Ordinanza cautelare 6 novembre 2024
Ordinanza collegiale 3 giugno 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00101/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01265/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1265 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco D'Antonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l''annullamento,
- del provvedimento di rigetto, della istanza presentata dall’extracomunitario odierno ricorrente presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Lecce il 10 luglio 2024, volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, emesso dalla Questura di Lecce con decreto n° -OMISSIS- del 26 settembre 2024 e notificato il 1° ottobre 2024;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e/o conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa PA MO e uditi per le parti i difensori Avv. M. D'Antonio per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato A. Caprioli per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato il 3 ottobre 2024 e depositato in giudizio in pari data, l’extracomunitario ricorrente (cittadino del Marocco), entrato in Italia il 12 settembre 2023 con regolare Visto rilasciatogli dalle competenti autorità diplomatico-consolari per la durata di 279 giorni ai fini dello svolgimento di lavoro stagionale, impugna l’epigrafato decreto della Questura di Lecce n.-OMISSIS-, notificato il 1° ottobre 2024, con cui è stata rigettata l’istanza dallo stesso presentata presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Lecce il 10 luglio2024, volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, nonché tutti gli altri atti connessi.
1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
Illegittimità del provvedimento impugnato - Violazione delle disposizioni di cui all’art.5 del D. Lgs. n°286 del 1998.
Violazione degli artt.7 e 10-bis, L. n°. 241/1990 - Difetto di istruttoria.
1.2. L’8 ottobre 2024 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero dell’Interno e la Questura di Lecce.
1.3. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 5 novembre 2024, questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente, con la seguente motivazione: “ risulta per tabulas che l’extracomunitario odierno ricorrente ha fatto ingresso in Italia il 12/09/2023, munito di visto d’ingresso di tipo D per lavoro stagionale valido per 279 giorni, con conseguenza che il permesso di soggiorno richiesto (per lavoro subordinato stagionale) non avrebbe, comunque, potuto avere una durata eccedente quella del visto d’ingresso, essendo finalizzato alla medesima funzione (lavoro stagionale); ai sensi del combinato disposto degli artt.5 comma 3-bis lett.a) e 24 commi 7 e 8 del D. Lgs. 25/07/1998 n.286 e ss.mm., il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può mai avere una durata complessiva superiore a nove mesi e il nulla osta/visto di ingresso per lavoro stagionale autorizza lo svolgimento immediato di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi, al termine del quale il lavoratore deve fare rientro nello Stato di provenienza; nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, l’extracomunitario ricorrente - che avrebbe potuto svolgere attività lavorativa stagionale immediatamente (fin dal momento del suo ingresso in Italia) e che poi ha effettivamente svolto sino al 12.06.2024 - al momento dell’adozione del provvedimento impugnato aveva già effettivamente soggiornato in Italia per oltre nove mesi; nessuna rilevanza - ai fini di causa - ha la circostanza della dichiarata presentazione da parte del medesimo ricorrente in data 23/03/2024, di un’istanza di conversione del permesso di soggiorno da stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ordinario (in realtà, trattasi di una domanda - irritualmente - presentata dal medesimo lavoratore di mera verifica della sussistenza di una quota), posto che trattasi di un’istanza presentata prima ancora della rituale istanza del 10/07/2024, corredata dai rilievi fotodattiloscopici, per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, e comunque non risulta che il datore di lavoro del ricorrente abbia chiesto alla Prefettura di Lecce una quota (decreto Flussi 2024) per la predetta conversione, sicchè - avendo il provvedimento impugnato carattere vincolato - appare irrilevante nella specie l’omesso preavviso di diniego ex art.10 bis Legge n.241/1990”.
Con ordinanza cautelare n. 4756/2024, il Consiglio di Stato (“considerato che la delicatezza della problematica richiede l’approfondimento proprio della sede di merito, ritiene che le esigenze cautelari avanzate dall’appellante possono essere tutelabili adeguatamente mediante la sollecita fissazione da parte del TAR dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a ”) ha accolto “l'istanza cautelare in primo grado ai soli fini indicati in motivazione”.
Con decreto n. -OMISSIS-, pubblicato in data 16 dicembre 2024, la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso questo Tribunale ha respinto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dal ricorrente nel giudizio avverso il provvedimento in premessa.
Con ordinanza collegiale n.-OMISSIS-, pronunciata in esito all’udienza pubblica del 21.5.2025, questa Sezione, ritenendo la causa non matura per la decisione, ha disposto incombenti istruttori a ordinando “ alla Prefettura di Lecce e alla Questura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e per quanto di rispettiva competenza, di depositare in giudizio - entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza - una dettagliata relazione di chiarimenti sulla evoluzione della vicenda dedotta in contenzioso che, in particolare, precisi se, a seguito della richiesta di verifica della sussistenza di una quota (“decreto flussi”) per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ordinario, presentata in data 23 marzo 2024 (identificativo domanda n° -OMISSIS-) dal datore di lavoro -OMISSIS- in favore del lavoratore extracomunitario -OMISSIS-, ovvero direttamente da quest’ultimo, sia seguito - o meno - un provvedimento esplicito in proposito della P.A.”.
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati.
2.1. Osserva, innanzitutto, questo Tribunale che, il Decreto Legislativo n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'Immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), all’articolo 5, comma 3-bis, “Permesso di soggiorno”, stabilisce:
“3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:
a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni. Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni.”
All’art. 24, al comma 7 e al comma 8, rubricato “Lavoro stagionale”, invece, il citato Testo Unico dell’Immigrazione, prevede:
“7. Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi.
8. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 7, il nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. La nuova opportunità di lavoro può intervenire non oltre sessanta giorni dal termine finale del precedente contratto. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 5, il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che l'intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l'utilizzo della piattaforma del ((SIISL)). In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorità consolare. Al termine del periodo di cui al comma 7, il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale.”
La durata complessiva del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, dunque, come emerge con chiarezza dal tenore letterale della prima delle due norme soprariportate del T.U. dell’Immigrazione (articolo 5, lettera a comma 3-bis), non può essere superiore a nove mesi in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale.
Più precisamente, da una lettura combinata degli art. 5 comma 3-bis lett a), e 24 comma 7 e 8 del Decreto Legislativo n. 286/1998 e ss.mm.ii., si ricava che, la durata del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, non può superare la durata massima di nove mesi in un periodo di dodici mesi, e ciò al di là del fatto che, in concreto, siano stipulati uno più contratti di lavoro stagionale, con lo stesso o con altro datore di lavoro, con il lavoratore straniero che, al termine del periodo massimo di nove mesi (in un periodo di dodici mesi) deve rientrare nello Stato di provenienza, fatto salvo, tuttavia, il caso in cui sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale.
2.2. Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie, il ricorrente entrato in Italia il 12 settembre 2023 con regolare Visto rilasciatogli dalle competenti autorità diplomatico-consolari per la durata di 279 giorni ai fini dello svolgimento di lavoro stagionale, ha poi chiesto la conversione del permesso di soggiorno da stagionale in lavoro ordinario che consente al ricorrente di soggiornare regolarmente fino alla definizione del procedimento pendente innanzi alla Prefettura di Lecce.
Al riguardo, questo Tribunale rileva, pertanto, che nella fattispecie oggetto d’esame, il rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente, giustificata dalla ragione che il procedimento è stato definito oltre la scadenza del visto di ingresso, risulta, in concreto illegittimo, in primo luogo per il dedotto deficit istruttorio e la violazione degli artt.7 e 10-bis, L. n°. 241/1990, in quanto, se – da un lato – è vero che a monte delle istanze di nulla osta per lavoro stagionale, vi è la temporanea necessità del datore di lavoro richiedente di assumere lavoratori per una precisa e circoscritta esigenza occupazionale, e che ciò comporta (fisiologicamente) periodici ingressi e rimpatri di lavoratori stranieri, come può avvenire, ad esempio, non solo nell’ipotesi del superamento del periodo di validità del visto (come accaduto nel caso di specie), ma anche in caso di sopravvenuta indisponibilità del promittente datore di lavoro, - dall’altro lato – tuttavia, è altrettanto vero che, il ricorrente ha chiesto la conversione del permesso stagionale e l’assegnazione di una quota, sicchè l'Amministrazione procedente avrebbe dovuto tenere in considerazione tutti gli elementi, compresi quelli sopraggiunti, consentendo la partecipazione dell’interessato nel procedimento de quo che, peraltro, ove effettuata, il destinatario dell’atto avrebbe potuto evidenziare le suddette circostanze sopravvenute, ossia richiesta di conversione del permesso di soggiorno da stagionale in lavoro ordinario e la richiesta di una quota, ossia circostanze che l’Amministrazione ha del tutto omesso di considerare.
Risulta sostanzialmente violato, perciò, il diritto alla partecipazione procedimentale del privato, atteso che, alla luce delle peculiarità del caso concreto, delle circostanze sopravvenute e in assenza di difese sul punto da parte dell’Amministrazione dell’Interno ( la quale ha anche omesso di provvedere agli incombenti istruttori disposti da questa Sezione con la citata ordinanza collegiale n.-OMISSIS-), non può aprioristicamente escludersi la possibilità di un apporto collaborativo capace di condurre ad un diverso esito dell’istanza volta al conseguimento di un titolo di soggiorno.
2.3.Quanto all’ulteriore ragione inerente la scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, secondo costante affermazione della giurisprudenza, «non vi è alcuna indicazione legislativa dalla quale poter desumere che, ai fini della conversione del titolo di soggiorno, occorra la presentazione di un titolo di soggiorno in corso di validità. In senso opposto dispone invece lo stesso art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, dal quale si ricava la necessità, ai fini della conversione, dell’esito favorevole della procedura per l’attribuzione della quota di conversione del titolo di soggiorno, da stagionale a lavoro subordinato atteso che il termine di scadenza del permesso di soggiorno «sia da considerarsi ordinatorio ai fini della richiesta di conversione» (Cons. St., sez. III, 15 settembre 2022, n. 7995).
Ciò che rileva, dunque, sono i presupposti sostanziali per l’accoglimento dell’istanza di conversione che riposano in via precipua sull’esistenza di un contratto di lavoro idoneo all’ottenimento del titolo nonché sull’attribuzione della quota fissata dai Decreti flussi per gli ingressi per motivi di lavoro. Rispetto a questi presupposti sostanziali, assume carattere recessivo il dato formale della tempestività dell’istanza e il fatto che il procedimento di conversione sia avviato nel periodo di validità del titolo di soggiorno da convertire. In altri termini, deve ritenersi che il formale superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire non può ostare ex se alla conversione del titolo, laddove venga data dimostrazione dei presupposti sostanziali legittimanti il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, quali un contratto di lavoro che assicuri mezzi di sostentamento adeguati, l’inequivoca volontà di integrazione dello straniero nel territorio e nel tessuto sociale, nonché l’esito favorevole del procedimento per l’attribuzione della quota di conversione del titolo.” (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, n. 5604/2023)».
3. In conclusione, sotto i suindicati profili, e ferme restando le successive determinazioni dell’Amministrazione resistente, il ricorso deve essere accolto.
3.1. Da tanto consegue anche la revoca del decreto n.-OMISSIS- di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e ammissione del ricorrente al suddetto patrocinio, sussistendone i presupposti.
Le spese processuali vanno compensate interamente tra le parti, attesa l’impossibilità di disporre, ex art. 133 T.U. n. 115/2002 e ss.mm., la rivalsa in favore dell’Erario nei confronti dell’Amministrazione dell’Interno resistente (in quanto Amministrazione Statale), per le somme liquidate a titolo di compenso al difensore del ricorrente, che sono poste a carico dell’Erario in considerazione dell’ammissione (che in questa sede di merito si conferma) dello stesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie facendo salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione.
Compensa le spese del presente giudizio.
Revoca il decreto n. -OMISSIS- di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e dispone l’ammissione dell’extracomunitario ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e liquida, ex art. 82 D.P.R. n. 115/2002 e ss. mm., in favore del difensore del medesimo ricorrente, il compenso professionale spettante per l’attività difensiva svolta nel presente giudizio in misura pari a complessivi € 2,000,00 (Duemila/00), oltre gli accessori di legge, ponendo le relative somme a carico dell’Erario e ordinandone il pagamento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti indicate nel presente giudizio.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA MO, Presidente, Estensore
Mariachiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PA MO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.