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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/07/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti
Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1302/2023, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Massimiliano Bianchi;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Paola Bellomo;
CONVENUTA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio contratto in Crotone in data 15.06.2017 con (trascritto nel CP_1 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 27 – 2 – A – 2017) dal quale è nato in [...] il figlio in data 20.11.2017; ha chiesto disporsi l'affidamento Per_1 condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità della
1 permanenza del minore presso ciascuno di essi e disporre in ordine alla cura, istruzione ed educazione secondo il piano genitoriale sottoscritto dal ricorrente in data 30.08.2023; stabilire a proprio carico un assegno di mantenimento in favore del figlio minore di misura pari o in ogni caso non superiore ad € 200,00 mensili, con adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre compartecipazione nella misura pari al 50% alle spese straordinarie;
stabilire tempi e modalità della permanenza del figlio minore presso i nonni sulla scorta del piano genitoriale sottoscritto. ha aderito alla domanda di divorzio, che ha chiesto addebitarsi al ricorrente;
CP_1 ha preso posizione in merito alla richiesta di addebito della separazione, chiedendone il rigetto;
ha chiesto porsi a carico del ricorrente un assegno di € 500,00 per il mantenimento del figlio e un assegno di € 200,00 per il proprio mantenimento;
determinare che i coniugi partecipino al 50% delle spese straordinarie del figlio.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
All'udienza del 21.03.2024 le parti hanno precisato le conclusioni in ordine allo status.
Con sentenza n. 198/2024 del 21.03.2024 e pubblicata in data 02.04.2024 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo per il prosieguo istruttorio sulle questioni accessorie.
Il thema decidendum è, dunque, a questo punto circoscritto a tali ultime questioni.
Anzitutto deve essere dichiarata inammissibile la domanda della convenuta volta ad ottenere la dichiarazione di addebito di responsabilità al ricorrente della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Difatti, la pronuncia di addebito è prevista dall'ordinamento unicamente in relazione alla separazione personale dei coniugi (v. art. 151, comma secondo, c.c.), mentre nessuna analoga statuizione può essere resa in materia di divorzio, in mancanza di espressa previsione normativa.
Quanto alla domanda di mantenimento formulata dalla convenuta, versandosi nell'ambito del procedimento di divorzio, la stessa deve considerarsi come domanda di assegno divorzile.
Al riguardo, ai sensi dell' art. 5, comma 6, L. 898/1970 “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di
2 ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., n.
18287/2018), all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, onde il relativo riconoscimento richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, nonché dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, quali circostanze da valutarsi sulla base dei criteri equiordinati di cui alla prima parte dell'art. 5, co 6, l. 898/1970 che costituiscono il parametro cui attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Il giudizio deve, quindi, essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Con la medesima pronuncia la Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che la natura perequativo-compensativa, anch'essa assegnata all'assegno divorzile unitamente alla natura assistenziale, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento della mera autosufficienza economica valutata sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
con la precisazione che deve ritenersi in linea di principio escluso che tale valutazione debba necessariamente condurre alla determinazione di un contributo economico volto a ricostituire il tenore di vita endoconiugale, dovendo piuttosto commisurarsi l'assegno rispetto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'avente diritto economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Orbene – premessa la giovane età della e la correlata capacità lavorativa, nonché la CP_1 brevissima durata del matrimonio – non può non evidenziarsi come la convenuta non abbia
3 in alcun modo provato, né ancor prima allegato, le circostanze imposte dalla legge per il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore, ed in particolare le ragioni che avrebbero determinato l'allegato squilibrio economico tra le parti.
Come già evidenziato, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, è imprescindibile l'indagine circa le ragioni determinanti lo squilibrio economico, posto che la funzione dell'assegno divorzile è quella di assistere il coniuge privo incolpevolmente di mezzi adeguati e di riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi, laddove vi sia la prova - di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato - che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte comuni di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune.
L'assegno divorzile non può essere riconosciuto sulla base della sola funzione cd. risarcitoria di tale statuizione, ossia valorizzando le cause della crisi coniugale, in ipotesi attribuibili al ricorrente.
Come precisato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella citata sentenza n.
18287/2018, il richiamo all'attualità (già avvertito da Cass. n. 11504/2017), in funzione di valorizzazione dell'autoresponsabilità degli ex coniugi, deve dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno divorzile. Si è riscontrata in particolare la tendenziale eliminazione del divorzio per colpa che, anche all'interno del nostro ordinamento, trova riscontro nella progressiva riduzione dell'importanza del c.d. criterio risarcitorio fin dall'accertamento dell'addebito in sede di separazione.
Ne deriva che l'assegno divorzile non può essere riconosciuto.
Con riferimento alle questioni relative alla prole, deve anzitutto essere disposto l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, non ravvisandosi ragioni per derogare a tale regime ordinario.
Il minore resta collocato in via prevalente presso la madre, non sussistendo motivi per modificare l'attuale assetto.
Il padre potrà tenere con sé il bambino due pomeriggi alla settimana, il lunedì e il giovedì, dalle 14,00 alle 19,00, nonché durante i week end alternati (dal sabato pomeriggio alla domenica sera). Il bambino trascorrerà le vacanze natalizie e pasquali con i genitori
4 alternativamente e starà con il padre per dieci giorni consecutivi durante il periodo estivo, in un mese che i genitori concorderanno.
Quanto alla previsione di un assegno, da porre a carico del ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, si osserva quanto segue.
Anzitutto non può essere valorizzata, ai fini della quantificazione dell'assegno, la circostanza che il ricorrente debba provvedere al mantenimento di un'altra figlia, avuta da altra relazione. Non risulta infatti provato che gli oneri di tale mantenimento gravino esclusivamente sul ricorrente e non anche sulla madre della bambina, né risulta che la madre della minore sia inabile al lavoro o priva di risorse economiche adeguate.
Ciò posto, avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti – come risultanti dalla documentazioni in atti – ed alle presumibili esigenze del minore, correlate alla sua età, si reputa equo determinare il contributo al mantenimento del figlio a carico del ricorrente, genitore non collocatario, nella misura complessiva di € 300,00 mensili, da versarsi entro il dieci di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre a compartecipazione in misura pari al 50% alle spese straordinarie, da concordare preventivamente, salvo i casi di urgenza, e da documentare.
Tenuto conto della natura degli interessi coinvolti e del complessivo esito del giudizio, si ritiene sussistano giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- rigetta la domanda di addebito formulata dalla convenuta;
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla convenuta;
- affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, disciplinando le frequentazioni con il padre come in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a Parte_1 CP_1 titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 300,00, da versare entro il giorno dieci di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie, necessarie per il figlio, da concordare (salvi i casi di urgenza) e documentare, in misura pari al 50%;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
5 Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 17.07.2025.
Il Giudice rel est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti
Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1302/2023, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Massimiliano Bianchi;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Paola Bellomo;
CONVENUTA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio contratto in Crotone in data 15.06.2017 con (trascritto nel CP_1 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 27 – 2 – A – 2017) dal quale è nato in [...] il figlio in data 20.11.2017; ha chiesto disporsi l'affidamento Per_1 condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità della
1 permanenza del minore presso ciascuno di essi e disporre in ordine alla cura, istruzione ed educazione secondo il piano genitoriale sottoscritto dal ricorrente in data 30.08.2023; stabilire a proprio carico un assegno di mantenimento in favore del figlio minore di misura pari o in ogni caso non superiore ad € 200,00 mensili, con adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre compartecipazione nella misura pari al 50% alle spese straordinarie;
stabilire tempi e modalità della permanenza del figlio minore presso i nonni sulla scorta del piano genitoriale sottoscritto. ha aderito alla domanda di divorzio, che ha chiesto addebitarsi al ricorrente;
CP_1 ha preso posizione in merito alla richiesta di addebito della separazione, chiedendone il rigetto;
ha chiesto porsi a carico del ricorrente un assegno di € 500,00 per il mantenimento del figlio e un assegno di € 200,00 per il proprio mantenimento;
determinare che i coniugi partecipino al 50% delle spese straordinarie del figlio.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
All'udienza del 21.03.2024 le parti hanno precisato le conclusioni in ordine allo status.
Con sentenza n. 198/2024 del 21.03.2024 e pubblicata in data 02.04.2024 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo per il prosieguo istruttorio sulle questioni accessorie.
Il thema decidendum è, dunque, a questo punto circoscritto a tali ultime questioni.
Anzitutto deve essere dichiarata inammissibile la domanda della convenuta volta ad ottenere la dichiarazione di addebito di responsabilità al ricorrente della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Difatti, la pronuncia di addebito è prevista dall'ordinamento unicamente in relazione alla separazione personale dei coniugi (v. art. 151, comma secondo, c.c.), mentre nessuna analoga statuizione può essere resa in materia di divorzio, in mancanza di espressa previsione normativa.
Quanto alla domanda di mantenimento formulata dalla convenuta, versandosi nell'ambito del procedimento di divorzio, la stessa deve considerarsi come domanda di assegno divorzile.
Al riguardo, ai sensi dell' art. 5, comma 6, L. 898/1970 “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di
2 ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., n.
18287/2018), all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, onde il relativo riconoscimento richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, nonché dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, quali circostanze da valutarsi sulla base dei criteri equiordinati di cui alla prima parte dell'art. 5, co 6, l. 898/1970 che costituiscono il parametro cui attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Il giudizio deve, quindi, essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Con la medesima pronuncia la Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che la natura perequativo-compensativa, anch'essa assegnata all'assegno divorzile unitamente alla natura assistenziale, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento della mera autosufficienza economica valutata sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
con la precisazione che deve ritenersi in linea di principio escluso che tale valutazione debba necessariamente condurre alla determinazione di un contributo economico volto a ricostituire il tenore di vita endoconiugale, dovendo piuttosto commisurarsi l'assegno rispetto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'avente diritto economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Orbene – premessa la giovane età della e la correlata capacità lavorativa, nonché la CP_1 brevissima durata del matrimonio – non può non evidenziarsi come la convenuta non abbia
3 in alcun modo provato, né ancor prima allegato, le circostanze imposte dalla legge per il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore, ed in particolare le ragioni che avrebbero determinato l'allegato squilibrio economico tra le parti.
Come già evidenziato, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, è imprescindibile l'indagine circa le ragioni determinanti lo squilibrio economico, posto che la funzione dell'assegno divorzile è quella di assistere il coniuge privo incolpevolmente di mezzi adeguati e di riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi, laddove vi sia la prova - di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato - che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte comuni di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune.
L'assegno divorzile non può essere riconosciuto sulla base della sola funzione cd. risarcitoria di tale statuizione, ossia valorizzando le cause della crisi coniugale, in ipotesi attribuibili al ricorrente.
Come precisato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella citata sentenza n.
18287/2018, il richiamo all'attualità (già avvertito da Cass. n. 11504/2017), in funzione di valorizzazione dell'autoresponsabilità degli ex coniugi, deve dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno divorzile. Si è riscontrata in particolare la tendenziale eliminazione del divorzio per colpa che, anche all'interno del nostro ordinamento, trova riscontro nella progressiva riduzione dell'importanza del c.d. criterio risarcitorio fin dall'accertamento dell'addebito in sede di separazione.
Ne deriva che l'assegno divorzile non può essere riconosciuto.
Con riferimento alle questioni relative alla prole, deve anzitutto essere disposto l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, non ravvisandosi ragioni per derogare a tale regime ordinario.
Il minore resta collocato in via prevalente presso la madre, non sussistendo motivi per modificare l'attuale assetto.
Il padre potrà tenere con sé il bambino due pomeriggi alla settimana, il lunedì e il giovedì, dalle 14,00 alle 19,00, nonché durante i week end alternati (dal sabato pomeriggio alla domenica sera). Il bambino trascorrerà le vacanze natalizie e pasquali con i genitori
4 alternativamente e starà con il padre per dieci giorni consecutivi durante il periodo estivo, in un mese che i genitori concorderanno.
Quanto alla previsione di un assegno, da porre a carico del ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, si osserva quanto segue.
Anzitutto non può essere valorizzata, ai fini della quantificazione dell'assegno, la circostanza che il ricorrente debba provvedere al mantenimento di un'altra figlia, avuta da altra relazione. Non risulta infatti provato che gli oneri di tale mantenimento gravino esclusivamente sul ricorrente e non anche sulla madre della bambina, né risulta che la madre della minore sia inabile al lavoro o priva di risorse economiche adeguate.
Ciò posto, avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti – come risultanti dalla documentazioni in atti – ed alle presumibili esigenze del minore, correlate alla sua età, si reputa equo determinare il contributo al mantenimento del figlio a carico del ricorrente, genitore non collocatario, nella misura complessiva di € 300,00 mensili, da versarsi entro il dieci di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre a compartecipazione in misura pari al 50% alle spese straordinarie, da concordare preventivamente, salvo i casi di urgenza, e da documentare.
Tenuto conto della natura degli interessi coinvolti e del complessivo esito del giudizio, si ritiene sussistano giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- rigetta la domanda di addebito formulata dalla convenuta;
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla convenuta;
- affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, disciplinando le frequentazioni con il padre come in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a Parte_1 CP_1 titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 300,00, da versare entro il giorno dieci di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie, necessarie per il figlio, da concordare (salvi i casi di urgenza) e documentare, in misura pari al 50%;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
5 Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 17.07.2025.
Il Giudice rel est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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