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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 492/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza “cartolare” del 14/11/2024, promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dal proc. dom. avv. CARRARA SABRINA, giusta procura in atti – ammessa in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 54 del 09/02/2021 - RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], Controparte_1 residente in [...] – non costituito – CONVENUTO
CONTUMACE; con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “insiste pertanto affinchè il Tribunale adito -Pronunci la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati nel reciproco rispetto;
-
Confermi l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con facoltà del sig. Per_1
di vedere e tenere con sé la piccola a fine settimana alternati, dal venerdì CP_1 pagina 1 di 10 pomeriggio all'uscita di scuola fino alla domenica sera, quando il padre riaccompagnerà la minore presso l'abitazione della madre;
ogni altra frequentazione dovrà essere previamente concordata tra il padre e la madre affidataria, nel rispetto dei bisogni, delle esigenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia;
- Ponga a carico del sig. l'obbligo di versare in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1
la somma mensile di euro 400,00 rivalutabile ISTAT o quella diversa che verrà ritenuta di giustizia ponendo a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire al 50% alle spese di natura straordinaria nell'interesse della minore, secondo il Protocollo del
Tribunale di Bergamo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/01/2023, – premettendo di Pt_1 Parte_1 aver contatto matrimonio civile con in Ghisalba in data Controparte_1
08/09/2012, in regime di comunione dei beni, dalla cui unione è nata la figlia
[...]
(n. il 23/09/2013) – chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione Per_2 personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati nel reciproco rispetto;
chiedeva di disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori Per_1 con collocamento e residenza presso il domicilio materno, previo espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio atta a individuare quale fosse il migliore regime di frequentazione da riservarsi al genitore non collocatario;
chiedeva, infine, di porre l'obbligo in capo a di versare un assegno di euro 400,00 al mese, a titolo di CP_1 contributo per il mantenimento ordinario della minore, oltre alla metà delle spese straordinarie da individuarsi in base al Protocollo in uso presso questo Tribunale.
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente dichiarava che il nucleo familiare aveva convissuto in un appartamento condotto in locazione in Martinengo, ma che, a causa dei conflitti di coppia che avevano reso intollerabile la convivenza matrimoniale,
d'accordo con il marito, ella lasciava la casa coniugale nell'anno 2018, trasferendosi insieme alla figlioletta presso l'abitazione dei propri genitori;
che, nell'anno 2020, ella si trasferiva insieme alla figlia minore in un appartamento condotto in locazione nel
Comune di Martinengo, dove frequentava anche la scuola elementare;
che il padre Per_1 versava in maniera discontinua il contributo mensile per il mantenimento della figlia e, solo parzialmente, rimborsava le spese straordinarie sostenute per intero dalla madre pagina 2 di 10 nell'interesse di che, comunque, i rapporti tra padre e la minore erano stati Per_1 continuativi fino al mese di luglio 2023, allorquando trascorreva con il padre una Per_1 breve vacanza a Rimini e, al rientro, iniziava a manifestare il desiderio di rimanere sempre con la madre e di non incontrare il padre;
che, tuttavia, dal mese di novembre 2023 le frequentazioni tra il padre e la figlia erano riprese, anche se al rientro a casa della madre la bambina aveva la tendenza a mostrare segnali di malumore, scoppiando in pianti inconsolabili.
Disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso-decreto alla controparte non costituita, all'udienza di prima comparizione rinviata al giorno 15/06/2023, essendo impossibile esperire il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, il Presidente delegato procedeva a sentire liberamente la sola parte ricorrente, che dichiarava testualmente quanto si reputa utile riportare di seguito: “Confermo di volermi separare da mio marito.
Mio marito è sicuramente a conoscenza di questo procedimento, perché in un primo momento ha incaricato degli avvocati che avevano preso contatti con il mio Legale. Poi tra me e lui ci sono stati contatti solo per confrontarsi su argomenti che interessano nostra figlia;
non parlo d'altro per non litigare. incontra il padre spesso: in questo Per_1
momento è dal papà ed è insieme al papà 10 giorni perché ha una settimana di ferie. Tra noi abbiamo stabilito un calendario, ci alterniamo nel week-end dal venerdì all'uscita da scuola (quando va a prenderla il papà o la nonna paterna) fino alla domenica sera, quando la riporta a casa mia dopo cena. Non vi sono frequentazioni infrasettimanali perché non mi ha più chiesto di vederla e tenerla con sé durante la settimana. è Per_1 seguita dalla logopedista;
ha un disturbo dell'apprendimento e soffre di dislessia.
Attualmente non sta incontrando la logopedista. Da settembre rirenderà una volta al mese. Il papà non sa nulla di questi impegni di perché fondamentalmente non Per_1
chiede e non si interessa, benché sia perfettamente a conoscenza del fatto che soffra Per_1
di queste problematiche. è una bambina serena. Le frequentazioni con il papà in Per_1
passato hanno comportato alcuni problemi e alcuni disagi, ma adesso sa che deve andare
e ci va. Certe volte va dal padre controvoglia. Mio marito vive con la sua compagna, io so solo il nome di questa donna ( ), non l'ho mai incontrata. Quando sta Per_3 Per_1 insieme al padre c'è anche la compagna del padre, che io non conosco. Per quello che mi riferisce so che si è comportata bene nei suoi confronti e ci va Per_1 Per_3 Per_1
d'accordo. So che mio marito si è trasferito a casa della sua compagna, ma non conosco neppure l'indirizzo in cui si è trasferito. Essendo lui che mi riporta a casa non Per_1 pagina 3 di 10 posso neanche sapere dove effettivamente abiti. Io sono stata assunta come commessa in una gioielleria da circa un anno e mezzo, con un contratto a tempo determinato a tempo parziale, proprio per seguire mia figlia. Pago 500,00 euro di locazione. Vivo da sola con
Io so che mio marito lavora, ma non so dove, perché non ci parliamo. Mi versa Per_1
200,00 euro al mese per il mantenimento di da circa 4 anni. Ma nulla per le spese Per_1 straordinarie. L'assegno unico è ripartito al 50%; la mia quota è di circa 100 euro. Non so dirle perché mio marito non si è costituito. Io non voglio che venga privata di Per_1 suo padre, però le decisioni mi trovo ad assumerle fondamentalmente da sola e la stessa cosa posso dire di lui, che mantiene un segreto per il luogo in cui vive, in cui lavora etc.
e comunque nulla sa sulle effettive esigenze di . Per_1
Autorizzati i coniugi a vivere separatamente, con ordinanza resa fuori udienza, il
Presidente delegato assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti a tutela degli interessi morali e materiali della minore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione della causa per il giorno 21/11/2023, ordinando la notificazione dell'ordinanza presidenziale al convenuto non comparso e assegnando, alla ricorrente, termine per il deposito della memoria integrativa e, al convenuto, termine per la costituzione in giudizio.
Disposta la rinnovazione della notificazione dell'ordinanza presidenziale al convenuto, la causa veniva rinviata all'udienza “cartolare” del 13/02/2024, nella quale il Giudice istruttore, verificata d'ufficio la regolare e tempestiva notificazione degli atti al convenuto risultato irreperibile presso l'indirizzo di residenza anagrafica, ne dichiarava la contumacia ex art. 171 c.p.c.
Consessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. ed istruita la causa mediante l'acquisizione delle ultime dodici buste paga relative alla retribuzione e ad altri emolumenti erogati dal datore di lavoro “Cesar S.p.A.” in favore del dipendente
, all'udienza “cartolare” fissata per il giorno 14/11/2024, il difensore Controparte_1 di parte ricorrente precisava le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva rimessa in decisione al Collegio, previa assegnazione del termine di 30 giorni per il solo deposito della comparsa conclusionale.
Tutto ciò premesso, la domanda di separazione personale è fondata e va accolta.
I fatti allegati nel ricorso introduttivo e l'assenza del convenuto nella presente procedura rendono evidente una tale disaffezione al matrimonio da reputarsi incompatibile con la prosecuzione della convivenza, peraltro, da tempo già cessata tra i coniugi.
pagina 4 di 10 Va, quindi, pronunciata la separazione personale dei coniugi, in conformità alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero.
Per quanto concerne le condizioni accessorie alla pronunzia di separazione inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale il Collegio ritiene di poter confermare integralmente i provvedimenti temporanei e urgenti assunti dal Presidente delegato all'esito dell'udienza presidenziale, in quanto appaiono pienamente rispondenti agli interessi attuali di Per_1
Preme ricordare, in diritto, che nel nostro ordinamento il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi attivamente ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale offerto, che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio, tenendo conto delle inclinazioni ed aspirazioni di questo. La
Suprema Corte, nel corso degli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi anche sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf.
Cass. n. 28244/2019; Cass. n. 27348/2022).
Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater c.c. dispone che all'affidamento condiviso possa derogarsi quando risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento mono- genitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo “in positivo” sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche “in negativo” sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, ravvisabile, ad esempio, nel sostanziale disinteresse pagina 5 di 10 per le complessive esigenze di cura, di istruzione ed educazione del figlio, nella anomala condizione di vita, nella obiettiva lontananza, anche morale, dalla vita del minore (v. Cass.
n. 6535/2019; conf. Cass. n. 16593/2008).
Ebbene, tutto quanto emerso dalla trattazione della causa, unitamente all'assenza del convenuto nella presente procedura e alla mancata puntuale partecipazione al mantenimento straordinario della figlia - a cui provvedere in via esclusiva la madre - non possono che condurre ad un giudizio di incapacità genitoriale in capo al padre tale da rendere necessaria la concentrazione, in capo alla signora , di tutti i poteri di Pt_1 ordinaria amministrazione, avendo la ricorrente dimostrato di essere pienamente idonea ad occuparsi delle esigenze materiali e morali della figlia senza ostacolare i rapporti Per_1 con l'altra figura genitoriale nonostante il clima di incomunicabilità in seno alla coppia genitoriale, per come dalla stessa riferito in udienza (v. verbale ud. pres.).
Considerata la mancanza di una assidua frequentazione con la figlia e la mancata partecipazione della figura paterna ai vari incombenti della vita quotidiana di al Per_1 fine di rispondere adeguatamente alle esigenze della minore, il Tribunale reputa più tutelante attribuire alla madre, , il potere di assumere Pt_1 Parte_1 autonomamente tutte le decisioni di ordinaria amministrazione inerenti alla vita quotidiana della figlia nonché di tenere autonomamente i rapporti ordinari con le Per_1 istituzioni scolastiche e le autorità sanitarie (si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle decisioni rispetto alle attività ludiche-ricreative o sportive della figlia, alle frequentazioni amicali, al regime alimentare, all'aiuto compiti, al rilascio di autorizzazioni per eventuali gite scolastiche giornaliere, ad eventuali autorizzazioni per ingressi/uscite anticipate o posticipate da scuola etc.), con facoltà di intrattenere autonomamente i rapporti “ordinari” con le istituzioni scolastiche (es. i colloqui con le insegnanti, sottoscrizioni di autorizzazioni a gite scolastiche, uscite anticipate etc.), con le autorità sanitarie (es. richiesta di prescrizioni di visite mediche di ruotine o farmaci etc.), nonché con tutti gli altri organi della pubblica amministrazione (ad esempio, per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità, valida anche per l'espatrio, tessera sanitaria della figlia etc.). Resta inteso che le decisioni di maggiore interesse per la minore Per_1 di natura medico-sanitaria (per tali debbono intendersi, a titolo esemplificativo, le decisioni in ordine a visite mediche specialistiche non di routine, percorsi psicologici etc.), ovvero quelle inerenti al percorso scolastico della figlia e alla scelta della residenza abituale, dovranno essere concordate tra i genitori, nel rispetto delle inclinazioni naturali, pagina 6 di 10 capacità e aspirazioni della minore.
In accoglimento delle richieste della madre, i tempi di permanenza della minore presso il padre potranno proseguire in base al calendario previsto in dispositivo, comunque rimettendosi al previo accordo tra e la madre affidataria ogni ulteriore Controparte_1 frequentazione nel rispetto della volontà, degli impegni scolastici, extrascolastici e dei bisogni emotivi espressi dalla bambina.
Data la contumacia del padre nella presente procedura, il Tribunale reputa superfluo e contrario all'interesse di procedere al suo ascolto diretto. Per_1
Quanto agli oneri di mantenimento della minore pare inutile ricordare che l'art. Per_1
337-ter, comma 4 c.c. prevede che ciascun genitore deve provvedervi in misura proporzionale al proprio reddito e che un eventuale assegno periodico a carico di uno dei due genitori deve essere determinato considerando una serie di parametri individuati al fine di garantire il principio di proporzionalità, quali le attuali esigenze della prole, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. È poi l'art. 316-bis c.c. a prevedere che “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione reddituale versata in atti risulta che la percepiva, nell'anno d'imposta 2021, un reddito lordo annuo complessivo di circa Pt_1
10.300 euro (v. Mod. 730/2022) e nell'anno di imposta un reddito lordo annuo di circa
9.950 euro (v. Mod. 730/2021). Quanto alla posizione di dalla documentazione CP_1 acquisita ai sensi dell'art. 210 c.p.c., emerge come costui, nell'anno di imposta 2020, percepiva un reddito lordo annuo superiore ad euro 25.000 (v. Mod. 730/2021), nell'anno
2021 un reddito lordo annuo di circa 11.000 euro (v. Mod. 730/2022) e nell'anno 2022 un reddito di poco inferiore ad euro 10.000 (v. Mod. 730/2023); risulta altresì che nel corso dell'anno 2024, svolgeva attività lavorativa come operaio a tempo CP_1 determinato, con contratto in scadenza nel corrente mese di gennaio 2025, per l'azienda
CESAR S.p.a., percependo un reddito netto in busta paga di circa 1400-1.500 euro (v. nota depositata il 12/11/2024).
Ebbene, tenuto conto dei ridotti tempi di permanenza della minore presso il padre e del diritto della madre di percepire, per intero, l'assegno unico erogato dall'Inps in considerazione del regime di affidamento esclusivo della prole, il Collegio reputa equo e pagina 7 di 10 congruo porre a carico del convenuto l'obbligo di versare un assegno di euro 300,00 mensili per il mantenimento ordinario della figlia, a far tempo dalla pronuncia della presente sentenza, fermo restando per il pregresso quanto già previsto dal Presidente delegato in via provvisoria. L'importo di euro 300,00 al mese deve intendersi annualmente rivalutabile di anno in anno ex indici ISTAT. Resta inteso che entrambi i genitori dovranno contribuire al 50% delle spese straordinarie meglio indicate in dispositivo.
Stante la soccombenza del convenuto e l'ammissione in via provvisoria della parte ricorrente al beneficio del patrimonio a spese dello Stato, ricorrendone i presupposti ancora all'attualità, va condannato a rifondere le spese di lite relative Controparte_1
a questo giudizio in favore dell'Erario, spese che, tenuto conto dei parametri “minimi” di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale relativamente alle cause di valore indeterminabile di “bassa complessità”, si liquidano in complessivi euro 3.809,00, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Pt_1 Parte_1 CP_1
, che hanno contatto matrimonio civile in Ghisalba in data 08/09/2012
[...]
(trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune, anno 2012, atto n.
8, parte I);
2. affida in via esclusiva la minore (n. il 23/09/2013) alla madre Per_1 Pt_1 [...]
, presso la cui abitazione la figlia rimarrà collocata, anche ai fini della Pt_1
residenza anagrafica;
3. dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana Per_1 alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola (quando il padre o la nonna paterna avranno cura di prelevarla) fino alla domenica sera, quando il padre riaccompagnerà la minore presso l'abitazione della madre;
ogni altra frequentazione infrasettimanale o nei periodi di ferie durante le vacanze estive, natalizie e pasquali, dovrà essere previamente concordata tra il padre e la madre affidataria, nel rispetto dei bisogni, delle esigenze e degli impegni scolastici ed extra-scolastici della figlia;
pagina 8 di 10 4. pone a carico del padre l'obbligo di versare in favore della madre la somma mensile di euro 300,00, a titolo di mantenimento ordinario indiretto della minore entro il Per_1
giorno 5 di ogni mese, a far tempo dalla pronuncia della presente sentenza, somma annualmente rivalutabile in base agli indici Istat (con prima rivalutazione da gennaio
2026), fermo restando per il pregresso il contribuito provvisorio fissato in euro 200,00 al mese;
5. pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire al 50% nelle spese di natura straordinaria, secondo il seguente Protocollo:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti
e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
6. condanna a rifondere le spese di lite relative a questo giudizio in Controparte_1 favore dell'Erario, spese liquidate in complessivi euro 3.809,00, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente pagina 9 di 10 sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GHISALBA, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 09 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza “cartolare” del 14/11/2024, promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dal proc. dom. avv. CARRARA SABRINA, giusta procura in atti – ammessa in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 54 del 09/02/2021 - RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], Controparte_1 residente in [...] – non costituito – CONVENUTO
CONTUMACE; con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “insiste pertanto affinchè il Tribunale adito -Pronunci la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati nel reciproco rispetto;
-
Confermi l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con facoltà del sig. Per_1
di vedere e tenere con sé la piccola a fine settimana alternati, dal venerdì CP_1 pagina 1 di 10 pomeriggio all'uscita di scuola fino alla domenica sera, quando il padre riaccompagnerà la minore presso l'abitazione della madre;
ogni altra frequentazione dovrà essere previamente concordata tra il padre e la madre affidataria, nel rispetto dei bisogni, delle esigenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia;
- Ponga a carico del sig. l'obbligo di versare in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1
la somma mensile di euro 400,00 rivalutabile ISTAT o quella diversa che verrà ritenuta di giustizia ponendo a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire al 50% alle spese di natura straordinaria nell'interesse della minore, secondo il Protocollo del
Tribunale di Bergamo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/01/2023, – premettendo di Pt_1 Parte_1 aver contatto matrimonio civile con in Ghisalba in data Controparte_1
08/09/2012, in regime di comunione dei beni, dalla cui unione è nata la figlia
[...]
(n. il 23/09/2013) – chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione Per_2 personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati nel reciproco rispetto;
chiedeva di disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori Per_1 con collocamento e residenza presso il domicilio materno, previo espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio atta a individuare quale fosse il migliore regime di frequentazione da riservarsi al genitore non collocatario;
chiedeva, infine, di porre l'obbligo in capo a di versare un assegno di euro 400,00 al mese, a titolo di CP_1 contributo per il mantenimento ordinario della minore, oltre alla metà delle spese straordinarie da individuarsi in base al Protocollo in uso presso questo Tribunale.
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente dichiarava che il nucleo familiare aveva convissuto in un appartamento condotto in locazione in Martinengo, ma che, a causa dei conflitti di coppia che avevano reso intollerabile la convivenza matrimoniale,
d'accordo con il marito, ella lasciava la casa coniugale nell'anno 2018, trasferendosi insieme alla figlioletta presso l'abitazione dei propri genitori;
che, nell'anno 2020, ella si trasferiva insieme alla figlia minore in un appartamento condotto in locazione nel
Comune di Martinengo, dove frequentava anche la scuola elementare;
che il padre Per_1 versava in maniera discontinua il contributo mensile per il mantenimento della figlia e, solo parzialmente, rimborsava le spese straordinarie sostenute per intero dalla madre pagina 2 di 10 nell'interesse di che, comunque, i rapporti tra padre e la minore erano stati Per_1 continuativi fino al mese di luglio 2023, allorquando trascorreva con il padre una Per_1 breve vacanza a Rimini e, al rientro, iniziava a manifestare il desiderio di rimanere sempre con la madre e di non incontrare il padre;
che, tuttavia, dal mese di novembre 2023 le frequentazioni tra il padre e la figlia erano riprese, anche se al rientro a casa della madre la bambina aveva la tendenza a mostrare segnali di malumore, scoppiando in pianti inconsolabili.
Disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso-decreto alla controparte non costituita, all'udienza di prima comparizione rinviata al giorno 15/06/2023, essendo impossibile esperire il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, il Presidente delegato procedeva a sentire liberamente la sola parte ricorrente, che dichiarava testualmente quanto si reputa utile riportare di seguito: “Confermo di volermi separare da mio marito.
Mio marito è sicuramente a conoscenza di questo procedimento, perché in un primo momento ha incaricato degli avvocati che avevano preso contatti con il mio Legale. Poi tra me e lui ci sono stati contatti solo per confrontarsi su argomenti che interessano nostra figlia;
non parlo d'altro per non litigare. incontra il padre spesso: in questo Per_1
momento è dal papà ed è insieme al papà 10 giorni perché ha una settimana di ferie. Tra noi abbiamo stabilito un calendario, ci alterniamo nel week-end dal venerdì all'uscita da scuola (quando va a prenderla il papà o la nonna paterna) fino alla domenica sera, quando la riporta a casa mia dopo cena. Non vi sono frequentazioni infrasettimanali perché non mi ha più chiesto di vederla e tenerla con sé durante la settimana. è Per_1 seguita dalla logopedista;
ha un disturbo dell'apprendimento e soffre di dislessia.
Attualmente non sta incontrando la logopedista. Da settembre rirenderà una volta al mese. Il papà non sa nulla di questi impegni di perché fondamentalmente non Per_1
chiede e non si interessa, benché sia perfettamente a conoscenza del fatto che soffra Per_1
di queste problematiche. è una bambina serena. Le frequentazioni con il papà in Per_1
passato hanno comportato alcuni problemi e alcuni disagi, ma adesso sa che deve andare
e ci va. Certe volte va dal padre controvoglia. Mio marito vive con la sua compagna, io so solo il nome di questa donna ( ), non l'ho mai incontrata. Quando sta Per_3 Per_1 insieme al padre c'è anche la compagna del padre, che io non conosco. Per quello che mi riferisce so che si è comportata bene nei suoi confronti e ci va Per_1 Per_3 Per_1
d'accordo. So che mio marito si è trasferito a casa della sua compagna, ma non conosco neppure l'indirizzo in cui si è trasferito. Essendo lui che mi riporta a casa non Per_1 pagina 3 di 10 posso neanche sapere dove effettivamente abiti. Io sono stata assunta come commessa in una gioielleria da circa un anno e mezzo, con un contratto a tempo determinato a tempo parziale, proprio per seguire mia figlia. Pago 500,00 euro di locazione. Vivo da sola con
Io so che mio marito lavora, ma non so dove, perché non ci parliamo. Mi versa Per_1
200,00 euro al mese per il mantenimento di da circa 4 anni. Ma nulla per le spese Per_1 straordinarie. L'assegno unico è ripartito al 50%; la mia quota è di circa 100 euro. Non so dirle perché mio marito non si è costituito. Io non voglio che venga privata di Per_1 suo padre, però le decisioni mi trovo ad assumerle fondamentalmente da sola e la stessa cosa posso dire di lui, che mantiene un segreto per il luogo in cui vive, in cui lavora etc.
e comunque nulla sa sulle effettive esigenze di . Per_1
Autorizzati i coniugi a vivere separatamente, con ordinanza resa fuori udienza, il
Presidente delegato assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti a tutela degli interessi morali e materiali della minore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione della causa per il giorno 21/11/2023, ordinando la notificazione dell'ordinanza presidenziale al convenuto non comparso e assegnando, alla ricorrente, termine per il deposito della memoria integrativa e, al convenuto, termine per la costituzione in giudizio.
Disposta la rinnovazione della notificazione dell'ordinanza presidenziale al convenuto, la causa veniva rinviata all'udienza “cartolare” del 13/02/2024, nella quale il Giudice istruttore, verificata d'ufficio la regolare e tempestiva notificazione degli atti al convenuto risultato irreperibile presso l'indirizzo di residenza anagrafica, ne dichiarava la contumacia ex art. 171 c.p.c.
Consessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. ed istruita la causa mediante l'acquisizione delle ultime dodici buste paga relative alla retribuzione e ad altri emolumenti erogati dal datore di lavoro “Cesar S.p.A.” in favore del dipendente
, all'udienza “cartolare” fissata per il giorno 14/11/2024, il difensore Controparte_1 di parte ricorrente precisava le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva rimessa in decisione al Collegio, previa assegnazione del termine di 30 giorni per il solo deposito della comparsa conclusionale.
Tutto ciò premesso, la domanda di separazione personale è fondata e va accolta.
I fatti allegati nel ricorso introduttivo e l'assenza del convenuto nella presente procedura rendono evidente una tale disaffezione al matrimonio da reputarsi incompatibile con la prosecuzione della convivenza, peraltro, da tempo già cessata tra i coniugi.
pagina 4 di 10 Va, quindi, pronunciata la separazione personale dei coniugi, in conformità alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero.
Per quanto concerne le condizioni accessorie alla pronunzia di separazione inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale il Collegio ritiene di poter confermare integralmente i provvedimenti temporanei e urgenti assunti dal Presidente delegato all'esito dell'udienza presidenziale, in quanto appaiono pienamente rispondenti agli interessi attuali di Per_1
Preme ricordare, in diritto, che nel nostro ordinamento il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi attivamente ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale offerto, che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio, tenendo conto delle inclinazioni ed aspirazioni di questo. La
Suprema Corte, nel corso degli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi anche sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf.
Cass. n. 28244/2019; Cass. n. 27348/2022).
Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater c.c. dispone che all'affidamento condiviso possa derogarsi quando risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento mono- genitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo “in positivo” sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche “in negativo” sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, ravvisabile, ad esempio, nel sostanziale disinteresse pagina 5 di 10 per le complessive esigenze di cura, di istruzione ed educazione del figlio, nella anomala condizione di vita, nella obiettiva lontananza, anche morale, dalla vita del minore (v. Cass.
n. 6535/2019; conf. Cass. n. 16593/2008).
Ebbene, tutto quanto emerso dalla trattazione della causa, unitamente all'assenza del convenuto nella presente procedura e alla mancata puntuale partecipazione al mantenimento straordinario della figlia - a cui provvedere in via esclusiva la madre - non possono che condurre ad un giudizio di incapacità genitoriale in capo al padre tale da rendere necessaria la concentrazione, in capo alla signora , di tutti i poteri di Pt_1 ordinaria amministrazione, avendo la ricorrente dimostrato di essere pienamente idonea ad occuparsi delle esigenze materiali e morali della figlia senza ostacolare i rapporti Per_1 con l'altra figura genitoriale nonostante il clima di incomunicabilità in seno alla coppia genitoriale, per come dalla stessa riferito in udienza (v. verbale ud. pres.).
Considerata la mancanza di una assidua frequentazione con la figlia e la mancata partecipazione della figura paterna ai vari incombenti della vita quotidiana di al Per_1 fine di rispondere adeguatamente alle esigenze della minore, il Tribunale reputa più tutelante attribuire alla madre, , il potere di assumere Pt_1 Parte_1 autonomamente tutte le decisioni di ordinaria amministrazione inerenti alla vita quotidiana della figlia nonché di tenere autonomamente i rapporti ordinari con le Per_1 istituzioni scolastiche e le autorità sanitarie (si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle decisioni rispetto alle attività ludiche-ricreative o sportive della figlia, alle frequentazioni amicali, al regime alimentare, all'aiuto compiti, al rilascio di autorizzazioni per eventuali gite scolastiche giornaliere, ad eventuali autorizzazioni per ingressi/uscite anticipate o posticipate da scuola etc.), con facoltà di intrattenere autonomamente i rapporti “ordinari” con le istituzioni scolastiche (es. i colloqui con le insegnanti, sottoscrizioni di autorizzazioni a gite scolastiche, uscite anticipate etc.), con le autorità sanitarie (es. richiesta di prescrizioni di visite mediche di ruotine o farmaci etc.), nonché con tutti gli altri organi della pubblica amministrazione (ad esempio, per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità, valida anche per l'espatrio, tessera sanitaria della figlia etc.). Resta inteso che le decisioni di maggiore interesse per la minore Per_1 di natura medico-sanitaria (per tali debbono intendersi, a titolo esemplificativo, le decisioni in ordine a visite mediche specialistiche non di routine, percorsi psicologici etc.), ovvero quelle inerenti al percorso scolastico della figlia e alla scelta della residenza abituale, dovranno essere concordate tra i genitori, nel rispetto delle inclinazioni naturali, pagina 6 di 10 capacità e aspirazioni della minore.
In accoglimento delle richieste della madre, i tempi di permanenza della minore presso il padre potranno proseguire in base al calendario previsto in dispositivo, comunque rimettendosi al previo accordo tra e la madre affidataria ogni ulteriore Controparte_1 frequentazione nel rispetto della volontà, degli impegni scolastici, extrascolastici e dei bisogni emotivi espressi dalla bambina.
Data la contumacia del padre nella presente procedura, il Tribunale reputa superfluo e contrario all'interesse di procedere al suo ascolto diretto. Per_1
Quanto agli oneri di mantenimento della minore pare inutile ricordare che l'art. Per_1
337-ter, comma 4 c.c. prevede che ciascun genitore deve provvedervi in misura proporzionale al proprio reddito e che un eventuale assegno periodico a carico di uno dei due genitori deve essere determinato considerando una serie di parametri individuati al fine di garantire il principio di proporzionalità, quali le attuali esigenze della prole, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. È poi l'art. 316-bis c.c. a prevedere che “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione reddituale versata in atti risulta che la percepiva, nell'anno d'imposta 2021, un reddito lordo annuo complessivo di circa Pt_1
10.300 euro (v. Mod. 730/2022) e nell'anno di imposta un reddito lordo annuo di circa
9.950 euro (v. Mod. 730/2021). Quanto alla posizione di dalla documentazione CP_1 acquisita ai sensi dell'art. 210 c.p.c., emerge come costui, nell'anno di imposta 2020, percepiva un reddito lordo annuo superiore ad euro 25.000 (v. Mod. 730/2021), nell'anno
2021 un reddito lordo annuo di circa 11.000 euro (v. Mod. 730/2022) e nell'anno 2022 un reddito di poco inferiore ad euro 10.000 (v. Mod. 730/2023); risulta altresì che nel corso dell'anno 2024, svolgeva attività lavorativa come operaio a tempo CP_1 determinato, con contratto in scadenza nel corrente mese di gennaio 2025, per l'azienda
CESAR S.p.a., percependo un reddito netto in busta paga di circa 1400-1.500 euro (v. nota depositata il 12/11/2024).
Ebbene, tenuto conto dei ridotti tempi di permanenza della minore presso il padre e del diritto della madre di percepire, per intero, l'assegno unico erogato dall'Inps in considerazione del regime di affidamento esclusivo della prole, il Collegio reputa equo e pagina 7 di 10 congruo porre a carico del convenuto l'obbligo di versare un assegno di euro 300,00 mensili per il mantenimento ordinario della figlia, a far tempo dalla pronuncia della presente sentenza, fermo restando per il pregresso quanto già previsto dal Presidente delegato in via provvisoria. L'importo di euro 300,00 al mese deve intendersi annualmente rivalutabile di anno in anno ex indici ISTAT. Resta inteso che entrambi i genitori dovranno contribuire al 50% delle spese straordinarie meglio indicate in dispositivo.
Stante la soccombenza del convenuto e l'ammissione in via provvisoria della parte ricorrente al beneficio del patrimonio a spese dello Stato, ricorrendone i presupposti ancora all'attualità, va condannato a rifondere le spese di lite relative Controparte_1
a questo giudizio in favore dell'Erario, spese che, tenuto conto dei parametri “minimi” di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale relativamente alle cause di valore indeterminabile di “bassa complessità”, si liquidano in complessivi euro 3.809,00, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Pt_1 Parte_1 CP_1
, che hanno contatto matrimonio civile in Ghisalba in data 08/09/2012
[...]
(trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune, anno 2012, atto n.
8, parte I);
2. affida in via esclusiva la minore (n. il 23/09/2013) alla madre Per_1 Pt_1 [...]
, presso la cui abitazione la figlia rimarrà collocata, anche ai fini della Pt_1
residenza anagrafica;
3. dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana Per_1 alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola (quando il padre o la nonna paterna avranno cura di prelevarla) fino alla domenica sera, quando il padre riaccompagnerà la minore presso l'abitazione della madre;
ogni altra frequentazione infrasettimanale o nei periodi di ferie durante le vacanze estive, natalizie e pasquali, dovrà essere previamente concordata tra il padre e la madre affidataria, nel rispetto dei bisogni, delle esigenze e degli impegni scolastici ed extra-scolastici della figlia;
pagina 8 di 10 4. pone a carico del padre l'obbligo di versare in favore della madre la somma mensile di euro 300,00, a titolo di mantenimento ordinario indiretto della minore entro il Per_1
giorno 5 di ogni mese, a far tempo dalla pronuncia della presente sentenza, somma annualmente rivalutabile in base agli indici Istat (con prima rivalutazione da gennaio
2026), fermo restando per il pregresso il contribuito provvisorio fissato in euro 200,00 al mese;
5. pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire al 50% nelle spese di natura straordinaria, secondo il seguente Protocollo:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti
e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
6. condanna a rifondere le spese di lite relative a questo giudizio in Controparte_1 favore dell'Erario, spese liquidate in complessivi euro 3.809,00, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente pagina 9 di 10 sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GHISALBA, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 09 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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