Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3062 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all' udienza del 17.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 23748/2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Nicola Lauro, presso il cui studio in Ischia (NA) al Corso Vittoria Colonna 212 è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dal dirigente Dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l' , sito in Napoli alla via Ponte della Maddalena 55; Controparte_2
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: “1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto NAIC8HN001 - ARJXLNN - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000784 - 20/09/2024 - VII.
1 - I del Controparte_3
ISTITUTO - avente ad oggetto la Controparte_4 Controparte_5 pubblicazione delle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA, per il profilo di
“Assistente amministrativo” e “Collaboratore scolastico”, nella parte in cui non è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 6 punti per il servizio militare di leva svolto dal medesimo nel periodo compreso dal 10.09.2018 al 10.9.2021;Accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto Ministeriale n. 89/24 con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2024/27, nella parte in cui - con particolare riferimento alle “Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A. (sempre allegato 1, pag. 18) - prevede che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A., precludendo irrimediabilmente all' aspirante - che hanno Pt_2 maturato il servizio militare di leva in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A. (per questo definiti “non in costanza di nomina”) - di far valutare, detto periodo di leva, in termini di punteggio nelle future graduatorie, alla stregua del servizio militare “in
- 4) CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e nella parte di rispettiva competenza, all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra e alla migliore collocazione nelle graduatorie, per l'effetto ordinare alle Amministrazioni resistenti di provvedere alla rideterminazione del punteggio attribuito al sig. nelle graduatorie definitive Parte_1
d'Istituto di 3a fascia del personale ATA, per il profilo di “Assistente amministrativo” e
“Collaboratore scolastico”, attribuendo al medesimo in tali graduatorie il punteggio di 6 punti per il servizio militare svolto dal ricorrente nel periodo compreso dal 10.09.2018 al 10.09.2021 ; - 5) emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande, ivi compreso, per quanto occorra l'annullamento della nota n. NAIC8HN001 - ARJXLNN - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000602 - 16/09/2024 - VII.
1 - I, di rigetto del reclamo avverso la graduatoria provvisoria - 6) condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltreCPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.”;
Per il convenuto: “Voglia codesto Onorevole Tribunale, contrariis rejectis: • In via CP_1 pregiudiziale in rito, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore di quello amministrativo;
• Nel merito, rigettare la domanda formulata dal ricorrente, poiché infondata, per quanto sopra esposto, sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.11.2024, il ricorrente, premesso di aver presentato domanda di inserimento/aggiornamento nella III fascia delle graduatorie d'istituto del personale ATA per i trienni 21-24 e 24-27, ha chiesto l'accertamento del suo diritto al riconoscimento di 0,50 punti per ogni mese di servizio militare svolto non in pendenza di nomina nella graduatoria d'istituto, profilo CS e AA, disapplicando, in quanto ingiusti: a) il Bando di inserimento ed aggiornamento delle graduatorie ATA di I Fascia emesso dall'
[...]
a seguito della nota ministeriale numero n. 13671 del 5 aprile 2022, con la Controparte_6 quale il ha avviato le procedure per l'aggiornamento delle graduatorie di Controparte_3 circolo e d'istituto per il Personale Tecnico Amministrativo (ATA) nella parte in cui, all'allegato A/4 rubricato “TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CONCORSO AL PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO”, non equipara il servizio militare svolto non in costanza di nomina a quello svolto in costanza di nomina per punti 0,50 al mese considerandolo invece come servizio prestato alle dipendenze dello Stato generico per cui per punti 0,05 al mese ovvero come: “ Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e nei patronati scolastici : punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.”; b) il Decreto Ministeriale n. 50 del 03/03/2021, emesso dal e pubblicato in Controparte_3
Gazzetta Ufficiale il 19 marzo 2021, avente ad oggetto l'aggiornamento e l'inserimento nella III fascia delle graduatorie d'Istituto per il personale A.T.A., nella parte in cui, all'allegata A, rubricato “tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.”, lettera A), recita “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.”; c) Di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale che pone in essere una differenziazione di punteggio tra il servizio militare svolto in costanza di nomina e non in costanza di nomina, previa espressa disapplicazione degli atti e dei provvedimenti ostativi. Costituitosi ritualmente, il resistente ha eccepito preliminarmente la carenza di CP_1 giurisdizione del giudice ordinario adito;
nel merito, ha argomentato diffusamente sulla infondatezza della domanda di cui ha chiesto il rigetto.
Discussa la causa all'udienza del 17.4.2025, il Giudice pronunciava la presente sentenza di cui veniva data lettura alle parti.
Va preliminarmente affermata la giurisdizione del giudice adìto, venendo in rilievo procedure sprovviste di natura concorsuale che, invece, fonderebbero la giurisdizione del g.a.
Nel merito il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto alla luce delle motivazioni poste a sostegno di recenti arresti giurisprudenziali della Suprema Corte.
In particolare, con sentenza n. 41894/2021, in relazione a fattispecie sovrapponibile a quella in esame, la Corte ha evidenziato che “Secondo l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione in ruolo il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. L'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, poi, al comma 1, che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Si legge nella sentenza citata: “Secondo il ricorrente, l'articolo 485 del D.Lgs. 297/1994 CP_1 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'articolo 84 del DPR nr. 417/1974, non incompatibile con le disposizioni del D.Lgs. nr.297/1994, secondo il quale il servizio di leva è valutato come servizio non di ruolo solo se prestato in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo. Tale interpretazione non è corretta. L'articolo 84 del DPR nr. 417/1974, collegandosi al precedente articolo 81 e, per il suo tramite, all' articolo 3 del DL nr. 370/1970, disciplinava il riconoscimento del servizio militare dopo la assunzione in ruolo. La relativa disciplina è, quindi, confluita nel disposto dell'articolo 485 D.Lgs. nr. 297/1994, secondo il meccanismo previsto dall'articolo 676, a tenore del quale «Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante». Quanto alla generale disciplina della leva, l'articolo 77 DPR 14 febbraio 1964 nr. 237— nel testo sostituito dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 — conteneva, ai commi sette ed otto, disposizioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle successivamente trasfuse nell'articolo 2050, commi 1 e 2, D.Lgs nr. 66/2010”. Afferma, dunque, la Suprema Corte che non è sufficiente rilevare la inapplicabilità ratione temporis del D.Lgs. nr. 66/2010, senza esaminare le disposizioni del precedente articolo 77 DPR nr. 237/64. In particolare, il testo del comma otto del suddetto articolo 77, al pari del comma due dell'articolo 2050 del D.lgs. del 2010, prevedeva che «Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Questa Corte nei precedenti sopra citati, in riferimento alla norma di identico contenuto di cui al comma due dell'articolo 2050 del D.lgs. del 2010 ha già osservato che la disposizione, in una lettura integrata con il comma precedente, non limita la portata della valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva nei pubblici concorsi ma ne costituisce una specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica ed in contrasto con la razionalità intrinseca della previsione— coerente con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione— secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione ottiene l'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. Lungo questa linea interpretativa, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio militare di leva è sempre utilmente valutabile, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (articolo 77, comma sette, DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma 1, D.lgs. nr. 66/2010), anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (articolo 77, comma otto DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma due, D.lgs. nr.66/2010), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (articolo 77, comma sette DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma uno)”. Alle medesime conclusioni giungono anche CdS n. 1729/22 e 266/23. Sono, quindi, illegittime quelle previsioni che pongono una differenziazione di punteggio tra servizio militare svolto in costanza di nomina e non in costanza di nomina. Va, pertanto, disapplicato il Decreto Ministeriale n. 50 del 03/03/2021, emesso dal
[...]
e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 marzo 2021, avente ad oggetto l'aggiornamento Controparte_3
e l'inserimento nella III fascia delle graduatorie d'Istituto per il personale A.T.A., nella parte in cui: 1) all'allegata A, rubricato “tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.”, lettera A), recita “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”. Altrettanto è a dirsi per il Bando di inserimento ed aggiornamento delle graduatorie ATA di I fascia emesso dall' di Napoli a seguito della nota ministeriale numero n. 13671 del 5 Controparte_6 aprile 2022, con la quale il ha avviato le procedure per l'aggiornamento Controparte_3 delle graduatorie di circolo e d'istituto per il Personale Tecnico Amministrativo (ATA) nella parte in cui, all'allegato A/4 rubricato “TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CONCORSO AL PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO”, non equipara il servizio militare svolto non in costanza di nomina a quello svolto in costanza di nomina per punti 0,50 al mese considerandolo invece come servizio prestato alle dipendenze dello Stato generico per cui per punti 0,05 al mese ovvero come: “ Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e nei patronati scolastici : punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.”. Nel caso in esame, il ricorrente dichiarava di aver svolto il servizio militare nel periodo 10.9.2018- 10.9.2021 e, pertanto non in costanza di nomina. Alla luce delle considerazioni svolte, va dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio per il servizio militare dallo stesso svolto al pari del servizio militare svolto in costanza di nomina e, pertanto, al riconoscimento nelle graduatorie 24 mesi, profilo CS, e nelle graduatorie di istituto di III fascia per i profili AA e AT, di 0,50 punti per ogni mese di servizio militare svolto non in costanza di rapporto di lavoro per un totale di sei punti annui. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nell'intestata composizione, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta a riconoscere al ricorrente il punteggio per il servizio militare dallo stesso svolto al pari del servizio militare svolto in costanza di nomina;
- Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.500,00, oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 17/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott. Giacomo Cammarano.