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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/03/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1407/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – Seconda Sezione Civile, in persona del G.O.P. d.ssa Rosalba Campanaro, in funzione di giudice unico, all'esito della udienza celebrata in trattazione scritta, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in primo grado, iscritto sotto il n.1407/2018 R.G., vertente tra
in persona del suo legale rappresentante , (P.I. Parte_1 Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Positano (CF: ) ed P.IVA_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Noicattaro (Ba) alla Via L. Da Vinci, n° 69;
attrice
e
(P.I. ) - in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
, (C.F. ), e , (C.F. ) - rappresentata
[...] CodiceFiscale_2 CP_3 CodiceFiscale_3
e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Michele Fanelli (C.F. ) ed CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Conversano alla Via Rosselli n. 78/9; convenuta
Svolgimento del processo e motivi della decisione
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi al Tribunale di Bari, la in persona dei legali rappresentanti ed amministratori Controparte_1
e per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_3 CP_2
“In via principale: 1) Accertare la violazione da parte della della disposizione di cui Controparte_1 all'art. 3 b) dell'incarico mediatorio a vendere “con esclusiva” e per l'effetto 2) condannare la
[...] al pagamento in favore dell'agenzia immobiliare attrice della somma di euro 14.980,00 a CP_1
titolo di penale;
3) Condannare la al pagamento di spese, competenze ed onorari del Controparte_1
presente giudizio;
pagina 1 di 11 in via subordinata: 4) Accertare comunque, il diritto dell' ad ottenere il Parte_1 pagamento della provvigione ex art. 1755 c.c. per l'attività di mediazione svolta e per le ragioni in fatto e in diritto innanzi rassegnate e, per l'effetto, 5) Condannare la in persona dei Controparte_1 legali rappresentanti, al pagamento in favore dell' della somma di euro Parte_1
14.980,00 oltre iva, interessi e svalutazione a titolo di provvigione concordata e maturata a seguito dell'attività di mediazione svolta dall'attrice a favore della proprietaria – venditrice;
6) Condannare la
al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. Controparte_1
L'attrice ha dedotto in particolare:
✓ di aver ricevuto dalla convenuta un incarico di mediazione con patto di esclusiva per la vendita
“anche per frazioni di unità immobiliari, del complesso edilizio a realizzarsi nel Comune di
alla Contrada San Lorenzo, Lottizzazione C1/14, Lotti 4-5-6-7, su cui è in corso la Parte_1
costruzione di 8 unità ad uso abitativo, 4 unità ad uso commerciale e 11 unità ad uso garage e/o deposito al piano seminterrato, 3 unità ad uso deposito al terzo piano con annessi lastrici solari, ove risultano in vendita le unità immobiliari meglio specificate nell'allegato “A” e nelle unità planimetrie in allegato “B” che, fornite dal venditore e dallo stesso firmante costituiscono parte integrante del presente incarico” (cfr. doc. n.1 fascicolo attoreo).
✓ che tale incarico, conferito in data 26 settembre 2014, aveva la durata di un anno sino al 26 settembre 2015 con tacito rinnovo, salvo disdetta, e prevedeva per il venditore, all'art.8, una penale pari al 100% della provvigione pattuita, pari al 2% del prezzo dell'immobile, in caso di violazione dell'esclusiva;
✓ che essa attrice si attivava prontamente per la ricerca di potenziali acquirenti svolgendo attività promozionale a mezzo dei propri incaricati ed attraverso riviste specializzate, cartellonistica e volantini pubblicitari;
fornendo informazioni in ordine al prezzo ed alle caratteristiche delle unità immobiliari poste in vendita ed effettuando visite in loco;
✓ che, in data 21 ottobre 2014, 2 febbraio 2015 e 13 aprile 2015 (durante il periodo di validità dell'incarico di mediazione), i IGg. , e , Controparte_4 CP_5 Controparte_6 appresa la notizia della vendibilità delle suddette unità immobiliari grazie all'attività di promozione svolta dall'attrice, si recavano presso la sede della dell'agenzia e sottoscrivevano il modulo con il quale attestavano “di aver preso visione negli uffici della delle Parte_1
planimetrie nonché del capitolato relativi agli appartamenti in fase di costruzione siti in Parte_1 alla Via Contrada San Lorenzo di proprietà della società …” (all. nn. 3, 3 bis e 4 Controparte_1
fasc. attoreo);
pagina 2 di 11 ✓ che la con raccomandata dell'11 agosto 2015, comunicava la disdetta all'incarico Controparte_1
di mediazione e successivamente la con racc.ta del 1° ottobre 2015 (all. Parte_1
5 fasc. attoreo), comunicava alla i nominativi di tutti coloro che, a seguito Controparte_1 dell'attività di mediazione svolta, si erano rivolti all'agenzia immobiliare nel corso del periodo di validità dell'incarico, evidenziando che, trattandosi di un incarico di mediazione con patto di esclusiva, la provvigione sarebbe spettata comunque nel caso in cui la vendita si fosse conclusa con i potenziali acquirenti segnalati;
✓ che la nel corso del periodo di validità dell'incarico di mediazione e comunque a Controparte_1 seguito dell'attività svolta dall' , aveva venduto alcune delle unità Parte_1
immobiliari ai IGg. , , e , Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
senza versare la provvigione spettante al mediatore pari ad euro 14.980,00, oltre iva, neanche a seguito di messa in mora e invito alla negoziazione assistita né la medesima somma era stata corrisposta a titolo di penale, così come prevista nell'atto di conferimento d'incarico agli artt. 3, 5 e
Da qui, la proposizione del presente giudizio.
Costituitasi in giudizio, la ha eccepito la prescrizione del diritto alla provvigione ai Controparte_1 sensi dell'art.2950 c.c. ed ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendone l'integrale rigetto in uno alla condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
In particolare la società convenuta ha negato che l'incarico di mediazione fosse stato conferito in esclusiva, producendo in giudizio la relativa copia documentale in suo possesso priva del patto di
“esclusiva”; ha poi contestato l'esistenza di qualsiasi collegamento tra l'attività svolta dalla e la vendita degli appartamenti in questione evidenziando che, nel corso del Parte_1 mandato, l'agenzia non le aveva mai fornito informazioni sui visitatori degli appartamenti, né mai le aveva procurato contatti con potenziali acquirenti né mai le aveva trasmesso proposte di acquisto.
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art.183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita con l'interrogatorio formale delle parti e la prova testimoniale;
indi, precisate le conclusioni, la causa perviene all'udienza odierna, celebrata in trattazione scritta, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive autorizzate.
II. L'eccezione di prescrizione.
In via preliminare, in rito, va dichiarata inammissibile l'eccezione di prescrizione del diritto alla provvigione reclamato dall'attrice, trattandosi di eccezione di parte non rilevabile d'ufficio che avrebbe dovuto proporsi, a pena di decadenza, venti giorni prima dell'udienza di comparizione del 7.05.2018 e che, diversamente, risulta proposta tardivamente con comparsa di costituzione depositata in data
10.05.2018.
pagina 3 di 11 III. Il contratto di mediazione - patto di esclusiva.
Prima di entrare nel merito della domanda proposta dall'attrice in via principale, questo Giudice deve necessariamente soffermarsi sul disconoscimento operato dalla in relazione al contratto Controparte_1
di mediazione prodotto dalla controparte.
Ed invero la convenuta a pagina 4, paragrafo B, della comparsa di costituzione e risposta testualmente scrive: “… nel corpo della narrativa dell'atto introduttivo la in più Parte_1
occasioni, ha affermato che l'incarico mediatorio veniva conferito "con esclusiva"! L'assunto si rivela falso!! A tal fine la società odierna deducente produce copia dell'"incarico mediatorio a promuovere la vendita per immobili in costruzione" del 26/09/2014 rilasciato dalla dalla Parte_1
cui lettura emerge che tale incarico veniva conferito "senza esclusiva". Pertanto, in questa sede i IG.ri
e , nella qualità di rappresentanti legali della " si CP_2 CP_3 Controparte_8
riservano di proporre querela di falso ex art. 221 e ss c.p.c. avverso il documento "di incarico mediatorio" sottoscritto dalle parti in data 26/09/2014, prodotto a corredo dell'atto introduttivo, nella parte in cui la società attrice. in persona del suo institore IG. , ha falsamente Persona_1 modificato il contenuto dell'incarico di mediazione!!”
Orbene, per consolidata Giurisprudenza, ove la parte ammetta che la sottoscrizione gli appartenga ma la stessa sia stata apposta prima del riempimento abusivo del foglio totalmente o parzialmente in bianco
“Il disconoscimento non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento del foglio in bianco, sia che si tratti di riempimento 'absque pactis', sia che si tratti di riempimento 'contra pacta', dovendo invece essere proposta la querela di falso, se si sostenga che alcun accordo per il riempimento sia stato raggiunto dalle parti, e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l'accordo raggiunto fosse appunto diverso” (Cass. 12.6.2000, n. 7975).
Tale orientamento è in linea con quanto statuito dalla Sezioni Unite secondo cui la querela di falso è necessaria quando il sottoscrittore di un foglio firmato in bianco ne lamenti l'abusivo riempimento absque pactis, cioè senza che l'autore del riempimento fosse stato autorizzato dal sottoscrittore con preventivo patto, mentre non è necessaria quando il riempimento sia avvenuto contra pacta, cioè in modo difforme da quello consentitogli dall'accordo precedentemente intervenuto (Sez. U, Sentenza n. 5459 del 13/10/1980).
pagina 4 di 11 Il riempimento absque pactis, difatti, è quello che trasforma il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, e costituisce perciò una falsità materiale. Il riempimento contra pacta o abuso di biancosegno, invece, consiste in un inadempimento: ovvero nella violazione del mandatum ad scribendum conferito dal sottoscrittore a chi poi dovrà completare il documento (così, in particolare Cass. n. 18989/2010).
Ne consegue che deve ritenersi sussistente non un falso materiale (riempimento absque pactis), ma un abuso di biancosegno (riempimento contra pacta) in tutti i casi in cui esista un qualsivoglia accordo sugli interventi da eseguire sul testo (cfr. Cass. n. 899/2018).
La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula, dunque, la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis", non anche nell'ipotesi in cui il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta" (cfr. Cass. n. 11422/2024 che richiama Cass. 20.10.2023 n. 35375; Cass. 18.1.2022 n. 1474; Cass. n. 21587/2019; Cass.
7.3.2014 n.
5417).
In altri termini, in tema di abusivo riempimento, premesso che l'onere probatorio grava in capo alla parte che lo eccepisce, si distinguono due ipotesi:
l'abusivo riempimento absque pactis (c.d. sine pactis) ovvero in maniera non autorizzata, in assenza di qualsivoglia accordo tra le parti: in tale ipotesi, l'istanza di disconoscimento ex art. 215
c.p.c. non è sufficiente, il sottoscrittore del foglio in bianco è tenuto a proporre querela di falso;
l'abusivo riempimento contra pacta, ovvero difforme rispetto a un precedente accordo intervenuto tra le parti: in tale ipotesi non è necessario proporre la querela di falso, essendo sufficiente fornire la prova dell'esistenza di tale diverso e precedente accordo.
Il caso in esame rientra nella seconda ipotesi (abusivo riempimento contra pacta) in quanto, come già esposto, la convenuta, senza disconoscere la propria sottoscrizione e la validità del contratto, ne ha contestato la difformità del contenuto nella sola parte relativa all'art.3 (esclusiva) ove risulta spuntata con una "X" la clausola di cui alla lett. b) “con esclusiva”.
Occorre allora verificare se la convenuta ha assolto l'onere probatorio gravante a suo carico dimostrando il dedotto abusivo riempimento.
La prova dell'avvenuto riempimento del foglio in bianco è giocoforza critica e quindi occorre individuare se siano emersi più indizi, gravi precisi e concordanti, dai quali desumere il denunziato abusivo riempimento del foglio in bianco con la contraffazione del documento mediante la “falsa” aggiunta della clausola “con esclusiva”.
pagina 5 di 11 In primo luogo, depone per questo esito processuale l'altra copia in originale in possesso della
[...] che all'art. 3, reca la spunta della clausola di cui alla lett. a) “senza esclusiva”; documento Controparte_1
che la controparte ha solo genericamente disconosciuto in giudizio senza a sua volta preoccuparsi di fornire ulteriori elementi probatori, aldilà del documento contrattuale in suo possesso, di un accordo dal contenuto diverso da quello prodotto dalla convenuta, sostenendo appunto che l'accordo raggiunto fosse
“diverso” e non corrispondente ai reali patti - “con esclusiva” - intervenuti tra le parti oggi contrapposte.
In secondo luogo, è IGnificativa la corrispondenza intercorsa tra le parti in sede stragiudiziale.
Ed invero già con mail del 18.04.2015 (cfr. doc. n.2 fasc. convenuta), l'arch. , legale CP_3 rappresentante della trasmetteva all'attrice la copia del contratto di mediazione in suo Controparte_1 possesso regolarmente sottoscritto senza che l'agente immobiliare rilevasse alcunché in merito alla difformità del documento in originale in suo possesso circa il patto di esclusiva.
Due anni dopo, in data 24.06.2017 l'attrice inviava all'attrice per il tramite del proprio legale, la missiva di costituzione in mora (cfr. doc. n.10 fasc. attoreo): nella stessa l'attrice, informata della conclusione dei contratti di compravendita immobiliare, reclamava unicamente il proprio diritto alla provvigione a seguito della attività espletata, senza far alcun riferimento al patto di esclusiva e senza reclamare, anche a titolo di penale, l'importo asseritamente dovuto quale provvigione (€. 15.560,00 oltre iva).
A ciò si aggiunga il mancato riscontro da parte dell'attrice alla pec del 27.06.2017 inviatale dalla
[...] nella quale quest'ultima puntualizzava testualmente che: “L'incarico mediatorio di Controparte_1
promozione della vendita di alcune unità immobiliari nel nostro complesso edilizio in , del Parte_1
26 settembre 2014, veniva conferito alla senza esclusiva, come da contratto Parte_1 sottoscritto tra le parti e in nostro possesso” facendo altresì presente che "..... in un incontro preliminare e nello stesso giorno della sottoscrizione dell'incarico mediatorio, peraltro alla presenza di un'altra impresa edile di Conversano, si rendeva noto alla dell'attività in Parte_1
essere di promozione alla vendita di altri operatori del settore immobiliare e della attività di vendita diretta della in quanto l'intervento edilizio risultava iniziato già nel 2013". CP_1
In terzo luogo, risultano IGnificativi gli incarichi di mediazione già conferiti dalla ad Controparte_1
altri agenti immobiliari senza patto di esclusiva (cfr. docc. 1, 2,3,4,5,6,e 7 fasc. parte convenuta).
È bene precisare che l'esito probatorio preferito si spiega valutando unitariamente e coerentemente tutti gli indizi gravi sottolineati;
sarebbe quindi fallace un diverso approccio che si focalizzasse sulla efficacia probatoria che i singoli indizi autonomamente valutati avrebbero.
pagina 6 di 11 Ne consegue, pertanto, che la copia del contratto di mediazione prodotto dalla Parte_1
deve ritenersi non conforme ai patti intervenuti tra le parti e dunque con conferimento dell'incarico
[...]
di mediazione senza esclusiva, così come asserito e documentato dalla convenuta e avallato in parte dalla deposizione testimoniale del IG assunta all'udienza del 1° aprile 2022. Testimone_1
Va da sé che la domanda principale proposta dall'attrice di pagamento della somma di €.14.980,00 oltre iva, a titolo di penale, per asserita violazione del patto di esclusiva risulta infondata e merita l'integrale rigetto.
IV. Il diritto provvigione
Stessa sorte, per insufficienza probatoria, merita la domanda attorea proposta in via subordinata per il pagamento della provvigione.
Orbene, l'art. 1755 c.c. recita: “Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se
l'affare è concluso per effetto del suo intervento”.
Secondo l'opinione prevalente tra la conclusione dell'affare e l'opera del mediatore deve sussistere un nesso di causalità, occorrendo cioè che l'opera del mediatore (sia pure in concorso con altri fattori causali) sia stata condicio sine qua non del perfezionamento dell'operazione.
In particolare, secondo Cass. 10606/2001, “il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'opera dello stesso svolta, e, pur non essendo richiesto che tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, è tuttavia necessario che - anche quando il processo di formazione della volontà delle parti sia complesso e protratto nel tempo e altri soggetti si adoperino per la conclusione dell'affare - la
"messa in relazione" da parte del mediatore costituisca pur sempre l'antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell'affare”.
Gli esiti della prova orale non consentono di ritenere dimostrato lo svolgimento, da parte della di un'attività causalmente incidente rispetto alla conclusione dell'affare. Parte_1
In particolare, l'attività pubblicitaria e la consegna delle planimetrie degli appartamenti ai futuri acquirenti (pur documentata in atti e confermata dai testi) non sono sufficienti a dimostrare il nesso causale tra l'attività espletata dal mediatore e la conclusione dei contratti tra la e i Controparte_1
IGg. , , e . Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
In altre parole, dopo le prime informazioni fornite dall'agenzia ai potenziali acquirenti, l'ulteriore attività del mediatore avrebbe, al limite, potuto riguardare lo svolgersi di incontri tra le parti tesi a trovare un accordo sulla misura del prezzo, sulle modalità di pagamento o su altri aspetti della compravendita.
Tuttavia, al riguardo, alcuna specifica informazione è stata fornita dai testi. pagina 7 di 11 Non soccorrono, al riguardo, le deposizioni di e , perché gli stessi si sono CP_9 Tes_2
limitati a confermare il capitolo di prova sub b), della memoria istruttoria depositata dall'attrice, vertente genericamente sulla realizzazione di varie attività pubblicitarie quali l'apposizione di cartelloni, volantinaggio e pubblicazioni.
Nondimeno, le dichiarazioni dei medesimi testi che riferiscono delle visite dei potenziali acquirenti presso la sede dell'agenzia e presso il cantiere della convenuta risultano generiche, non contenendo alcun riferimento che permetta di stabilire se, dopo il primo contatto, siano state effettivamente avviate delle trattative con l'agenzia immobiliare per le diverse unità immobiliari compravendute, in quali specifiche attività esse si siano concretizzate e se esse siano proseguite fino alla conclusione dell'affare.
Per converso, la IG.ra , escussa nel corso della udienza del 04.01.2019, ha Controparte_4 negato che la le avesse fatto visionare l'appartamento poi acquistato Parte_1
direttamente dalla precisando che nessuna proposta di acquisto era stata sottoscritta Controparte_1 presso l'agenzia.
Sulla stessa linea la deposizione dei testi e;
quest'ultimo, in particolare, ha CP_5 Controparte_6
dichiarato di aver contattato direttamente il costruttore e di aver con lui (IG. visionato il CP_3
cantiere. Infine, la teste ha disconosciuto ogni contatto, finanche di informativa, Controparte_7
con l'agenzia Parte_1
Ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore al pagamento della provvigione, l'affare deve ritenersi concluso ove sia raggiunta una composizione di interessi attraverso la realizzazione di una situazione vincolante tra le parti dalla quale scaturisca la possibilità di agire coattivamente o quanto meno di richiedere il risarcimento dei danni (Cass. n.7994/2009).
Per aversi diritto alla provvigione non basta l'esistenza del rapporto di mediazione e l'obiettiva conclusione dell'affare, ma occorre che questo sia "effetto" dell'opera intermediatrice. La terminologia del codice si riferisce evidentemente ad un rapporto di causalità tra attività ed affare e deriva dall'intenzione di evitare che possa essere ritenuta meritevole di ricompensa una qualsiasi intromissione negli affari altrui. Ciò autorizza a ritenere la necessità di un vero e proprio rapporto di causalità tra attività intermediatrice ed affare. Il diritto alla provvigione sorge quando l'opera del mediatore sia stata necessaria e sufficiente, cioè conditio sine qua non dell'affare.
Come già osservato, per l'insorgenza del diritto alla provvigione non è sufficiente che l'affare sia stato concluso, ma, in forza dell'art. 1755 c.c., occorre che la conclusione sia avvenuta per effetto ed a causa dell'intervento del mediatore, il quale, cioè, deve aver messo in relazione i contraenti con un'attività causalmente rilevante ai fini della conclusione del medesimo affare (ex plurimis: Cass. n.15880/2010;
Cass. n.23842/2008).
pagina 8 di 11 Ai fini dell'eIGibilità del diritto alla provvigione, è necessario, dunque, verificare che la conclusione dell'affare si ponga in rapporto causale diretto con l'opera svolta dal mediatore, ancorché quest'ultima si sia esternata nella semplice attività di reperimento e nell'indicazione dell'altro contraente, o nella segnalazione dell'affare, e sempre che l'attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore, che sia stata poi valorizzata dalle parti.
Secondo l'insegnamento del suprema Corte “il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la “messa in relazione" delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto. Ne consegue che la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata" (Cass. n.3438/2002).
Il diritto al compenso non sussiste, per contro "quando, dopo una prima fase di trattative avviate con
l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto d'iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore" (Cass.
n.16157/2010; Cass. n. 10606/2001; Cass. n.1556/1997). Invero, a norma dell'art. 1755 Cc, l'affare che costituisce il diritto alla provvigione del mediatore è quello che dal mediatore è stato proposto alle parti sicché, nel caso che queste concludano successivamente un affare diverso da quello originariamente proposto dal mediatore, viene meno ogni nesso di causalità tra l'attività da quest'ultimo espletata e l'affare ed il conseguente obbligo delle parti di pagare la provvigione (cass. n. 11467/2001; cass.
n.4196/1996; cass. n. 5457/1990).
Sul piano probatorio, spetta al mediatore l'onere di provare compiutamente l'esistenza di un utile e valido contributo causale tra la propria attività e la conclusione dell'affare, prova che non può, tuttavia, essere offerta semplicemente dimostrando la successione cronologica tra l'attività svolta e la successiva conclusione dell'affare, in base al sofisma "post hoc, ergo propter hoc", ma che deve integrare specificamente il requisito della rilevanza causale tra l'attività di intermediazione svolta dall'originario mediatore per l'effettiva conclusione dell'affare, non essendo all'uopo sufficiente la prova, da parte del mediatore "di avere accompagnato l'acquirente a visitare l'immobile, né di vere
pagina 9 di 11 appianato contrasti in ordine alle modalità di pagamento del prezzo, né che l'acquirente si era più volte recato nella sede del mediatore" (Cass. n. 5760/1999).
Tanto premesso in diritto, nella fattispecie in esame, parte attrice non ha offerto la prova che il suo intervento abbia fornito quel contributo che, secondo i parametri della causalità adeguata, ha consentito la successiva conclusione dell'affare tra le parti. Parte attrice si è, infatti, limitata ad allegare documentazione e corrispondenza tra le parti, ed ha offerto in prova testimonianze da cui si inferisce la trattativa avente, però, ad oggetto la vendita dell'intero complesso edilizio della convenuta, e lo svolgimento di attività di intermediazione limitata alla segnalazione di detto affare tra i futuri e possibili contraenti, circostanza, peraltro, documentata dalle dichiarazioni sottoscritte dai futuri contraenti, ove gli stessi dichiarano “di aver preso visione negli uffici della Parte_1
delle planimetrie nonché del capitolato relativi agli appartamenti in fase di costruzione siti in
alla Via Contrada San Lorenzo di proprietà della società per il quale la Parte_1 Controparte_1 stessa agenzia mi rilascia copia”.
Ma alcuna prova ha fornito che proprio in virtù al suo pregresso intervento ed alla mediazione svolta, le parti siano potute addivenire all'acquisto delle singole unità immobiliari e che, senza la sua intermediazione, i contratti non sarebbero stati conclusi.
Appare di contro verosimile che le parti abbiano stipulato i contratti preliminari e definitivi sulla base di diverse valutazioni e presupposti di natura economica, nel corso della nuova e successiva trattativa avviata direttamente con il costruttore.
In altri termini non vi è la prova che la mediazione della società attrice si ponga in rapporto di effettiva e concreta causalità con la conclusione dei contratti stipulati poi direttamente con la società venditrice.
Pertanto, anche la domanda attorea proposta in via subordinata non può trovare accoglimento.
V. Le spese.
Le spese processuali seguono la soccombenza. Pertanto, la in persona del Parte_1
legale rappresentante pro-tempore, deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla convenuta le spese di giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM 10.03.2014
n.55. All'uopo, tenuto conto della natura della controversia e dell'impegno profuso, i compensi vengono liquidati sulla base del DM 55/2014, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00 per un compenso tabellare di € 5.077,00, oltre spese generali (15% sul compenso totale), cassa avvocati al 4% e IVA su imponibile.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dr.ssa Rosalba
Campanaro, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) respinge le domande di parte attrice formulate in via principale ed in via subordinata;
b) condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Parte_1 pagamento in favore di delle spese di giudizio che liquida in complessivi € Controparte_1
5.077,00 per compensi oltre spese generali al 15%, cassa avvocati al 4% e IVA su imponibile;
Così deciso in Bari, 21 marzo 2025
IL G.O.P.
DR.SSA RO CAMPANARO
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – Seconda Sezione Civile, in persona del G.O.P. d.ssa Rosalba Campanaro, in funzione di giudice unico, all'esito della udienza celebrata in trattazione scritta, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in primo grado, iscritto sotto il n.1407/2018 R.G., vertente tra
in persona del suo legale rappresentante , (P.I. Parte_1 Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Positano (CF: ) ed P.IVA_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Noicattaro (Ba) alla Via L. Da Vinci, n° 69;
attrice
e
(P.I. ) - in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
, (C.F. ), e , (C.F. ) - rappresentata
[...] CodiceFiscale_2 CP_3 CodiceFiscale_3
e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Michele Fanelli (C.F. ) ed CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Conversano alla Via Rosselli n. 78/9; convenuta
Svolgimento del processo e motivi della decisione
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi al Tribunale di Bari, la in persona dei legali rappresentanti ed amministratori Controparte_1
e per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_3 CP_2
“In via principale: 1) Accertare la violazione da parte della della disposizione di cui Controparte_1 all'art. 3 b) dell'incarico mediatorio a vendere “con esclusiva” e per l'effetto 2) condannare la
[...] al pagamento in favore dell'agenzia immobiliare attrice della somma di euro 14.980,00 a CP_1
titolo di penale;
3) Condannare la al pagamento di spese, competenze ed onorari del Controparte_1
presente giudizio;
pagina 1 di 11 in via subordinata: 4) Accertare comunque, il diritto dell' ad ottenere il Parte_1 pagamento della provvigione ex art. 1755 c.c. per l'attività di mediazione svolta e per le ragioni in fatto e in diritto innanzi rassegnate e, per l'effetto, 5) Condannare la in persona dei Controparte_1 legali rappresentanti, al pagamento in favore dell' della somma di euro Parte_1
14.980,00 oltre iva, interessi e svalutazione a titolo di provvigione concordata e maturata a seguito dell'attività di mediazione svolta dall'attrice a favore della proprietaria – venditrice;
6) Condannare la
al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. Controparte_1
L'attrice ha dedotto in particolare:
✓ di aver ricevuto dalla convenuta un incarico di mediazione con patto di esclusiva per la vendita
“anche per frazioni di unità immobiliari, del complesso edilizio a realizzarsi nel Comune di
alla Contrada San Lorenzo, Lottizzazione C1/14, Lotti 4-5-6-7, su cui è in corso la Parte_1
costruzione di 8 unità ad uso abitativo, 4 unità ad uso commerciale e 11 unità ad uso garage e/o deposito al piano seminterrato, 3 unità ad uso deposito al terzo piano con annessi lastrici solari, ove risultano in vendita le unità immobiliari meglio specificate nell'allegato “A” e nelle unità planimetrie in allegato “B” che, fornite dal venditore e dallo stesso firmante costituiscono parte integrante del presente incarico” (cfr. doc. n.1 fascicolo attoreo).
✓ che tale incarico, conferito in data 26 settembre 2014, aveva la durata di un anno sino al 26 settembre 2015 con tacito rinnovo, salvo disdetta, e prevedeva per il venditore, all'art.8, una penale pari al 100% della provvigione pattuita, pari al 2% del prezzo dell'immobile, in caso di violazione dell'esclusiva;
✓ che essa attrice si attivava prontamente per la ricerca di potenziali acquirenti svolgendo attività promozionale a mezzo dei propri incaricati ed attraverso riviste specializzate, cartellonistica e volantini pubblicitari;
fornendo informazioni in ordine al prezzo ed alle caratteristiche delle unità immobiliari poste in vendita ed effettuando visite in loco;
✓ che, in data 21 ottobre 2014, 2 febbraio 2015 e 13 aprile 2015 (durante il periodo di validità dell'incarico di mediazione), i IGg. , e , Controparte_4 CP_5 Controparte_6 appresa la notizia della vendibilità delle suddette unità immobiliari grazie all'attività di promozione svolta dall'attrice, si recavano presso la sede della dell'agenzia e sottoscrivevano il modulo con il quale attestavano “di aver preso visione negli uffici della delle Parte_1
planimetrie nonché del capitolato relativi agli appartamenti in fase di costruzione siti in Parte_1 alla Via Contrada San Lorenzo di proprietà della società …” (all. nn. 3, 3 bis e 4 Controparte_1
fasc. attoreo);
pagina 2 di 11 ✓ che la con raccomandata dell'11 agosto 2015, comunicava la disdetta all'incarico Controparte_1
di mediazione e successivamente la con racc.ta del 1° ottobre 2015 (all. Parte_1
5 fasc. attoreo), comunicava alla i nominativi di tutti coloro che, a seguito Controparte_1 dell'attività di mediazione svolta, si erano rivolti all'agenzia immobiliare nel corso del periodo di validità dell'incarico, evidenziando che, trattandosi di un incarico di mediazione con patto di esclusiva, la provvigione sarebbe spettata comunque nel caso in cui la vendita si fosse conclusa con i potenziali acquirenti segnalati;
✓ che la nel corso del periodo di validità dell'incarico di mediazione e comunque a Controparte_1 seguito dell'attività svolta dall' , aveva venduto alcune delle unità Parte_1
immobiliari ai IGg. , , e , Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
senza versare la provvigione spettante al mediatore pari ad euro 14.980,00, oltre iva, neanche a seguito di messa in mora e invito alla negoziazione assistita né la medesima somma era stata corrisposta a titolo di penale, così come prevista nell'atto di conferimento d'incarico agli artt. 3, 5 e
Da qui, la proposizione del presente giudizio.
Costituitasi in giudizio, la ha eccepito la prescrizione del diritto alla provvigione ai Controparte_1 sensi dell'art.2950 c.c. ed ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendone l'integrale rigetto in uno alla condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
In particolare la società convenuta ha negato che l'incarico di mediazione fosse stato conferito in esclusiva, producendo in giudizio la relativa copia documentale in suo possesso priva del patto di
“esclusiva”; ha poi contestato l'esistenza di qualsiasi collegamento tra l'attività svolta dalla e la vendita degli appartamenti in questione evidenziando che, nel corso del Parte_1 mandato, l'agenzia non le aveva mai fornito informazioni sui visitatori degli appartamenti, né mai le aveva procurato contatti con potenziali acquirenti né mai le aveva trasmesso proposte di acquisto.
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art.183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita con l'interrogatorio formale delle parti e la prova testimoniale;
indi, precisate le conclusioni, la causa perviene all'udienza odierna, celebrata in trattazione scritta, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive autorizzate.
II. L'eccezione di prescrizione.
In via preliminare, in rito, va dichiarata inammissibile l'eccezione di prescrizione del diritto alla provvigione reclamato dall'attrice, trattandosi di eccezione di parte non rilevabile d'ufficio che avrebbe dovuto proporsi, a pena di decadenza, venti giorni prima dell'udienza di comparizione del 7.05.2018 e che, diversamente, risulta proposta tardivamente con comparsa di costituzione depositata in data
10.05.2018.
pagina 3 di 11 III. Il contratto di mediazione - patto di esclusiva.
Prima di entrare nel merito della domanda proposta dall'attrice in via principale, questo Giudice deve necessariamente soffermarsi sul disconoscimento operato dalla in relazione al contratto Controparte_1
di mediazione prodotto dalla controparte.
Ed invero la convenuta a pagina 4, paragrafo B, della comparsa di costituzione e risposta testualmente scrive: “… nel corpo della narrativa dell'atto introduttivo la in più Parte_1
occasioni, ha affermato che l'incarico mediatorio veniva conferito "con esclusiva"! L'assunto si rivela falso!! A tal fine la società odierna deducente produce copia dell'"incarico mediatorio a promuovere la vendita per immobili in costruzione" del 26/09/2014 rilasciato dalla dalla Parte_1
cui lettura emerge che tale incarico veniva conferito "senza esclusiva". Pertanto, in questa sede i IG.ri
e , nella qualità di rappresentanti legali della " si CP_2 CP_3 Controparte_8
riservano di proporre querela di falso ex art. 221 e ss c.p.c. avverso il documento "di incarico mediatorio" sottoscritto dalle parti in data 26/09/2014, prodotto a corredo dell'atto introduttivo, nella parte in cui la società attrice. in persona del suo institore IG. , ha falsamente Persona_1 modificato il contenuto dell'incarico di mediazione!!”
Orbene, per consolidata Giurisprudenza, ove la parte ammetta che la sottoscrizione gli appartenga ma la stessa sia stata apposta prima del riempimento abusivo del foglio totalmente o parzialmente in bianco
“Il disconoscimento non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento del foglio in bianco, sia che si tratti di riempimento 'absque pactis', sia che si tratti di riempimento 'contra pacta', dovendo invece essere proposta la querela di falso, se si sostenga che alcun accordo per il riempimento sia stato raggiunto dalle parti, e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l'accordo raggiunto fosse appunto diverso” (Cass. 12.6.2000, n. 7975).
Tale orientamento è in linea con quanto statuito dalla Sezioni Unite secondo cui la querela di falso è necessaria quando il sottoscrittore di un foglio firmato in bianco ne lamenti l'abusivo riempimento absque pactis, cioè senza che l'autore del riempimento fosse stato autorizzato dal sottoscrittore con preventivo patto, mentre non è necessaria quando il riempimento sia avvenuto contra pacta, cioè in modo difforme da quello consentitogli dall'accordo precedentemente intervenuto (Sez. U, Sentenza n. 5459 del 13/10/1980).
pagina 4 di 11 Il riempimento absque pactis, difatti, è quello che trasforma il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, e costituisce perciò una falsità materiale. Il riempimento contra pacta o abuso di biancosegno, invece, consiste in un inadempimento: ovvero nella violazione del mandatum ad scribendum conferito dal sottoscrittore a chi poi dovrà completare il documento (così, in particolare Cass. n. 18989/2010).
Ne consegue che deve ritenersi sussistente non un falso materiale (riempimento absque pactis), ma un abuso di biancosegno (riempimento contra pacta) in tutti i casi in cui esista un qualsivoglia accordo sugli interventi da eseguire sul testo (cfr. Cass. n. 899/2018).
La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula, dunque, la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis", non anche nell'ipotesi in cui il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta" (cfr. Cass. n. 11422/2024 che richiama Cass. 20.10.2023 n. 35375; Cass. 18.1.2022 n. 1474; Cass. n. 21587/2019; Cass.
7.3.2014 n.
5417).
In altri termini, in tema di abusivo riempimento, premesso che l'onere probatorio grava in capo alla parte che lo eccepisce, si distinguono due ipotesi:
l'abusivo riempimento absque pactis (c.d. sine pactis) ovvero in maniera non autorizzata, in assenza di qualsivoglia accordo tra le parti: in tale ipotesi, l'istanza di disconoscimento ex art. 215
c.p.c. non è sufficiente, il sottoscrittore del foglio in bianco è tenuto a proporre querela di falso;
l'abusivo riempimento contra pacta, ovvero difforme rispetto a un precedente accordo intervenuto tra le parti: in tale ipotesi non è necessario proporre la querela di falso, essendo sufficiente fornire la prova dell'esistenza di tale diverso e precedente accordo.
Il caso in esame rientra nella seconda ipotesi (abusivo riempimento contra pacta) in quanto, come già esposto, la convenuta, senza disconoscere la propria sottoscrizione e la validità del contratto, ne ha contestato la difformità del contenuto nella sola parte relativa all'art.3 (esclusiva) ove risulta spuntata con una "X" la clausola di cui alla lett. b) “con esclusiva”.
Occorre allora verificare se la convenuta ha assolto l'onere probatorio gravante a suo carico dimostrando il dedotto abusivo riempimento.
La prova dell'avvenuto riempimento del foglio in bianco è giocoforza critica e quindi occorre individuare se siano emersi più indizi, gravi precisi e concordanti, dai quali desumere il denunziato abusivo riempimento del foglio in bianco con la contraffazione del documento mediante la “falsa” aggiunta della clausola “con esclusiva”.
pagina 5 di 11 In primo luogo, depone per questo esito processuale l'altra copia in originale in possesso della
[...] che all'art. 3, reca la spunta della clausola di cui alla lett. a) “senza esclusiva”; documento Controparte_1
che la controparte ha solo genericamente disconosciuto in giudizio senza a sua volta preoccuparsi di fornire ulteriori elementi probatori, aldilà del documento contrattuale in suo possesso, di un accordo dal contenuto diverso da quello prodotto dalla convenuta, sostenendo appunto che l'accordo raggiunto fosse
“diverso” e non corrispondente ai reali patti - “con esclusiva” - intervenuti tra le parti oggi contrapposte.
In secondo luogo, è IGnificativa la corrispondenza intercorsa tra le parti in sede stragiudiziale.
Ed invero già con mail del 18.04.2015 (cfr. doc. n.2 fasc. convenuta), l'arch. , legale CP_3 rappresentante della trasmetteva all'attrice la copia del contratto di mediazione in suo Controparte_1 possesso regolarmente sottoscritto senza che l'agente immobiliare rilevasse alcunché in merito alla difformità del documento in originale in suo possesso circa il patto di esclusiva.
Due anni dopo, in data 24.06.2017 l'attrice inviava all'attrice per il tramite del proprio legale, la missiva di costituzione in mora (cfr. doc. n.10 fasc. attoreo): nella stessa l'attrice, informata della conclusione dei contratti di compravendita immobiliare, reclamava unicamente il proprio diritto alla provvigione a seguito della attività espletata, senza far alcun riferimento al patto di esclusiva e senza reclamare, anche a titolo di penale, l'importo asseritamente dovuto quale provvigione (€. 15.560,00 oltre iva).
A ciò si aggiunga il mancato riscontro da parte dell'attrice alla pec del 27.06.2017 inviatale dalla
[...] nella quale quest'ultima puntualizzava testualmente che: “L'incarico mediatorio di Controparte_1
promozione della vendita di alcune unità immobiliari nel nostro complesso edilizio in , del Parte_1
26 settembre 2014, veniva conferito alla senza esclusiva, come da contratto Parte_1 sottoscritto tra le parti e in nostro possesso” facendo altresì presente che "..... in un incontro preliminare e nello stesso giorno della sottoscrizione dell'incarico mediatorio, peraltro alla presenza di un'altra impresa edile di Conversano, si rendeva noto alla dell'attività in Parte_1
essere di promozione alla vendita di altri operatori del settore immobiliare e della attività di vendita diretta della in quanto l'intervento edilizio risultava iniziato già nel 2013". CP_1
In terzo luogo, risultano IGnificativi gli incarichi di mediazione già conferiti dalla ad Controparte_1
altri agenti immobiliari senza patto di esclusiva (cfr. docc. 1, 2,3,4,5,6,e 7 fasc. parte convenuta).
È bene precisare che l'esito probatorio preferito si spiega valutando unitariamente e coerentemente tutti gli indizi gravi sottolineati;
sarebbe quindi fallace un diverso approccio che si focalizzasse sulla efficacia probatoria che i singoli indizi autonomamente valutati avrebbero.
pagina 6 di 11 Ne consegue, pertanto, che la copia del contratto di mediazione prodotto dalla Parte_1
deve ritenersi non conforme ai patti intervenuti tra le parti e dunque con conferimento dell'incarico
[...]
di mediazione senza esclusiva, così come asserito e documentato dalla convenuta e avallato in parte dalla deposizione testimoniale del IG assunta all'udienza del 1° aprile 2022. Testimone_1
Va da sé che la domanda principale proposta dall'attrice di pagamento della somma di €.14.980,00 oltre iva, a titolo di penale, per asserita violazione del patto di esclusiva risulta infondata e merita l'integrale rigetto.
IV. Il diritto provvigione
Stessa sorte, per insufficienza probatoria, merita la domanda attorea proposta in via subordinata per il pagamento della provvigione.
Orbene, l'art. 1755 c.c. recita: “Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se
l'affare è concluso per effetto del suo intervento”.
Secondo l'opinione prevalente tra la conclusione dell'affare e l'opera del mediatore deve sussistere un nesso di causalità, occorrendo cioè che l'opera del mediatore (sia pure in concorso con altri fattori causali) sia stata condicio sine qua non del perfezionamento dell'operazione.
In particolare, secondo Cass. 10606/2001, “il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'opera dello stesso svolta, e, pur non essendo richiesto che tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, è tuttavia necessario che - anche quando il processo di formazione della volontà delle parti sia complesso e protratto nel tempo e altri soggetti si adoperino per la conclusione dell'affare - la
"messa in relazione" da parte del mediatore costituisca pur sempre l'antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell'affare”.
Gli esiti della prova orale non consentono di ritenere dimostrato lo svolgimento, da parte della di un'attività causalmente incidente rispetto alla conclusione dell'affare. Parte_1
In particolare, l'attività pubblicitaria e la consegna delle planimetrie degli appartamenti ai futuri acquirenti (pur documentata in atti e confermata dai testi) non sono sufficienti a dimostrare il nesso causale tra l'attività espletata dal mediatore e la conclusione dei contratti tra la e i Controparte_1
IGg. , , e . Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
In altre parole, dopo le prime informazioni fornite dall'agenzia ai potenziali acquirenti, l'ulteriore attività del mediatore avrebbe, al limite, potuto riguardare lo svolgersi di incontri tra le parti tesi a trovare un accordo sulla misura del prezzo, sulle modalità di pagamento o su altri aspetti della compravendita.
Tuttavia, al riguardo, alcuna specifica informazione è stata fornita dai testi. pagina 7 di 11 Non soccorrono, al riguardo, le deposizioni di e , perché gli stessi si sono CP_9 Tes_2
limitati a confermare il capitolo di prova sub b), della memoria istruttoria depositata dall'attrice, vertente genericamente sulla realizzazione di varie attività pubblicitarie quali l'apposizione di cartelloni, volantinaggio e pubblicazioni.
Nondimeno, le dichiarazioni dei medesimi testi che riferiscono delle visite dei potenziali acquirenti presso la sede dell'agenzia e presso il cantiere della convenuta risultano generiche, non contenendo alcun riferimento che permetta di stabilire se, dopo il primo contatto, siano state effettivamente avviate delle trattative con l'agenzia immobiliare per le diverse unità immobiliari compravendute, in quali specifiche attività esse si siano concretizzate e se esse siano proseguite fino alla conclusione dell'affare.
Per converso, la IG.ra , escussa nel corso della udienza del 04.01.2019, ha Controparte_4 negato che la le avesse fatto visionare l'appartamento poi acquistato Parte_1
direttamente dalla precisando che nessuna proposta di acquisto era stata sottoscritta Controparte_1 presso l'agenzia.
Sulla stessa linea la deposizione dei testi e;
quest'ultimo, in particolare, ha CP_5 Controparte_6
dichiarato di aver contattato direttamente il costruttore e di aver con lui (IG. visionato il CP_3
cantiere. Infine, la teste ha disconosciuto ogni contatto, finanche di informativa, Controparte_7
con l'agenzia Parte_1
Ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore al pagamento della provvigione, l'affare deve ritenersi concluso ove sia raggiunta una composizione di interessi attraverso la realizzazione di una situazione vincolante tra le parti dalla quale scaturisca la possibilità di agire coattivamente o quanto meno di richiedere il risarcimento dei danni (Cass. n.7994/2009).
Per aversi diritto alla provvigione non basta l'esistenza del rapporto di mediazione e l'obiettiva conclusione dell'affare, ma occorre che questo sia "effetto" dell'opera intermediatrice. La terminologia del codice si riferisce evidentemente ad un rapporto di causalità tra attività ed affare e deriva dall'intenzione di evitare che possa essere ritenuta meritevole di ricompensa una qualsiasi intromissione negli affari altrui. Ciò autorizza a ritenere la necessità di un vero e proprio rapporto di causalità tra attività intermediatrice ed affare. Il diritto alla provvigione sorge quando l'opera del mediatore sia stata necessaria e sufficiente, cioè conditio sine qua non dell'affare.
Come già osservato, per l'insorgenza del diritto alla provvigione non è sufficiente che l'affare sia stato concluso, ma, in forza dell'art. 1755 c.c., occorre che la conclusione sia avvenuta per effetto ed a causa dell'intervento del mediatore, il quale, cioè, deve aver messo in relazione i contraenti con un'attività causalmente rilevante ai fini della conclusione del medesimo affare (ex plurimis: Cass. n.15880/2010;
Cass. n.23842/2008).
pagina 8 di 11 Ai fini dell'eIGibilità del diritto alla provvigione, è necessario, dunque, verificare che la conclusione dell'affare si ponga in rapporto causale diretto con l'opera svolta dal mediatore, ancorché quest'ultima si sia esternata nella semplice attività di reperimento e nell'indicazione dell'altro contraente, o nella segnalazione dell'affare, e sempre che l'attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore, che sia stata poi valorizzata dalle parti.
Secondo l'insegnamento del suprema Corte “il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la “messa in relazione" delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto. Ne consegue che la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata" (Cass. n.3438/2002).
Il diritto al compenso non sussiste, per contro "quando, dopo una prima fase di trattative avviate con
l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto d'iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore" (Cass.
n.16157/2010; Cass. n. 10606/2001; Cass. n.1556/1997). Invero, a norma dell'art. 1755 Cc, l'affare che costituisce il diritto alla provvigione del mediatore è quello che dal mediatore è stato proposto alle parti sicché, nel caso che queste concludano successivamente un affare diverso da quello originariamente proposto dal mediatore, viene meno ogni nesso di causalità tra l'attività da quest'ultimo espletata e l'affare ed il conseguente obbligo delle parti di pagare la provvigione (cass. n. 11467/2001; cass.
n.4196/1996; cass. n. 5457/1990).
Sul piano probatorio, spetta al mediatore l'onere di provare compiutamente l'esistenza di un utile e valido contributo causale tra la propria attività e la conclusione dell'affare, prova che non può, tuttavia, essere offerta semplicemente dimostrando la successione cronologica tra l'attività svolta e la successiva conclusione dell'affare, in base al sofisma "post hoc, ergo propter hoc", ma che deve integrare specificamente il requisito della rilevanza causale tra l'attività di intermediazione svolta dall'originario mediatore per l'effettiva conclusione dell'affare, non essendo all'uopo sufficiente la prova, da parte del mediatore "di avere accompagnato l'acquirente a visitare l'immobile, né di vere
pagina 9 di 11 appianato contrasti in ordine alle modalità di pagamento del prezzo, né che l'acquirente si era più volte recato nella sede del mediatore" (Cass. n. 5760/1999).
Tanto premesso in diritto, nella fattispecie in esame, parte attrice non ha offerto la prova che il suo intervento abbia fornito quel contributo che, secondo i parametri della causalità adeguata, ha consentito la successiva conclusione dell'affare tra le parti. Parte attrice si è, infatti, limitata ad allegare documentazione e corrispondenza tra le parti, ed ha offerto in prova testimonianze da cui si inferisce la trattativa avente, però, ad oggetto la vendita dell'intero complesso edilizio della convenuta, e lo svolgimento di attività di intermediazione limitata alla segnalazione di detto affare tra i futuri e possibili contraenti, circostanza, peraltro, documentata dalle dichiarazioni sottoscritte dai futuri contraenti, ove gli stessi dichiarano “di aver preso visione negli uffici della Parte_1
delle planimetrie nonché del capitolato relativi agli appartamenti in fase di costruzione siti in
alla Via Contrada San Lorenzo di proprietà della società per il quale la Parte_1 Controparte_1 stessa agenzia mi rilascia copia”.
Ma alcuna prova ha fornito che proprio in virtù al suo pregresso intervento ed alla mediazione svolta, le parti siano potute addivenire all'acquisto delle singole unità immobiliari e che, senza la sua intermediazione, i contratti non sarebbero stati conclusi.
Appare di contro verosimile che le parti abbiano stipulato i contratti preliminari e definitivi sulla base di diverse valutazioni e presupposti di natura economica, nel corso della nuova e successiva trattativa avviata direttamente con il costruttore.
In altri termini non vi è la prova che la mediazione della società attrice si ponga in rapporto di effettiva e concreta causalità con la conclusione dei contratti stipulati poi direttamente con la società venditrice.
Pertanto, anche la domanda attorea proposta in via subordinata non può trovare accoglimento.
V. Le spese.
Le spese processuali seguono la soccombenza. Pertanto, la in persona del Parte_1
legale rappresentante pro-tempore, deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla convenuta le spese di giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM 10.03.2014
n.55. All'uopo, tenuto conto della natura della controversia e dell'impegno profuso, i compensi vengono liquidati sulla base del DM 55/2014, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00 per un compenso tabellare di € 5.077,00, oltre spese generali (15% sul compenso totale), cassa avvocati al 4% e IVA su imponibile.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dr.ssa Rosalba
Campanaro, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) respinge le domande di parte attrice formulate in via principale ed in via subordinata;
b) condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Parte_1 pagamento in favore di delle spese di giudizio che liquida in complessivi € Controparte_1
5.077,00 per compensi oltre spese generali al 15%, cassa avvocati al 4% e IVA su imponibile;
Così deciso in Bari, 21 marzo 2025
IL G.O.P.
DR.SSA RO CAMPANARO
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