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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 13/03/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 488/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 488/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARTINELLI ELENA (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA CAIMI N. 35 23100 SONDRIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURO CP_1 C.F._3
MANUELA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._4
MAZZINI, 69 SONDRIO
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale e divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 05.02.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 30.05.1987 in Valdidentro (SO) e Parte_1 CP_1
contraevano matrimonio concordatario (trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Valdidentro (SO), atto n. 5, p. 2, s. A, anno 1987).
1.1 Dall'unione sono nati i figli (22.10.1987) e (28.01.1990). Persona_1 Per_2
2. Con ricorso depositato il 15.06.2023, chiedeva che fosse dichiarata Parte_1
la separazione dei coniugi alle condizioni con condanna del convenuto al versamento di un assegno di mantenimento di € 1.000,00.
2.1 Si costituiva in giudizio , non opponendosi alla separazione e CP_1
domandando invece il rigetto delle domande in punto economico.
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 22.06.2023.
3. All'udienza del 11.10.2023, le parti, personalmente presenti, confermavano e precisavano il contenuto dei rispettivi atti e la volontà di non riconciliarsi. Disposto rinvio per consentire lo sviluppo di trattative tra le parti, all'udienza del 05.02.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti giungevano a un accordo sulle condizioni della separazione e pertanto concludevano come da note in sostituzione di udienza, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che l non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
5. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 4 dichiara la separazione personale tra nata a [...] il Parte_1
30.12.1961 e nato a [...] il [...], celebrato il CP_1
30.05.1987 in Valdidentro (SO) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 5, p. 2, s. A, anno 1987; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Valdidentro (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i figli sono ormai maggiorenni ed entrambe hanno raggiunto la loro piena autonomia economica;
3) il IG. si impegna a versare, entro il giorno 30 di ogni mese la somma CP_1
di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno di mantenimento per la IG.ra . Tale importo verrà Parte_1
versato ogni mese sul conto corrente della moglie e fino alla data del 31 dicembre
2030, salvo diversi accordi tra i coniugi;
4) la casa coniugale (da considerare entrambi gli immobili sub. 23 e sub. 24 da sempre uniti in un unico appartamento) resta di proprietà e in uso al marito con tutto l'arredo ivi contenuto. La moglie è autorizzata fin d'ora a poter occupare la suddetta abitazione quando ne ha la necessità, corrispondendo le spese del relativo utilizzo per consumi abitativi;
5) le spese condominiali per l'intera abitazione di cui al punto precedente verranno corrisposte dal IG. il quale seguirà tutti gli atti connessi agli CP_1
immobili (ad esempio manutenzioni, assemblee condominiali con relativa delega, sistemazioni varie ecc.);
6) i coniugi dichiarano di voler regolare i rapporti patrimoniali tra di loro e tra i coniugi stessi nel seguente modo: la IG.ra dichiara di cedere al Parte_1
marito IG. , che a sua volta accetta, la quota di 1/2 della sua proprietà CP_1
pagina 3 di 4 dei seguenti immobili censiti al Catasto Fabbricati e Terreni del Comune di
Valdidentro:
a. Fg. 45, particella n. 52, prato;
b. Fg. 14, particella n. 53, prato;
c. Fg. 14, particella n. 434, prato.
7) i beni immobili de quibus sono totalmente liberi da ipoteche e gravami di qualunque genere.
8) i coniugi dichiarano di aver assolto tutte le tasse di registro per i beni immobili di cui sopra.
9) il IG. dichiara di rinunciare all'ipoteca legale su tutti gli immobili CP_1
sopra elencati.
10) ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 legge n. 47 del 1985, il IG. e la CP_1
IG.ra dichiarano che non sono intervenute modifiche degli Parte_1
strumenti urbanistici dalla data del rilascio del certificato di destinazione urbanistica allegato.
11) la IG.ra si impegna fin d'ora - come già convenuto tra le parti Parte_1
- a rilasciare al marito ogni eventuale delega alla vendita di beni e/o CP_1
per giroconto/titoli.
12) dichiarare compensate le spese legali. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio del Tribunale di Sondrio in data 05/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 488/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARTINELLI ELENA (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA CAIMI N. 35 23100 SONDRIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURO CP_1 C.F._3
MANUELA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._4
MAZZINI, 69 SONDRIO
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale e divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 05.02.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 30.05.1987 in Valdidentro (SO) e Parte_1 CP_1
contraevano matrimonio concordatario (trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Valdidentro (SO), atto n. 5, p. 2, s. A, anno 1987).
1.1 Dall'unione sono nati i figli (22.10.1987) e (28.01.1990). Persona_1 Per_2
2. Con ricorso depositato il 15.06.2023, chiedeva che fosse dichiarata Parte_1
la separazione dei coniugi alle condizioni con condanna del convenuto al versamento di un assegno di mantenimento di € 1.000,00.
2.1 Si costituiva in giudizio , non opponendosi alla separazione e CP_1
domandando invece il rigetto delle domande in punto economico.
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 22.06.2023.
3. All'udienza del 11.10.2023, le parti, personalmente presenti, confermavano e precisavano il contenuto dei rispettivi atti e la volontà di non riconciliarsi. Disposto rinvio per consentire lo sviluppo di trattative tra le parti, all'udienza del 05.02.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti giungevano a un accordo sulle condizioni della separazione e pertanto concludevano come da note in sostituzione di udienza, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che l non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
5. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 4 dichiara la separazione personale tra nata a [...] il Parte_1
30.12.1961 e nato a [...] il [...], celebrato il CP_1
30.05.1987 in Valdidentro (SO) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 5, p. 2, s. A, anno 1987; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Valdidentro (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i figli sono ormai maggiorenni ed entrambe hanno raggiunto la loro piena autonomia economica;
3) il IG. si impegna a versare, entro il giorno 30 di ogni mese la somma CP_1
di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno di mantenimento per la IG.ra . Tale importo verrà Parte_1
versato ogni mese sul conto corrente della moglie e fino alla data del 31 dicembre
2030, salvo diversi accordi tra i coniugi;
4) la casa coniugale (da considerare entrambi gli immobili sub. 23 e sub. 24 da sempre uniti in un unico appartamento) resta di proprietà e in uso al marito con tutto l'arredo ivi contenuto. La moglie è autorizzata fin d'ora a poter occupare la suddetta abitazione quando ne ha la necessità, corrispondendo le spese del relativo utilizzo per consumi abitativi;
5) le spese condominiali per l'intera abitazione di cui al punto precedente verranno corrisposte dal IG. il quale seguirà tutti gli atti connessi agli CP_1
immobili (ad esempio manutenzioni, assemblee condominiali con relativa delega, sistemazioni varie ecc.);
6) i coniugi dichiarano di voler regolare i rapporti patrimoniali tra di loro e tra i coniugi stessi nel seguente modo: la IG.ra dichiara di cedere al Parte_1
marito IG. , che a sua volta accetta, la quota di 1/2 della sua proprietà CP_1
pagina 3 di 4 dei seguenti immobili censiti al Catasto Fabbricati e Terreni del Comune di
Valdidentro:
a. Fg. 45, particella n. 52, prato;
b. Fg. 14, particella n. 53, prato;
c. Fg. 14, particella n. 434, prato.
7) i beni immobili de quibus sono totalmente liberi da ipoteche e gravami di qualunque genere.
8) i coniugi dichiarano di aver assolto tutte le tasse di registro per i beni immobili di cui sopra.
9) il IG. dichiara di rinunciare all'ipoteca legale su tutti gli immobili CP_1
sopra elencati.
10) ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 legge n. 47 del 1985, il IG. e la CP_1
IG.ra dichiarano che non sono intervenute modifiche degli Parte_1
strumenti urbanistici dalla data del rilascio del certificato di destinazione urbanistica allegato.
11) la IG.ra si impegna fin d'ora - come già convenuto tra le parti Parte_1
- a rilasciare al marito ogni eventuale delega alla vendita di beni e/o CP_1
per giroconto/titoli.
12) dichiarare compensate le spese legali. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio del Tribunale di Sondrio in data 05/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 4 di 4