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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 3371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3371 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 9.10.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3237/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.5445/24 del Tribunale di Napoli Nord − Sez. lavoro pubblicata il 2.12.24,
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Domenico Naso Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te. p.t., non costituito
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli Nord accoglieva la domanda di parte ricorrente volta al riconoscimento del beneficio della carta docente per gli anni scolastici dal
2018/2019 al 2022/2023 e compensava le spese di lite alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n.29961 del 27.10.2023 intervenuta in corso di causa (testualmente “in ragione del mutato orientamento giurisprudenziale alla luce della recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, successiva rispetto al deposito del ricorso”).
Parte appellante ha impugnato la sentenza limitatamente alla statuizione di compensazione delle spese chiedendo l'applicazione del principio della soccombenza e rilevando che già prima della pronuncia della S.C. citata dal Tribunale vi era stato un consolidato orientamento costituito da numerose sentenze di accoglimento da parte dei Tribunali, del Consiglio di Stato e la pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 18.5.22.
Con decreto del Presidente della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed assegnata al Per_1 nuovo consigliere Scarlatelli, disposta la trattazione scritta (con anticipazione della udienza del 30.10.2025).
Alla udienza del 2.10.25 la Corte rinviava alla udienza del 9.10.25 onerando parte appellante del deposito della notifica dell'appello stante la non costituzione del appellato. CP_1
Alla udienza del 9.10.25 parte appellante depositava le note ex art. 127 ter c.p.c. e la Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
L'appello è improcedibile.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2,
Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine pag. 2/5 perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291
c.p.c. (SS.UU. n.20604/08 nonchè Cassazione n.3145/24, n.17368/18).
Le Sezioni Unite, con la sentenza n.20604/08, mutando un precedente orientamento, hanno affermato che nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art.111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare ex art.421 cpc all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art.291 cpc.
Il principio è stato più volte confermato dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. n.29870 del 2008, n.1721 del 2009, n.11600 del 2010, n.9597 del 2011), il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso
l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (Cass. n.20613 del
2013; Cass. n.19191 del 2016), nel caso in cui il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione della udienza di discussione, fissata ex art. 435 cod. proc. civ., non provveda a notificare
l'atto di appello, né, partecipando a detta udienza, adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., consegue l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 1175 del 2015)” (in motivazione
Cass. Sez. L. Ordinanza n.14839/18).
Nella fattispecie in esame l'appellante, alla udienza del 2.10.25, in seguito alla rituale comunicazione del decreto presidenziale di pag. 3/5 fissazione della udienza, non ha depositato l'atto di gravame con la prova della notifica (quanto meno tentata) per la prima udienza.
La Corte ha rinviato alla data odierna ma, nei termini fissati,
l'appellante non ha depositato telematicamente l'atto di appello notificato come richiesto con l'ordinanza collegiale del 2.10.25 ritualmente comunicata, limitandosi a depositare le sole note di udienza ex art.127 ter cpc;
si è pertanto determinata certamente la situazione di improcedibilità la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni
Unite.
In mancanza di costituzione dell'appellato non si provvede in ordine alle spese del grado.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
La Corte dunque dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dall'improcedibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
pag. 4/5 Napoli 9.10.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 9.10.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3237/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.5445/24 del Tribunale di Napoli Nord − Sez. lavoro pubblicata il 2.12.24,
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Domenico Naso Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te. p.t., non costituito
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli Nord accoglieva la domanda di parte ricorrente volta al riconoscimento del beneficio della carta docente per gli anni scolastici dal
2018/2019 al 2022/2023 e compensava le spese di lite alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n.29961 del 27.10.2023 intervenuta in corso di causa (testualmente “in ragione del mutato orientamento giurisprudenziale alla luce della recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, successiva rispetto al deposito del ricorso”).
Parte appellante ha impugnato la sentenza limitatamente alla statuizione di compensazione delle spese chiedendo l'applicazione del principio della soccombenza e rilevando che già prima della pronuncia della S.C. citata dal Tribunale vi era stato un consolidato orientamento costituito da numerose sentenze di accoglimento da parte dei Tribunali, del Consiglio di Stato e la pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 18.5.22.
Con decreto del Presidente della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed assegnata al Per_1 nuovo consigliere Scarlatelli, disposta la trattazione scritta (con anticipazione della udienza del 30.10.2025).
Alla udienza del 2.10.25 la Corte rinviava alla udienza del 9.10.25 onerando parte appellante del deposito della notifica dell'appello stante la non costituzione del appellato. CP_1
Alla udienza del 9.10.25 parte appellante depositava le note ex art. 127 ter c.p.c. e la Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
L'appello è improcedibile.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2,
Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine pag. 2/5 perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291
c.p.c. (SS.UU. n.20604/08 nonchè Cassazione n.3145/24, n.17368/18).
Le Sezioni Unite, con la sentenza n.20604/08, mutando un precedente orientamento, hanno affermato che nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art.111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare ex art.421 cpc all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art.291 cpc.
Il principio è stato più volte confermato dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. n.29870 del 2008, n.1721 del 2009, n.11600 del 2010, n.9597 del 2011), il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso
l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (Cass. n.20613 del
2013; Cass. n.19191 del 2016), nel caso in cui il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione della udienza di discussione, fissata ex art. 435 cod. proc. civ., non provveda a notificare
l'atto di appello, né, partecipando a detta udienza, adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., consegue l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 1175 del 2015)” (in motivazione
Cass. Sez. L. Ordinanza n.14839/18).
Nella fattispecie in esame l'appellante, alla udienza del 2.10.25, in seguito alla rituale comunicazione del decreto presidenziale di pag. 3/5 fissazione della udienza, non ha depositato l'atto di gravame con la prova della notifica (quanto meno tentata) per la prima udienza.
La Corte ha rinviato alla data odierna ma, nei termini fissati,
l'appellante non ha depositato telematicamente l'atto di appello notificato come richiesto con l'ordinanza collegiale del 2.10.25 ritualmente comunicata, limitandosi a depositare le sole note di udienza ex art.127 ter cpc;
si è pertanto determinata certamente la situazione di improcedibilità la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni
Unite.
In mancanza di costituzione dell'appellato non si provvede in ordine alle spese del grado.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
La Corte dunque dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dall'improcedibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
pag. 4/5 Napoli 9.10.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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