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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/08/2025, n. 6421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6421 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 21936/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
- Sezione Quarta Civile -
Il Giudice, dott.ssa Ilaria GENTILE, in composizione monocratica, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado, iscritta al n. 21936/2024 R.G. il 17.06.2024, giusta richiesta di iscrizione a ruolo depositata in via telematica il 10.06.2024, promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Praga - Hlubocepy, Pod Ateliery, n. 1254/3 (REPUBBLICA CECA), C.F.:
, di seguito, per brevità: “ , C.F._1 Pt_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco MARIANO del foro di Milano e con lo stesso elettivamente domiciliata in Milano, via Giuseppe Revere 16, presso e nello studio dello stesso nonché al suo indirizzo PEC giusta Email_1 elezione di domicilio allegata all'atto di citazione e procura alle liti integrativa depositata ex art. 182 cpc il 14.11.2024,
-IC-
contro
: (C.F. e P.I.: , con sede legale in Milano, largo Controparte_1 P.IVA_1
Domodossola 7, in persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito, per brevità:
“ , CP_1 rappresentata e difesa, da ultimo, dagli avv. Silvia COSSU MENNOIA del foro di Roma e Michele MENNOIA del foro di Milano e con gli stessi elettivamente domiciliata ai rispettivi indirizzi digitali e Email_2
giusta procure speciali alle liti ed elezioni di Email_3 domicilio depositate il 13.02.2025;
-NV-
* * * TERMINE per la discussione della causa: 17.04.2025
* * * OGGETTO: recesso del consumatore da contratto concluso a distanza. pagina 1 di 9 * * * CONCLUSIONI per l'IC:
“Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: 1) nel merito ed in principalità: accertata la legittimità del recesso del 18 maggio 2024, condannare la convenuta alla restituzione della somma di euro 10.000,00 oltre interessi di legge dal 26 febbraio 2024 (data del pagamento) o in subordine dal 18 maggio 2024 (data del recesso).
2) In via subordinata: dichiarare comunque la nullità della “proposta irrevocabile” del 22 febbraio 2024 e/o delle clausole della stessa nulle in violazione della normativa di cui al D. Lgs 206/2005 così come dettagliate nell'atto di citazione e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione della somma di euro 10.000,00 oltre interessi di legge dal 26 febbraio 2024 (data del pagamento) o in subordine dal 18 maggio 2024 (data del recesso).
3) In conseguenza del rifiuto della proposta conciliativa da parte della convenuta: condannare altresì ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. la convenuta al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della attrice pari almeno al 50% delle spese legali liquidate o quella maggior o minor somma ritenuta di giustizia.
4) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio secondo nota spese, incluso il ristoro di contributo unificato e marca, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge con distrazione a favore del sottoscritto difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
* * * CONCLUSIONI per la NV:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa: in via principale, accertata e dichiarata l'illegittimità del recesso operato dalla Sig.ra con comunicazione del 18 maggio 2024 ed il conseguente diritto di Pt_1 CP_1
a trattenere l'importo corrispostole dalla Sig.ra a titolo di deposito
[...] Pt_1 cauzionale, rigettare le domande proposte dalla Sig.ra perché infondate in fatto Pt_1 ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni delle parti L'IC, con atto di citazione notificato il 5.06.2024, ha evocato la società CP_1 avanti questo Tribunale, svolgendo le domande sopra indicate ai numeri 1) e 4), a sostegno deducendo, in fatto:
nel mese di febbraio 2024, dopo avere visto una pubblicità on line, l'IC ha contattato costruttore e sviluppatore di un progetto edilizio in Sardegna, a CP_1
Castelsardo (SS); in particolare si trattava di immobili da costruire dal giugno 2024, da completarsi entro 12 mesi e l'IC era interessata all'acquisto di un appartamento di 78 mq con posto auto al prezzo di € 259.000,00;
- dopo un contatto telefonico, ha inviato a mezzo posta elettronica un CP_1 pagina 2 di 9 documento denominato proposta irrevocabile di acquisto, scritto in un inglese approssimativo, e l'IC, anche per le pressioni commerciali ricevute, l'ha sottoscritta il 22.02.2024;
- a tale proposta, ha allegato dei documenti scritti in italiano (del tutto CP_1 incomprensibili per ), quali il permesso di costruire e i contratti preliminari Pt_1 stipulati presumibilmente con i proprietari dei terreni oltre ad un rendere del tutto grossolano;
- il 26.02.2024 ha versato l'acconto di € 10.000,00 come previsto Pt_1 dall'art. 3 del contratto il quale prevede una regolazione incomprensibile dell'eventuale restituzione;
l'art. 6 stabilisce l'irrevocabilità della proposta: “
6. OPZIONE DI RECESSO La presente proposta non è revocabile e può essere trasferita sull'altro immobile promosso dal Promittente Venditore.”;
- la pubblicità è stata ingannevole atteso che non era proprietaria dei terreni CP_1 su cui era da edificarsi il complesso e peraltro ad oggi non solo i lavori non sono iniziati ma neanche sono stati demoliti i preesistenti edifici;
- ha predisposto unilateralmente una proposta irrevocabile e non CP_1 negoziabile da parte di che è un consumatore, contenente numerose clausole Pt_1 vessatorie, senza nessuna specifica approvazione delle stesse;
- si è quindi rivolta ad un avvocato per essere aiutata a comprendere il Pt_1 contenuto della bozza di contratto preliminare che le era stata sottoposta da e CP_1
l'effettivo oggetto dell'acquisto e, dopo avere compreso bene di che si trattava, si è determinata a non procedere nell'acquisto;
- atteso che la sottoscrizione di una proposta a distanza consente il recesso a mente del Codice del consumo, con l'ausilio di un secondo legale ha comunicato Pt_1 ad il 18.05.2024 il recesso dalla proposta di acquisto del 22.02.2024, chiedendo CP_1 la restituzione di € 10.000,00 ma ha negato la legittimità del recesso e preteso di CP_1 avere diritto a trattenere l'acconto ricevuto;
- la proposta irrevocabile è piena di clausole vessatorie ex art. 1341 cc non specificamente sottoscritte, dunque inefficaci, nonché abusive ai sensi dell'art. 33 d. lgs 206/2005, dunque inopponibili alla consumatrice;
non solo, in violazione dell'art. 53 Codice consumo, manca l'avvertimento che la consumatrice ha il termine di 14 giorni per esercitare il recesso, dal che discende che la stessa ha diritto di esercitare il recesso nei 12 mesi successivi alla fine del periodo di recesso. si è costituita tempestivamente ex art. 167 cpc in data 29.07.2024 rispetto CP_1 all'udienza fissata al 7.11.2024 dall'IC, chiedendo il rigetto della domanda attorea, a sostegno deducendo:
- la ricostruzione fattuale è strumentale e imprecisa;
- la domanda attorea è infondata in quanto contraddittoria, atteso che l'IC da un lato si duole dell'asserita nullità delle clausole del contratto e dall'altro chiede accertarsi la legittimità dell'esercitato recesso, domanda che presuppone la validità del contratto,
- ha negoziato e ottenuto uno sconto (da € 25.900,00 a € 10.000,00) sul Pt_1 deposito cauzionale da versare contestualmente alla sottoscrizione della proposta irrevocabile, successivamente accettata da la quale ha anche pagato il compenso CP_1
pagina 3 di 9 provvigionale al procacciatore;
- ha ricevuto la bozza del contatto preliminare finanche prima della CP_2 sottoscrizione della proposta irrevocabile e poi ha proceduto al pagamento del deposito cauzionale concordato;
- in definitiva, a seguito dello scambio della proposta e dell'accettazione e del pagamento, le parti avevano concordato di procedere il 20.05.2024 alla sottoscrizione del successivo contratto preliminare immobiliare,
- solo il 29.04.2024 ha ricevuto per la prima volta una richiesta di CP_1 informazioni da parte di un soggetto qualificatosi come legale di che Pt_1 proponeva altresì tutta una serie di modifiche del contratto preliminare, alcune accettate da ed altre no;
CP_1
- il 10.05.2024 si recava in loco e solo per un disguido nessuno si Pt_1 presentava all'appuntamento;
- il 18.05.2024 ha comunicato illegittimamente il recesso;
il contratto è Pt_1 valido, ha condotto le trattative in buona fede, l'acquirente ha ricevuto tutte le CP_1 informazioni del caso e il consenso della consumatrice si è liberamente formato;
- la proposta del 22.02.2024 non è revocabile, sia perchè era stata espressamente dichiarata irrevocabile sia perché nelle more del recesso l'ha accettata onde si è CP_1 perfezionato tra le parti un contratto preliminare di preliminare, ritenuto del tutto valido dalla giurisprudenza di legittimità, per essere meritevoli di tutela gli accordi tra le parti finalizzati a regolare contratti a formazione progressiva;
2. Svolgimento del processo Il Giudice ha svolto le verifiche preliminari con decreto del 1^.09.2024, rilevando un vizio della procura alle liti attorea e assegnando termine ex art. 182 cpc, fruito dalla parte attrice, con conseguente sanatoria ex tunc del vizio del potere di rappresentanza processuale, altresì rilevando la natura consumeristica del contratto dedotto in giudizio e la sussistenza della giurisdizione del Tribunale italiano adito, invitando le parti a prendere posizione sul punto e differendo la prima udienza al 5.03.2025. A tale udienza, espletata in modalità ibrida al fine di consentire all'IC, residente a Praga, di partecipare da remoto con un interprete, il Giudice, preso atto che l'IC e consumatrice ha nella memoria ex art. 171ter n. 1 cpc dichiarato di rinunciare a far valere la nullità della clausola abusiva di deroga della competenza in favore del Tribunale di Milano, dato atto dell'assenza ingiustificata del legale rappresentante della parte NV, ha sentito la parte presente a chiarimenti ed espletato il tentativo di conciliazione formulando una proposta conciliativa che è stata accettata in udienza dalla parte IC e -con successiva nota autorizzata depositata il 25.03.2025- rifiutata dalla parte NV, onde la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies cpc all'udienza del 17.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte di trattazione. A tale udienza le parti hanno regolarmente partecipato mediante il deposito di note scritte di trattazione recanti le rispettive conclusioni sopra riportate: inoltre, l'IC ha svolto difese conclusive e la NV ha riferitodell'apertura presso il Tribunale di Milano del pagina 4 di 9 procedimento diretto all'apertura della liquidazione giudiziale n. 291/2025 RG, su istanza della Procura della Repubblica e di un creditore di un procedimento di liquidazione giudiziale. Il Giudice, dato atto, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281sexies co. 3 cpc.
3. Thema decidendum L'IC, premesso di avere agito nella qualità di consumatrice e che: (i) il 22.02.2024 ha ricevuto, sottoscritto ed inviato a mezzo posta elettronica ad che l'ha accettata,
CP_1 una proposta irrevocabile di acquisto di un immobile da costruire in Sardegna;
(ii) il 26.02.2024 ha versato ad l'acconto di € 10.000,00; (iii) il 18.05.2024 ha
CP_1 comunicato ad il recesso e chiesto la restituzione dell'acconto senza esito;
ha
CP_1 chiesto al Tribunale di dichiarare la legittimità di detto recesso ex artt. 49 e ss Codice consumo e la conseguente condanna di a restituire la somma di € 10.000,00 oltre
CP_1 interessi dal 26.02.2024 ovvero dal 18.05.2024 al saldo. La NV non ha negato la natura consumeristica del rapporto e ha confermato le circostanze di fatto della stipulazione del contratto preliminare di preliminare in data 22.02.2024, la ricezione dell'acconto e il fatto del recesso, negando tuttavia di dovere restituire alcunchè in quanto il consenso del consumatore si è validamente formato, il contratto preliminare di preliminare è valido, il recesso è illegittimo in quanto non consentito dalla legge.
4. Emergenze probatorie La causa è stata istruita con la documentazione versata dalle parti, tra cui:
- scrittura privata denominata “proposta irrevocabile di acquisto”, datata “Praga, 22.02.2024”, in lingua inglese, recante sottoscrizione delle due parti, e traduzione in italiano (doc. 1 e 1bis fasc. Att. e doc. 4 fasc. Conv.);
- contabile di pagamento di € 10.000,00 (doc. 5 fasc. Att.);
- messaggio PEC del 18.05.2024, diretto a portante in allegato missiva CP_1 sottoscritta dall'odierno legale della parte attrice e sottostante procura a firma di recante comunicazione di recesso e richiesta di restituzione Pt_1 dell'acconto di € 10.000,00 (doc. 9 fasc. Att. e doc. 14 fasc. Conv.). Il Tribunale reputa che l'istruzione documentale svolta sia idonea e sufficiente per decidere la lite.
5. Deposito della convenuta non autorizzato in data 22.04.2025 Il Tribunale osserva che a mezzo di nota non autorizzata, depositata il 22.04.2025, la parte convenuta ha dichiarato che: “in data 16 aprile 2025, i Commissari Giudiziali hanno formulato parere favorevole per la conferma delle misure protettive;
- con decreto emesso nell'ambito del procedimento R.G. 291/2025 del 19 aprile 2025, comunicato in data 22 aprile 2025, il Tribunale di Milano, in persona del Giudice relatore Francesco Pipicelli, ha confermato le misure protettive ex art. 54 CCII, fino al 1° agosto 2025”. Il Giudice evidenzia che la nota è inammissibile, in quanto deposita dopo l'intervenuto pagina 5 di 9 passaggio in decisione della causa. In ogni caso, la parte non ha dichiarato che è intervenuta sentenza di liquidazione giudiziale ma solo l'applicazione di misure protettive, peraltro senza nulla documentare al riguardo, evidenziando che le misure protettive sono al più rilevanti in sede esecutiva ma non costituiscono causa di improcedibilità del giudizio della cognizione, onde la causa deve essere decisa nel merito.
6. Diritto Il Tribunale osserva che il Codice del Consumo, nella formulazione vigente alla data di stipulazione del contratto di causa, all'art. 49, rubricato: “Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali”, prevede. “
1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile: .... h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 54, comma 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B”. L'art. 52, rubricato “diritto di recesso” sancisce: “1. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2, e all'articolo 57.”. Infine, l'art. 53 dello stesso Codice, rubricato: “Non adempimento dell'obbligo d'informazione sul diritto di recesso” stabilisce: “
1. Se in violazione dell'articolo 49, comma 1, lettera h), il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma dell'articolo 52, comma 2.”
7. Decisione Il Tribunale osserva che -alla luce di princìpi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze di fatto- la domanda attorea, diretta a dichiarare la legittimità del recesso esercitato da il 18.05.2024 dal contratto stipulato il 22.02.2024 con Pt_1 CP_1
è fondata e deve essere accolta, con conseguente accoglimento della domanda diretta a condannare la NV a restituire la somma di € 10.000,00 incassata, il tutto per i seguenti motivi. Il Giudice evidenzia che la natura consumeristica del contratto dedotto in giudizio, allegata dall'IC in citazione e rilevata dal giudice con il decreto di verifiche preliminare, non è stata mai contestata specificamente da La stessa, comunque, CP_1 emerge anche dai documenti, nella specie dal contratto del 22.02.2024 e dalla corrispondenza inter partes, da cui risulta che persona fisica residente a Pt_1
Praga, ha contrattato con che svolge professionalmente l'attività di costruttore e CP_1 venditore immobiliare, ai fini dell'acquisto di una casa da costruire in Sardegna con uso abitativo per scopi estranei allo svolgimento di attività professionale o commerciale della stessa. pagina 6 di 9 Altresì, si osserva che è pacifico, ed anche documentale, che il contratto del 22.02.2024, sottoscritto dalle due parti, qualificato dalla NV come “preliminare di preliminare” è un contratto stipulato a distanza, nella specie a mezzo di scambio di corrispondenza per posta elettronica, dunque stipulato fuori dei locali commerciali del professionista, in quanto dalla corrispondenza dimessa risulta che le parti hanno svolto le trattative sino alla sottoscrizione della “proposta irrevocabile” senza mai incontrarsi di persona e unicamente a mezzo di corrispondenza elettronica, anche per le immaginabili difficoltà linguistiche (docc. 1 fasc. Att. e docc. 3, 4 e 7 fasc. Conv.). Orbene, se così è, è evidente che aveva diritto non solo all'esercizio del Pt_1 recesso nei 14 giorni dalla stipulazione del contratto in parola, ex art. 52 Codice consumo, ma anche ad essere informata all'interno del contratto sottoscritto dell'esistenza del suo diritto di recesso e del termine relativo, ex art. 49 Codice consumo. Il contratto in parola non contiene alcuna informazione dell'esistenza del diritto di di recedere nei 14 giorni, come si evince dalla semplice lettura del Pt_2 documento (docc. 1 fasc. Att. e doc. 4 fasc. Conv.), dal che discende che la consumatrice ha diritto, ex art. 53 Codice consumo, ad esercitare il recesso nel termine di 12 mesi, decorrenti dalla scadenza di quando sarebbe scaduto il termine di 14 giorni se il consumatore fosse stato informato (termine che sarebbe scaduto il 7.03.2024, se la consumatrice fosse stata informata per iscritto nel contratto del diritto di recesso), e quindi nel termine del 7.03.2025. Atteso che nel caso di specie l'IC ha esercitato il recesso con missiva PEC, sottoscritta dal legale di , munito di procura in calce alla missiva stessa, in Pt_1 data 18.05.2024, discende che il recesso della consumatrice è stato legittimamente e tempestivamente esercitato ed è idoneo a scioglierla dal contratto. La stessa ha dunque diritto alla restituzione da parte di della somma alla stessa CP_1 versata a titolo di “deposito cauzionale” in esecuzione del contratto da cui è poi receduta. Si tratta di credito di valuta, onde su tale sorte spettano all'IC gli interessi di mora, nella specie, trattandosi di restituzione all'esito di contratto cessato, conteggiati al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 cc dal dì successivo alla domanda del 18.05.2024 sino alla data di proposizione della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 cc dal dì successivo alla proposizione della domanda giudiziale sino al saldo effettivo. Quanto precede assorbe la disamina della nullità delle singole contrattuali che regolano tale contratto, pure eccepita, in via subordinata, dall'IC. Solo per completezza, si evidenzia che la difesa della NV, incentrata sull'asserto che non sarebbe possibile recedere da un contatto recante delle clausole nulle ex art. 33 Codice consumo, è privo di pregio, essendo un asserto apodittico e infondato, in quanto il diritto del consumatore di recedere dal contratto stipulato a distanza è previsto dall'art. 52 Codice consumo e non è precluso dalla circostanza che nel contratto da cui intendere recedere vi siano delle clausole nulle.
8. Spese di lite Le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, la parte che all'esito della decisione è pagina 7 di 9 soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale della NV sulla domanda attorea, onde la stessa deve essere condannata a rifondere integralmente le spese di lite dell'IC, a mani del suo difensore, dichiaratosi antistatario: non si ravvisano difatti ragioni per discostarsi dal principio della soccombenza, anche considerato che la NV ha rifiutato di aderire alla proposta conciliativa del Giudice, accettata dall'IC, che era persino più favorevole della statuizione assunta in sentenza, con ciò avendo cagionato l'inutile prosecuzione del processo. Quanto alla liquidazione delle spese dell'IC, le stesse sono liquidate a mente del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, e, pertanto, considerato il valore della causa e il tenore delle difese, si reputano congrui i parametri medi per le quattro fasi del processo previsti dalla tabella 2 allegata al citato d.m. n. 55/2014 per lo scaglione applicabile (relativo alle cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,009, pari a € 5.077,00 per compenso, oltre € 264,00 per rimborso spese vive ex actis (c.u. e diritti di Cancelleria), oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale dell'IC.
9. Sollecitazione ex art. 96 cpc La sollecitazione diretta alla condanna ex art. 96 cpc svolta dall'IC appare ammissibile e fondata. Ammissibile, in quanto la convenuta è risultata integralmente soccombente. Fondata, atteso che la complessiva condotta processuale della convenuta dimostra la consapevolezza della stessa di avere torto, o comunque, la NV non poteva non sapere di avere torto, stante la totale assenza di conformità del contratto preliminare concluso con la consumatrice rispetto ai requisiti formali e sostanziali previsti dal Codice del consumo per la negoziazione di contratti fuori dei locali commerciali e come si ricava dal fatto che la NV ha obliterato qualsiasi difesa sulle norme consumeristiche invocate dall'IC, omettendo sostanzialmente di prendere posizione sulle difese attoree. Tanto dimostra l'abuso del diritto dal punto di vista oggettivo e la sussistenza dell'elemento soggettivo con riferimento a dolo o per lo meno colpa grave, onde la NV deve essere condannata a pagare all'IC la somma equitativamente determinata ex art. 96 co. 3 cpc . Detta somma deve essere liquidata in via equitativa, e nella specie, evidenziato che il parametro liquidatorio più frequentemente adoperato dalla giurisprudenza di merito, e reputato corretto dalla Corte di legittimità, con il limite della ragionevolezza, ai fini della liquidazione ex art. 96 cpc è quello rappresentato dal compenso di cui al d.m. 55/2014 (Cass. civ. sez. 2 del 30.11.2012 n. 21570), come anche indicato nei criteri orientativi delle Tabelle milanesi ed. 2021, si reputa equo e congruo determinare la somma ex art. 96 cpc in misura all'incirca pari al compenso e, quindi, in € 5.000,00, avuto riguardo a tutte pagina 8 di 9 le circostanze del caso concreto (grado della colpa dell'abusante, qualità delle parti, natura e durata della controversia). L'accertamento dell'abuso del processo comporta altresì la condanna ai sensi dell'art. 96 co. 4 cpc al pagamento di somma a favore della che si stima equa Controparte_3
e congrua nella misura di € 1.000,00, avuto riguardo alle caratteristiche concrete del processo, esauritosi in circa un anno e con due sole udienze.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide: dichiara la legittimità del recesso esercitato il 18.05.2024 da dal contratto Parte_1 preliminare immobiliare stipulato con di cui alla proposta Controparte_1 irrevocabile datata 22.02.2024 accettata dalla controparte;
per l'effetto, condanna
pagare a favore di , a titolo di restituzione Controparte_1 Parte_1 dell'acconto versato, la somma di € 10.000,00, oltre interessi legali conteggiati al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 cc dal 19.05.2024 al 5.06.2024 e al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 cc dal 6.06.2024 al saldo effettivo;
letti gli artt. 91 e ss cpc condanna a pagare a favore dell'avv. Marco MARIANO del foro di Controparte_1
Milano, dichiaratosi antistatario per , a titolo di refusione integrale Parte_1 delle spese di lite, la somma di € 5.341,00, di cui € 5.077,00 per compenso ed € 264,00 per rimborso spese vive ex actis, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale dell'Avente diritto;
letti gli art. 96 co. 3 e 4 cpc condanna a pagare a favore di , a titolo di somma Controparte_1 Parte_1 equitativamente determinata, l'importo di € 5.000,00, per abuso del processo, e a favore della Cassa delle Ammende della somma di € 1.000,00. Milano, 6.05.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
pagina 9 di 9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
- Sezione Quarta Civile -
Il Giudice, dott.ssa Ilaria GENTILE, in composizione monocratica, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado, iscritta al n. 21936/2024 R.G. il 17.06.2024, giusta richiesta di iscrizione a ruolo depositata in via telematica il 10.06.2024, promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Praga - Hlubocepy, Pod Ateliery, n. 1254/3 (REPUBBLICA CECA), C.F.:
, di seguito, per brevità: “ , C.F._1 Pt_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco MARIANO del foro di Milano e con lo stesso elettivamente domiciliata in Milano, via Giuseppe Revere 16, presso e nello studio dello stesso nonché al suo indirizzo PEC giusta Email_1 elezione di domicilio allegata all'atto di citazione e procura alle liti integrativa depositata ex art. 182 cpc il 14.11.2024,
-IC-
contro
: (C.F. e P.I.: , con sede legale in Milano, largo Controparte_1 P.IVA_1
Domodossola 7, in persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito, per brevità:
“ , CP_1 rappresentata e difesa, da ultimo, dagli avv. Silvia COSSU MENNOIA del foro di Roma e Michele MENNOIA del foro di Milano e con gli stessi elettivamente domiciliata ai rispettivi indirizzi digitali e Email_2
giusta procure speciali alle liti ed elezioni di Email_3 domicilio depositate il 13.02.2025;
-NV-
* * * TERMINE per la discussione della causa: 17.04.2025
* * * OGGETTO: recesso del consumatore da contratto concluso a distanza. pagina 1 di 9 * * * CONCLUSIONI per l'IC:
“Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: 1) nel merito ed in principalità: accertata la legittimità del recesso del 18 maggio 2024, condannare la convenuta alla restituzione della somma di euro 10.000,00 oltre interessi di legge dal 26 febbraio 2024 (data del pagamento) o in subordine dal 18 maggio 2024 (data del recesso).
2) In via subordinata: dichiarare comunque la nullità della “proposta irrevocabile” del 22 febbraio 2024 e/o delle clausole della stessa nulle in violazione della normativa di cui al D. Lgs 206/2005 così come dettagliate nell'atto di citazione e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione della somma di euro 10.000,00 oltre interessi di legge dal 26 febbraio 2024 (data del pagamento) o in subordine dal 18 maggio 2024 (data del recesso).
3) In conseguenza del rifiuto della proposta conciliativa da parte della convenuta: condannare altresì ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. la convenuta al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della attrice pari almeno al 50% delle spese legali liquidate o quella maggior o minor somma ritenuta di giustizia.
4) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio secondo nota spese, incluso il ristoro di contributo unificato e marca, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge con distrazione a favore del sottoscritto difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
* * * CONCLUSIONI per la NV:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa: in via principale, accertata e dichiarata l'illegittimità del recesso operato dalla Sig.ra con comunicazione del 18 maggio 2024 ed il conseguente diritto di Pt_1 CP_1
a trattenere l'importo corrispostole dalla Sig.ra a titolo di deposito
[...] Pt_1 cauzionale, rigettare le domande proposte dalla Sig.ra perché infondate in fatto Pt_1 ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni delle parti L'IC, con atto di citazione notificato il 5.06.2024, ha evocato la società CP_1 avanti questo Tribunale, svolgendo le domande sopra indicate ai numeri 1) e 4), a sostegno deducendo, in fatto:
nel mese di febbraio 2024, dopo avere visto una pubblicità on line, l'IC ha contattato costruttore e sviluppatore di un progetto edilizio in Sardegna, a CP_1
Castelsardo (SS); in particolare si trattava di immobili da costruire dal giugno 2024, da completarsi entro 12 mesi e l'IC era interessata all'acquisto di un appartamento di 78 mq con posto auto al prezzo di € 259.000,00;
- dopo un contatto telefonico, ha inviato a mezzo posta elettronica un CP_1 pagina 2 di 9 documento denominato proposta irrevocabile di acquisto, scritto in un inglese approssimativo, e l'IC, anche per le pressioni commerciali ricevute, l'ha sottoscritta il 22.02.2024;
- a tale proposta, ha allegato dei documenti scritti in italiano (del tutto CP_1 incomprensibili per ), quali il permesso di costruire e i contratti preliminari Pt_1 stipulati presumibilmente con i proprietari dei terreni oltre ad un rendere del tutto grossolano;
- il 26.02.2024 ha versato l'acconto di € 10.000,00 come previsto Pt_1 dall'art. 3 del contratto il quale prevede una regolazione incomprensibile dell'eventuale restituzione;
l'art. 6 stabilisce l'irrevocabilità della proposta: “
6. OPZIONE DI RECESSO La presente proposta non è revocabile e può essere trasferita sull'altro immobile promosso dal Promittente Venditore.”;
- la pubblicità è stata ingannevole atteso che non era proprietaria dei terreni CP_1 su cui era da edificarsi il complesso e peraltro ad oggi non solo i lavori non sono iniziati ma neanche sono stati demoliti i preesistenti edifici;
- ha predisposto unilateralmente una proposta irrevocabile e non CP_1 negoziabile da parte di che è un consumatore, contenente numerose clausole Pt_1 vessatorie, senza nessuna specifica approvazione delle stesse;
- si è quindi rivolta ad un avvocato per essere aiutata a comprendere il Pt_1 contenuto della bozza di contratto preliminare che le era stata sottoposta da e CP_1
l'effettivo oggetto dell'acquisto e, dopo avere compreso bene di che si trattava, si è determinata a non procedere nell'acquisto;
- atteso che la sottoscrizione di una proposta a distanza consente il recesso a mente del Codice del consumo, con l'ausilio di un secondo legale ha comunicato Pt_1 ad il 18.05.2024 il recesso dalla proposta di acquisto del 22.02.2024, chiedendo CP_1 la restituzione di € 10.000,00 ma ha negato la legittimità del recesso e preteso di CP_1 avere diritto a trattenere l'acconto ricevuto;
- la proposta irrevocabile è piena di clausole vessatorie ex art. 1341 cc non specificamente sottoscritte, dunque inefficaci, nonché abusive ai sensi dell'art. 33 d. lgs 206/2005, dunque inopponibili alla consumatrice;
non solo, in violazione dell'art. 53 Codice consumo, manca l'avvertimento che la consumatrice ha il termine di 14 giorni per esercitare il recesso, dal che discende che la stessa ha diritto di esercitare il recesso nei 12 mesi successivi alla fine del periodo di recesso. si è costituita tempestivamente ex art. 167 cpc in data 29.07.2024 rispetto CP_1 all'udienza fissata al 7.11.2024 dall'IC, chiedendo il rigetto della domanda attorea, a sostegno deducendo:
- la ricostruzione fattuale è strumentale e imprecisa;
- la domanda attorea è infondata in quanto contraddittoria, atteso che l'IC da un lato si duole dell'asserita nullità delle clausole del contratto e dall'altro chiede accertarsi la legittimità dell'esercitato recesso, domanda che presuppone la validità del contratto,
- ha negoziato e ottenuto uno sconto (da € 25.900,00 a € 10.000,00) sul Pt_1 deposito cauzionale da versare contestualmente alla sottoscrizione della proposta irrevocabile, successivamente accettata da la quale ha anche pagato il compenso CP_1
pagina 3 di 9 provvigionale al procacciatore;
- ha ricevuto la bozza del contatto preliminare finanche prima della CP_2 sottoscrizione della proposta irrevocabile e poi ha proceduto al pagamento del deposito cauzionale concordato;
- in definitiva, a seguito dello scambio della proposta e dell'accettazione e del pagamento, le parti avevano concordato di procedere il 20.05.2024 alla sottoscrizione del successivo contratto preliminare immobiliare,
- solo il 29.04.2024 ha ricevuto per la prima volta una richiesta di CP_1 informazioni da parte di un soggetto qualificatosi come legale di che Pt_1 proponeva altresì tutta una serie di modifiche del contratto preliminare, alcune accettate da ed altre no;
CP_1
- il 10.05.2024 si recava in loco e solo per un disguido nessuno si Pt_1 presentava all'appuntamento;
- il 18.05.2024 ha comunicato illegittimamente il recesso;
il contratto è Pt_1 valido, ha condotto le trattative in buona fede, l'acquirente ha ricevuto tutte le CP_1 informazioni del caso e il consenso della consumatrice si è liberamente formato;
- la proposta del 22.02.2024 non è revocabile, sia perchè era stata espressamente dichiarata irrevocabile sia perché nelle more del recesso l'ha accettata onde si è CP_1 perfezionato tra le parti un contratto preliminare di preliminare, ritenuto del tutto valido dalla giurisprudenza di legittimità, per essere meritevoli di tutela gli accordi tra le parti finalizzati a regolare contratti a formazione progressiva;
2. Svolgimento del processo Il Giudice ha svolto le verifiche preliminari con decreto del 1^.09.2024, rilevando un vizio della procura alle liti attorea e assegnando termine ex art. 182 cpc, fruito dalla parte attrice, con conseguente sanatoria ex tunc del vizio del potere di rappresentanza processuale, altresì rilevando la natura consumeristica del contratto dedotto in giudizio e la sussistenza della giurisdizione del Tribunale italiano adito, invitando le parti a prendere posizione sul punto e differendo la prima udienza al 5.03.2025. A tale udienza, espletata in modalità ibrida al fine di consentire all'IC, residente a Praga, di partecipare da remoto con un interprete, il Giudice, preso atto che l'IC e consumatrice ha nella memoria ex art. 171ter n. 1 cpc dichiarato di rinunciare a far valere la nullità della clausola abusiva di deroga della competenza in favore del Tribunale di Milano, dato atto dell'assenza ingiustificata del legale rappresentante della parte NV, ha sentito la parte presente a chiarimenti ed espletato il tentativo di conciliazione formulando una proposta conciliativa che è stata accettata in udienza dalla parte IC e -con successiva nota autorizzata depositata il 25.03.2025- rifiutata dalla parte NV, onde la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies cpc all'udienza del 17.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte di trattazione. A tale udienza le parti hanno regolarmente partecipato mediante il deposito di note scritte di trattazione recanti le rispettive conclusioni sopra riportate: inoltre, l'IC ha svolto difese conclusive e la NV ha riferitodell'apertura presso il Tribunale di Milano del pagina 4 di 9 procedimento diretto all'apertura della liquidazione giudiziale n. 291/2025 RG, su istanza della Procura della Repubblica e di un creditore di un procedimento di liquidazione giudiziale. Il Giudice, dato atto, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281sexies co. 3 cpc.
3. Thema decidendum L'IC, premesso di avere agito nella qualità di consumatrice e che: (i) il 22.02.2024 ha ricevuto, sottoscritto ed inviato a mezzo posta elettronica ad che l'ha accettata,
CP_1 una proposta irrevocabile di acquisto di un immobile da costruire in Sardegna;
(ii) il 26.02.2024 ha versato ad l'acconto di € 10.000,00; (iii) il 18.05.2024 ha
CP_1 comunicato ad il recesso e chiesto la restituzione dell'acconto senza esito;
ha
CP_1 chiesto al Tribunale di dichiarare la legittimità di detto recesso ex artt. 49 e ss Codice consumo e la conseguente condanna di a restituire la somma di € 10.000,00 oltre
CP_1 interessi dal 26.02.2024 ovvero dal 18.05.2024 al saldo. La NV non ha negato la natura consumeristica del rapporto e ha confermato le circostanze di fatto della stipulazione del contratto preliminare di preliminare in data 22.02.2024, la ricezione dell'acconto e il fatto del recesso, negando tuttavia di dovere restituire alcunchè in quanto il consenso del consumatore si è validamente formato, il contratto preliminare di preliminare è valido, il recesso è illegittimo in quanto non consentito dalla legge.
4. Emergenze probatorie La causa è stata istruita con la documentazione versata dalle parti, tra cui:
- scrittura privata denominata “proposta irrevocabile di acquisto”, datata “Praga, 22.02.2024”, in lingua inglese, recante sottoscrizione delle due parti, e traduzione in italiano (doc. 1 e 1bis fasc. Att. e doc. 4 fasc. Conv.);
- contabile di pagamento di € 10.000,00 (doc. 5 fasc. Att.);
- messaggio PEC del 18.05.2024, diretto a portante in allegato missiva CP_1 sottoscritta dall'odierno legale della parte attrice e sottostante procura a firma di recante comunicazione di recesso e richiesta di restituzione Pt_1 dell'acconto di € 10.000,00 (doc. 9 fasc. Att. e doc. 14 fasc. Conv.). Il Tribunale reputa che l'istruzione documentale svolta sia idonea e sufficiente per decidere la lite.
5. Deposito della convenuta non autorizzato in data 22.04.2025 Il Tribunale osserva che a mezzo di nota non autorizzata, depositata il 22.04.2025, la parte convenuta ha dichiarato che: “in data 16 aprile 2025, i Commissari Giudiziali hanno formulato parere favorevole per la conferma delle misure protettive;
- con decreto emesso nell'ambito del procedimento R.G. 291/2025 del 19 aprile 2025, comunicato in data 22 aprile 2025, il Tribunale di Milano, in persona del Giudice relatore Francesco Pipicelli, ha confermato le misure protettive ex art. 54 CCII, fino al 1° agosto 2025”. Il Giudice evidenzia che la nota è inammissibile, in quanto deposita dopo l'intervenuto pagina 5 di 9 passaggio in decisione della causa. In ogni caso, la parte non ha dichiarato che è intervenuta sentenza di liquidazione giudiziale ma solo l'applicazione di misure protettive, peraltro senza nulla documentare al riguardo, evidenziando che le misure protettive sono al più rilevanti in sede esecutiva ma non costituiscono causa di improcedibilità del giudizio della cognizione, onde la causa deve essere decisa nel merito.
6. Diritto Il Tribunale osserva che il Codice del Consumo, nella formulazione vigente alla data di stipulazione del contratto di causa, all'art. 49, rubricato: “Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali”, prevede. “
1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile: .... h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 54, comma 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B”. L'art. 52, rubricato “diritto di recesso” sancisce: “1. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2, e all'articolo 57.”. Infine, l'art. 53 dello stesso Codice, rubricato: “Non adempimento dell'obbligo d'informazione sul diritto di recesso” stabilisce: “
1. Se in violazione dell'articolo 49, comma 1, lettera h), il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma dell'articolo 52, comma 2.”
7. Decisione Il Tribunale osserva che -alla luce di princìpi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze di fatto- la domanda attorea, diretta a dichiarare la legittimità del recesso esercitato da il 18.05.2024 dal contratto stipulato il 22.02.2024 con Pt_1 CP_1
è fondata e deve essere accolta, con conseguente accoglimento della domanda diretta a condannare la NV a restituire la somma di € 10.000,00 incassata, il tutto per i seguenti motivi. Il Giudice evidenzia che la natura consumeristica del contratto dedotto in giudizio, allegata dall'IC in citazione e rilevata dal giudice con il decreto di verifiche preliminare, non è stata mai contestata specificamente da La stessa, comunque, CP_1 emerge anche dai documenti, nella specie dal contratto del 22.02.2024 e dalla corrispondenza inter partes, da cui risulta che persona fisica residente a Pt_1
Praga, ha contrattato con che svolge professionalmente l'attività di costruttore e CP_1 venditore immobiliare, ai fini dell'acquisto di una casa da costruire in Sardegna con uso abitativo per scopi estranei allo svolgimento di attività professionale o commerciale della stessa. pagina 6 di 9 Altresì, si osserva che è pacifico, ed anche documentale, che il contratto del 22.02.2024, sottoscritto dalle due parti, qualificato dalla NV come “preliminare di preliminare” è un contratto stipulato a distanza, nella specie a mezzo di scambio di corrispondenza per posta elettronica, dunque stipulato fuori dei locali commerciali del professionista, in quanto dalla corrispondenza dimessa risulta che le parti hanno svolto le trattative sino alla sottoscrizione della “proposta irrevocabile” senza mai incontrarsi di persona e unicamente a mezzo di corrispondenza elettronica, anche per le immaginabili difficoltà linguistiche (docc. 1 fasc. Att. e docc. 3, 4 e 7 fasc. Conv.). Orbene, se così è, è evidente che aveva diritto non solo all'esercizio del Pt_1 recesso nei 14 giorni dalla stipulazione del contratto in parola, ex art. 52 Codice consumo, ma anche ad essere informata all'interno del contratto sottoscritto dell'esistenza del suo diritto di recesso e del termine relativo, ex art. 49 Codice consumo. Il contratto in parola non contiene alcuna informazione dell'esistenza del diritto di di recedere nei 14 giorni, come si evince dalla semplice lettura del Pt_2 documento (docc. 1 fasc. Att. e doc. 4 fasc. Conv.), dal che discende che la consumatrice ha diritto, ex art. 53 Codice consumo, ad esercitare il recesso nel termine di 12 mesi, decorrenti dalla scadenza di quando sarebbe scaduto il termine di 14 giorni se il consumatore fosse stato informato (termine che sarebbe scaduto il 7.03.2024, se la consumatrice fosse stata informata per iscritto nel contratto del diritto di recesso), e quindi nel termine del 7.03.2025. Atteso che nel caso di specie l'IC ha esercitato il recesso con missiva PEC, sottoscritta dal legale di , munito di procura in calce alla missiva stessa, in Pt_1 data 18.05.2024, discende che il recesso della consumatrice è stato legittimamente e tempestivamente esercitato ed è idoneo a scioglierla dal contratto. La stessa ha dunque diritto alla restituzione da parte di della somma alla stessa CP_1 versata a titolo di “deposito cauzionale” in esecuzione del contratto da cui è poi receduta. Si tratta di credito di valuta, onde su tale sorte spettano all'IC gli interessi di mora, nella specie, trattandosi di restituzione all'esito di contratto cessato, conteggiati al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 cc dal dì successivo alla domanda del 18.05.2024 sino alla data di proposizione della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 cc dal dì successivo alla proposizione della domanda giudiziale sino al saldo effettivo. Quanto precede assorbe la disamina della nullità delle singole contrattuali che regolano tale contratto, pure eccepita, in via subordinata, dall'IC. Solo per completezza, si evidenzia che la difesa della NV, incentrata sull'asserto che non sarebbe possibile recedere da un contatto recante delle clausole nulle ex art. 33 Codice consumo, è privo di pregio, essendo un asserto apodittico e infondato, in quanto il diritto del consumatore di recedere dal contratto stipulato a distanza è previsto dall'art. 52 Codice consumo e non è precluso dalla circostanza che nel contratto da cui intendere recedere vi siano delle clausole nulle.
8. Spese di lite Le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, la parte che all'esito della decisione è pagina 7 di 9 soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale della NV sulla domanda attorea, onde la stessa deve essere condannata a rifondere integralmente le spese di lite dell'IC, a mani del suo difensore, dichiaratosi antistatario: non si ravvisano difatti ragioni per discostarsi dal principio della soccombenza, anche considerato che la NV ha rifiutato di aderire alla proposta conciliativa del Giudice, accettata dall'IC, che era persino più favorevole della statuizione assunta in sentenza, con ciò avendo cagionato l'inutile prosecuzione del processo. Quanto alla liquidazione delle spese dell'IC, le stesse sono liquidate a mente del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, e, pertanto, considerato il valore della causa e il tenore delle difese, si reputano congrui i parametri medi per le quattro fasi del processo previsti dalla tabella 2 allegata al citato d.m. n. 55/2014 per lo scaglione applicabile (relativo alle cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,009, pari a € 5.077,00 per compenso, oltre € 264,00 per rimborso spese vive ex actis (c.u. e diritti di Cancelleria), oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale dell'IC.
9. Sollecitazione ex art. 96 cpc La sollecitazione diretta alla condanna ex art. 96 cpc svolta dall'IC appare ammissibile e fondata. Ammissibile, in quanto la convenuta è risultata integralmente soccombente. Fondata, atteso che la complessiva condotta processuale della convenuta dimostra la consapevolezza della stessa di avere torto, o comunque, la NV non poteva non sapere di avere torto, stante la totale assenza di conformità del contratto preliminare concluso con la consumatrice rispetto ai requisiti formali e sostanziali previsti dal Codice del consumo per la negoziazione di contratti fuori dei locali commerciali e come si ricava dal fatto che la NV ha obliterato qualsiasi difesa sulle norme consumeristiche invocate dall'IC, omettendo sostanzialmente di prendere posizione sulle difese attoree. Tanto dimostra l'abuso del diritto dal punto di vista oggettivo e la sussistenza dell'elemento soggettivo con riferimento a dolo o per lo meno colpa grave, onde la NV deve essere condannata a pagare all'IC la somma equitativamente determinata ex art. 96 co. 3 cpc . Detta somma deve essere liquidata in via equitativa, e nella specie, evidenziato che il parametro liquidatorio più frequentemente adoperato dalla giurisprudenza di merito, e reputato corretto dalla Corte di legittimità, con il limite della ragionevolezza, ai fini della liquidazione ex art. 96 cpc è quello rappresentato dal compenso di cui al d.m. 55/2014 (Cass. civ. sez. 2 del 30.11.2012 n. 21570), come anche indicato nei criteri orientativi delle Tabelle milanesi ed. 2021, si reputa equo e congruo determinare la somma ex art. 96 cpc in misura all'incirca pari al compenso e, quindi, in € 5.000,00, avuto riguardo a tutte pagina 8 di 9 le circostanze del caso concreto (grado della colpa dell'abusante, qualità delle parti, natura e durata della controversia). L'accertamento dell'abuso del processo comporta altresì la condanna ai sensi dell'art. 96 co. 4 cpc al pagamento di somma a favore della che si stima equa Controparte_3
e congrua nella misura di € 1.000,00, avuto riguardo alle caratteristiche concrete del processo, esauritosi in circa un anno e con due sole udienze.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide: dichiara la legittimità del recesso esercitato il 18.05.2024 da dal contratto Parte_1 preliminare immobiliare stipulato con di cui alla proposta Controparte_1 irrevocabile datata 22.02.2024 accettata dalla controparte;
per l'effetto, condanna
pagare a favore di , a titolo di restituzione Controparte_1 Parte_1 dell'acconto versato, la somma di € 10.000,00, oltre interessi legali conteggiati al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 cc dal 19.05.2024 al 5.06.2024 e al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 cc dal 6.06.2024 al saldo effettivo;
letti gli artt. 91 e ss cpc condanna a pagare a favore dell'avv. Marco MARIANO del foro di Controparte_1
Milano, dichiaratosi antistatario per , a titolo di refusione integrale Parte_1 delle spese di lite, la somma di € 5.341,00, di cui € 5.077,00 per compenso ed € 264,00 per rimborso spese vive ex actis, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale dell'Avente diritto;
letti gli art. 96 co. 3 e 4 cpc condanna a pagare a favore di , a titolo di somma Controparte_1 Parte_1 equitativamente determinata, l'importo di € 5.000,00, per abuso del processo, e a favore della Cassa delle Ammende della somma di € 1.000,00. Milano, 6.05.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
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