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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/03/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
R. G. N. 20/2025 riunito n. 41/2025
Tribunale Ordinario di Bergamo
Sezione Lavoro
Il Giudice di Bergamo
Dott.ssa Giulia Bertolino quale Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa promossa da
[...]
Parte_1 con gli avv.ti Irene Lo Bue, Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Walter Miceli e Fabio Ganci
RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
RESISTENTE
OGGETTO: monetizzazione delle ferie lavoratore a tempo determinato
Nelle note per l'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorsi riuniti depositati 7.1.25 e il 9.1.25 avanti al Tribunale di Bergamo, quale Giudice del Lavoro, il ricorrente ha citato il al fine di sentire accertare ildiritto Controparte_1 dei ricorrneti l'indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse pari a
- € 7.520,58 per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2018/19, 2023/24 in favore di Parte_1
1 - € 4.732,48 per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16, 2016/17 in favore di
[...]
, Parte_1 con spese rifuse ai procuratori antistatari.
Si è ritualmente costituito in giudizio contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
spese rifuse, eccependo la necessità di scomputare dalle ferie maturate durante il rapporto di lavoro a termine tutti i giorni oggetto di sospensione previsti dal calendario regionale e di istituto, quelli dalla fine delle lezioni alla fine del contratto a termine e i giorni effettivamente richiesti dalla parte ricorrente.. In diritto, il ha inoltre eccepito la prescrizione CP_1 quinquennale.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art
127 ter c.p.c..
DIRITTO
Il ricorso, nei limiti e per i motivi di seguito esposti, è fondato.
***
Le parti ricorrenti, docenti precarie, da ultimo in servizio presso il circondario del Tribunale adito, hanno lavorato in favore del convenuto per il convenuto in forza di contratti a tempo determinato fin dall'anno scolastico 2014/2015.
Le parti ricorrenti hanno, quindi, esposto che in ciascuno degli anni lavorati maturavano il diritto a fruire di un determinato numero di giorni di ferie, godendone tuttavia anno per anno in misura inferiore;
nel presente giudizio hanno quindi richiesto la condanna del convenuto al pagamento della relativa indennità sostitutiva.
***
Tanto premesso, in diritto l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, così dispone: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente 2 responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
In proposito la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “la norma [sia] stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n.
14268 – parte motiva).
***
Si osserva, poi, che l'art. 1, commi da 54 e 56, Legge 22/2012 ha disposto che:
54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.”.
*
3 Tanto detto, al fine del decidere il giudicante rileva che sulla questione si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16715/2024 (in questa sede da intendersi richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc) che ha affermato il seguente principio di diritto: ‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art.
1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno››.
Tale principio è stato da ultimo ribadito anche con ordinanza n. 28587/2024. In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che “l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno CP_1 ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
Il datore di lavoro, quindi, è tenuto ad assicurarsi, in concreto e in trasparenza, che il lavoratore sia in grado di fruire delle ferie retribuite, invitandolo formalmente e informandolo in modo accurato e in tempo utile, quando le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o alla cessazione del rapporto di lavoro se 4 quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (sent. Max Planck punto 42 e sent.
Lancksebastian W. Kreuziger punto 52); l'onere probatorio grava sul datore di lavoro e solo quando è stato puntualmente assolto si determina la perdita del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
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Alla luce di detto principio la domanda qui in esame va accolta, mancando ogni prova circa l'invito a godere delle ferie rivolto in via formale alla parte e delle relative conseguenze in punto di perdita della relativa indennità alla cessazione del rapporto. Ne deriva che i ricorrenti non potevano essere considerati in ferie nel periodo compreso fra il termine delle lezioni (10 giugno)
e il 30 giugno di ogni anno e nei periodi di sospensione delle lezioni.
* Cont Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal , la stessa va disattesa atteso che, per contro, il termine è quello decennale, così come stabilito in maniera costante dalla giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di specificare che “la natura mista dell'indennità delle ferie non godute può considerarsi un dato acquisito nella prevalente (e più recente) giurisprudenza così come può considerarsi acquisito che ai fini specifici della prescrizione del credito relativo all'indennità in questione rileva il termine decennale” ( cfr. Cass n. 3021/2020).
Trattandosi di contenzioso relativo al diritto riconoscimento della indennità sostitutiva delle ferie, il dies a quo deve evidentemente essere individuato nel momento in cui detto diritto viene a maturazione, ovvero alla fine delle attività scolastiche, con la conseguenza che anche per l'a.s.
2014/2015 la decorrenza va individuata nella 1° luglio 2015.
A fronte di un ricorso notificato il 20/01/2025 e 6/02/2025, ne deriva per l'effetto l'infondatezza dell'eccezione del ministero.
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I principi in commento vanno estesi anche alle festività soppresse, rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità (seppur in relazione ad altra fattispecie) ha statuito che: A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione, nell'art. 18 del CCNL
EPNE, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995, di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse
5 sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime (Cass., n. 8926 del 04/04/2024).
*
Il convenuto va, quindi, condannato al pagamento della somma complessiva di euro 7.441,19
a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici dedotti in causa, oltre interessi dalle singole scadenze saldo effettivo.
Gli importi sopra indicati sono stati calcolati secondo criteri che già nel ricorso sono stati chiaramente esplicitati e non contestati dal convenuto, ed effettuati avendo riguardo a CP_1 quanto documentato dal medesimo nella memoria difensiva circa i giorni di ferie che effettivamente la parte ricorrente aveva richiesto nel corso dei singoli rapporti di lavoro a termine che, per l'effetto, sono stati decurtati dalle richieste.
Su tale importo spettano gli interessi legali dal dovuto al saldo, stante le previsioni dell'art. 16 della legge n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della CP_1 8 legge n. 724/1994, le quali escludono che, per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti, siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (cfr. Corte Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; Cass. civ., sez. lav., 20 luglio 2020,
n. 13624).
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Il ricorso deve, quindi, essere accolto.
Le spese di lite sono compensate per la metà in ragione degli opposti orientamenti giurisprudenziali e per il resto seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari, sui minimi considerata la serialità del contenzioso. Non si applica l'aumento per la predisposizione per il processo telematico dato il mancato funzionamento e un aumento del 5% per il secondo ricorrente, essendo posizioni del tutto identiche.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso,
- accerta il diritto delle parti ricorrenti alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie / Cont festività soppresse non godute e per l'effetto condanna il al pagamento o € 7.520,58 per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2018/19, 2023/24 in favore del sig. Parte_1
o € 4.732,48 per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16, 2016/17 in favore di del sig.
, Parte_1
6 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo;
- compensa per la metà le spese di lite,
- condanna il convenuto alla rifusione delle residue spese di lite che liquida in complessivi euro 1.107,20 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Bergamo, 26 marzo 2025
Il Giudice del lavoro
Giulia Bertolino
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