CA
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 4365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4365 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est.
d.ssa Laura Laureti Consigliere
a seguito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito della udienza del
18.12.2025 tenutasi ex art.127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3309/2024 del ruolo generale lavoro avverso la sentenza n.5220/2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, pubblicata il 9/07/2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Parte_1
Galluccio
APPELLANTE
E
in persona del Direttore Generale, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianpiero Mesco
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con il ricorso depositato al Tribunale di Napoli la odierna appellante, dipendente della con la qualifica Controparte_1 di Collaboratore professionale sanitario, sul presupposto di aver prestato la propria attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, aveva convenuto in giudizio l' datrice CP_2 di lavoro per l'accertamento e la dichiarazione del diritto alla corresponsione, ai sensi e per gli effetti degli artt.9 e 34 del
CCNL del personale del comparto Sanità del 20.09.2001, così come sostituiti dagli artt.29, comma 6, e 86, comma 13, del CCNL
2016/2018, che ha sostituito l'art.44, comma 12, del CCNL dell'1 settembre 1995, del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo o, in alternativa, all'indennità sostitutiva, a titolo di risarcimento
Cont del danno, con la conseguente condanna della resistente al pagamento della somma di € 3.620,40 per l'arco temporale dal 2018 al 2022, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo.
Cont Si costituiva la resistente chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Nello specifico il Giudice di primo grado, premesso l'excursus delle norme di legge e pattizie succedutesi nella materia, e la cumulabilità tra l'indennità prevista dall'art.44 e le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art.9 del CCNL 20.9.2001, respingeva la domanda rilevando che l'istante aveva goduto di riduzione oraria, determinata proprio dal turno lungo che ricade su due giorni e dal giorno di riposo che compensano il lavoro festivo infrasettimanale e non aveva dimostrato che il lavoro festivo fosse stato prestato al di pag. 2/20 fuori dei turni di lavoro prestabiliti o che la prestazione avesse ecceduto il normale orario di lavoro.
Propone appello la lavoratrice eccependo la fondatezza della domanda alla luce delle pronunce della Corte di Cassazione, Sez.
Lavoro, n. 1505 del 25.01.2021, n. 6716 del 10.03.2021, n. 33126 del 10.11.2021, n. 2006 del 24.01.2022, n. 20743 del 18.07.2023 e delle pronunce di questa Corte (ex plurimis sentenza n.3484 del
18/10/2023; sentenza n.4365 del 2023; sentenza n.606 del 2024; sentenza n.1420 del 2024; sentenza n.394 del 2024; sentenza n.93 del 2024).
Rileva l'appellante:
-di aver prestato lavoro, per l'arco temporale di cui al ricorso, nelle seguenti festività Nazionali: (I° Gennaio, 6 Gennaio, lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, I° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, I°
Novembre, 8 Dicembre, 25 Dicembre e 26 Dicembre oltre alla ricorrenza del Santo Patrono del 19 Settembre ( Per_1
Patrono di ) per un totale di n° 210 ore, cui andava CP_1 applicata la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30%,
-che nella sentenza vi era stata la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 C.C.N.L. di categoria Sanità pubblica
1994 – 1997 nonché degli artt. 9 e 34 commi 7 – 8 del C.C.N.L. personale del comparto Sanità del 20.09.2001 così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7 – 8 del C.C.N.L. 2016-2018,
-che la motivazione del GL (assenza di prova che il lavoro festivo fosse stato prestato al di fuori dei turni di lavoro prestabiliti o che la prestazione avesse ecceduto il normale orario di lavoro) non era condivisibile,
pag. 3/20 -che era pacifica la cumulabilità del compenso ex art. 29, c. 6,
CCNL 2016-2018 con la indennità di turno festivo ex art. 86, c. 13,
CCNL 2016-2018,
-che il compenso previsto dall'art. 29, c. 6, CCNL 2016-2018 è erogabile anche se il turno di lavoro prestato dal dipendente durante un giorno festivo infrasettimanale è quello ordinariamente programmato,
-che la remunerazione invocata non richiedeva, diversamente da
Cont quanto sostenuto dalla e dal Tribunale, il superamento dell'orario ordinario di lavoro contrattualmente previsto, poiché il dato contrattuale prevede che il lavoro turnista espletato in giorno infrasettimanale festivo viene retribuito sempre con l'aliquota dello straordinario, e ciò a prescindere da un surplus orario, pena lo svuotamento di significato dell'art.29, c. 6, del
CCNL 2016-2018,
Cont
-che la deve estrapolare dal monte ore ordinario contrattualmente previsto le ore corrispondenti alle festività infrasettimanali (per determinare quell'orario ordinario di lavoro esigibile) e poi verificare se il dipendente ha superato proprio tale monte di ore ordinario esigibile per la corresponsione del trattamento previsto dall'art. 9, c. 6, invocato,
-che in primo grado, era stato provato l'espletamento dell'attività lavorativa nelle giornate festive infrasettimanali (prospetto pag.
4 e 5 del ricorso introduttivo) con il relativo monte ore, ed anche
(attraverso le beggiature dei cartellini marcatempo) l'eccedenza oraria,
-che dai cartellini marcatempo in atti risulta che, in relazione ai giorni festivi infrasettimanali di cui ha chiesto il pagamento del compenso ex art. 29, c. 6, cit., essa appellante non solo ha pag. 4/20 superato l'ordinario orario di lavoro settimanale esigibile dal datore, ma ha addirittura superato quello mensile e ciò indipendentemente dalle giornate di riposo godute nel medesimo mese,
-che il calcolo del quantum aveva tenuto conto delle giornate di presenza, dell'inquadramento in D, dei parametri di cui all'art. 34 del C.C.N.L. ed all'art. 39 del C.C.N.L. integrativo del 20/09/2001
(“La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro straordinario calcolata , convenzionalmente, dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi: a) stipendio tabellare iniziale di livello in godimento;
b) indennità integrativa speciale (IIS), in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci. La maggiorazione…è pari al
30%),
chiedendo: “1) Attesa l'insindacabilità della disciplina collettiva, accogliere il ricorso e previo accertamento del diritto, condannare, l' in Controparte_3 persona del legale rapp.te p.t. alla corresponsione dell'importo di
€ 3.620,40 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% per i periodi suindicati ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del C.C.N.L. di categoria oltre interessi;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario.
Relativamente al quantum si chiede che venga esaminata la condotta dell'ente aslino resistente che pur nella consapevolezza di aver avuto un contegno contrario alle disposizioni di legge e, peraltro, su una questione ormai pacifica continua inutilmente a resistere arrecando danni ai dipendenti e gravando sulla giustizia.”.
pag. 5/20 Resiste al gravame la Controparte_3 rilevando:
-in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione del D.L.vo n.149 del 10/10/2022 (cd. “riforma Cartabia”) risultando l'atto di appello non chiaro, non sintetico, non specifico e sostanziandosi per lo più, in una mera riproposizione delle difese di primo grado a cui viene aggiunta e pedissequamente riportata, una copiosa allegazione giurisprudenziale,
-di aver già riconosciuto a parte ricorrente, oggi appellante, il godimento dei riposi compensativi in riferimento alle giornate festive infrasettimanali,
-che la ricorrente non aveva mai lavorato di più rispetto al dipendente non turnista visto che, per ogni mese in cui cadeva un giorno festivo infrasettimanale, essa Azienda aveva sempre attentamente assicurato, sia per il turnista che per il non turnista, che le corrispondenti ore, non venissero lavorate, come rilevabile dai cartellini del lavoratore turnista e di quello non turnista prodotti nel giudizio di primo grado messi a confronto
(uguale monte orario mensile per le due tipologie di lavoratori),
-che non risulta provato che il lavoro festivo sia stato prestato da parte appellante al di fuori dei turni di lavoro prestabiliti o che la prestazione abbia ecceduto il normale orario di lavoro,
-che il lavoratore turnista, nel giorno dello “smonto”, non presta servizio dalle ore 8.00 (ora in cui smonta) alle ore 8.00 del giorno successivo, quindi per ben 24 ore consecutive, per poi, comunque, rimanere senza prestare servizio, per un altro giorno intero (altre 24 ore) per il “riposo”,
pag. 6/20 -che al dipendente turnista veniva già, a monte, richiesta la prestazione lavorativa in misura ridotta allorquando cadevano giorni festivi nel mese successivo;
-che, pertanto, la lavoratrice seppure dimostra di lavorare nelle richiamate giornate festive, comunque deve dimostrare (e nel caso di specie non ha dimostrato) di aver lavorato ore in più visto che, per la suddetta predisposta articolazione oraria, attentamente evidenziata dal giudice di prime cure in sentenza, comunque, il giorno festivo lavorato, è stato compensato dalla peculiare organizzazione dei turni,
-che nulla è dovuto a parte appellante visto che le ore lavorative da lei richieste in occasione dei mesi durante i quali ricorrevano giornate festive settimanali non sono risultate superiori a quelle richieste ad altri dipendenti non turnisti,
-che non è provato che il lavoro in giorno festivo fosse stato prestato al di fuori dei turni di lavoro prestabiliti o in eccedenza rispetto all'orario ordinario di lavoro,
-che la norma invocata da controparte può trovare applicazione, proprio seguendo le tesi sul punto della Suprema Corte, soltanto laddove vi è un surplus di lavoro prestato dal dipendente rispetto a quello contrattualmente previsto in quanto la durata dell'orario di lavoro esigibile da parte del datore di lavoro, come posto in risalto dalla Cassazione, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadono giorni festivi,
-che la cumulabilità tra le due norme contrattuali (art. 44 comma
12, trasfuso nell'art. 86, comma 13, CCNL 2016/2018 ed art. 9 del
CCNL 20.09.2001 comma 1, oggi trasfuso nell'art. 29 CCNL 2016/2018) vale solo qualora venga resa dal dipendente turnista attività
pag. 7/20 lavorativa nel giorno festivo infrasettimanale oltre l'orario contrattuale previsto od eccezionalmente nel giorno di riposo stabilito,
-che parte appellante ha già goduto dei riposi compensativi, per cui non può essere alla stessa legittimamente riconosciuto anche il compenso dello straordinario maggiorato preteso,
-che vi è prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 che opera anche durante la permanenza del rapporto di lavoro, essendo stato il ricorso in esame telematicamente notificato in data 28/5/24,
-che vi è decadenza dal diritto per non averlo azionato nel termine di 30 gg indicato dalla norma,
-che detraendo le ore non dovute, in quanto il dipendente chiede il pagamento dello straordinario maggiorato anche per giorni festivi infrasettimanali per i quali ha già percepito il compenso dovuto,
l'importo indicato nel ricorso non può ritenersi congruo.
Con decreto del Presidente della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed CP_4 assegnata al nuovo consigliere Scarlatelli;
alla udienza del
18.12.25, previa acquisizione delle note, la Corte ha riservato la causa in decisione.
***********
È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello atteso che nel ricorso sono bene evidenziate le censure avanzate alla sentenza di primo grado in punto di erronea interpretazione delle norme pattizi che disciplinano l'istituto invocato ed evidenziato che il ricorso contiene una chiara e completa ricostruzione del petitum e della causa petendi, che, infatti, ha consentito alla appellata una pag. 8/20 compiuta ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio e una accurata difesa,
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n.
13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83/13, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma le medesime osservazioni possono svilupparsi anche con le modifiche non sostanziali apportate dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabili), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II, 29.8.2019
n. 21824).
Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene articolati e specifici motivi di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante pag. 9/20 Passando al merito.
La questione controversa riguarda la richiesta di parte ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui è stata resa la prestazione come turnista, alla stregua dell'art. 9 del
CCNL 20.09.2001 riprodotto nell'art. 29, 6° comma CCNL 2016/2018, sul presupposto che la maggiorazione percepita prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995 è volta a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL
7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla questione con recenti pronunce (sentenze nn.93/2024, 394/24, 606/24, 1420/24 ex plurimis), le cui motivazioni possono essere richiamate in questa sede (art.118 disp. att. Cpc).
Per una compiuta ricostruzione normativa e contrattuale va rilevato, in condivisione dell'autorevole impostazione giurisprudenziale di legittimità (Cass., Sez. Lav., 25.1.2021
n.1505 a Cass., Sez. Lav., 1.8.2022 n.23880, Cass. Sez. Lav. n.
20743 del 18 luglio 2023; Cass. Sez. Lav. n. 19747 del 11 luglio
2023) le cui argomentazioni si vanno a riprodurre, che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la l. n. 260 del 1949, poi modificata dalla l. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la
pag. 10/20 retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla l. n. 250 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. Cass., Sez. lav., 7.8.2015 n.16592), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva". In tale contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18, 19
e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del compatto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato
(art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
pag. 11/20 L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è
"pari al 1 5 % per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno
(dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
Infine, con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive all'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che: "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1 settembre 1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella pag. 12/20 base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro
8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore").
Va, altresì, osservato, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, che le parti collettive, già a partire dal CCNL
7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Ne discende che la tesi aziendale di incumulabilità, al di fuori della prestazione del lavoro straordinario, dell'indennità prevista dall'art. 44 con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001, è priva di fondamento, perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della pag. 13/20 clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è, anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17).
Va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale azionata in questa sede è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo, mentre l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o pag. 14/20 a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Non si può, d'altronde, giungere a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il
16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto
(art. 49 del d.l.vo n. 165 del 2001), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (cfr. Cass., Sez. Lav., 11.3.2015 n.4878).
Non è, pertanto, condivisibile l'assunto secondo cui le diverse indennità sarebbero a priori non cumulabili, salvo che sia esplicitamente previsto, in quanto il ragionamento sul cumulo o meno, oltre che sulla base di dati testuali (peraltro ravvisati nel fatto che il limite alla cumulabilità delle indennità di cui all'art. 44 è sancito solo rispetto alle indennità dei commi 5 e 7 di detta norma contrattuale) ben può svolgersi sulla base delle funzioni cui l'indennità è preposta. In tale ambito, l'art. 9 cit., che prevede, per il lavoro in giornata festiva infrasettimanale, il diritto ad un giorno di riposo e l'effetto di riduzione delle giornate di lavoro che da ciò si determina, non può non valere, in assenza di espresse previsioni in contrario, per tutti i lavoratori, per cui anche chi lavora in turno non può non maturare i corrispondenti diritti al riposo o al trattamento sostitutivo,
pag. 15/20 previsto dalla stessa norma contrattuale con il richiamo al lavoro straordinario festivo.
In sintesi e in conclusione, l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL del 20 settembre
2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
In punto di diritto, quindi, deve affermarsi che la domanda della ricorrente è fondata.
Deve quindi verificarsi se nella fattispecie parte ricorrente – che ne era onerata – abbia offerto adeguata allegazione e prova del diritto di credito per il periodo controverso, vertendo su questo profilo la pronuncia di rigetto del Tribunale e quindi il motivo principale di doglianza dell'appellante.
Come rilevato dalla Suprema Corte “…l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività”.
Nell'atto di appello è stato illustrato il meccanismo dell'organizzazione dei turni, con la precisazione che le ore per le quali è stata rivendicata la retribuzione in questo giudizio pag. 16/20 sono quelle eccedenti l'orario settimanale esigibile dal datore di lavoro.
Cont L' sostiene che il dipendente turnista godrebbe di due giorni liberi dopo il turno di mattina, di pomeriggio e di notte, però ignorando che la giornata di smonto non è un giorno libero, bensì una giornata lavorativa a tutti gli effetti, visto che il lavoratore termina la propria prestazione di lavoro al mattino, per cui il giorno di smonto non è un giorno libero, fermo che ciò che rileva ai fini del riconoscimento del compenso azionato non è il numero dei giorni di riposi goduti dal dipendente turnista, bensì le ore lavorate nell'arco di una settimana di lavoro laddove ricorrono uno o più giorni di festività.
La lavoratrice, poi, e a superamento di ogni profilo, ha prodotto cartellini marcatempo, non contestati, dai quali risulta, in relazione ai giorni festivi infrasettimanali di cui ha chiesto il pagamento del compenso per cui è causa, che non solo ha superato l'ordinario orario di lavoro settimanale esigibile dal datore, ma ha addirittura superato quello mensile e ciò indipendentemente dalle giornate di riposo godute nel medesimo mese.
Con riferimento, infine, al quantum dovuto, va rilevato che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c. e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di pag. 17/20 conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, per cui la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav.,
18.2.2011 n. 4051).
Ne discende la correttezza dei conteggi attorei posti a base della domanda che, non specificamente contestati, appaiono congrui e ben impostati.
Inaccoglibile si appalesa l'eccezione di decadenza.
Anche a voler interpretare la formula contrattuale come espressione di una fattispecie decadenziale (“l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente risposo compensativo
o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il giorno festivo”) è del tutto evidente che essa si riferisce solo all'esercizio per l'opzione del riposo compensativo rispetto alla corresponsione retributiva.
Depone in tal senso la lettera della previsione pattizia, che pur poteva essere formulata meglio, ove i “trenta gironi” abbracciano solo la possibilità del recupero mediante riposo compensativo, mentre la successiva disgiunzione “o” introduce un'ulteriore autonoma fattispecie.
Depone in tal senso, altresì, un'interpretazione logico-giuridica.
Infatti, il termine di trenta giorni è funzionale alla migliore definizione dell'assetto organizzativo dell'Azienda, che non si deve vedere esposta sine die a rivendicazioni di giorni di riposo compensativo, evenienza che comprometterebbe la programmazione e, quindi, la regolare erogazione del servizio.
pag. 18/20 In secondo luogo, se una prestazione lavorativa, com'è ovvio, è assistita dal compenso retributivo non si vede come possa essere sottoposta a un termine di decadenza, trattandosi di un diritto irrinunciabile del lavoratore e, correlatamente, di un'obbligazione appunto retributiva di parte datoriale.
Ne discende che, semmai, sottoposta a decadenza è solamente la faculats solutionis del lavoratore di optare per il riposo compensativo in luogo della maggiorazione azionata.
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione, atteso che il periodo richiesto decorre dall'aprile 2018 ed in atti (prima della notificazione del ricorso di primo grado) vi è la nota interruttiva inviata via pec il 17.2.2023.
L'appello va quindi accolto quanto all'accertamento del diritto alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo per mancata fruizione di riposo compensativo, per le giornate festive infrasettimanali lavorate ai sensi e per gli effetti dell'art. 29
CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018, per il periodo lavorativo dall'aprile 2018 al dicembre 2022, e per l'effetto la condanna della al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1 dell'importo di 3.620,40 oltre accessori ex art.22, comma 36, legge n.724/1994 dalla data di maturazione di ciascuna posta creditoria al soddisfo.
In considerazione della natura delle questioni coinvolte nel presente contenzioso -che ha registrato difformi orientamenti nell'ambito della giurisprudenza di merito anche per le difficoltà di apprezzamento del materiale probatorio– oltre che degli interventi recenti della S.C., reputa la Corte equo confermare la compensazione delle spese di lite disposta in primo grado, mentre pag. 19/20 per quelle del presente grado va applicato il criterio della soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza condanna la al pagamento in favore Controparte_5 di della complessiva somma di euro 3.620,40 Parte_1 oltre accessori ex art.22, comma 36, legge n.724/1994 dalle maturazioni al saldo;
condanna l'appellata al pagamento in favore della appellante delle spese di lite del presente grado che liquida in euro 1.458,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% con distrazione.
Napoli 18.12.2025
il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est.
d.ssa Laura Laureti Consigliere
a seguito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito della udienza del
18.12.2025 tenutasi ex art.127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3309/2024 del ruolo generale lavoro avverso la sentenza n.5220/2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, pubblicata il 9/07/2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Parte_1
Galluccio
APPELLANTE
E
in persona del Direttore Generale, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianpiero Mesco
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con il ricorso depositato al Tribunale di Napoli la odierna appellante, dipendente della con la qualifica Controparte_1 di Collaboratore professionale sanitario, sul presupposto di aver prestato la propria attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, aveva convenuto in giudizio l' datrice CP_2 di lavoro per l'accertamento e la dichiarazione del diritto alla corresponsione, ai sensi e per gli effetti degli artt.9 e 34 del
CCNL del personale del comparto Sanità del 20.09.2001, così come sostituiti dagli artt.29, comma 6, e 86, comma 13, del CCNL
2016/2018, che ha sostituito l'art.44, comma 12, del CCNL dell'1 settembre 1995, del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo o, in alternativa, all'indennità sostitutiva, a titolo di risarcimento
Cont del danno, con la conseguente condanna della resistente al pagamento della somma di € 3.620,40 per l'arco temporale dal 2018 al 2022, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo.
Cont Si costituiva la resistente chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Nello specifico il Giudice di primo grado, premesso l'excursus delle norme di legge e pattizie succedutesi nella materia, e la cumulabilità tra l'indennità prevista dall'art.44 e le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art.9 del CCNL 20.9.2001, respingeva la domanda rilevando che l'istante aveva goduto di riduzione oraria, determinata proprio dal turno lungo che ricade su due giorni e dal giorno di riposo che compensano il lavoro festivo infrasettimanale e non aveva dimostrato che il lavoro festivo fosse stato prestato al di pag. 2/20 fuori dei turni di lavoro prestabiliti o che la prestazione avesse ecceduto il normale orario di lavoro.
Propone appello la lavoratrice eccependo la fondatezza della domanda alla luce delle pronunce della Corte di Cassazione, Sez.
Lavoro, n. 1505 del 25.01.2021, n. 6716 del 10.03.2021, n. 33126 del 10.11.2021, n. 2006 del 24.01.2022, n. 20743 del 18.07.2023 e delle pronunce di questa Corte (ex plurimis sentenza n.3484 del
18/10/2023; sentenza n.4365 del 2023; sentenza n.606 del 2024; sentenza n.1420 del 2024; sentenza n.394 del 2024; sentenza n.93 del 2024).
Rileva l'appellante:
-di aver prestato lavoro, per l'arco temporale di cui al ricorso, nelle seguenti festività Nazionali: (I° Gennaio, 6 Gennaio, lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, I° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, I°
Novembre, 8 Dicembre, 25 Dicembre e 26 Dicembre oltre alla ricorrenza del Santo Patrono del 19 Settembre ( Per_1
Patrono di ) per un totale di n° 210 ore, cui andava CP_1 applicata la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30%,
-che nella sentenza vi era stata la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 C.C.N.L. di categoria Sanità pubblica
1994 – 1997 nonché degli artt. 9 e 34 commi 7 – 8 del C.C.N.L. personale del comparto Sanità del 20.09.2001 così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7 – 8 del C.C.N.L. 2016-2018,
-che la motivazione del GL (assenza di prova che il lavoro festivo fosse stato prestato al di fuori dei turni di lavoro prestabiliti o che la prestazione avesse ecceduto il normale orario di lavoro) non era condivisibile,
pag. 3/20 -che era pacifica la cumulabilità del compenso ex art. 29, c. 6,
CCNL 2016-2018 con la indennità di turno festivo ex art. 86, c. 13,
CCNL 2016-2018,
-che il compenso previsto dall'art. 29, c. 6, CCNL 2016-2018 è erogabile anche se il turno di lavoro prestato dal dipendente durante un giorno festivo infrasettimanale è quello ordinariamente programmato,
-che la remunerazione invocata non richiedeva, diversamente da
Cont quanto sostenuto dalla e dal Tribunale, il superamento dell'orario ordinario di lavoro contrattualmente previsto, poiché il dato contrattuale prevede che il lavoro turnista espletato in giorno infrasettimanale festivo viene retribuito sempre con l'aliquota dello straordinario, e ciò a prescindere da un surplus orario, pena lo svuotamento di significato dell'art.29, c. 6, del
CCNL 2016-2018,
Cont
-che la deve estrapolare dal monte ore ordinario contrattualmente previsto le ore corrispondenti alle festività infrasettimanali (per determinare quell'orario ordinario di lavoro esigibile) e poi verificare se il dipendente ha superato proprio tale monte di ore ordinario esigibile per la corresponsione del trattamento previsto dall'art. 9, c. 6, invocato,
-che in primo grado, era stato provato l'espletamento dell'attività lavorativa nelle giornate festive infrasettimanali (prospetto pag.
4 e 5 del ricorso introduttivo) con il relativo monte ore, ed anche
(attraverso le beggiature dei cartellini marcatempo) l'eccedenza oraria,
-che dai cartellini marcatempo in atti risulta che, in relazione ai giorni festivi infrasettimanali di cui ha chiesto il pagamento del compenso ex art. 29, c. 6, cit., essa appellante non solo ha pag. 4/20 superato l'ordinario orario di lavoro settimanale esigibile dal datore, ma ha addirittura superato quello mensile e ciò indipendentemente dalle giornate di riposo godute nel medesimo mese,
-che il calcolo del quantum aveva tenuto conto delle giornate di presenza, dell'inquadramento in D, dei parametri di cui all'art. 34 del C.C.N.L. ed all'art. 39 del C.C.N.L. integrativo del 20/09/2001
(“La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro straordinario calcolata , convenzionalmente, dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi: a) stipendio tabellare iniziale di livello in godimento;
b) indennità integrativa speciale (IIS), in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci. La maggiorazione…è pari al
30%),
chiedendo: “1) Attesa l'insindacabilità della disciplina collettiva, accogliere il ricorso e previo accertamento del diritto, condannare, l' in Controparte_3 persona del legale rapp.te p.t. alla corresponsione dell'importo di
€ 3.620,40 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% per i periodi suindicati ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del C.C.N.L. di categoria oltre interessi;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario.
Relativamente al quantum si chiede che venga esaminata la condotta dell'ente aslino resistente che pur nella consapevolezza di aver avuto un contegno contrario alle disposizioni di legge e, peraltro, su una questione ormai pacifica continua inutilmente a resistere arrecando danni ai dipendenti e gravando sulla giustizia.”.
pag. 5/20 Resiste al gravame la Controparte_3 rilevando:
-in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione del D.L.vo n.149 del 10/10/2022 (cd. “riforma Cartabia”) risultando l'atto di appello non chiaro, non sintetico, non specifico e sostanziandosi per lo più, in una mera riproposizione delle difese di primo grado a cui viene aggiunta e pedissequamente riportata, una copiosa allegazione giurisprudenziale,
-di aver già riconosciuto a parte ricorrente, oggi appellante, il godimento dei riposi compensativi in riferimento alle giornate festive infrasettimanali,
-che la ricorrente non aveva mai lavorato di più rispetto al dipendente non turnista visto che, per ogni mese in cui cadeva un giorno festivo infrasettimanale, essa Azienda aveva sempre attentamente assicurato, sia per il turnista che per il non turnista, che le corrispondenti ore, non venissero lavorate, come rilevabile dai cartellini del lavoratore turnista e di quello non turnista prodotti nel giudizio di primo grado messi a confronto
(uguale monte orario mensile per le due tipologie di lavoratori),
-che non risulta provato che il lavoro festivo sia stato prestato da parte appellante al di fuori dei turni di lavoro prestabiliti o che la prestazione abbia ecceduto il normale orario di lavoro,
-che il lavoratore turnista, nel giorno dello “smonto”, non presta servizio dalle ore 8.00 (ora in cui smonta) alle ore 8.00 del giorno successivo, quindi per ben 24 ore consecutive, per poi, comunque, rimanere senza prestare servizio, per un altro giorno intero (altre 24 ore) per il “riposo”,
pag. 6/20 -che al dipendente turnista veniva già, a monte, richiesta la prestazione lavorativa in misura ridotta allorquando cadevano giorni festivi nel mese successivo;
-che, pertanto, la lavoratrice seppure dimostra di lavorare nelle richiamate giornate festive, comunque deve dimostrare (e nel caso di specie non ha dimostrato) di aver lavorato ore in più visto che, per la suddetta predisposta articolazione oraria, attentamente evidenziata dal giudice di prime cure in sentenza, comunque, il giorno festivo lavorato, è stato compensato dalla peculiare organizzazione dei turni,
-che nulla è dovuto a parte appellante visto che le ore lavorative da lei richieste in occasione dei mesi durante i quali ricorrevano giornate festive settimanali non sono risultate superiori a quelle richieste ad altri dipendenti non turnisti,
-che non è provato che il lavoro in giorno festivo fosse stato prestato al di fuori dei turni di lavoro prestabiliti o in eccedenza rispetto all'orario ordinario di lavoro,
-che la norma invocata da controparte può trovare applicazione, proprio seguendo le tesi sul punto della Suprema Corte, soltanto laddove vi è un surplus di lavoro prestato dal dipendente rispetto a quello contrattualmente previsto in quanto la durata dell'orario di lavoro esigibile da parte del datore di lavoro, come posto in risalto dalla Cassazione, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadono giorni festivi,
-che la cumulabilità tra le due norme contrattuali (art. 44 comma
12, trasfuso nell'art. 86, comma 13, CCNL 2016/2018 ed art. 9 del
CCNL 20.09.2001 comma 1, oggi trasfuso nell'art. 29 CCNL 2016/2018) vale solo qualora venga resa dal dipendente turnista attività
pag. 7/20 lavorativa nel giorno festivo infrasettimanale oltre l'orario contrattuale previsto od eccezionalmente nel giorno di riposo stabilito,
-che parte appellante ha già goduto dei riposi compensativi, per cui non può essere alla stessa legittimamente riconosciuto anche il compenso dello straordinario maggiorato preteso,
-che vi è prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 che opera anche durante la permanenza del rapporto di lavoro, essendo stato il ricorso in esame telematicamente notificato in data 28/5/24,
-che vi è decadenza dal diritto per non averlo azionato nel termine di 30 gg indicato dalla norma,
-che detraendo le ore non dovute, in quanto il dipendente chiede il pagamento dello straordinario maggiorato anche per giorni festivi infrasettimanali per i quali ha già percepito il compenso dovuto,
l'importo indicato nel ricorso non può ritenersi congruo.
Con decreto del Presidente della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed CP_4 assegnata al nuovo consigliere Scarlatelli;
alla udienza del
18.12.25, previa acquisizione delle note, la Corte ha riservato la causa in decisione.
***********
È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello atteso che nel ricorso sono bene evidenziate le censure avanzate alla sentenza di primo grado in punto di erronea interpretazione delle norme pattizi che disciplinano l'istituto invocato ed evidenziato che il ricorso contiene una chiara e completa ricostruzione del petitum e della causa petendi, che, infatti, ha consentito alla appellata una pag. 8/20 compiuta ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio e una accurata difesa,
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n.
13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83/13, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma le medesime osservazioni possono svilupparsi anche con le modifiche non sostanziali apportate dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabili), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II, 29.8.2019
n. 21824).
Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene articolati e specifici motivi di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante pag. 9/20 Passando al merito.
La questione controversa riguarda la richiesta di parte ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui è stata resa la prestazione come turnista, alla stregua dell'art. 9 del
CCNL 20.09.2001 riprodotto nell'art. 29, 6° comma CCNL 2016/2018, sul presupposto che la maggiorazione percepita prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995 è volta a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL
7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla questione con recenti pronunce (sentenze nn.93/2024, 394/24, 606/24, 1420/24 ex plurimis), le cui motivazioni possono essere richiamate in questa sede (art.118 disp. att. Cpc).
Per una compiuta ricostruzione normativa e contrattuale va rilevato, in condivisione dell'autorevole impostazione giurisprudenziale di legittimità (Cass., Sez. Lav., 25.1.2021
n.1505 a Cass., Sez. Lav., 1.8.2022 n.23880, Cass. Sez. Lav. n.
20743 del 18 luglio 2023; Cass. Sez. Lav. n. 19747 del 11 luglio
2023) le cui argomentazioni si vanno a riprodurre, che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la l. n. 260 del 1949, poi modificata dalla l. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la
pag. 10/20 retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla l. n. 250 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. Cass., Sez. lav., 7.8.2015 n.16592), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva". In tale contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18, 19
e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del compatto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato
(art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
pag. 11/20 L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è
"pari al 1 5 % per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno
(dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
Infine, con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive all'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che: "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1 settembre 1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella pag. 12/20 base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro
8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore").
Va, altresì, osservato, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, che le parti collettive, già a partire dal CCNL
7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Ne discende che la tesi aziendale di incumulabilità, al di fuori della prestazione del lavoro straordinario, dell'indennità prevista dall'art. 44 con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001, è priva di fondamento, perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della pag. 13/20 clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è, anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17).
Va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale azionata in questa sede è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo, mentre l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o pag. 14/20 a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Non si può, d'altronde, giungere a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il
16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto
(art. 49 del d.l.vo n. 165 del 2001), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (cfr. Cass., Sez. Lav., 11.3.2015 n.4878).
Non è, pertanto, condivisibile l'assunto secondo cui le diverse indennità sarebbero a priori non cumulabili, salvo che sia esplicitamente previsto, in quanto il ragionamento sul cumulo o meno, oltre che sulla base di dati testuali (peraltro ravvisati nel fatto che il limite alla cumulabilità delle indennità di cui all'art. 44 è sancito solo rispetto alle indennità dei commi 5 e 7 di detta norma contrattuale) ben può svolgersi sulla base delle funzioni cui l'indennità è preposta. In tale ambito, l'art. 9 cit., che prevede, per il lavoro in giornata festiva infrasettimanale, il diritto ad un giorno di riposo e l'effetto di riduzione delle giornate di lavoro che da ciò si determina, non può non valere, in assenza di espresse previsioni in contrario, per tutti i lavoratori, per cui anche chi lavora in turno non può non maturare i corrispondenti diritti al riposo o al trattamento sostitutivo,
pag. 15/20 previsto dalla stessa norma contrattuale con il richiamo al lavoro straordinario festivo.
In sintesi e in conclusione, l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL del 20 settembre
2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
In punto di diritto, quindi, deve affermarsi che la domanda della ricorrente è fondata.
Deve quindi verificarsi se nella fattispecie parte ricorrente – che ne era onerata – abbia offerto adeguata allegazione e prova del diritto di credito per il periodo controverso, vertendo su questo profilo la pronuncia di rigetto del Tribunale e quindi il motivo principale di doglianza dell'appellante.
Come rilevato dalla Suprema Corte “…l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività”.
Nell'atto di appello è stato illustrato il meccanismo dell'organizzazione dei turni, con la precisazione che le ore per le quali è stata rivendicata la retribuzione in questo giudizio pag. 16/20 sono quelle eccedenti l'orario settimanale esigibile dal datore di lavoro.
Cont L' sostiene che il dipendente turnista godrebbe di due giorni liberi dopo il turno di mattina, di pomeriggio e di notte, però ignorando che la giornata di smonto non è un giorno libero, bensì una giornata lavorativa a tutti gli effetti, visto che il lavoratore termina la propria prestazione di lavoro al mattino, per cui il giorno di smonto non è un giorno libero, fermo che ciò che rileva ai fini del riconoscimento del compenso azionato non è il numero dei giorni di riposi goduti dal dipendente turnista, bensì le ore lavorate nell'arco di una settimana di lavoro laddove ricorrono uno o più giorni di festività.
La lavoratrice, poi, e a superamento di ogni profilo, ha prodotto cartellini marcatempo, non contestati, dai quali risulta, in relazione ai giorni festivi infrasettimanali di cui ha chiesto il pagamento del compenso per cui è causa, che non solo ha superato l'ordinario orario di lavoro settimanale esigibile dal datore, ma ha addirittura superato quello mensile e ciò indipendentemente dalle giornate di riposo godute nel medesimo mese.
Con riferimento, infine, al quantum dovuto, va rilevato che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c. e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di pag. 17/20 conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, per cui la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav.,
18.2.2011 n. 4051).
Ne discende la correttezza dei conteggi attorei posti a base della domanda che, non specificamente contestati, appaiono congrui e ben impostati.
Inaccoglibile si appalesa l'eccezione di decadenza.
Anche a voler interpretare la formula contrattuale come espressione di una fattispecie decadenziale (“l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente risposo compensativo
o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il giorno festivo”) è del tutto evidente che essa si riferisce solo all'esercizio per l'opzione del riposo compensativo rispetto alla corresponsione retributiva.
Depone in tal senso la lettera della previsione pattizia, che pur poteva essere formulata meglio, ove i “trenta gironi” abbracciano solo la possibilità del recupero mediante riposo compensativo, mentre la successiva disgiunzione “o” introduce un'ulteriore autonoma fattispecie.
Depone in tal senso, altresì, un'interpretazione logico-giuridica.
Infatti, il termine di trenta giorni è funzionale alla migliore definizione dell'assetto organizzativo dell'Azienda, che non si deve vedere esposta sine die a rivendicazioni di giorni di riposo compensativo, evenienza che comprometterebbe la programmazione e, quindi, la regolare erogazione del servizio.
pag. 18/20 In secondo luogo, se una prestazione lavorativa, com'è ovvio, è assistita dal compenso retributivo non si vede come possa essere sottoposta a un termine di decadenza, trattandosi di un diritto irrinunciabile del lavoratore e, correlatamente, di un'obbligazione appunto retributiva di parte datoriale.
Ne discende che, semmai, sottoposta a decadenza è solamente la faculats solutionis del lavoratore di optare per il riposo compensativo in luogo della maggiorazione azionata.
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione, atteso che il periodo richiesto decorre dall'aprile 2018 ed in atti (prima della notificazione del ricorso di primo grado) vi è la nota interruttiva inviata via pec il 17.2.2023.
L'appello va quindi accolto quanto all'accertamento del diritto alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo per mancata fruizione di riposo compensativo, per le giornate festive infrasettimanali lavorate ai sensi e per gli effetti dell'art. 29
CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018, per il periodo lavorativo dall'aprile 2018 al dicembre 2022, e per l'effetto la condanna della al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1 dell'importo di 3.620,40 oltre accessori ex art.22, comma 36, legge n.724/1994 dalla data di maturazione di ciascuna posta creditoria al soddisfo.
In considerazione della natura delle questioni coinvolte nel presente contenzioso -che ha registrato difformi orientamenti nell'ambito della giurisprudenza di merito anche per le difficoltà di apprezzamento del materiale probatorio– oltre che degli interventi recenti della S.C., reputa la Corte equo confermare la compensazione delle spese di lite disposta in primo grado, mentre pag. 19/20 per quelle del presente grado va applicato il criterio della soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza condanna la al pagamento in favore Controparte_5 di della complessiva somma di euro 3.620,40 Parte_1 oltre accessori ex art.22, comma 36, legge n.724/1994 dalle maturazioni al saldo;
condanna l'appellata al pagamento in favore della appellante delle spese di lite del presente grado che liquida in euro 1.458,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% con distrazione.
Napoli 18.12.2025
il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 20/20