Art. 18.
Il posto di preside e' conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo degli Istituti professionali femminili, delle Scuole di magistero professionale per la donna, degli Istituti tecnici femminili nonche' tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici femminili a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.
Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunita', secondo le norme dell' art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889 , sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.
Il posto di preside e' conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo degli Istituti professionali femminili, delle Scuole di magistero professionale per la donna, degli Istituti tecnici femminili nonche' tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici femminili a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.
Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunita', secondo le norme dell' art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889 , sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.