuzioni indagini ambientali e geotecniche, redazioni analisi, di rischio e progettazione preliminare dell'intervento di bonifica e/o ripristino ambientale ex discarica Carrà del ”; Parte_1
- Che, in data 8.11.2013 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Settore LL.PP. e il mandatario sottoscrivevano il disciplinare del Controparte_11 conferimento dell'incarico professionale;
- Che i mandanti professionisti facenti parte del mandatario CP_7 CP_1
trasmettevano il progetto preliminare dell'intervento di bonifica dell'ex
[...] discarica Carrà;
- Che il RTP arch. proponeva ricorso al TAR avverso il provvedimento di CP_7
aggiudicazione a favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo
[...]
di cui all'avviso 9.10.2013 prot. 4514, nonché dei verbali Controparte_12 di gara e provvedimenti successivi e connessi con richiesta di risarcimento danni;
- Che, con sentenza n. 731/2014, il TAR dichiarava illegittimo tale provvedimento di aggiudicazione, atteso che l'aggiudicatario RTP arch. , essendo Controparte_1 all'epoca dipendente a tempo pieno (full time) del , a norma dell'art. Parte_2
90, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163, non avrebbe potuto essere affidatario di attività di progettazione, neanche se munito di relativa autorizzazione dalla P.A. di appartenenza e condannava il al pagamento, a favore dei ricorrenti Parte_1
e a titolo di risarcimento del danno, della somma di € Controparte_7
6
35.000,00 oltre rivalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo
(FOI) ed interessi corrispettivi ed, inoltre, condannava l'odierno attore, in solido con gli odierni convenuti, al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di € 3.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- Che il aveva proposto appello al Consiglio di Stato;
Parte_1
- Che, con sentenza n. 685/2015, il Consiglio di Stato rigettava l'appello e compensava le spese;
- Che il con determinazione n. 72 del 10.10.2014 ha revocato la Parte_1 determinazione n. 116 del 21.10.2013 con cui aveva disposto l'aggiudicazione;
- Che il RTP arch. proponeva ricorso di ottemperanza alla sentenza n. CP_7
731/2014 del TAR Catanzaro, poi accolto con sentenza n. 1679/2015;
- Che, successivamente il nominato commissario “ad acta” con deliberazione n. 1 del
10/02/2016 e protocollata al n. 527 del 10/2/2016 del ordinava al Parte_1 responsabile del Servizio finanziario del Comune di di emettere mandato di Pt_1 Cont pagamento a favore dell'arch. in qualità di capo-gruppo del nonché CP_7 mandato di pagamento di €1.300,00 per compensi spettanti al Commissario “ad acta” – dr. Persona_1
Sulla base di siffatte premesse in fatto ed in diritto, il proponeva Parte_1 domanda di risarcimento deducendo la responsabilità dei convenuti per l'ingiusto danno subito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.09.2018, si costituiva in giudizio l'arch. che in via preliminare eccepiva in via pregiudiziale Controparte_1
l'inammissibilità dell'azione per difetto di giurisdizione rilevando che le controversie risarcitorie relative alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture sono devolute al Giudice Amministrativo in virtù di quanto disposto dall'art. 133 c.p.a. e, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'atto introduttivo per tardiva costituzione in giudizio dell'attore, la nullità del mandato professionale conferito dal ai difensori per conflitto Pt_1 di interessi ed incompatibilità con la conseguente nullità dell'atto di citazione, nonché
l'inammissibilità delle richieste volte alla modifica della sentenza n. 731/2014 emessa dal TAR di Catanzaro. Nel merito, il convenuto deduceva l'infondatezza della domanda rilevando l'inesistenza della responsabilità ipotizzata e di atti illeciti dei professionisti convenuti. Inoltre,
l'Arch. spiegava domanda riconvenzionale al fine di ottenere, in seguito alla revoca CP_1 del conferimento dell'incarico, il riconoscimento e la quantificazione dell'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 21 quinquies, nella misura di euro 35.000 oltre IVA e accessori, nonché al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dai reati di calunnia e diffamazione commessi dal
Comune e dal legale rappresentate – dott. - con le dichiarazioni contenute Persona_2 nell'atto di citazione. Parte convenuta, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “Il
7
Tribunale di Vibo Valentia, contrariis reiectis, vorrà: PRELIMINARMENTE E AI FINI DELLA
CORRETTA INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, disporre il differimento della prima udienza di comparizione, ai fini della chiamata in causa del dott. , che Persona_2 si chiede di poter effettuare per le ragioni sopra indicate. - PRELIMINARMENTE E IN RITO, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda, per tardiva costituzione in giudizio dell'attore e disporre quindi con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo;
- IN
VIA PREGIUDIZIALE, dichiarare inammissibile la domanda attrice, per carenza di giurisdizione del Giudice ordinario;
- PRELIMINARMENTE E NEL MERITO, dichiarare la nullità della deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 6.6.2016, della determinazione dirigenziale n. 71 del 18.7.2016 di conferimento d'incarico defensionale, del disciplinare sottoscritto dal con i difensori, nonché della relativa procura ad litem, per conflitto di Pt_1 interessi e perché affidati a soggetti giuridicamente incompatibili e perché elusivi dell'azione di responsabilità verso i 2 avvocati, e, per l'effetto, dichiarare la nullità insanabile dell'atto di citazione;
- IN PROSIEGUO E IN SUBORDINE, dichiarare l'inammissibilità delle richieste volte a una modifica delle statuizioni contenute nella sentenza del TAR Catanzaro n. 731/2014, perché palesemente contrarie ai limiti oggettivi e soggettivi, formali e sostanziali del giudicato civile e amministrativo;
- IN PROSIEGUO E IN SUBORDINE, respingere in ogni caso la domanda risarcitoria proposta dal attesa l'assoluta insussistenza degli addebiti mossi Pt_1 all'arch. e agli altri convenuti, nonché per l'assoluta insussistenza di colpa o dolo CP_1 in capo allo stesso e di nesso eziologico - IN PROSIEGUO E IN SUBORDINE, respingere la domanda risarcitoria proposta dal e dare atto e dichiarare che il comportamento del Pt_1
Sindaco e degli uffici comunali integra fatto doloso e/o colposo del creditore e comunque causa del danno all'Ente; - IN VIA RICONVENZIONALE, dare atto e dichiarare che l'arch.
ha diritto a un indennizzo ai sensi dell'art. 21 quinquies L. 241/1990, in virtù della CP_1 determinazione dirigenziale n. 72 del 10.10.2014, con cui il comune ha il provvedimento di affidamento dell'incarico, nella misura di euro 35.000 oltre IVA e accessori e/o che l'arch.
ha diritto al riconoscimento e alla quantificazione del compenso per l'attività CP_1 svolta, nella misura di euro 35.000 oltre IVA e accessori o nella misura che sarà ritenuta di
Giustizia; - IN VIA RICONVENZIONALE e con l'estensione della domanda al terzo chiamato, accertare e dichiarare che le dichiarazioni contenute in citazione e negli altri atti connessi integrano i reati di calunnia e diffamazione;
condannare dunque il e il responsabile in Pt_1 solido dott. , al risarcimento dei danni materiali (pregiudizi di natura Persona_2 economica alla persona e all'attività professionale) e morali, nonché il danno all'immagine e alla reputazione nella diversa misura che sarà determinata dal Giudice, riservando il deducente di fornire le opportune precisazioni e gli specifici elementi utili alla quantificazione. -
CONDANNARE il al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per la Pt_1 manifesta infondatezza della domanda e condannare altresì al pagamento delle spese processuali da liquidare nella misura massima prevista dai vigenti parametri forensi e al
8
rimborso del contributo unificato”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.09.2018 si costituiva in giudizio l'Arch.
che, in via pregiudiziale, eccepiva l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della Controparte_6 domanda avversaria per tardiva costituzione in giudizio dell'attore, nonché il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo. Nel merito, il convenuto deduceva l'infondatezza delle domande avversarie. In particolare, deduceva che nel momento in cui l'Arch. forniva al le supposte dichiarazioni mendace il raggruppamento CP_1 Pt_1 temporaneo di professionisti non era ancora costituito e di conseguenza l'Arch. non CP_6 poteva rispondere come mandante della condotta dell'Arch. e che in ogni caso non CP_1 può essergli imputato il presunto illecito dell'Arch. . Concludeva rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale di Vibo Valentia, reietta ogni contraria istanza e conclusione, così provvedere e statuire: In via pregiudiziale I) Dichiarare che la domanda avversaria è inammissibile e/o improcedibile per tardiva costituzione in giudizio dell'attore. II)
Dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario appartenendo la presente controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda avversaria. Nel merito III) Rigettare le domande di risarcimento dei danni formulate nei confronti dell'arch. in quanto Controparte_6 inammissibili e/o infondate per i motivi esposti ai punti 3.1.) e/o 3.2) della narrativa che precede. IV) Condannare il al pagamento, in favore dell'Arch. Parte_1 CP_6
di spese e compensi del presente giudizio”.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.09.2018 si costituiva in giudizio l'Arch.
che, in via preliminare, eccepiva: l'inammissibilità dell'atto introduttivo;
la nullità CP_5 del mandato professionale conferito dal Comune ai difensori per conflitto di interessi ed incompatibilità con la conseguente nullità dell'atto di citazione;
l'inammissibilità delle richieste volte alla modifica della sentenza n. 731/2014 emessa dal TAR di Catanzaro. Nel merito, il convenuto contestava il contenuto dell'atto di citazione e tutte le circostanze fattuali ivi richiamate, le eccezioni, le deduzioni e le difese e nel dettaglio, contestava l'imputabilità allo stesso delle presunte dichiarazioni rese dall'Arch. . Poi, l'Arch. proponeva CP_1 CP_5 domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dai reati di calunnia e diffamazione commessi dal Comune con le dichiarazioni contenute nell'atto di citazione. Infine, rassegnava le seguenti conclusioni: “Il Tribunale di Vibo Valentia, contrariis reiectis, vorrà In Via Preliminare in rito: dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda, per tardiva costituzione in giudizio dell'attore e disporre quindi con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo;
In Via preliminare e nel merito dichiarare la nullità della deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 6.6.2016, della determinazione dirigenziale n. 71 del 18.7.2016 di conferimento d'incarico defensionale, del disciplinare sottoscritto dal Pt_1 con i difensori, nonché della relativa procura ad litem, per conflitto di interessi e perché affidati
a soggetti giuridicamente incompatibili e perché elusivi dell'azione di responsabilità verso i 2
9
avvocati, e, per l'effetto, dichiarare la nullità insanabile dell'atto di citazione;
Nel Merito A)
Rigettare in ogni caso la domanda risarcitoria proposta dal per essere la Parte_1 stessa completamente infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nella presente memoria;
B) dichiarare l'inammissibilità delle richieste volte a una modifica delle statuizioni contenute nella sentenza del TAR Catanzaro n. 731/2014, perché palesemente contrarie ai limiti oggettivi e soggettivi, formali e sostanziali del giudicato civile e amministrativo;
C)
Condannare il in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del Parte_1 danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per la manifesta infondatezza della domanda e condannare altresì al pagamento delle spese processuali da liquidare nella misura massima previsa dai vigenti parametri forensi e al rimborso del contributo unificato. D) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che le dichiarazioni contenute in citazione e negli altri atti connessi integrano i reati di calunnia e diffamazione e, per l'effetto, condannare dunque il IN Pt_1
PERSONA DEL L.R.P.T., al risarcimento dei danni materiali (pregiudizi di natura economica alla persona e all'attività professionale) e morali, nonché per il danno all'immagine e alla reputazione nella misura di € 25.000 o in quella diversa misura che sarà determinata dal
Giudice, anche via equitativa, riservando il deducente di fornire le opportune precisazioni e gli specifici elementi utili alla quantificazione”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.09.2018, si costituiva in giudizio il GE. che, in via pregiudiziale, eccepiva il difetto di giurisdizione del CP_2 giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Ancora in via preliminare, il convenuto eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla presunta responsabilità solidale addebitatagli per la condotta tenuta dal convenuto Arch. nella Controparte_1 partecipazione alla procedura d'appalto in qualità di mandatario di un R.T.P., di cui il convenuto era uno dei mandanti. Nel merito, il GE. deduceva CP_2 CP_2
l'inammissibilità della domanda in quanto coperta da giudicato amministrativo (sentenza n.
731/2014 emessa dal TAR di Catanzaro) e l'infondatezza della domanda per l'assenza di responsabilità in capo all'Arch. e per l'assenza di nesso causale tra la condotta CP_1 attribuita ai convenuti e il danno lamentato dal , e in ogni caso contestava la Parte_1 quantificazione del danno lamentato dal Concludeva chiedendo, in via pregiudiziale, Pt_1 la dichiarazione di inammissibilità dell'azione per difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e, in via preliminare chiedeva di autorizzare l'attore all'integrazione del contraddittorio nei confronti del Geom. ovvero di Controparte_10 ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'articolo 102 c.p.c.. Infine, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia la S.V. Ill.ma, respinta ogni eccezione, domanda e difesa avversaria: 1) ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al convenuto
GE. in quanto la condotta contestata non è a lui riferibile né direttamente né a CP_2 titolo di alcun tipo di concorso;
2) in caso di riconoscimento della legittimazione passiva, ritenere e dichiarare improcedibile la domanda attorea perché riguardante fatti e atti coperti
10
dal giudicato della sentenza n. 731/2014 del TAR di Catanzaro;
3) alternativamente, nel merito
e ad adiuvandum, ritenere e dichiarare che il convenuto Arch. , quale Controparte_1 mandatario del costituendo “ ” non ha compiuto alcun atto illegittimo ovvero Controparte_3 illegale nell'ambito della procedura di appalto denominata “progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità inerenti ad un nuovo impianto di depurazione a servizio del ” né altrimenti in relazione ai fatti come rappresentati Parte_1 dall'attore ed altresì 4) ritenere e dichiarare che il GE. quale mandante del CP_2 costituendo “ ” non ha compiuto né ha concorso a compiere con altri alcun Controparte_3 reato né altra azione o omissione cagionevole di danni nei confronti del Parte_1 nella medesima procedura né in relazione ai fatti tutti prospettati dall'attore; 5) ritenere e dichiarare che i danni tutti lamentati dall'attore sono riconducibili a fatti dolosi e/o colposi imputabili allo stesso per operato commesso dai propri organi direttivi e/o Parte_1 amministrativi;
6) in ogni caso rigettare integralmente la domanda principale avanzata dall'attore nonché le altre domande risarcitorie collegate e conseguenti in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni ampiamente esposte nel corpo del presente atto;
7) ritenere e dichiarare che l'attore ha proposto il presente giudizio con dolo ovvero con colpa grave ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per le ragioni già espresse nel corpo del presente atto e per questa ragione condannare il , in persona del proprio l.r.p.t, al pagamento di una somma di Parte_1 denaro equitativamente determinata in favore del convenuto GE. che si indica CP_2 qui in una somma pari alle spese legali che verranno liquidate dal Giudice in favore dell'odierno convenuto rappresentato ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
8) con vittoria di spese e competenze della presente fase di giudizio, oltre accessori come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 2.10.2018, si costituiva in giudizio il GE.
che in via preliminare esponeva di non aver ricevuto l'atto di citazione in CP_4 quanto notificato ad un indirizzo errato e di essere venuto a conoscenza della causa tramite il
GE. Poi, in via pregiudiziale, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice CP_2 ordinario in favore del giudice amministrativo. Ancora in via preliminare, il convenuto eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla presunta responsabilità solidale addebitatagli per la condotta tenuta dal convenuto Arch. nella Controparte_1 partecipazione alla procedura d'appalto in qualità di mandatario di un R.T.P., di cui il convenuto era uno dei mandanti. Nel merito, il GE. deduce CP_4 CP_4
l'inammissibilità della domanda in quanto coperta da giudicato amministrativo (sentenza n.
731/2014 emessa dal TAR di Catanzaro) e l'infondatezza della domanda per l'assenza di responsabilità in capo all'Arch. e per l'assenza di nesso causale tra la condotta CP_1 attribuita ai convenuti e il danno lamentato dal , e in ogni caso contestava la Parte_1 quantificazione del danno lamentato dal Concludeva chiedendo, in via pregiudiziale, Pt_1 la dichiarazione di inammissibilità dell'azione per difetto di giurisdizione in favore della
11
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e, in via preliminare di autorizzare l'attore all'integrazione del contraddittorio nei confronti del Geom. ovvero di ordinare Controparte_10
l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'articolo 102 c.p.c.. Infine, rassegnava le seguenti conclusioni:” Voglia la S.V. Ill.ma, respinta ogni eccezione, domanda e difesa avversaria: 1) ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al convenuto GE. CP_4 in quanto la condotta contestata non è a lui riferibile né direttamente né a titolo di alcun
[...] tipo di concorso;
2) in caso di riconoscimento della legittimazione passiva, ritenere e dichiarare improcedibile la domanda attorea perché riguardante fatti e atti coperti dal giudicato della sentenza n. 731/2014 del TAR di Catanzaro;
3) alternativamente, nel merito e ad adiuvandum, ritenere e dichiarare che il convenuto Arch. , quale mandatario del Controparte_1 costituendo “ ” non ha compiuto alcun atto illegittimo ovvero illegale Controparte_3 nell'ambito della procedura di appalto denominata “progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità inerenti ad un nuovo impianto di depurazione a servizio del ” né altrimenti in relazione ai fatti come rappresentati dall'attore ed Parte_1 altresì 4) ritenere e dichiarare che il GE. , quale mandante del costituendo CP_4
“ ” non ha compiuto né ha concorso a compiere con altri alcun reato né altra Controparte_3 azione o omissione cagionevole di danni nei confronti del nella medesima Parte_1 procedura né in relazione ai fatti tutti prospettati dall'attore; 5) ritenere e dichiarare che i danni tutti lamentati dall'attore sono riconducibili a fatti dolosi e/o colposi imputabili allo stesso per operato commesso dai propri organi direttivi e/o amministrativi;
Parte_1
6) in ogni caso rigettare integralmente la domanda principale avanzata dall'attore nonché le altre domande risarcitorie collegate e conseguenti in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni ampiamente esposte nel corpo del presente atto;
7) ritenere e dichiarare che l'attore ha proposto il presente giudizio con dolo ovvero con colpa grave ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per le ragioni già espresse nel corpo del presente atto e per questa ragione condannare il
[...]
, in persona del proprio l.r.p.t, al pagamento di una somma di denaro Parte_1 equitativamente determinata in favore del convenuto GE. , che si indica qui in CP_4 una somma pari alle spese legali che verranno liquidate dal Giudice in favore dell'odierno convenuto rappresentato ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
8) con vittoria di spese e competenze della presente fase di giudizio, oltre accessori come per legge”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.10.2018, il Tribunale fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni in ordine alla sola questione di giurisdizione sollevata dai convenuti nelle rispettive comparse. Dopo alcuni rinvii dovuti alla sostituzione del giudice titolare del ruolo e al carico di ruolo, la causa veniva rinviata alla odierna udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per il deposito di note difensive sino a dieci giorni prima dell'udienza così fissata.
In ossequio al principio della ragione più liquida, viene analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere
12
respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale, Reggio-Emilia sentenza 07 dicembre
2017 n. 1327, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio
2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007,
n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011; Tribunale di
Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7 ottobre 2003; Tribunale di
Lucca 8 febbraio 2001). Invero, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta. Ne deriva che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostanziale.
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai convenuti è fondata e va accolta.
Occorre, al riguardo, precisare che – secondo l'ormai consolidato orientamento della
Suprema Corte - nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica vanno separate due fasi, una pubblicistica (che va dalla pubblicazione del bando di gara all'individuazione del contraente mediante l'aggiudicazione) ed una privatistica, che concerne le vicende successive alla stipulazione del contratto.
Mentre per le controversie inerenti la cd. fase pubblicistica la giurisdizione si radica dinanzi al giudice amministrativo, in quanto la pubblica amministrazione agisce in veste autoritativa, la fase privatistica rientra nella cognizione del giudice ordinario, poiché soggetto pubblico e privato rivestono una posizione paritetica per tutte quelle vicende attinenti all'esecuzione del contratto. Come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite, nell'ordinanza 30 luglio 2021, n.
21971: “la giurisprudenza delle Sezioni unite è costante nel ritenere che, nell'ambito dell'attività negoziale della P.A., siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie che attengono alla fase preliminare, antecedente e prodromica al contratto, inerenti la formazione della volontà e la scelta del contraente privato in base alle regole della
c.d. evidenza pubblica, mentre, al contrario, appartengono alla giurisdizione ordinaria quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva, che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, riguardando la disciplina dei rapporti scaturenti dal contratto” (ex multis, Cass. 28 febbraio 2020, n. 5597, non mass.; 29 gennaio
2018, n. 2144; 18 dicembre 2018, n. 32728; 3 maggio 2017, n. 10705; 10 aprile 2017, n. 9149; 8 luglio 2015, n. 14188).
Conseguenza di tale ricostruzione è che l'aggiudicazione costituisce una sorta di
"spartiacque" ai fini del riparto di giurisdizione;
ciò perché, una volta esaurita la fase
13
pubblicistica della scelta del concessionario ed insorto il vincolo contrattuale, le contestazioni relative alla delimitazione del contenuto del rapporto, gli adempimenti delle obbligazioni e i relativi effetti sul piano del contratto non prevedono, di regola, l'esercizio di un potere autoritativo pubblico, se non nei limitati casi suindicati (cfr. Cass. 27novembre 2019, n. 31027, non mass.; 11 luglio 2019, n. 18676; v. pure Cass., sez. un., 18 dicembre 2018, n. 32728).
Nel caso di specie, non avendosi a che fare con un rapporto iure privatorum, bensì con un rapporto giuridico costituito da poteri pubblici, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.
Del resto, l'art. 133 del D.L.gs 104/2010, cd. Codice degli appalti pubblici, ha previsto alla lett. e) che: “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulte- riori previsioni di legge, le controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con esten- sione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative”.
Quanto alla giurisdizione esclusiva del G.A., l'art. 7 del citato C.p.a. definisce l'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, prevedendo al co. 1 che “sono devolute alla giurisdi- zione amministrativa le controversie nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche am- ministrazioni”. La medesima norma precisa ai commi 4 e 5 che “sono attribuite alla giurisdi- zione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provve- dimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma. Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle
contro
- versie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi”.
Orbene, nel caso di specie appare di tutta evidenza, sia esaminando le conclusioni dell'atto di citazione, che le motivazioni ad essa sottese, che essa abbia proposto una domanda di risarci- mento dei danni che oltre a rientrare nella materia dei contratti pubblici di cui all'elencazione dell'art. 133 C.p.a., nel cui ambito è ad esso attribuita anche ogni questione risarcitoria fondata sulla lesione di diritti soggettivi, purché riconducibili all'esercizio, anche mediato, del potere amministrativo, in quanto ricollegata all'“inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione” (art. 133 co. 1 lett. e C.p.a.), è per la sua stessa configurazione inequi- vocabilmente volta a sollecitare l'esercizio di una valutazione sulla correttezza della va- lutazione discrezionale della stazione appaltante che ha esercitato il suo potere discre-
14
zionale sulla base di una asseritamente falsa rappresentazione della situazione fattuale, frutto delle dichiarazioni inveritiere rilasciate dai convenuti nel corso del procedimento amministrativo di assegnazione. La richiesta risarcitoria è quindi collegata ad un comporta- mento assunto nella fase delle trattative e non trae fondamento dalla fase esecutiva del rapporto, trovando pertanto piena applicazione la disposizione di cui all'art 133 lett e c.p.a.
Del resto anche numerose pronunce del Giudice di Legittimità confermano l'assunto. Vedi sentenza n. 14260/2012 (“In tema di controversie relative a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, va affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in ordine alle domande di dichiarazione di ineff cacia o di nullità del contratto di fornitura alla P.A., nonché di ripetizione di indebito e di arric- chimento senza causa, conseguenti all'annullamento in autotutela, confermato in sede giurisdi- zionale, delle deliberazioni di affidamento diretto, senza indizione di gara, attuato in violazione delle norme comunitarie e nazionali, imponendo tanto il medesimo diritto comunitario quanto il vigente sistema interno la trattazione unitaria delle domande di affidamento dell'appalto e di caducazione del contratto concluso per effetto dell'illegittima aggiudicazione, come anche delle domande restitutorie direttamente connesse alla declaratoria di inefficacia o di nullità del con- tratto stesso”); Cass. 2144/2018 (“Con riferimento all'attività negoziale della P.A., de- vono ritenersi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le con- troversie che attengono alla fase preliminare, antecedente e prodromica al con- tratto, inerenti alla formazione della volontà e alla scelta del contraente privato in base alle regole della cd. evidenza pubblica”).
Inoltre, se è pur vero che l'art. 133, let. e) n. 1 cod. proc. amm. testualmente limita il riconoscimento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alle ipotesi di inefficacia del contratto conseguente all'annullamento dell'aggiudicazione, è altrettanto vero che il senso della disposizione è quello di attribuire al giudice amministrativo la cognizione piena di tutte le controversie conseguenti all'annullamento di un'aggiudicazione - comunque intervenuta.
Quanto alle spese di lite, ricorrono i presupposti per disporne l'integrale compensazione ai sensi dell'art. 92, comma secondo, c.p.c., in virtù del contrasto giurisprudenziale che ha caratterizzato il tema dei limiti del riparto di giurisdizione nella materia oggetto del presente giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- DICHIARA il proprio difetto di giurisdizione per rientrare la controversia nella giuri- sdizione esclusiva del giudice amministrativo, presso il quale deve essere riassunto il giudizio;
- COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Vibo Valentia, 21.05.2025
15
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digita- le” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositata telematicamente nel fascico-
lo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre
2012, n. 209.
16
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA -
UDIENZA DEL 18 MARZO 2025
G. I. dott.ssa GERMANA RADICE
Verbale di udienza mediante trattazione scritta relativo alla controversia civile iscritta al numero 730/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2018, avente ad oggetto: “azione di risarcimento danni” e promossa
DA
(P.I. ), in persona del sindaco legale rappresentan- Parte_1 P.IVA_1 te p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente dall'avv. Pietro Marcello Natale e dall'avv. Vito
Tassone ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Pietro Marcello Natale, sito in
Acquaro (VV) – frazione Limpidi - alla via Scaletta n.54;
-attore–
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dagli avv.ti Mariagrazia Marchese, Angelo Calzone e Rocco Faga ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in Vibo Valentia, alla via Spogliatore – condominio Edilia della
Palma;
-convenuto-
CONTRO
(C.F. ), in proprio e nella qualità di mandante CP_2 C.F._2 del costituendo “ ”, rappresentato e difeso Avv. Caterina Giuliano ed Controparte_3 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Spilinga (VV) in Via S. Francesco n. 2;
-convenuto-
CONTRO
(C.F. ), in proprio e nella qualità di mandante CP_4 C.F._3 del costituendo “ ”, rappresentato e difeso dall' Avv. Caterina Giuliano ed Controparte_3 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Spilinga (VV) in Via S. Francesco n. 2;
-convenuto-
CONTRO
1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore CP_5 C.F._4
Scrivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Serra San Bruno alla via
Giacomo Matteotti n. 46;
-convenuto-
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_6 C.F._5
Vincenzo Attisani e Brunella Chiarello ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in
Vibo Valentia alla via Vittorio Veneto n. 78;
-convenuto-
L'udienza si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta.
Il giudice, dott.ssa Germana Radice, prende atto del rituale deposito delle note con cui le parti si riportano alle domande, difese e conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi ed in tutti i successivi scritti difensivi. Pertanto, dopo che ciascuno dei difensori si è riportato alle ra- gioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni ed illustrate negli atti di causa e nelle suddette note scritte telematiche, questo giudice all'esito della camera di consiglio, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza (redatta in formato telematico e sotto- scritta mediante cd. “firma digitale”) che viene incorporata al verbale di udienza ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE, al termine dell'udienza di discussione orale del 18 marzo 2025, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281- sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 730/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
(R. G. A. C.) dell'anno 2018 e promossa
DA
(P.I. ), in persona del sindaco legale rappresentan- Parte_1 P.IVA_1 te p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente dall'avv. Pietro Marcello Natale e dall'avv. Vito
2
Tassone ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Pietro Marcello Natale, sito in
Acquaro (VV) – frazione Limpidi - alla via Scaletta n.54;
-attore–
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dagli avv.ti Mariagrazia Marchese, Angelo Calzone e Rocco Faga ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in Vibo Valentia, alla via Spogliatore – condominio Edilia della
Palma;
-convenuto-
CONTRO
(C.F. ), in proprio e nella qualità di mandante CP_2 C.F._2 del costituendo “ ”, rappresentato e difeso Avv. Caterina Giuliano ed Controparte_3 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Spilinga (VV) in Via S. Francesco n. 2;
-convenuto-
CONTRO
(C.F. ), in proprio e nella qualità di mandante CP_4 C.F._3 del costituendo “ ”, rappresentato e difeso dall' Avv. Caterina Giuliano ed Controparte_3 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Spilinga (VV) in Via S. Francesco n. 2;
-convenuto-
CONTRO
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore CP_5 C.F._4
Scrivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Serra San Bruno alla via
Giacomo Matteotti n. 46;
-convenuto-
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_6 C.F._5
Vincenzo Attisani e Brunella Chiarello ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in
Vibo Valentia alla via Vittorio Veneto n. 78;
-convenuto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo, ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies cod. proc. civ. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ. perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza
3
di discussione sottoscritto dal giudice stesso, sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Con atto di citazione in giudizio regolarmente notificato, il , in Parte_1 persona del Sindaco legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di
Vibo Valentia, , in proprio e in qualità di capogruppo mandatario del Controparte_1 Cont R.T.P., in proprio ed in qualità di mandante del arch. , CP_2 Controparte_1 Cont
in proprio ed in qualità di mandante del arch. , CP_4 Controparte_1
in proprio ed in qualità di mandante del RTP arch. , Controparte_6 Controparte_1
, in proprio ed in qualità di mandante del RTP arch. , per ivi CP_5 Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni:” Voglia l'adito Tribunale, rigettando qualsiasi altra domanda, controdeduzione, eccezione e richiesta eventualmente proponenda dai convenuti, A) accertare e dichiarare che, avendo il convenuto arch. presentato, in Controparte_1 Con qualità di mandatario del dichiarazioni sostitutive di certificazione volutamente mendaci per partecipare nella procedura dell'indetta gara di appalto di cui al precedente punto I e, avendo gli altri quattro odierni convenuti conferito al medesimo arch. Controparte_1 Con mandato per la costituzione del per la partecipazione alla stessa gara di appalto, così come specificato sotto i precedenti punti I – II e III –, qui da intendersi integralmente riprodotti
e ritrascritti, le commesse mendacità, ed il relativo concorso a commetterle, si pongono in rapporto “causa-effetto” con l'accertata e dichiarata illegittimità del relativo provvedimento di aggiudicazione in loro favore;
e che di conseguenza i convenuti, nelle rispettive qualità specificate sotto la precedente lettera B), sono obbligati in solido a rifondere tutte le somme di denaro che l'attore ha dovuto corrispondere al in forza della predetta Controparte_7 sentenza n. 731/2014 del TAR di Catanzaro, pari a € 46.107,0460; nonché a risarcire al medesimo attore tutti i danni cagionati all'attore per i fatti specificati sotto i nn. 1. – 2. – 3. del precedente punto III del presente atto introduttivo;
B) quindi condannare il convenuto arch.
, in proprio, in qualità di legale rappresentante p.t. del R.T.P. arch. Controparte_1 Con
ed in qualità di capogruppo mandatario del;
il convenuto geol. Controparte_1
, in proprio ed in qualità di mandante del RTP arch. ; il CP_2 Controparte_1 convenuto geol. , in proprio ed in qualità di mandante del RTP arch. CP_4
; il convenuto arch. in proprio ed in qualità di Controparte_1 Controparte_6 Con mandante del arch. ; il convenuto arch. , in proprio ed in qualità CP_1 CP_5 Con di mandante del in solido e/o in proporzione della rispettiva percentuale di concorso nella commissione del fatto illecito per cui è causa, al rimborso della somma di denaro pari a €
46.107,04, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo: il tutto a favore dell'attore nonché a risarcire al medesimo attore tutti i danni Parte_1 accertati e dichiarati cagionati all'attore per i fatti specificati sotto i nn. 1. – 2. – 3. del
4
precedente punto III del presente atto introduttivo, condannandoli al relativo pagamento;
C) accertare e dichiarare che i convenuti, nelle rispettive qualità specificate sotto la precedente lettera B), con la commissione del fatto illecito per cui è causa hanno altresì denigrato e offeso
l'immagine del quindi condannare altresì i medesimi convenuti, nelle Parte_1 rispettive qualità specificate sotto la precedente lettera B), in solido e/o in proporzione delle rispettive percentuali di concorso nella commissione del fatto illecito per cui è causa, al pagamento, a favore dell'attore , della somma di € 80.000,00=, o di quella Parte_1 maggiore o minore ritenuta equa, a titolo di risarcimento danno non patrimoniale per aver offeso l'immagine del con la commissione del fatto illecito per cui è causa;
Pt_1 Parte_1
D) condannare i convenuti, nelle rispettive qualità specificate sotto la precedente lettera B), in solido e/o in proporzione delle rispettive percentuali di concorso nella commissione del fatto illecito per cui è causa, al pagamento delle spese e competenze per il presente giudizio a favore dell'attore ”. Parte_1
A sostegno della propria domanda, il esponeva in fatto: Parte_1
- Che aveva dovuto procedere all'affidamento dell'incarico della progettazione preliminare e definitiva dei lavori di “bonifica e messa in sicurezza ambientale del sito ex discarica comunale sita in località Carra”;
- Che, pertanto, aveva indetto appalto pubblico, da aggiudicare tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 d.lgs. n. 163/2006, per servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, “cat. 12, all.II A d.lgs. 163/2006 e s.m. – CPC
867”, relativi ad attività di “progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità inerenti ad un nuovo impianto di depurazione a servizio del
Comune di ”; riservando la partecipazione ai “concorrenti di cui all'art. 90 Pt_1 comma 1, lett. D), e), f), g) e h) del d.lgs. 163/2006”, per un importo presunto pari a €
95.000,00;
- Che aveva pubblicato nell'albo pretorio comunale l'avviso esplorativo del 28.11.2012 in cui specificava le condizioni, le modalità di partecipazione e i requisiti dei professionisti, singoli o in raggruppamento temporaneo, per la relativa selezione e affidamento dell'incarico;
- Che il raggruppamento temporaneo di professionisti avente come capo gruppo mandatario l'arch. , costituendo con i professionisti mandanti Controparte_1 geol. , geol. ausiliato dal geol. arch. CP_4 CP_8 CP_9
arch. , aveva presentato istanza di ammissione alla Controparte_6 CP_5 procedura negoziata per l'affidamento del relativo incarico professionale;
- Che aveva presentato stessa istanza anche un altro raggruppamento temporaneo di professionisti capeggiato dall'arch. ; CP_7
5
- Che, espletata la gara, con determina n. 116 del 21.10.2013, a firma dell'allora responsabile dell'Ufficio Tecnico Settore LL.PP. del geom. Parte_1
, l'affidamento delle prestazioni professionali inerenti i servizi di Controparte_10 ingegneria “redazione del piano di caratterizzazione finalizzato alla bonifica dell'area Cont dell'ex discarica Carrà” veniva aggiudicato in via definitiva dal con capogruppo mandatario arch. con la riserva che la stipula del contratto e Controparte_1
l'efficacia della stessa aggiudicazione definitiva restava “subordinata ai sensi dell'art.
11, comma 8 del Codice, alla positiva verifica del possesso, in capo all'aggiudicatario, dei previsti requisiti di legge, fermo restando che potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della sussistenza delle cause interdittive di cui alla normativa vigente, art. 10 della legge n. 575/1965 e del D.Lgs. n. 490/1994 così come previsto dall'art. 11 del DPR n. 252/1998”;
- Che, il tramite il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Settore LL.PP. procedeva a Pt_1 richiede all'arch. la documentazione attestante i requisiti di Controparte_1 legge;
- Che, in data 6.11.2023 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Settore LL.PP. procedeva alla procedeva alla consegna in via d'urgenza dell'area per “la redazione del piano di caratterizzazione, esecuzioni indagini ambientali e geotecniche, redazioni analisi, di rischio e progettazione preliminare dell'intervento di bonifica e/o ripristino ambientale ex discarica Carrà del ”; Parte_1
- Che, in data 8.11.2013 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Settore LL.PP. e il mandatario sottoscrivevano il disciplinare del Controparte_11 conferimento dell'incarico professionale;
- Che i mandanti professionisti facenti parte del mandatario CP_7 CP_1
trasmettevano il progetto preliminare dell'intervento di bonifica dell'ex
[...] discarica Carrà;
- Che il RTP arch. proponeva ricorso al TAR avverso il provvedimento di CP_7
aggiudicazione a favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo
[...]
di cui all'avviso 9.10.2013 prot. 4514, nonché dei verbali Controparte_12 di gara e provvedimenti successivi e connessi con richiesta di risarcimento danni;
- Che, con sentenza n. 731/2014, il TAR dichiarava illegittimo tale provvedimento di aggiudicazione, atteso che l'aggiudicatario RTP arch. , essendo Controparte_1 all'epoca dipendente a tempo pieno (full time) del , a norma dell'art. Parte_2
90, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163, non avrebbe potuto essere affidatario di attività di progettazione, neanche se munito di relativa autorizzazione dalla P.A. di appartenenza e condannava il al pagamento, a favore dei ricorrenti Parte_1
e a titolo di risarcimento del danno, della somma di € Controparte_7
6
35.000,00 oltre rivalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo
(FOI) ed interessi corrispettivi ed, inoltre, condannava l'odierno attore, in solido con gli odierni convenuti, al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di € 3.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- Che il aveva proposto appello al Consiglio di Stato;
Parte_1
- Che, con sentenza n. 685/2015, il Consiglio di Stato rigettava l'appello e compensava le spese;
- Che il con determinazione n. 72 del 10.10.2014 ha revocato la Parte_1 determinazione n. 116 del 21.10.2013 con cui aveva disposto l'aggiudicazione;
- Che il RTP arch. proponeva ricorso di ottemperanza alla sentenza n. CP_7
731/2014 del TAR Catanzaro, poi accolto con sentenza n. 1679/2015;
- Che, successivamente il nominato commissario “ad acta” con deliberazione n. 1 del
10/02/2016 e protocollata al n. 527 del 10/2/2016 del ordinava al Parte_1 responsabile del Servizio finanziario del Comune di di emettere mandato di Pt_1 Cont pagamento a favore dell'arch. in qualità di capo-gruppo del nonché CP_7 mandato di pagamento di €1.300,00 per compensi spettanti al Commissario “ad acta” – dr. Persona_1
Sulla base di siffatte premesse in fatto ed in diritto, il proponeva Parte_1 domanda di risarcimento deducendo la responsabilità dei convenuti per l'ingiusto danno subito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.09.2018, si costituiva in giudizio l'arch. che in via preliminare eccepiva in via pregiudiziale Controparte_1
l'inammissibilità dell'azione per difetto di giurisdizione rilevando che le controversie risarcitorie relative alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture sono devolute al Giudice Amministrativo in virtù di quanto disposto dall'art. 133 c.p.a. e, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'atto introduttivo per tardiva costituzione in giudizio dell'attore, la nullità del mandato professionale conferito dal ai difensori per conflitto Pt_1 di interessi ed incompatibilità con la conseguente nullità dell'atto di citazione, nonché
l'inammissibilità delle richieste volte alla modifica della sentenza n. 731/2014 emessa dal TAR di Catanzaro. Nel merito, il convenuto deduceva l'infondatezza della domanda rilevando l'inesistenza della responsabilità ipotizzata e di atti illeciti dei professionisti convenuti. Inoltre,
l'Arch. spiegava domanda riconvenzionale al fine di ottenere, in seguito alla revoca CP_1 del conferimento dell'incarico, il riconoscimento e la quantificazione dell'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 21 quinquies, nella misura di euro 35.000 oltre IVA e accessori, nonché al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dai reati di calunnia e diffamazione commessi dal
Comune e dal legale rappresentate – dott. - con le dichiarazioni contenute Persona_2 nell'atto di citazione. Parte convenuta, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “Il
7
Tribunale di Vibo Valentia, contrariis reiectis, vorrà: PRELIMINARMENTE E AI FINI DELLA
CORRETTA INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, disporre il differimento della prima udienza di comparizione, ai fini della chiamata in causa del dott. , che Persona_2 si chiede di poter effettuare per le ragioni sopra indicate. - PRELIMINARMENTE E IN RITO, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda, per tardiva costituzione in giudizio dell'attore e disporre quindi con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo;
- IN
VIA PREGIUDIZIALE, dichiarare inammissibile la domanda attrice, per carenza di giurisdizione del Giudice ordinario;
- PRELIMINARMENTE E NEL MERITO, dichiarare la nullità della deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 6.6.2016, della determinazione dirigenziale n. 71 del 18.7.2016 di conferimento d'incarico defensionale, del disciplinare sottoscritto dal con i difensori, nonché della relativa procura ad litem, per conflitto di Pt_1 interessi e perché affidati a soggetti giuridicamente incompatibili e perché elusivi dell'azione di responsabilità verso i 2 avvocati, e, per l'effetto, dichiarare la nullità insanabile dell'atto di citazione;
- IN PROSIEGUO E IN SUBORDINE, dichiarare l'inammissibilità delle richieste volte a una modifica delle statuizioni contenute nella sentenza del TAR Catanzaro n. 731/2014, perché palesemente contrarie ai limiti oggettivi e soggettivi, formali e sostanziali del giudicato civile e amministrativo;
- IN PROSIEGUO E IN SUBORDINE, respingere in ogni caso la domanda risarcitoria proposta dal attesa l'assoluta insussistenza degli addebiti mossi Pt_1 all'arch. e agli altri convenuti, nonché per l'assoluta insussistenza di colpa o dolo CP_1 in capo allo stesso e di nesso eziologico - IN PROSIEGUO E IN SUBORDINE, respingere la domanda risarcitoria proposta dal e dare atto e dichiarare che il comportamento del Pt_1
Sindaco e degli uffici comunali integra fatto doloso e/o colposo del creditore e comunque causa del danno all'Ente; - IN VIA RICONVENZIONALE, dare atto e dichiarare che l'arch.
ha diritto a un indennizzo ai sensi dell'art. 21 quinquies L. 241/1990, in virtù della CP_1 determinazione dirigenziale n. 72 del 10.10.2014, con cui il comune ha il provvedimento di affidamento dell'incarico, nella misura di euro 35.000 oltre IVA e accessori e/o che l'arch.
ha diritto al riconoscimento e alla quantificazione del compenso per l'attività CP_1 svolta, nella misura di euro 35.000 oltre IVA e accessori o nella misura che sarà ritenuta di
Giustizia; - IN VIA RICONVENZIONALE e con l'estensione della domanda al terzo chiamato, accertare e dichiarare che le dichiarazioni contenute in citazione e negli altri atti connessi integrano i reati di calunnia e diffamazione;
condannare dunque il e il responsabile in Pt_1 solido dott. , al risarcimento dei danni materiali (pregiudizi di natura Persona_2 economica alla persona e all'attività professionale) e morali, nonché il danno all'immagine e alla reputazione nella diversa misura che sarà determinata dal Giudice, riservando il deducente di fornire le opportune precisazioni e gli specifici elementi utili alla quantificazione. -
CONDANNARE il al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per la Pt_1 manifesta infondatezza della domanda e condannare altresì al pagamento delle spese processuali da liquidare nella misura massima prevista dai vigenti parametri forensi e al
8
rimborso del contributo unificato”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.09.2018 si costituiva in giudizio l'Arch.
che, in via pregiudiziale, eccepiva l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della Controparte_6 domanda avversaria per tardiva costituzione in giudizio dell'attore, nonché il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo. Nel merito, il convenuto deduceva l'infondatezza delle domande avversarie. In particolare, deduceva che nel momento in cui l'Arch. forniva al le supposte dichiarazioni mendace il raggruppamento CP_1 Pt_1 temporaneo di professionisti non era ancora costituito e di conseguenza l'Arch. non CP_6 poteva rispondere come mandante della condotta dell'Arch. e che in ogni caso non CP_1 può essergli imputato il presunto illecito dell'Arch. . Concludeva rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale di Vibo Valentia, reietta ogni contraria istanza e conclusione, così provvedere e statuire: In via pregiudiziale I) Dichiarare che la domanda avversaria è inammissibile e/o improcedibile per tardiva costituzione in giudizio dell'attore. II)
Dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario appartenendo la presente controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda avversaria. Nel merito III) Rigettare le domande di risarcimento dei danni formulate nei confronti dell'arch. in quanto Controparte_6 inammissibili e/o infondate per i motivi esposti ai punti 3.1.) e/o 3.2) della narrativa che precede. IV) Condannare il al pagamento, in favore dell'Arch. Parte_1 CP_6
di spese e compensi del presente giudizio”.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.09.2018 si costituiva in giudizio l'Arch.
che, in via preliminare, eccepiva: l'inammissibilità dell'atto introduttivo;
la nullità CP_5 del mandato professionale conferito dal Comune ai difensori per conflitto di interessi ed incompatibilità con la conseguente nullità dell'atto di citazione;
l'inammissibilità delle richieste volte alla modifica della sentenza n. 731/2014 emessa dal TAR di Catanzaro. Nel merito, il convenuto contestava il contenuto dell'atto di citazione e tutte le circostanze fattuali ivi richiamate, le eccezioni, le deduzioni e le difese e nel dettaglio, contestava l'imputabilità allo stesso delle presunte dichiarazioni rese dall'Arch. . Poi, l'Arch. proponeva CP_1 CP_5 domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dai reati di calunnia e diffamazione commessi dal Comune con le dichiarazioni contenute nell'atto di citazione. Infine, rassegnava le seguenti conclusioni: “Il Tribunale di Vibo Valentia, contrariis reiectis, vorrà In Via Preliminare in rito: dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda, per tardiva costituzione in giudizio dell'attore e disporre quindi con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo;
In Via preliminare e nel merito dichiarare la nullità della deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 6.6.2016, della determinazione dirigenziale n. 71 del 18.7.2016 di conferimento d'incarico defensionale, del disciplinare sottoscritto dal Pt_1 con i difensori, nonché della relativa procura ad litem, per conflitto di interessi e perché affidati
a soggetti giuridicamente incompatibili e perché elusivi dell'azione di responsabilità verso i 2
9
avvocati, e, per l'effetto, dichiarare la nullità insanabile dell'atto di citazione;
Nel Merito A)
Rigettare in ogni caso la domanda risarcitoria proposta dal per essere la Parte_1 stessa completamente infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nella presente memoria;
B) dichiarare l'inammissibilità delle richieste volte a una modifica delle statuizioni contenute nella sentenza del TAR Catanzaro n. 731/2014, perché palesemente contrarie ai limiti oggettivi e soggettivi, formali e sostanziali del giudicato civile e amministrativo;
C)
Condannare il in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del Parte_1 danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per la manifesta infondatezza della domanda e condannare altresì al pagamento delle spese processuali da liquidare nella misura massima previsa dai vigenti parametri forensi e al rimborso del contributo unificato. D) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che le dichiarazioni contenute in citazione e negli altri atti connessi integrano i reati di calunnia e diffamazione e, per l'effetto, condannare dunque il IN Pt_1
PERSONA DEL L.R.P.T., al risarcimento dei danni materiali (pregiudizi di natura economica alla persona e all'attività professionale) e morali, nonché per il danno all'immagine e alla reputazione nella misura di € 25.000 o in quella diversa misura che sarà determinata dal
Giudice, anche via equitativa, riservando il deducente di fornire le opportune precisazioni e gli specifici elementi utili alla quantificazione”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.09.2018, si costituiva in giudizio il GE. che, in via pregiudiziale, eccepiva il difetto di giurisdizione del CP_2 giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Ancora in via preliminare, il convenuto eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla presunta responsabilità solidale addebitatagli per la condotta tenuta dal convenuto Arch. nella Controparte_1 partecipazione alla procedura d'appalto in qualità di mandatario di un R.T.P., di cui il convenuto era uno dei mandanti. Nel merito, il GE. deduceva CP_2 CP_2
l'inammissibilità della domanda in quanto coperta da giudicato amministrativo (sentenza n.
731/2014 emessa dal TAR di Catanzaro) e l'infondatezza della domanda per l'assenza di responsabilità in capo all'Arch. e per l'assenza di nesso causale tra la condotta CP_1 attribuita ai convenuti e il danno lamentato dal , e in ogni caso contestava la Parte_1 quantificazione del danno lamentato dal Concludeva chiedendo, in via pregiudiziale, Pt_1 la dichiarazione di inammissibilità dell'azione per difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e, in via preliminare chiedeva di autorizzare l'attore all'integrazione del contraddittorio nei confronti del Geom. ovvero di Controparte_10 ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'articolo 102 c.p.c.. Infine, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia la S.V. Ill.ma, respinta ogni eccezione, domanda e difesa avversaria: 1) ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al convenuto
GE. in quanto la condotta contestata non è a lui riferibile né direttamente né a CP_2 titolo di alcun tipo di concorso;
2) in caso di riconoscimento della legittimazione passiva, ritenere e dichiarare improcedibile la domanda attorea perché riguardante fatti e atti coperti
10
dal giudicato della sentenza n. 731/2014 del TAR di Catanzaro;
3) alternativamente, nel merito
e ad adiuvandum, ritenere e dichiarare che il convenuto Arch. , quale Controparte_1 mandatario del costituendo “ ” non ha compiuto alcun atto illegittimo ovvero Controparte_3 illegale nell'ambito della procedura di appalto denominata “progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità inerenti ad un nuovo impianto di depurazione a servizio del ” né altrimenti in relazione ai fatti come rappresentati Parte_1 dall'attore ed altresì 4) ritenere e dichiarare che il GE. quale mandante del CP_2 costituendo “ ” non ha compiuto né ha concorso a compiere con altri alcun Controparte_3 reato né altra azione o omissione cagionevole di danni nei confronti del Parte_1 nella medesima procedura né in relazione ai fatti tutti prospettati dall'attore; 5) ritenere e dichiarare che i danni tutti lamentati dall'attore sono riconducibili a fatti dolosi e/o colposi imputabili allo stesso per operato commesso dai propri organi direttivi e/o Parte_1 amministrativi;
6) in ogni caso rigettare integralmente la domanda principale avanzata dall'attore nonché le altre domande risarcitorie collegate e conseguenti in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni ampiamente esposte nel corpo del presente atto;
7) ritenere e dichiarare che l'attore ha proposto il presente giudizio con dolo ovvero con colpa grave ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per le ragioni già espresse nel corpo del presente atto e per questa ragione condannare il , in persona del proprio l.r.p.t, al pagamento di una somma di Parte_1 denaro equitativamente determinata in favore del convenuto GE. che si indica CP_2 qui in una somma pari alle spese legali che verranno liquidate dal Giudice in favore dell'odierno convenuto rappresentato ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
8) con vittoria di spese e competenze della presente fase di giudizio, oltre accessori come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 2.10.2018, si costituiva in giudizio il GE.
che in via preliminare esponeva di non aver ricevuto l'atto di citazione in CP_4 quanto notificato ad un indirizzo errato e di essere venuto a conoscenza della causa tramite il
GE. Poi, in via pregiudiziale, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice CP_2 ordinario in favore del giudice amministrativo. Ancora in via preliminare, il convenuto eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla presunta responsabilità solidale addebitatagli per la condotta tenuta dal convenuto Arch. nella Controparte_1 partecipazione alla procedura d'appalto in qualità di mandatario di un R.T.P., di cui il convenuto era uno dei mandanti. Nel merito, il GE. deduce CP_4 CP_4
l'inammissibilità della domanda in quanto coperta da giudicato amministrativo (sentenza n.
731/2014 emessa dal TAR di Catanzaro) e l'infondatezza della domanda per l'assenza di responsabilità in capo all'Arch. e per l'assenza di nesso causale tra la condotta CP_1 attribuita ai convenuti e il danno lamentato dal , e in ogni caso contestava la Parte_1 quantificazione del danno lamentato dal Concludeva chiedendo, in via pregiudiziale, Pt_1 la dichiarazione di inammissibilità dell'azione per difetto di giurisdizione in favore della
11
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e, in via preliminare di autorizzare l'attore all'integrazione del contraddittorio nei confronti del Geom. ovvero di ordinare Controparte_10
l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'articolo 102 c.p.c.. Infine, rassegnava le seguenti conclusioni:” Voglia la S.V. Ill.ma, respinta ogni eccezione, domanda e difesa avversaria: 1) ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al convenuto GE. CP_4 in quanto la condotta contestata non è a lui riferibile né direttamente né a titolo di alcun
[...] tipo di concorso;
2) in caso di riconoscimento della legittimazione passiva, ritenere e dichiarare improcedibile la domanda attorea perché riguardante fatti e atti coperti dal giudicato della sentenza n. 731/2014 del TAR di Catanzaro;
3) alternativamente, nel merito e ad adiuvandum, ritenere e dichiarare che il convenuto Arch. , quale mandatario del Controparte_1 costituendo “ ” non ha compiuto alcun atto illegittimo ovvero illegale Controparte_3 nell'ambito della procedura di appalto denominata “progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità inerenti ad un nuovo impianto di depurazione a servizio del ” né altrimenti in relazione ai fatti come rappresentati dall'attore ed Parte_1 altresì 4) ritenere e dichiarare che il GE. , quale mandante del costituendo CP_4
“ ” non ha compiuto né ha concorso a compiere con altri alcun reato né altra Controparte_3 azione o omissione cagionevole di danni nei confronti del nella medesima Parte_1 procedura né in relazione ai fatti tutti prospettati dall'attore; 5) ritenere e dichiarare che i danni tutti lamentati dall'attore sono riconducibili a fatti dolosi e/o colposi imputabili allo stesso per operato commesso dai propri organi direttivi e/o amministrativi;
Parte_1
6) in ogni caso rigettare integralmente la domanda principale avanzata dall'attore nonché le altre domande risarcitorie collegate e conseguenti in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni ampiamente esposte nel corpo del presente atto;
7) ritenere e dichiarare che l'attore ha proposto il presente giudizio con dolo ovvero con colpa grave ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per le ragioni già espresse nel corpo del presente atto e per questa ragione condannare il
[...]
, in persona del proprio l.r.p.t, al pagamento di una somma di denaro Parte_1 equitativamente determinata in favore del convenuto GE. , che si indica qui in CP_4 una somma pari alle spese legali che verranno liquidate dal Giudice in favore dell'odierno convenuto rappresentato ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
8) con vittoria di spese e competenze della presente fase di giudizio, oltre accessori come per legge”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.10.2018, il Tribunale fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni in ordine alla sola questione di giurisdizione sollevata dai convenuti nelle rispettive comparse. Dopo alcuni rinvii dovuti alla sostituzione del giudice titolare del ruolo e al carico di ruolo, la causa veniva rinviata alla odierna udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per il deposito di note difensive sino a dieci giorni prima dell'udienza così fissata.
In ossequio al principio della ragione più liquida, viene analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere
12
respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale, Reggio-Emilia sentenza 07 dicembre
2017 n. 1327, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio
2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007,
n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011; Tribunale di
Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7 ottobre 2003; Tribunale di
Lucca 8 febbraio 2001). Invero, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta. Ne deriva che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostanziale.
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai convenuti è fondata e va accolta.
Occorre, al riguardo, precisare che – secondo l'ormai consolidato orientamento della
Suprema Corte - nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica vanno separate due fasi, una pubblicistica (che va dalla pubblicazione del bando di gara all'individuazione del contraente mediante l'aggiudicazione) ed una privatistica, che concerne le vicende successive alla stipulazione del contratto.
Mentre per le controversie inerenti la cd. fase pubblicistica la giurisdizione si radica dinanzi al giudice amministrativo, in quanto la pubblica amministrazione agisce in veste autoritativa, la fase privatistica rientra nella cognizione del giudice ordinario, poiché soggetto pubblico e privato rivestono una posizione paritetica per tutte quelle vicende attinenti all'esecuzione del contratto. Come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite, nell'ordinanza 30 luglio 2021, n.
21971: “la giurisprudenza delle Sezioni unite è costante nel ritenere che, nell'ambito dell'attività negoziale della P.A., siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie che attengono alla fase preliminare, antecedente e prodromica al contratto, inerenti la formazione della volontà e la scelta del contraente privato in base alle regole della
c.d. evidenza pubblica, mentre, al contrario, appartengono alla giurisdizione ordinaria quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva, che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, riguardando la disciplina dei rapporti scaturenti dal contratto” (ex multis, Cass. 28 febbraio 2020, n. 5597, non mass.; 29 gennaio
2018, n. 2144; 18 dicembre 2018, n. 32728; 3 maggio 2017, n. 10705; 10 aprile 2017, n. 9149; 8 luglio 2015, n. 14188).
Conseguenza di tale ricostruzione è che l'aggiudicazione costituisce una sorta di
"spartiacque" ai fini del riparto di giurisdizione;
ciò perché, una volta esaurita la fase
13
pubblicistica della scelta del concessionario ed insorto il vincolo contrattuale, le contestazioni relative alla delimitazione del contenuto del rapporto, gli adempimenti delle obbligazioni e i relativi effetti sul piano del contratto non prevedono, di regola, l'esercizio di un potere autoritativo pubblico, se non nei limitati casi suindicati (cfr. Cass. 27novembre 2019, n. 31027, non mass.; 11 luglio 2019, n. 18676; v. pure Cass., sez. un., 18 dicembre 2018, n. 32728).
Nel caso di specie, non avendosi a che fare con un rapporto iure privatorum, bensì con un rapporto giuridico costituito da poteri pubblici, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.
Del resto, l'art. 133 del D.L.gs 104/2010, cd. Codice degli appalti pubblici, ha previsto alla lett. e) che: “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulte- riori previsioni di legge, le controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con esten- sione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative”.
Quanto alla giurisdizione esclusiva del G.A., l'art. 7 del citato C.p.a. definisce l'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, prevedendo al co. 1 che “sono devolute alla giurisdi- zione amministrativa le controversie nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche am- ministrazioni”. La medesima norma precisa ai commi 4 e 5 che “sono attribuite alla giurisdi- zione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provve- dimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma. Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle
contro
- versie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi”.
Orbene, nel caso di specie appare di tutta evidenza, sia esaminando le conclusioni dell'atto di citazione, che le motivazioni ad essa sottese, che essa abbia proposto una domanda di risarci- mento dei danni che oltre a rientrare nella materia dei contratti pubblici di cui all'elencazione dell'art. 133 C.p.a., nel cui ambito è ad esso attribuita anche ogni questione risarcitoria fondata sulla lesione di diritti soggettivi, purché riconducibili all'esercizio, anche mediato, del potere amministrativo, in quanto ricollegata all'“inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione” (art. 133 co. 1 lett. e C.p.a.), è per la sua stessa configurazione inequi- vocabilmente volta a sollecitare l'esercizio di una valutazione sulla correttezza della va- lutazione discrezionale della stazione appaltante che ha esercitato il suo potere discre-
14
zionale sulla base di una asseritamente falsa rappresentazione della situazione fattuale, frutto delle dichiarazioni inveritiere rilasciate dai convenuti nel corso del procedimento amministrativo di assegnazione. La richiesta risarcitoria è quindi collegata ad un comporta- mento assunto nella fase delle trattative e non trae fondamento dalla fase esecutiva del rapporto, trovando pertanto piena applicazione la disposizione di cui all'art 133 lett e c.p.a.
Del resto anche numerose pronunce del Giudice di Legittimità confermano l'assunto. Vedi sentenza n. 14260/2012 (“In tema di controversie relative a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, va affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in ordine alle domande di dichiarazione di ineff cacia o di nullità del contratto di fornitura alla P.A., nonché di ripetizione di indebito e di arric- chimento senza causa, conseguenti all'annullamento in autotutela, confermato in sede giurisdi- zionale, delle deliberazioni di affidamento diretto, senza indizione di gara, attuato in violazione delle norme comunitarie e nazionali, imponendo tanto il medesimo diritto comunitario quanto il vigente sistema interno la trattazione unitaria delle domande di affidamento dell'appalto e di caducazione del contratto concluso per effetto dell'illegittima aggiudicazione, come anche delle domande restitutorie direttamente connesse alla declaratoria di inefficacia o di nullità del con- tratto stesso”); Cass. 2144/2018 (“Con riferimento all'attività negoziale della P.A., de- vono ritenersi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le con- troversie che attengono alla fase preliminare, antecedente e prodromica al con- tratto, inerenti alla formazione della volontà e alla scelta del contraente privato in base alle regole della cd. evidenza pubblica”).
Inoltre, se è pur vero che l'art. 133, let. e) n. 1 cod. proc. amm. testualmente limita il riconoscimento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alle ipotesi di inefficacia del contratto conseguente all'annullamento dell'aggiudicazione, è altrettanto vero che il senso della disposizione è quello di attribuire al giudice amministrativo la cognizione piena di tutte le controversie conseguenti all'annullamento di un'aggiudicazione - comunque intervenuta.
Quanto alle spese di lite, ricorrono i presupposti per disporne l'integrale compensazione ai sensi dell'art. 92, comma secondo, c.p.c., in virtù del contrasto giurisprudenziale che ha caratterizzato il tema dei limiti del riparto di giurisdizione nella materia oggetto del presente giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- DICHIARA il proprio difetto di giurisdizione per rientrare la controversia nella giuri- sdizione esclusiva del giudice amministrativo, presso il quale deve essere riassunto il giudizio;
- COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Vibo Valentia, 21.05.2025
15
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digita- le” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositata telematicamente nel fascico-
lo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre
2012, n. 209.
16