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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/06/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella controversia di lavoro promossa da
, con gli avv.ti Fabrizio Del Vecchio e Vincenzo Percolla;
Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. Annachiara Putortì; Controparte_1
convenuta avente ad oggetto: indennità covid-19.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 3.12.22, la ricorrente premesso di lavorare alle dipendenze dell quale infermiera in servizio presso il reparto di neurologia CP_2
dell'ospedale “SS. Annunziata” di e di avere assistito dal 15.3.2020 al CP_1
15.5.2020 pazienti affetti da covid-19, chiedeva condannarsi l a pagare CP_2
l'indennità ex art. 1 co. 1 d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020.
Costituendosi in giudizio, l chiedeva rigettarsi la domanda. CP_2
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
La domanda è infondata.
Condivide questo Giudice quanto già espresso dal Dott. De Napoli con la sentenza n.820 del 2024, qui integralmente riportata ex art 118 disp att cpc.
L'art. 1 co. 1 d.l. 17.3.2020 n. 18 conv. in l. 24.4.2020 n. 27, come mod. dall'art. 2 co. 6 lett a) d.l. 19.5.2020 n. 34 conv. in l. 17.7.2020 n. 77, ha previsto un incremento dei fondi contrattuali in favore del personale della dirigenza e del comparto sanità per l'anno 2020 allo scopo di remunerare le prestazioni correlate alle condizioni di lavoro del personale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica da covid-19.
Con accordo sindacale regionale del 28.5.2020 sono state ripartite le risorse Cont disponibili tra le diverse della regione e si è previsto quanto segue: “Nell'ambito di ciascuna azienda/ente, nel rispetto delle previsioni di cui all'art.1 co. 1 d.l.
18/2020, gli importi devono essere effettivamente erogati in favore del personale dirigenziale e del comparto in presenza dei (cumulativi) seguenti criteri: a) lavoro effettivamente prestato nel periodo 15 marzo – 15 maggio;
b) coinvolgimento (diretto
o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica covid 19. Il coinvolgimento diretto in attività di contrasto è riconosciuto a tutti coloro che operano in reparti nei quali sono ricoverati pazienti covid, come da elenco di cui alla fascia A) della tabella che segue. La valutazione circa la rilevanza dell'attività svolta ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica covid 19 per tutte le altre attività aziendali di cui alla fascia B), alla fascia C) e alla fascia D) della tabella che segue,
è rimessa al confronto in sede aziendale”.
Nella tabella richiamata da tale clausola sono indicate quattro fasce di importi (fascia
A: euro 63 per ogni turno;
fascia B: euro 37 per ogni turno;
fascia C: euro 20 per ogni turno;
fascia D: euro 10,00 per ogni turno) con le corrispondenti tipologie di strutture.
Con accordo aziendale del 15.4.2021, le oo.ss. hanno rimesso all la Pt_2
ripartizione delle risorse tra le fasce B, C e D sulla base delle risorse assegnate.
L ha assegnato risorse alle fasce A, B e C mentre nulla ha erogato per la Pt_2
fascia D.
L'istante assume di avere diritto al compenso previsto per la fascia A nella ricorrenza delle due condizioni all'uopo previste, a suo dire, dall'accordo sindacale regionale, ovvero la effettiva prestazione di lavoro nel periodo dal 15.3.2020 al 15.5.2020 ed il coinvolgimento (diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica covid-19. Tuttavia, l'accordo regionale inserisce nella fascia A, se coinvolti nell'emergenza covid, i dipendenti che operano in un elenco di strutture tra cui non rientra il reparto di neurologia, cui appartiene l'istante.
Del resto, la fascia A è contrassegnata, secondo il citato accordo, dal coinvolgimento diretto del personale ivi operante in attività di contrasto al covid, nel senso che deve trattarsi di attività prestata in favore di “pazienti covid”, che siano risultati cioè positivi al tampone, laddove, come è emerso dalla espletata prova per testi, i pazienti venivano ricoverati nel reparto di neurologia solo previo tampone negativo, e se si
“positivizzavano” durante la degenza venivano trasferiti presso l'ospedale Moscati.
Per le stesse ragioni, non rileva che, come pure è emerso dalla espletata prova per testi, in casi di urgenza l'istante si recasse presso il pronto soccorso e la radiologia per assistere pazienti ancora in attesa dell'esito del tampone, poiché anche in tali casi non vi era una conclamata positività degli stessi, i quali pertanto non potevano qualificarsi come “pazienti covid”; inoltre, gli accessi dell'istante nei suddetti reparti
(compresi tra le strutture elencate nella fascia A) costituivano eccezioni rispetto all'attività normalmente svolta nel reparto di appartenenza, ovvero quello di neurologia.
Quest'ultimo peraltro, oltre a non rientrare tra le strutture elencate nella fascia A, neppure rientra tra le strutture elencate nella fascia B e nella fascia C, restando pertanto ricompreso tra quelle della residuale fascia D, cui appartengono, secondo il citato accordo regionale, gli “altri operatori del servizio sanitario regionale che non sono compresi nelle fasce precedenti”.
Ebbene, si è già detto che per i dipendenti appartenenti alla fascia D, all'esito della contrattazione aziendale non è stata prevista l'erogazione di alcun importo a titolo di indennità covid-19.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
Le spese possono essere compensate in ragione della novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. spese compensate.
Taranto, 30.6.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella controversia di lavoro promossa da
, con gli avv.ti Fabrizio Del Vecchio e Vincenzo Percolla;
Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. Annachiara Putortì; Controparte_1
convenuta avente ad oggetto: indennità covid-19.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 3.12.22, la ricorrente premesso di lavorare alle dipendenze dell quale infermiera in servizio presso il reparto di neurologia CP_2
dell'ospedale “SS. Annunziata” di e di avere assistito dal 15.3.2020 al CP_1
15.5.2020 pazienti affetti da covid-19, chiedeva condannarsi l a pagare CP_2
l'indennità ex art. 1 co. 1 d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020.
Costituendosi in giudizio, l chiedeva rigettarsi la domanda. CP_2
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
La domanda è infondata.
Condivide questo Giudice quanto già espresso dal Dott. De Napoli con la sentenza n.820 del 2024, qui integralmente riportata ex art 118 disp att cpc.
L'art. 1 co. 1 d.l. 17.3.2020 n. 18 conv. in l. 24.4.2020 n. 27, come mod. dall'art. 2 co. 6 lett a) d.l. 19.5.2020 n. 34 conv. in l. 17.7.2020 n. 77, ha previsto un incremento dei fondi contrattuali in favore del personale della dirigenza e del comparto sanità per l'anno 2020 allo scopo di remunerare le prestazioni correlate alle condizioni di lavoro del personale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica da covid-19.
Con accordo sindacale regionale del 28.5.2020 sono state ripartite le risorse Cont disponibili tra le diverse della regione e si è previsto quanto segue: “Nell'ambito di ciascuna azienda/ente, nel rispetto delle previsioni di cui all'art.1 co. 1 d.l.
18/2020, gli importi devono essere effettivamente erogati in favore del personale dirigenziale e del comparto in presenza dei (cumulativi) seguenti criteri: a) lavoro effettivamente prestato nel periodo 15 marzo – 15 maggio;
b) coinvolgimento (diretto
o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica covid 19. Il coinvolgimento diretto in attività di contrasto è riconosciuto a tutti coloro che operano in reparti nei quali sono ricoverati pazienti covid, come da elenco di cui alla fascia A) della tabella che segue. La valutazione circa la rilevanza dell'attività svolta ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica covid 19 per tutte le altre attività aziendali di cui alla fascia B), alla fascia C) e alla fascia D) della tabella che segue,
è rimessa al confronto in sede aziendale”.
Nella tabella richiamata da tale clausola sono indicate quattro fasce di importi (fascia
A: euro 63 per ogni turno;
fascia B: euro 37 per ogni turno;
fascia C: euro 20 per ogni turno;
fascia D: euro 10,00 per ogni turno) con le corrispondenti tipologie di strutture.
Con accordo aziendale del 15.4.2021, le oo.ss. hanno rimesso all la Pt_2
ripartizione delle risorse tra le fasce B, C e D sulla base delle risorse assegnate.
L ha assegnato risorse alle fasce A, B e C mentre nulla ha erogato per la Pt_2
fascia D.
L'istante assume di avere diritto al compenso previsto per la fascia A nella ricorrenza delle due condizioni all'uopo previste, a suo dire, dall'accordo sindacale regionale, ovvero la effettiva prestazione di lavoro nel periodo dal 15.3.2020 al 15.5.2020 ed il coinvolgimento (diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica covid-19. Tuttavia, l'accordo regionale inserisce nella fascia A, se coinvolti nell'emergenza covid, i dipendenti che operano in un elenco di strutture tra cui non rientra il reparto di neurologia, cui appartiene l'istante.
Del resto, la fascia A è contrassegnata, secondo il citato accordo, dal coinvolgimento diretto del personale ivi operante in attività di contrasto al covid, nel senso che deve trattarsi di attività prestata in favore di “pazienti covid”, che siano risultati cioè positivi al tampone, laddove, come è emerso dalla espletata prova per testi, i pazienti venivano ricoverati nel reparto di neurologia solo previo tampone negativo, e se si
“positivizzavano” durante la degenza venivano trasferiti presso l'ospedale Moscati.
Per le stesse ragioni, non rileva che, come pure è emerso dalla espletata prova per testi, in casi di urgenza l'istante si recasse presso il pronto soccorso e la radiologia per assistere pazienti ancora in attesa dell'esito del tampone, poiché anche in tali casi non vi era una conclamata positività degli stessi, i quali pertanto non potevano qualificarsi come “pazienti covid”; inoltre, gli accessi dell'istante nei suddetti reparti
(compresi tra le strutture elencate nella fascia A) costituivano eccezioni rispetto all'attività normalmente svolta nel reparto di appartenenza, ovvero quello di neurologia.
Quest'ultimo peraltro, oltre a non rientrare tra le strutture elencate nella fascia A, neppure rientra tra le strutture elencate nella fascia B e nella fascia C, restando pertanto ricompreso tra quelle della residuale fascia D, cui appartengono, secondo il citato accordo regionale, gli “altri operatori del servizio sanitario regionale che non sono compresi nelle fasce precedenti”.
Ebbene, si è già detto che per i dipendenti appartenenti alla fascia D, all'esito della contrattazione aziendale non è stata prevista l'erogazione di alcun importo a titolo di indennità covid-19.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
Le spese possono essere compensate in ragione della novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. spese compensate.
Taranto, 30.6.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE