Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 09/06/2025, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 01839/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02295/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2295 del 2023, proposto da
NT RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Puliafito ed Enrico Privitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lipari, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota prot. nr. 34789 del 14/09/2023, di rigetto istanza di condono edilizio presentata dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. UR NT ha presentato al Comune di Lipari una istanza di Condono, presa in carico al prot. n. 44020 del 07/12/2004, ai sensi della Legge n. 326/03, in relazione ad un piccolo fabbricato per civile abitazione ubicato nel Comune di Lipari, località Porto dell’isola di Filicudi, identificato in catasto alla particella n. 21 del Foglio di mappa n. 25 del predetto Ente (sez. di Filicudi), realizzato in assenza di titolo edilizio.
Ma con nota prot. n. 34789 del 14/09/2023, spedita in data 22/09/2023 a mezzo racc. A/R, quella istanza è stata rigettata in quanto il Comune di Lipari ha ritenuto che “ l’immobile ricade in zona di inedificabilità regolata dall’art. 15 lett. a) della L.R. n. 78/76, dell’art. 32, comma 27 lett. d) della Legge n. 326/03 e degli artt. nn. 32 – 33 della Legge n. 47/85 ”.
Il Sig. NT CU ha impugnato tale provvedimento con un ricorso notificato il 20 novembre 2023, al cui interno egli ha dedotto vizi di:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 15, lettera a), della L.R. n. 78/1978, dell’art. 2 del D.M. n. 1444/1968, dell’art. 32 della L. n. 326/2003 e dell’art. 23 della L.R. n. 37/1985, nonché di eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà e difetto dei presupposti ed illogicità ed ingiustizia manifeste con riguardo all’esatta qualificazione dell’area dove era stato realizzato l’immobile oggetto della denegata domanda di condono;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 15, lettera a), della L.R. n. 78/1978, dell’art. 32 della L. n. 326/2003 e dell’art. 23 della L.R. n. 37/1985, nonché di eccesso di potere per carenza d’istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione con riguardo alla reale distanza dalla battigia dell’immobile in questione
Non si è costituito in giudizio il Comune intimato.
In data 5 giugno 2025 si teneva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.
I – Il ricorrente afferma in gravame che l’immobile oggetto della denegata domanda di sanatoria “ è stato realizzato dal ricorrente subito dopo la stipula del “Compromesso” relativo all’acquisto del terreno, datato 16/01/1975 con il quale le parti hanno pattuito espressamente che il promittente venditore “concede da subito il possesso, perché il sottoscritto compratore UR NT vuole fare una piccola casetta ”. Ma in realtà l’unico dato certo circa la effettiva data di ultimazione dei lavori è quello che risulta dalla dichiarazione del (poi) ricorrente del 3 dicembre 1984, che giustappunto li (auto)dichiara ultimati soltanto in data 30 settembre 1984.
Quanto poi all’argomentazione secondo cui “ al momento della realizzazione della piccola costruzione, i terreni in questione erano ricadenti all’interno della perimetrazione del centro urbano approvata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 7 dell’11/03/1970 ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765/1967, mentre alla data odierna l’immobile risulta ubicato in zona “E1” del PRG vigente nel Comune di Lipari ”, essa risulta a giudizio del Collegio priva di pregio. Infatti la perimetrazione del centro urbano rileva per finalità diverse da quelle urbanistico-edilizie, e più in particolare, in base al primo comma dell’art. 41 septies della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 - ad essa aggiunto dall’articolo 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765 -, ai fini della individuazione di “ distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della strada ” (ovvero: per finalità di tutela della sicurezza della circolazione stradale all’interno dei centri abitati, e non della utilizzazione a fini urbanistico-edilizi del territorio). Mentre l’art. 17 della L. r. n. 765/1967 risulta invocato assolutamente a sproposito, perché non ha ad oggetto la qualificazione urbanistica di aree all’interno del territorio comunale, ma esclusivamente limiti all’attività edilizia che ivi possa essere svolta.
Né persuade il Collegio ha l’argomentazione secondo cui “ le zone “A” e “B” non sono solo quelle così qualificate dagli strumenti urbanistici, ma anche quelle che hanno in fatto, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 78/1976, tutti i requisiti delle zone “A” e “B”, come descritte dal d.m. n. 1444/1968 ”. Infatti il ricorrente di essa si avvale unicamente per sostenere che “ può ritenersi adeguatamente provata la situazione di fatto circa il possesso dei requisiti delle zone “A” e “B”, come descritte dal d.m. n. 1444/1968, attraverso la perimetrazione effettuata ai sensi dell’art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (da ultimo cfr. CGA, Sez. Riunite, n. 314 del 13/06/2023)”. Ma il punto è che il giudice adito non può procedere esso stesso ed in via diretta ad un apprezzamento invece riservato alla competente Autorità amministrativa. Se quindi il ricorrente avesse ritenuto in passato erronea una qualificazione urbanistica attribuita all’area dove è stato realizzato l’immobile abusivo diversa dalla zona A o dalla zona B (quanto meno successivamente alla entrata in vigore del D.M. del 2 aprile 1968), egli avrebbe dovuto impugnare l’atto di pianificazione urbanistica che avesse assegnato alla stessa una destinazione urbanistica diversa da quelle; od altrimenti reagire all’inerzia mantenuta dal comune di Lipari nell’assegnare a tale area una specifica destinazione urbanistica (in tesi, come zona A o zona B) con un’azione contro il silenzio-inadempimento imputabile a quest’ultimo – dato che, come da consolidata e condivisa giurisprudenza, “ l’'amministrazione ha preciso obbligo di colmare al più presto ogni lacuna verificatasi nell'ambito della pianificazione urbanistica, dettando per esse una nuova disciplina" (T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. II, 08/03/2016, n.229, cfr. anche T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 17/10/2016, n.4729 )”[T.A.R. Campania - Napoli, Sez. II, sentenza 19 gennaio 2024, n. 498]. Senza il presupposto di una vittoria nell’ambito di quei (soltanto ipotetici) giudizi – che in nulla s’apparenta alla (mera) presentazione di “ osservazioni al Piano Regolatore Generale ” da parte del ricorrente, secondo quanto rappresentato all’interno della motivazione del provvedimento impugnato e da quello mai contestato in gravame -, la (mera) inclusione dell’area dove è stato realizzato l’immobile oggetto della denegata istanza di condono “ all’interno della perimetrazione del centro urbano approvata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 7 dell’11/03/1970 ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765/1967 ” rimane dunque priva di qualunque giuridica rilevanza, secondo quanto già esposto al precedente paragrafo, ai fini della possibilità di condonarlo.
II – Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che “ in realtà alla data di realizzazione della costruzione (e non a quella del diniego della sanatoria), la distanza dalla battigia dell’opera per cui è stata richiesta la sanatoria era sicuramente superiore a metri 150 ”, quali limite inderogabile per l’utilizzazione a fini edilizi di aree ex art. 15, lettera a), della L.R. n. 78/1976.
Per quanto il Comune intimato non abbia effettivamente motivato sul punto in modo specifico, resta il fatto che l’affermazione – reiterata dal ricorrente, oltre che in gravame, all’interno della memoria depositata in segreteria il 5 maggio 2025 - secondo cui “ la parte privata, è in grado di provare con elementi probatori perlomeno verificabili, la tesi che il manufatto al momento della realizzazione, si trovava a più di 150 metri dalla battigia, sicché per ciò solo, in questa peculiare situazione, la fattispecie non poteva dirsi esclusa da qualsiasi ipotesi di sanatoria, dovendo rimanere fuori dal campo del condono esclusivamente i manufatti eseguiti a distanza inferiore a 150 metri dalla battigia” rimane un mero flatus voci: perché parte ricorrente non ha depositato alcun documento a corredo del proposto gravame che offrisse al giudice adito “ elementi probatori perlomeno verificabili ” circa una distanza maggiore di 150 metri fra la battigia ed il realizzato edificio.
Dato allora che lo spessore dell’obbligo di motivazione del provvedimento finale si rapporta alla specificità del dialogo endoprocedimentale – e che nel caso di specie esso era pressocchè nullo in punto di distanza dell’immobile realizzato dalla battigia, dato che le controdeduzioni del (poi) ricorrente si sono risolte (come da non contestata sul punto motivazione del provvedimento impugnato) unicamente nella rappresentazione d i “aver inoltrato osservazioni al Piano Regolatore Generale ” -, il Collegio esclude di poter considerare il provvedimento impugnato illegittimo per difetto di motivazione.
Per il resto, ritenendo di non doversi discostare dal prevalente orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ chi agisce in giudizio, quindi, ha quantomeno l'onere di fornire gli indizi affinché il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 10.04.2020, n. 2374), in quanto l'applicazione del principio dispositivo con metodo acquisitivo non può ridursi a un'assoluta e generalizzata inversione dell'onere della prova, non consentendo al giudice amministrativo di sostituirsi alla parte onerata quando essa non versi nell'impossibilità di provare il fatto posto a base della sua azione ”[ T.A.R. Molise Campobasso, sentenza 28 maggio 2021, n. 192], la totale mancanza agli atti di “ elementi probatori perlomeno verificabili ” esclude che il giudice adito debba attivare ex officio i propri poteri di indagine per accertare, mediante verificazione o consulenza tecnica, quale fosse la esatta distanza dalla battigia dell’immobile non condonato al momento della sua realizzazione, e che esso debba invece decidere sul presupposto della veridicità di quanto affermato all’interno della motivazione del provvedimento impugnato - ovvero “che il fabbricato di che trattasi ricade all'interno della fascia di inedificabilità regolata dall'art.15 della L.R. n.78/76 e pertanto ai sensi dell'art.32, comma 27 lett. d) della legge n.326/03 e degli artt. nn.32-33 della Legge n.47/85 l'abuso edilizio denunciato con istanza prot. n.44020 de! 07.12.2004 none suscettibile di sanabilità ”.
III – Il Collegio, conclusivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
In assenza di spese sostenute dal Comune vittorioso per la propria difesa in giudizio, nulla dispone il Collegio quanto alla loro refusione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) rigetta il ricorso in epigrafe.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gustavo Giovanni Rosario Cumin | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO