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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/09/2025, n. 4390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4390 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5673/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da rappresentato e difeso dall'avv. BERGAMINI SIMONE GIUSEPPE , come Parte_1 in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. rappresentato ex lege da Controparte_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA
-convenuto -
OGGETTO: opposizione a diniego di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, co. 2 , lett. c) del Dlgs. N. 286/'98.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha precisato così le conclusioni: annullare il provvedimento impugnato disponendo in favore del ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
Il ha così concluso: rigettare il ricorso confermando il provvedimento Controparte_1 impugnato e condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il cittadino albanese ha proposto opposizione avverso il diniego di permesso di Parte_1 soggiorno per motivi familiari negato con provvedimento prot. 4022 del 29.1.2025 del Questore di Verona, ai sensi dell'art. 19, co. 2 lett. c) T.U. n. 286/98 dopo che l'Autorità aveva accertato che non conviveva con le figlie cittadine italiane ed in ragione delle condanne penali in cui quest'ultimo era incorso. Il ricorrente ha lamentato in particolare la errata valutazione da parte dell'Amministrazione intimata della pericolosità sociale del ricorrente, incentrata unicamente sui pregressi e risalenti precedenti penali senza alcuna valutazione attuale e concreta che tenesse conto del percorso riabilitativo nella more intrapreso con favore, del suo inserimento socio lavorativo, e del fatto che è padre di minore cittadina italiana.
Il , costituitosi, ha affermato la bontà del proprio operato chiedendo il Controparte_1 rigetto del ricorso.
Acquisite le relazioni dei Servizi Sociali e dell'UEPE, la causa , istruita solo documentalmente, passa ora in decisione sulle conclusioni delle parti indicate in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il provvedimento gravato è motivato sul presupposto della assenza del requisito della convivenza del ricorrente con la figlia minore cittadina italiana e sui precedenti penali dello stesso.
Va preliminarmente osservato che il presente giudizio ha ad oggetto non tanto e non solo la legittimità del provvedimento gravato quanto l'accertamento dei fatti costitutivi del diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi degli artt. 5 e 30 lett. d) T.U. immigrazione.
L'art. 30, nel disciplinare le ipotesi di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari prevede alla lett. d) il rilascio “(…) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della responsabilità genitoriale secondo la legge italiana”.
L'operatività di tale norma prescinde dalla titolarità di un valido titolo di soggiorno (cfr Cass.
Ordinanza n. 31565/19).
Ora, all'atto della richiesta il ricorrente era irregolarmente presente sul territorio nazionale perché il permesso di cui era titolare era scaduto in data 28.1.05 ed ha presentato istanza alla
Questura soltanto in data 15.7.2023. Le norme sul rilascio del permesso di soggiorno per famiglia astrattamente applicabili sono, pertanto, oltre all'art. 30 co. I lett d) T.U. immigrazione, anche quelle contenute negli articoli 13, II co. lett c) e 28, I lett. b) D.P.R. n. 394/1999.
Deve infatti escludersi l'applicabilità del Dlgs n. 30/2007 in considerazione del fatto che viene invocato il legame con minore cittadina italiana che non ha esercitato il diritto alla libera circolazione in area Schengen ai sensi dell'art. 23 Dlgs n. 30/2007 nel testo risultante dalle modifiche in vigore dall'11/8/2023.
Ora, mentre l'art. 19 II co. lett c) vieta l'espulsione degli “stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado (…) di nazionalità italiana”, con conseguente rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in base all'art. D.P.R. 394/1999 art. 28, co. 1 lett. b), l'art. 30 co.
1 lett. d) T.U. prevede una ipotesi di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al
“genitore straniero anche naturale di minore italiano residente in Italia” (…) “a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana”.
Entrambe le norme sono poste a presidio della unità familiare e quindi tutelano non solo lo straniero che chiede il permesso di soggiorno ma parimenti i parenti entro il secondo grado ed il figlio minore il cui genitore richiedente il permesso di soggiorno non sia stato privato della responsabilità genitoriale.
Lo status di parente entro il secondo grado e lo stato di figlio il cui genitore non sia stato privato della responsabilità genitoriale sono in rapporto di genere a specie derivando entrambe dal fatto costitutivo della nascita dal proprio ascendente. Il possesso di stato in tali casi non è rimesso alla volontà dei destinatari della tutela come invece lo è il requisito della convivenza. E' allora evidente che il legislatore nel dettare la norma di cui all'art. 30 co1 lett d) abbia voluto garantire, entro l'insieme dei parenti entro il secondo grado, un ambito di maggior tutela al figlio minore cittadino italiano il cui genitore non sia stato privato, come nel caso in esame, della responsabilità genitoriale, assicurandogli la possibilità di avere una frequentazione con il padre a prescindere dalla volontà del genitore di convivere con lui, requisito invece necessario nell'ipotesi di parenti entro il secondo grado cittadini italiani di cui all'art. 13. Co.2 lett. c).
Escluso alla stregua delle svolte considerazioni che la convivenza sia, nel caso in esame, elemento costitutivo del diritto al soggiorno per motivi familiari e considerato che nel provvedimento impugnato non è messo in dubbio che la figlia minore del ricorrente Per_1
nata il [...] sia cittadina italiana, occorre verificare se la pericolosità sociale del
[...] ricorrente impedisca il rilascio del titolo.
Secondo i principi enunciati dalla Suprema Corte nell' Ordinanza n. 30342/2021, la sussistenza di ragioni ostative implica la formulazione di un giudizio in concreto, tale da indurre a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, sì da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 5, comma 5, cit., quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del permesso di soggiorno pregresso. Ne consegue che, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, è onere dell'autorità amministrativa, prima, e di quella giurisdizionale, poi, esplicitare, in base ai richiamati parametri normativi ed agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione ovvero a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, le ragioni di tale pericolosità, rispetto alle quali il richiamo a precedenti penali del richiedente, se risalenti nel tempo, può avvenire solo come elemento di sostegno indiretto, quale indicatore della personalità dello stesso.
Gli enunciati principi vanno ora applicato al caso in esame.
La Questura ha fondato la valutazione di pericolosità sociale del ricorrente sui seguenti fatti:“1) in data 10.11.2008 sentenza del Tribunale di Pordenone per il reato di “violazione di domicilio” (art. 614 c.p.), alla pena di mesi 1 giorni 10 di reclusione;
2) in data 12.03.2010 sentenza del G.U.P. del Tribunale di Venezia per il reato di “detenzione illecita di sostanze stupefacenti” (art. 73 comma 1-bis D.P.R. 309/90), alla pena di anni 2 di reclusione, ed Euro
4.000,00 di multa;
3) in data 17.01.2011 decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Venezia per il reato di “evasione” (art. 385 c.p.), alla multa di Euro 15.000,00; 4) in data 27.04.2012 decreto del Tribunale – Misure di Prevenzione di Venezia, con applicazione della misura della
“sorveglianza speciale” per la durata di anni 2; 5) in data 04.06.2012 decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Pordenone per il reato di “violazione delle norme in materia di immigrazione”
(art. 6 comma 3 D.Lgs. 286/98), all'ammenda di Euro 2.800,00; 6) in data 05.04.2013 decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Pordenone per il reato di “insolvenza fraudolenta” (art. 641
c.p.), alla multa di Euro 300,00; 7) in data 12.06.2013 sentenza n. 893/2013 della Corte
d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Trieste del
05.03.2012, per i reati di “cessione illecita di sostanze stupefacenti”, in concorso (art. 110 c.p., art. 73 D.P.R. 309/90), e di “detenzione illecita di sostanze stupefacenti”, in concorso (art. 110
c.p., art. 73 D.P.R. 309/90), alla pena di anni 5 di reclusione, ed Euro 18.000,00 di multa;
8) in data 06.12.2013 decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Venezia per il reato di “violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale” (art. 75 D.Lgs. 159/2011), all'ammenda di
Euro 7.500,00; 9) in data 09.10.2014 sentenza del Tribunale di Pordenone per il reato di
“insolvenza fraudolenta” (art. 641 c.p.), alla multa di Euro 200,00; 10) in data 27.02.2015 decreto del Tribunale – Misure di Prevenzione di Venezia, con applicazione della misura della “sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno” per la durata di anni 2 mesi 6; 11) in data
27.02.2015 sentenza del Giudice di Pace di Pordenone per i reati di“lesioni personali” (art. 582 comma 2 c.p.), e di “minaccia” (art. 612 c.p.), alla multa di Euro800,00;12) in data
27.02.2015 decreto del Tribunale di Venezia, con applicazione della misura di prevenzione della “sorveglianza speciale” per la durata di anni 3; 13) in data 13.07.2015 sentenza della
Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Trieste del 28.01.2015, per i reati di “falsa attestazione a pubblico ufficiale sull'identità personale”, in concorso (art. 495 c.p.), e di “oltraggio a pubblico ufficiale” (art. 341-bis c.p.), alla pena di mesi 8 giorni 20 di reclusione;
14) in data 10.09.2015 decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Venezia per il reato di “porto d' armi” (art. 4 comma 3 Legge 110/75), all'ammenda di Euro
500,00; 15) in data 13.04.2016 sentenza del Tribunale di Pordenone per i reati di
“ricettazione” (art. 648 c.p.), e di “truffa”, in concorso (artt. 110 e 640 c.p.), alla pena di anni
1 di reclusione, ed Euro 600,00 di multa;
16) in data 28.11.2016 sentenza della Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone del 12.05.2015, per i reati di “violazione del divieto di possedere o utilizzare gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi di cui all'art. 3 commi 4 e 5 D.Lgs. 159/2011” (art. 76 comma 2 D.Lgs. 159/2011),
e di “violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale” (art. 75 comma 1 D.Lgs.
159/2011), alla pena di mesi 8 giorni 15 di reclusione;
17) in data 07.02.2017 sentenza della
Corte d'Appello di Trieste, a conferma della sentenza del Tribunale di Pordenone dell'11.04.2016, per il reato di “violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale”
(art. 75 comma 1 D.Lgs. 159/2011), alla pena di mesi 2 di arresto;
18) in data 10.02.2017 provvedimento di cumulo delle pene della Procura della Repubblica di Trieste, in relazione alle sentenze del 10.11.2008, 12.03.2010 e 12.08.2013, con determinazione della pena in anni
3 mesi 11 giorni 26 di reclusione, ed Euro 18.000,00 di multa;
19) in data 21.03.2017 provvedimento di cumulo delle pene della Procura della Repubblica di Trieste, in relazione al provvedimento di cumulo del 10.02.2017, ed alla sentenza del 28.11.2016, con determinazione della pena in anni 4 mesi 8 giorni 11 di reclusione, ed Euro 18.000,00 di multa;
20) in data
10.05.2017 sentenza del Tribunale di Pordenone per il reato di “ricettazione” (art. 648 c.p.), alla pena di mesi 4 di reclusione, ed Euro 300,00 di multa;
21) in data 13.07.2017 provvedimento di cumulo delle pene della Procura della Repubblica di Pordenone, in relazione alle sentenze del 10.11.2008, 12.03.2010, 12.06.2013, 13.07.2015, 28.11.2016 e 07.02.2017, con determinazione della pena in anni 4 mesi 8 giorni 11 di reclusione, mesi 2 di arresto, ed Euro 18.000,00 di multa;
22) in data 28.09.2017 provvedimento di cumulo delle pene della
Procura della Repubblica di Pordenone, in relazione al provvedimento di cumulo del
10.02.2017, ed alle sentenze del 28.11.2016, 07.02.2017, e 10.05.2017, con determinazione della pena in anni 5 giorni 11 di reclusione, mesi 2 di arresto, ed Euro 18.300,00 di multa;
23) in data 31.10.2017 sentenza del Tribunale di Venezia per i reati di “guida senza patente o con patente negata, sospesa o revocata, da parte di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione sociale” (art. 73 D.Lgs. 159/2011), e di “violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale” (art. 75 comma 1 D.Lgs. 159/2011), alla pena di mesi 11 giorni 15 di reclusione, in continuazione con la sentenza del 28.11.2016 della Corte
d'Appello di Trieste;
24) in data 20.11.2017 sentenza della Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia del 09.03.2016, per il reato di “guida senza patente o con patente negata, sospesa o revocata, da parte di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione sociale” (art. 73 D.Lgs. 159/2011), alla pena di mesi 2 di arresto, in continuazione con la sentenza del 28.11.2016 della Corte
d'Appello di Trieste;
25) in data 14.12.2017 sentenza della Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone del 03.02.2015, per il reato di
“violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale” (art. 75 comma 1 D.Lgs.
159/2011), alla pena di mesi 1 di arresto, in continuazione con la sentenza del 07.02.2017 della
Corte d'Appello di Trieste;
26) in data 07.02.2018 sentenza della Corte d'Appello di Venezia,
a conferma della sentenza del Tribunale di Venezia del 13.03.2017, per il reato di “guida di veicolo con patente revocata” (art. 116 comma 13 C.d.S.), alla pena di mesi 4 giorni 20 di arresto;
27) in data 15.02.2018 sentenza della Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone del 26.07.2016, per il reato di “violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale” (art. 75 comma 1 D.Lgs. 159/2011), alla pena di mesi 8 di arresto;
28) in data 16.02.2018 provvedimento di cumulo delle pene della Procura della Repubblica di Pordenone, in relazione al provvedimento di cumulo del 28.09.2017, ed alla sentenza del 13.04.2016, con determinazione della pena in anni 6 giorni 11 di reclusione, mesi 2 di arresto, ed Euro 18.900,00 di multa;
29) in data 12.03.2018 sentenza del Tribunale di Pordenone, per i reati di “violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale” (art. 75 comma 1 D.Lgs. 159/2011), “minaccia” (art. 612 c.p.), “porto d' armi” (art. 4 Legge
110/75), “contravvenzione al foglio di via obbligatorio” (art. 76 comma 3 D.Lgs. 159/2011),
“guida di veicolo con patente revocata” (art. 116 comma 13 C.d.S.), alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione;
30) in data 06.06.2018 provvedimento di cumulo delle pene della Procura della
Repubblica di Pordenone, in relazione alle sentenze del 10.11.2008, 12.03.2010, 12.06.2013,
13.07.2015, 13.04.2016, 28.11.2016, 0702.2017, 10.05.2017, 12.03.2018, con determinazione della pena in anni 7 mesi 4 giorni 11 di reclusione, mesi 2 di arresto, ed Euro 18.900,00 di multa;
31) in data 12.06.2018 sentenza della Corte d'Appello di Trieste, a conferma della sentenza del Tribunale di Pordenone del 06.10.2015, per il reato di “furto in abitazione”, in concorso (artt. 110 e 624-bis c.p.), alla pena di mesi 8 di reclusione, ed Euro 200,00 di multa;
32) in data 16.07.2018 sentenza della Corte d'Appello di Trieste, a conferma della sentenza del
Tribunale di Pordenone dell'11.05.2017, per il reato di “furto aggravato”, in concorso (artt.
110, 624 e 625 n. 2 c.p.), alla pena di mesi 4 di reclusione, ed Euro 120,00 di multa;
33) in data 03.08.2018 provvedimento di cumulo delle pene della Procura della Repubblica di
Pordenone, in relazione al provvedimento di cumulo del 06.06.2018, ed alla sentenza del
31.10.2017, con determinazione della pena in anni 7 mesi 7 giorni 11 di reclusione, mesi 2 di arresto, ed Euro 18.900,00 di multa;
34) in data 13.08.2018 provvedimento di cumulo delle pene della Procura della Repubblica di Pordenone, in relazione al provvedimento di cumulo del 06.06.2018, ed alle sentenze del 31.10.2017 e 14.12.2017, con determinazione della pena in anni 7 mesi 7 giorni 11 di reclusione, mesi 3 di arresto, ed Euro 18.900,00 di multa;
35) in data 04.10.2018 provvedimento di cumulo delle pene della Procura della Repubblica di
Pordenone, in relazione al provvedimento di cumulo del 13.08.2018, ed alla sentenza del
15.02.2018, con determinazione della pena in anni 7 mesi 7 giorni 11 di reclusione, mesi 11 di arresto, ed Euro 18.900,00 di multa;
36) in data 06.02.2019 sentenza del G.I.P. del Tribunale di Padova per il reato di “cessione illecita di sostanze stupefacenti”, in concorso (art. 110 c.p., art. 73 D.P.R. 309/90), ala pena di anni 1 mesi 3 di reclusione, ed Euro 2.000,00 di multa;
37) in data 15.04.2019 sentenza della Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone del 20.12.2017, per i reati di “porto d' armi” (art. 4 Legge 110/75),
e di “violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale” (art. 75 comma 1 D.Lgs.
159/2011), alla pena di mesi 6 giorni 22 di arresto, ed Euro 750,00 di ammenda;
38) in data
03.01.2020 provvedimento di cumulo delle pene della Procura della Repubblica di Pordenone, in relazione alle sentenze del 12.06.2018 e 16.07.2019, con determinazione della pena in anni
6 mesi 9 giorni 20 di reclusione, anni 1 mesi 3 giorni 20 di arresto, ed Euro 21.240,00 di multa;
39) in data 20.01.2020 provvedimento di cumulo delle pene della Procura della Repubblica di
Pordenone, in relazione al provvedimento di cumulo del 03.01.2020, ed alla sentenza del 14.09.2019, con determinazione della pena in anni 6 mesi 9 giorni 20 di reclusione, anni 1 mesi
10 giorni 12 di arresto, ed Euro 750,00 di ammenda;
40) in data 05.05.2020 provvedimento di cumulo delle pene della Procura della Repubblica di Pordenone, in relazione al provvedimento di cumulo del 20.01.2020, ed alla sentenza del 20.11.2017, con determinazione della pena in anni 7 mesi 3 giorni 5 di reclusione, anni 1 mesi 10 giorni 12 di arresto, Euro
20.920,00 di multa, ed Euro 75,00 di ammenda.”
Costituiscono elementi per una corretta valutazione informata ai criteri enunciati dalla Suprema
Corte, l'Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia n. 1490/2023 che ha concesso la misura dell'affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 D.P.R. n. 309/90 confermando le prescrizioni dell'ordinanza provvisoria del Magistrato di Sorveglianza di data 21.11.2022, e le relazioni acquisite in questo giudizio, predisposte dall'UOC Dipendenze Verona e dall'U.E.P.E. di Verona che danno conto dell'andamento positivo della misura concessa.
L'andamento positivo del programma terapeutico cui il ricorrente è stato ammesso in via provvisoria dal Magistrato di Sorveglianza, unitamente ai progressi che ne hanno permesso anche un primo ingresso lavorativo, hanno consentito al Tribunale di Sorveglianza, evidentemente sul presupposto di un giudizio prognostico di non recidivanza, di confermare la misura già disposta in via provvisoria. Tale prognosi positiva non è stata smentita nel prosieguo.
Il direttore dell nella relazione di data 30.5.2025 ha infatti Controparte_2 evidenziato che il programma terapeutico alternativo alla detenzione ha dato esito positivo ed ha permesso al ricorrente , dopo una prima fase di inserimento in comunità terapeutica, alla fase finale di inserimento in appartamento protetto con conseguente integrazione sul territorio con attività esterne , la frequenza serale dell'istituto alberghiero con conseguimento del diploma di maturità , l'espletamento di attività di volontariato presso il Banco Alimentare e attività teatrale con compagnia amatoriale . Nella relazione si legge che il percorso residenziale si è concluso a luglio del 2024 e che il sig. è tornato sul territorio iniziando un lavoro come manutentore Pt_1 di aree verdi e la convivenza con la partner nel Comune di Villafranca proseguendo con costanza un percorso di sostegno e prevenzione delle ricadute attualmente in corso che prevede controlli delle urine che risultano negativi dal 2024 ad oggi e colloqui periodici con gli operatori e psicoterapia cui partecipa con regolarità.
Il complessivo andamento positivo della misura alternativa trova riscontro anche nella relazione del responsabile U.E.P.E. di Verona dd 3.3.2025. Gli elementi evidenziati, l'astinenza dalla assunzione di stupefacenti dal luglio 2024 ad oggi unitamente alla circostanza che il ricorrente lavora seppur a tempo determinato dal 1' luglio
2023, possono essere apprezzati come indici significativi di ravvedimento e di mutamento dello stile di vita.
Va peraltro aggiunto che è incontestato che il ricorrente si trova in Italia dall'età di 10 anni, a seguito di ricongiungimento al padre già regolarmente presente in Italia e che il padre, la madre e le due sorelle sono cittadini italiani e vivono in Italia sicché egli non ha legami stretti con familiari che vivono in Albania.
Alla stregua delle considerazioni svolte, ritenuto che il bilanciamento tra diritto all'unità familiare del ricorrente con la figlia cittadina italiana e le esigenze di pubblica sicurezza si risolva allo stato attuale a favore della prevalenza del primo, salva diversa valutazione del
Questore da effettuarsi in base ai criteri enunciati all'esito della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno annuale rilasciato al ricorrente per effetto di questa sentenza, il provvedimento gravato va annullato riconoscendo al ricorrente il diritto ad un permesso di soggiorno della durata di un anno per motivi familiari rinnovabile ai sensi dell'art. 30 lett. d)
Dlgs n. 286/1998.
La particolarità del caso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
5673/2025, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Annulla il provvedimento gravato;
- riconosce al ricorrente il diritto ad un permesso di soggiorno della durata di un anno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 lett. d) Dlgs n. 286/1998 rinnovabile alle condizioni previste dal D.L.gs n. 286/'98;
- compensa le spese.
Venezia, 10/09/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da rappresentato e difeso dall'avv. BERGAMINI SIMONE GIUSEPPE , come Parte_1 in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. rappresentato ex lege da Controparte_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA
-convenuto -
OGGETTO: opposizione a diniego di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, co. 2 , lett. c) del Dlgs. N. 286/'98.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha precisato così le conclusioni: annullare il provvedimento impugnato disponendo in favore del ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
Il ha così concluso: rigettare il ricorso confermando il provvedimento Controparte_1 impugnato e condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il cittadino albanese ha proposto opposizione avverso il diniego di permesso di Parte_1 soggiorno per motivi familiari negato con provvedimento prot. 4022 del 29.1.2025 del Questore di Verona, ai sensi dell'art. 19, co. 2 lett. c) T.U. n. 286/98 dopo che l'Autorità aveva accertato che non conviveva con le figlie cittadine italiane ed in ragione delle condanne penali in cui quest'ultimo era incorso. Il ricorrente ha lamentato in particolare la errata valutazione da parte dell'Amministrazione intimata della pericolosità sociale del ricorrente, incentrata unicamente sui pregressi e risalenti precedenti penali senza alcuna valutazione attuale e concreta che tenesse conto del percorso riabilitativo nella more intrapreso con favore, del suo inserimento socio lavorativo, e del fatto che è padre di minore cittadina italiana.
Il , costituitosi, ha affermato la bontà del proprio operato chiedendo il Controparte_1 rigetto del ricorso.
Acquisite le relazioni dei Servizi Sociali e dell'UEPE, la causa , istruita solo documentalmente, passa ora in decisione sulle conclusioni delle parti indicate in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il provvedimento gravato è motivato sul presupposto della assenza del requisito della convivenza del ricorrente con la figlia minore cittadina italiana e sui precedenti penali dello stesso.
Va preliminarmente osservato che il presente giudizio ha ad oggetto non tanto e non solo la legittimità del provvedimento gravato quanto l'accertamento dei fatti costitutivi del diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi degli artt. 5 e 30 lett. d) T.U. immigrazione.
L'art. 30, nel disciplinare le ipotesi di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari prevede alla lett. d) il rilascio “(…) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della responsabilità genitoriale secondo la legge italiana”.
L'operatività di tale norma prescinde dalla titolarità di un valido titolo di soggiorno (cfr Cass.
Ordinanza n. 31565/19).
Ora, all'atto della richiesta il ricorrente era irregolarmente presente sul territorio nazionale perché il permesso di cui era titolare era scaduto in data 28.1.05 ed ha presentato istanza alla
Questura soltanto in data 15.7.2023. Le norme sul rilascio del permesso di soggiorno per famiglia astrattamente applicabili sono, pertanto, oltre all'art. 30 co. I lett d) T.U. immigrazione, anche quelle contenute negli articoli 13, II co. lett c) e 28, I lett. b) D.P.R. n. 394/1999.
Deve infatti escludersi l'applicabilità del Dlgs n. 30/2007 in considerazione del fatto che viene invocato il legame con minore cittadina italiana che non ha esercitato il diritto alla libera circolazione in area Schengen ai sensi dell'art. 23 Dlgs n. 30/2007 nel testo risultante dalle modifiche in vigore dall'11/8/2023.
Ora, mentre l'art. 19 II co. lett c) vieta l'espulsione degli “stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado (…) di nazionalità italiana”, con conseguente rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in base all'art. D.P.R. 394/1999 art. 28, co. 1 lett. b), l'art. 30 co.
1 lett. d) T.U. prevede una ipotesi di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al
“genitore straniero anche naturale di minore italiano residente in Italia” (…) “a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana”.
Entrambe le norme sono poste a presidio della unità familiare e quindi tutelano non solo lo straniero che chiede il permesso di soggiorno ma parimenti i parenti entro il secondo grado ed il figlio minore il cui genitore richiedente il permesso di soggiorno non sia stato privato della responsabilità genitoriale.
Lo status di parente entro il secondo grado e lo stato di figlio il cui genitore non sia stato privato della responsabilità genitoriale sono in rapporto di genere a specie derivando entrambe dal fatto costitutivo della nascita dal proprio ascendente. Il possesso di stato in tali casi non è rimesso alla volontà dei destinatari della tutela come invece lo è il requisito della convivenza. E' allora evidente che il legislatore nel dettare la norma di cui all'art. 30 co1 lett d) abbia voluto garantire, entro l'insieme dei parenti entro il secondo grado, un ambito di maggior tutela al figlio minore cittadino italiano il cui genitore non sia stato privato, come nel caso in esame, della responsabilità genitoriale, assicurandogli la possibilità di avere una frequentazione con il padre a prescindere dalla volontà del genitore di convivere con lui, requisito invece necessario nell'ipotesi di parenti entro il secondo grado cittadini italiani di cui all'art. 13. Co.2 lett. c).
Escluso alla stregua delle svolte considerazioni che la convivenza sia, nel caso in esame, elemento costitutivo del diritto al soggiorno per motivi familiari e considerato che nel provvedimento impugnato non è messo in dubbio che la figlia minore del ricorrente Per_1
nata il [...] sia cittadina italiana, occorre verificare se la pericolosità sociale del
[...] ricorrente impedisca il rilascio del titolo.
Secondo i principi enunciati dalla Suprema Corte nell' Ordinanza n. 30342/2021, la sussistenza di ragioni ostative implica la formulazione di un giudizio in concreto, tale da indurre a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, sì da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 5, comma 5, cit., quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del permesso di soggiorno pregresso. Ne consegue che, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, è onere dell'autorità amministrativa, prima, e di quella giurisdizionale, poi, esplicitare, in base ai richiamati parametri normativi ed agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione ovvero a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, le ragioni di tale pericolosità, rispetto alle quali il richiamo a precedenti penali del richiedente, se risalenti nel tempo, può avvenire solo come elemento di sostegno indiretto, quale indicatore della personalità dello stesso.
Gli enunciati principi vanno ora applicato al caso in esame.
La Questura ha fondato la valutazione di pericolosità sociale del ricorrente sui seguenti fatti:“1) in data 10.11.2008 sentenza del Tribunale di Pordenone per il reato di “violazione di domicilio” (art. 614 c.p.), alla pena di mesi 1 giorni 10 di reclusione;
2) in data 12.03.2010 sentenza del G.U.P. del Tribunale di Venezia per il reato di “detenzione illecita di sostanze stupefacenti” (art. 73 comma 1-bis D.P.R. 309/90), alla pena di anni 2 di reclusione, ed Euro
4.000,00 di multa;
3) in data 17.01.2011 decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Venezia per il reato di “evasione” (art. 385 c.p.), alla multa di Euro 15.000,00; 4) in data 27.04.2012 decreto del Tribunale – Misure di Prevenzione di Venezia, con applicazione della misura della
“sorveglianza speciale” per la durata di anni 2; 5) in data 04.06.2012 decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Pordenone per il reato di “violazione delle norme in materia di immigrazione”
(art. 6 comma 3 D.Lgs. 286/98), all'ammenda di Euro 2.800,00; 6) in data 05.04.2013 decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Pordenone per il reato di “insolvenza fraudolenta” (art. 641
c.p.), alla multa di Euro 300,00; 7) in data 12.06.2013 sentenza n. 893/2013 della Corte
d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Trieste del
05.03.2012, per i reati di “cessione illecita di sostanze stupefacenti”, in concorso (art. 110 c.p., art. 73 D.P.R. 309/90), e di “detenzione illecita di sostanze stupefacenti”, in concorso (art. 110
c.p., art. 73 D.P.R. 309/90), alla pena di anni 5 di reclusione, ed Euro 18.000,00 di multa;
8) in data 06.12.2013 decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Venezia per il reato di “violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale” (art. 75 D.Lgs. 159/2011), all'ammenda di
Euro 7.500,00; 9) in data 09.10.2014 sentenza del Tribunale di Pordenone per il reato di
“insolvenza fraudolenta” (art. 641 c.p.), alla multa di Euro 200,00; 10) in data 27.02.2015 decreto del Tribunale – Misure di Prevenzione di Venezia, con applicazione della misura della “sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno” per la durata di anni 2 mesi 6; 11) in data
27.02.2015 sentenza del Giudice di Pace di Pordenone per i reati di“lesioni personali” (art. 582 comma 2 c.p.), e di “minaccia” (art. 612 c.p.), alla multa di Euro800,00;12) in data
27.02.2015 decreto del Tribunale di Venezia, con applicazione della misura di prevenzione della “sorveglianza speciale” per la durata di anni 3; 13) in data 13.07.2015 sentenza della
Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Trieste del 28.01.2015, per i reati di “falsa attestazione a pubblico ufficiale sull'identità personale”, in concorso (art. 495 c.p.), e di “oltraggio a pubblico ufficiale” (art. 341-bis c.p.), alla pena di mesi 8 giorni 20 di reclusione;
14) in data 10.09.2015 decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Venezia per il reato di “porto d' armi” (art. 4 comma 3 Legge 110/75), all'ammenda di Euro
500,00; 15) in data 13.04.2016 sentenza del Tribunale di Pordenone per i reati di
“ricettazione” (art. 648 c.p.), e di “truffa”, in concorso (artt. 110 e 640 c.p.), alla pena di anni
1 di reclusione, ed Euro 600,00 di multa;
16) in data 28.11.2016 sentenza della Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone del 12.05.2015, per i reati di “violazione del divieto di possedere o utilizzare gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi di cui all'art. 3 commi 4 e 5 D.Lgs. 159/2011” (art. 76 comma 2 D.Lgs. 159/2011),
e di “violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale” (art. 75 comma 1 D.Lgs.
159/2011), alla pena di mesi 8 giorni 15 di reclusione;
17) in data 07.02.2017 sentenza della
Corte d'Appello di Trieste, a conferma della sentenza del Tribunale di Pordenone dell'11.04.2016, per il reato di “violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale”
(art. 75 comma 1 D.Lgs. 159/2011), alla pena di mesi 2 di arresto;
18) in data 10.02.2017 provvedimento di cumulo delle pene della Procura della Repubblica di Trieste, in relazione alle sentenze del 10.11.2008, 12.03.2010 e 12.08.2013, con determinazione della pena in anni
3 mesi 11 giorni 26 di reclusione, ed Euro 18.000,00 di multa;
19) in data 21.03.2017 provvedimento di cumulo delle pene della Procura della Repubblica di Trieste, in relazione al provvedimento di cumulo del 10.02.2017, ed alla sentenza del 28.11.2016, con determinazione della pena in anni 4 mesi 8 giorni 11 di reclusione, ed Euro 18.000,00 di multa;
20) in data
10.05.2017 sentenza del Tribunale di Pordenone per il reato di “ricettazione” (art. 648 c.p.), alla pena di mesi 4 di reclusione, ed Euro 300,00 di multa;
21) in data 13.07.2017 provvedimento di cumulo delle pene della Procura della Repubblica di Pordenone, in relazione alle sentenze del 10.11.2008, 12.03.2010, 12.06.2013, 13.07.2015, 28.11.2016 e 07.02.2017, con determinazione della pena in anni 4 mesi 8 giorni 11 di reclusione, mesi 2 di arresto, ed Euro 18.000,00 di multa;
22) in data 28.09.2017 provvedimento di cumulo delle pene della
Procura della Repubblica di Pordenone, in relazione al provvedimento di cumulo del
10.02.2017, ed alle sentenze del 28.11.2016, 07.02.2017, e 10.05.2017, con determinazione della pena in anni 5 giorni 11 di reclusione, mesi 2 di arresto, ed Euro 18.300,00 di multa;
23) in data 31.10.2017 sentenza del Tribunale di Venezia per i reati di “guida senza patente o con patente negata, sospesa o revocata, da parte di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione sociale” (art. 73 D.Lgs. 159/2011), e di “violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale” (art. 75 comma 1 D.Lgs. 159/2011), alla pena di mesi 11 giorni 15 di reclusione, in continuazione con la sentenza del 28.11.2016 della Corte
d'Appello di Trieste;
24) in data 20.11.2017 sentenza della Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia del 09.03.2016, per il reato di “guida senza patente o con patente negata, sospesa o revocata, da parte di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione sociale” (art. 73 D.Lgs. 159/2011), alla pena di mesi 2 di arresto, in continuazione con la sentenza del 28.11.2016 della Corte
d'Appello di Trieste;
25) in data 14.12.2017 sentenza della Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone del 03.02.2015, per il reato di
“violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale” (art. 75 comma 1 D.Lgs.
159/2011), alla pena di mesi 1 di arresto, in continuazione con la sentenza del 07.02.2017 della
Corte d'Appello di Trieste;
26) in data 07.02.2018 sentenza della Corte d'Appello di Venezia,
a conferma della sentenza del Tribunale di Venezia del 13.03.2017, per il reato di “guida di veicolo con patente revocata” (art. 116 comma 13 C.d.S.), alla pena di mesi 4 giorni 20 di arresto;
27) in data 15.02.2018 sentenza della Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone del 26.07.2016, per il reato di “violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale” (art. 75 comma 1 D.Lgs. 159/2011), alla pena di mesi 8 di arresto;
28) in data 16.02.2018 provvedimento di cumulo delle pene della Procura della Repubblica di Pordenone, in relazione al provvedimento di cumulo del 28.09.2017, ed alla sentenza del 13.04.2016, con determinazione della pena in anni 6 giorni 11 di reclusione, mesi 2 di arresto, ed Euro 18.900,00 di multa;
29) in data 12.03.2018 sentenza del Tribunale di Pordenone, per i reati di “violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale” (art. 75 comma 1 D.Lgs. 159/2011), “minaccia” (art. 612 c.p.), “porto d' armi” (art. 4 Legge
110/75), “contravvenzione al foglio di via obbligatorio” (art. 76 comma 3 D.Lgs. 159/2011),
“guida di veicolo con patente revocata” (art. 116 comma 13 C.d.S.), alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione;
30) in data 06.06.2018 provvedimento di cumulo delle pene della Procura della
Repubblica di Pordenone, in relazione alle sentenze del 10.11.2008, 12.03.2010, 12.06.2013,
13.07.2015, 13.04.2016, 28.11.2016, 0702.2017, 10.05.2017, 12.03.2018, con determinazione della pena in anni 7 mesi 4 giorni 11 di reclusione, mesi 2 di arresto, ed Euro 18.900,00 di multa;
31) in data 12.06.2018 sentenza della Corte d'Appello di Trieste, a conferma della sentenza del Tribunale di Pordenone del 06.10.2015, per il reato di “furto in abitazione”, in concorso (artt. 110 e 624-bis c.p.), alla pena di mesi 8 di reclusione, ed Euro 200,00 di multa;
32) in data 16.07.2018 sentenza della Corte d'Appello di Trieste, a conferma della sentenza del
Tribunale di Pordenone dell'11.05.2017, per il reato di “furto aggravato”, in concorso (artt.
110, 624 e 625 n. 2 c.p.), alla pena di mesi 4 di reclusione, ed Euro 120,00 di multa;
33) in data 03.08.2018 provvedimento di cumulo delle pene della Procura della Repubblica di
Pordenone, in relazione al provvedimento di cumulo del 06.06.2018, ed alla sentenza del
31.10.2017, con determinazione della pena in anni 7 mesi 7 giorni 11 di reclusione, mesi 2 di arresto, ed Euro 18.900,00 di multa;
34) in data 13.08.2018 provvedimento di cumulo delle pene della Procura della Repubblica di Pordenone, in relazione al provvedimento di cumulo del 06.06.2018, ed alle sentenze del 31.10.2017 e 14.12.2017, con determinazione della pena in anni 7 mesi 7 giorni 11 di reclusione, mesi 3 di arresto, ed Euro 18.900,00 di multa;
35) in data 04.10.2018 provvedimento di cumulo delle pene della Procura della Repubblica di
Pordenone, in relazione al provvedimento di cumulo del 13.08.2018, ed alla sentenza del
15.02.2018, con determinazione della pena in anni 7 mesi 7 giorni 11 di reclusione, mesi 11 di arresto, ed Euro 18.900,00 di multa;
36) in data 06.02.2019 sentenza del G.I.P. del Tribunale di Padova per il reato di “cessione illecita di sostanze stupefacenti”, in concorso (art. 110 c.p., art. 73 D.P.R. 309/90), ala pena di anni 1 mesi 3 di reclusione, ed Euro 2.000,00 di multa;
37) in data 15.04.2019 sentenza della Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone del 20.12.2017, per i reati di “porto d' armi” (art. 4 Legge 110/75),
e di “violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale” (art. 75 comma 1 D.Lgs.
159/2011), alla pena di mesi 6 giorni 22 di arresto, ed Euro 750,00 di ammenda;
38) in data
03.01.2020 provvedimento di cumulo delle pene della Procura della Repubblica di Pordenone, in relazione alle sentenze del 12.06.2018 e 16.07.2019, con determinazione della pena in anni
6 mesi 9 giorni 20 di reclusione, anni 1 mesi 3 giorni 20 di arresto, ed Euro 21.240,00 di multa;
39) in data 20.01.2020 provvedimento di cumulo delle pene della Procura della Repubblica di
Pordenone, in relazione al provvedimento di cumulo del 03.01.2020, ed alla sentenza del 14.09.2019, con determinazione della pena in anni 6 mesi 9 giorni 20 di reclusione, anni 1 mesi
10 giorni 12 di arresto, ed Euro 750,00 di ammenda;
40) in data 05.05.2020 provvedimento di cumulo delle pene della Procura della Repubblica di Pordenone, in relazione al provvedimento di cumulo del 20.01.2020, ed alla sentenza del 20.11.2017, con determinazione della pena in anni 7 mesi 3 giorni 5 di reclusione, anni 1 mesi 10 giorni 12 di arresto, Euro
20.920,00 di multa, ed Euro 75,00 di ammenda.”
Costituiscono elementi per una corretta valutazione informata ai criteri enunciati dalla Suprema
Corte, l'Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia n. 1490/2023 che ha concesso la misura dell'affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 D.P.R. n. 309/90 confermando le prescrizioni dell'ordinanza provvisoria del Magistrato di Sorveglianza di data 21.11.2022, e le relazioni acquisite in questo giudizio, predisposte dall'UOC Dipendenze Verona e dall'U.E.P.E. di Verona che danno conto dell'andamento positivo della misura concessa.
L'andamento positivo del programma terapeutico cui il ricorrente è stato ammesso in via provvisoria dal Magistrato di Sorveglianza, unitamente ai progressi che ne hanno permesso anche un primo ingresso lavorativo, hanno consentito al Tribunale di Sorveglianza, evidentemente sul presupposto di un giudizio prognostico di non recidivanza, di confermare la misura già disposta in via provvisoria. Tale prognosi positiva non è stata smentita nel prosieguo.
Il direttore dell nella relazione di data 30.5.2025 ha infatti Controparte_2 evidenziato che il programma terapeutico alternativo alla detenzione ha dato esito positivo ed ha permesso al ricorrente , dopo una prima fase di inserimento in comunità terapeutica, alla fase finale di inserimento in appartamento protetto con conseguente integrazione sul territorio con attività esterne , la frequenza serale dell'istituto alberghiero con conseguimento del diploma di maturità , l'espletamento di attività di volontariato presso il Banco Alimentare e attività teatrale con compagnia amatoriale . Nella relazione si legge che il percorso residenziale si è concluso a luglio del 2024 e che il sig. è tornato sul territorio iniziando un lavoro come manutentore Pt_1 di aree verdi e la convivenza con la partner nel Comune di Villafranca proseguendo con costanza un percorso di sostegno e prevenzione delle ricadute attualmente in corso che prevede controlli delle urine che risultano negativi dal 2024 ad oggi e colloqui periodici con gli operatori e psicoterapia cui partecipa con regolarità.
Il complessivo andamento positivo della misura alternativa trova riscontro anche nella relazione del responsabile U.E.P.E. di Verona dd 3.3.2025. Gli elementi evidenziati, l'astinenza dalla assunzione di stupefacenti dal luglio 2024 ad oggi unitamente alla circostanza che il ricorrente lavora seppur a tempo determinato dal 1' luglio
2023, possono essere apprezzati come indici significativi di ravvedimento e di mutamento dello stile di vita.
Va peraltro aggiunto che è incontestato che il ricorrente si trova in Italia dall'età di 10 anni, a seguito di ricongiungimento al padre già regolarmente presente in Italia e che il padre, la madre e le due sorelle sono cittadini italiani e vivono in Italia sicché egli non ha legami stretti con familiari che vivono in Albania.
Alla stregua delle considerazioni svolte, ritenuto che il bilanciamento tra diritto all'unità familiare del ricorrente con la figlia cittadina italiana e le esigenze di pubblica sicurezza si risolva allo stato attuale a favore della prevalenza del primo, salva diversa valutazione del
Questore da effettuarsi in base ai criteri enunciati all'esito della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno annuale rilasciato al ricorrente per effetto di questa sentenza, il provvedimento gravato va annullato riconoscendo al ricorrente il diritto ad un permesso di soggiorno della durata di un anno per motivi familiari rinnovabile ai sensi dell'art. 30 lett. d)
Dlgs n. 286/1998.
La particolarità del caso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
5673/2025, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Annulla il provvedimento gravato;
- riconosce al ricorrente il diritto ad un permesso di soggiorno della durata di un anno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 lett. d) Dlgs n. 286/1998 rinnovabile alle condizioni previste dal D.L.gs n. 286/'98;
- compensa le spese.
Venezia, 10/09/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo