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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/12/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 679/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione civile composta dai Signori magistrati:
Dott. RA S. AM Presidente
Dott.ssa Silvia R. Fabrizio Consigliere
Dott. DE RI Consigliere rel.
riunito in Camera di Consiglio del 12.12.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 679/25 R.G., e vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente in [...]C.F._1
Via Firenze, 50, rapp.to e difeso dall' Avv. Antonio Di Monte, (C.F. ), foro di C.F._2
Pescara con domicilio eletto presso lo studio del legale in Pescara, Viale Gabriele D'Annunzio, 61, giusta procura speciale in atti;
APPELLANTE
E
(P.I. ), con sede in Pescara alla Piazza Italia, Controparte_1 P.IVA_1
1, in persona del Sindaco p.t.;
DIFENSORE: Avv. Antonio Capobianco (C.F: ), del foro di C.F._3
Larino, con studio in Pescara, Via Venezia, dove ha eletto domicilio nel giudizio di prime cure;
,
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti introduttivi
OGGETTO: Sentenza del Tribunale di Pescara n. 1/2025, pubblicata il 3.1.2025, N. 1502/2023 R.G.,
pagina 1 di 4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 21.11.2025, la difesa della parte appellante dichiarava di rinunciare all'impugnazione.
Tale rinuncia determina l'estinzione del presente giudizio.
La stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha da ultimo affermato che nel giudizio di appello la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa (Cassazione civile sez. un.,
07/02/2024, n.3453).
Stando alla lettura del relativo atto di rinuncia appare evidente come la parte rinunciante chieda che con la rinuncia non venga travolto l'intero giudizio ma solo la propria iniziativa impugnatoria, tanto evincendosi dal chiaro contenuto dell'atto dismissivo, che pur facendo riferimento ad una “causale” conciliativa, che però ai fini de quibus resta a “valenza neutra”, così si esprime “dichiara di rinunciare all'azione e chiedere che la causa sia dichiarata estinta per rinuncia agli atti”.
La adottanda formula per la definizione in parte qua del presente procedimento non potrà essere allora quella di declaratoria di cessazione della materia del contendere, che come tale travolgerebbe, quale effetto esplicitamente non voluto, anche la sentenza di primo grado.
Va infatti, a giudizio di questo Collegio, ritenuta l'ammissibilità della rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado (questa sì comportante la cessazione della materia del contendere) e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Tuttavia, l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti, poiché, mentre la rinunzia agli atti del giudizio di appello è efficace in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (cfr. Cass. 19 maggio 1995 n.5556 e Corte appello Genova sez. I,
21/07/2020, n.712, Corte d'appello di Salerno nr. 755/23 e Corte d'appello di Ancona nr.
873/24). pagina 2 di 4 Nel giudizio di appello quindi la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato (cfr. Cass. (ord.) 6.3.2018, n. 5250; Cass. 19.5.1995, n. 556 e cfr. Cass.
Civ. Sez. II° sent. n. 2670/20).
Ancora da ultimo Cassazione civile sez. un., 30/11/2021, (ud. 23/11/2021, dep. 30/11/2021),
n.37551 ) ha statuito che la rinuncia (al ricorso per cassazione) produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass., Sez. VI-
Lav., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass., Sez. V, 28 maggio 2020, n. 10140).
Va pertanto dichiarato solo estinto il presente giudizio di appello proposto da Parte_1
con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti
[...] dello stesso.
L'estinzione del processo conseguente a rinuncia agli atti o all'azione va poi dichiarata con sentenza in caso di adozione del provvedimento nel giudizio di appello.
Va infatti osservato che nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l'art.338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata;
che l'applicabilità dell'art. 306 c.p.c. al giudizio di gravame discende dall'art.359 c.p.c., norma che stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado, dovendosi altresì escludere ipotesi di incompatibilità dell'art. 306
c.p.c. con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. 3 agosto 1999 n.8387);
che tuttavia proprio la definitività della sentenza di primo grado, la necessità dell'adozione di una pronuncia sulle spese, la composizione collegiale dell'organo chiamato a pronunciare il provvedimento impongono la forma della sentenza.
Va altresì osservato che a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che disciplinava il reclamo al collegio contro ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (in termini anche Corte d'appello di Ancona nr._873/2024).
pagina 3 di 4 Quanto alle spese di lite in parte qua, le stesse non potrebbero che restare a carico della parte rinunciante, in applicazione del disposto di cui all'art. 306 ult.co. cpc, norma applicabile anche all'ipotesi di estinzione in oggetto, e tuttavia sotto tale profilo non può la Corte che prendere atto della mancata costituzione della appellata.
Occorre dare invece atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della insussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, giacché nella fattispecie non v'è stato rigetto dell'appello, ovvero declaratoria di inammissibilità (in termini Corte appello Roma sez. V, 10/10/2019, (ud. 04/10/2019, dep. 10/10/2019), n.3490 e App. Ancona 2024 cit.).
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza impugnata così provvede:
1- dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello.
2- Nulla sulle spese.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 17.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DE RI RA S. AM
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione civile composta dai Signori magistrati:
Dott. RA S. AM Presidente
Dott.ssa Silvia R. Fabrizio Consigliere
Dott. DE RI Consigliere rel.
riunito in Camera di Consiglio del 12.12.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 679/25 R.G., e vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente in [...]C.F._1
Via Firenze, 50, rapp.to e difeso dall' Avv. Antonio Di Monte, (C.F. ), foro di C.F._2
Pescara con domicilio eletto presso lo studio del legale in Pescara, Viale Gabriele D'Annunzio, 61, giusta procura speciale in atti;
APPELLANTE
E
(P.I. ), con sede in Pescara alla Piazza Italia, Controparte_1 P.IVA_1
1, in persona del Sindaco p.t.;
DIFENSORE: Avv. Antonio Capobianco (C.F: ), del foro di C.F._3
Larino, con studio in Pescara, Via Venezia, dove ha eletto domicilio nel giudizio di prime cure;
,
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti introduttivi
OGGETTO: Sentenza del Tribunale di Pescara n. 1/2025, pubblicata il 3.1.2025, N. 1502/2023 R.G.,
pagina 1 di 4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 21.11.2025, la difesa della parte appellante dichiarava di rinunciare all'impugnazione.
Tale rinuncia determina l'estinzione del presente giudizio.
La stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha da ultimo affermato che nel giudizio di appello la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa (Cassazione civile sez. un.,
07/02/2024, n.3453).
Stando alla lettura del relativo atto di rinuncia appare evidente come la parte rinunciante chieda che con la rinuncia non venga travolto l'intero giudizio ma solo la propria iniziativa impugnatoria, tanto evincendosi dal chiaro contenuto dell'atto dismissivo, che pur facendo riferimento ad una “causale” conciliativa, che però ai fini de quibus resta a “valenza neutra”, così si esprime “dichiara di rinunciare all'azione e chiedere che la causa sia dichiarata estinta per rinuncia agli atti”.
La adottanda formula per la definizione in parte qua del presente procedimento non potrà essere allora quella di declaratoria di cessazione della materia del contendere, che come tale travolgerebbe, quale effetto esplicitamente non voluto, anche la sentenza di primo grado.
Va infatti, a giudizio di questo Collegio, ritenuta l'ammissibilità della rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado (questa sì comportante la cessazione della materia del contendere) e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Tuttavia, l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti, poiché, mentre la rinunzia agli atti del giudizio di appello è efficace in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (cfr. Cass. 19 maggio 1995 n.5556 e Corte appello Genova sez. I,
21/07/2020, n.712, Corte d'appello di Salerno nr. 755/23 e Corte d'appello di Ancona nr.
873/24). pagina 2 di 4 Nel giudizio di appello quindi la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato (cfr. Cass. (ord.) 6.3.2018, n. 5250; Cass. 19.5.1995, n. 556 e cfr. Cass.
Civ. Sez. II° sent. n. 2670/20).
Ancora da ultimo Cassazione civile sez. un., 30/11/2021, (ud. 23/11/2021, dep. 30/11/2021),
n.37551 ) ha statuito che la rinuncia (al ricorso per cassazione) produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass., Sez. VI-
Lav., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass., Sez. V, 28 maggio 2020, n. 10140).
Va pertanto dichiarato solo estinto il presente giudizio di appello proposto da Parte_1
con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti
[...] dello stesso.
L'estinzione del processo conseguente a rinuncia agli atti o all'azione va poi dichiarata con sentenza in caso di adozione del provvedimento nel giudizio di appello.
Va infatti osservato che nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l'art.338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata;
che l'applicabilità dell'art. 306 c.p.c. al giudizio di gravame discende dall'art.359 c.p.c., norma che stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado, dovendosi altresì escludere ipotesi di incompatibilità dell'art. 306
c.p.c. con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. 3 agosto 1999 n.8387);
che tuttavia proprio la definitività della sentenza di primo grado, la necessità dell'adozione di una pronuncia sulle spese, la composizione collegiale dell'organo chiamato a pronunciare il provvedimento impongono la forma della sentenza.
Va altresì osservato che a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che disciplinava il reclamo al collegio contro ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (in termini anche Corte d'appello di Ancona nr._873/2024).
pagina 3 di 4 Quanto alle spese di lite in parte qua, le stesse non potrebbero che restare a carico della parte rinunciante, in applicazione del disposto di cui all'art. 306 ult.co. cpc, norma applicabile anche all'ipotesi di estinzione in oggetto, e tuttavia sotto tale profilo non può la Corte che prendere atto della mancata costituzione della appellata.
Occorre dare invece atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della insussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, giacché nella fattispecie non v'è stato rigetto dell'appello, ovvero declaratoria di inammissibilità (in termini Corte appello Roma sez. V, 10/10/2019, (ud. 04/10/2019, dep. 10/10/2019), n.3490 e App. Ancona 2024 cit.).
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza impugnata così provvede:
1- dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello.
2- Nulla sulle spese.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 17.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DE RI RA S. AM
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