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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/01/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA II sezione civile
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 2112/2022 R.G., trattenuta in decisione il 13.6.2024 e promossa DA: (già rappresentato e Controparte_1 Controparte_2 difeso dall'Avv. Meroni Marisa Olga ed elett.te dom.to presso il Suo studio in Milano. Appellante CONTRO VI rappresentata e difesa dall'Avv. Bonomi CP_3 Paolo ed elett.te dom.ta presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 Appellata
avverso la sentenza n. 250/2022 emessa dal Tribunale di Bologna in data 20.5.2022 e pubblicata il 23.5.2022.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-In primo grado, la proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1177/2017, emesso dal Tribunale di Piacenza in data 23-24.10.2017, con cui le era stato ingiunto il pagamento di €59.699,06 in favore dell'allora
[...]
, in qualità di cessionaria dei crediti maturati nei CP_2 confronti della VI da a titolo di corrispettivo CP_4 della fornitura di energia per €48.712,68 ed in qualità di mandataria di a sua volta Controparte_5 cessionaria dei crediti maturati da come corrispettivo CP_6 della fornitura di energia per €4.518,47, oltre €6.986,38 a titolo di interessi di mora per il pagamento tardivo, da parte della
VI, della sorte capitale ed ulteriori crediti rispetto alla sorte capitale. Esponeva, fra le varie difese, la VI che le fatture indicate nel mandato all'incasso rilasciato da
[...] all'allora nella prima Controparte_5 Controparte_2 parte dell'elenco dei documenti estratti allegati al doc. n. 3 prodotto dalla controparte nel fascicolo monitorio erano già state saldate e che tanto era già stato comunicato alla in data CP_2
11.2.2015; affermava altresì che avesse dato luogo ad una CP_6 cattiva gestione atteso che tra le fatture di cui aveva chiesto il pagamento ne aveva inclusa una intestata al Comune di Massarosa
(LU). Asseriva altresì che le fatture emesse da indicate CP_4 nell'atto di cessione e riportate nella seconda sezione dell'allegato n. 3 di controparte erano state parzialmente saldate in ragione della compensazione con note di credito e, per altra parte, quelle a far data del 30.4.2015, fossero duplicati, poiché emesse in formato elettronico ma per consumi attinenti le precedenti fatture già saldate e tanto era già stato evidenziato in svariate segnalazioni e contestazioni mosse alla controparte. Sosteneva che soltanto alcune di queste fatture, analoghe per il
POD indicato e per il periodo di riferimento, fossero invece di importo differente, ancorché minore rispetto a quanto liquidato in precedenza dalla medesima;
infatti, tutte le fatture emesse da dopo il 31.3.2015, riportate nell'elenco di cui CP_4 all'allegato n. 3 di controparte, consistevano di una mera duplicazione di quelle già saldate dalla VI.
La VI affermava altresì che non fosse stata fornita la prova del credito controverso poiché controparte non aveva prodotto in giudizio le fatture oggetto di cessione, ma soltanto gli estratti autentici notarili. Quanto, infine, all'importo dovuto a titolo di interessi da ritardato pagamento, la VI riteneva non fosse dovuto;
lamentava l'irregolarità della fattura che non presentava il cd. CIG, il codice identificativo di gara, l'indicazione della copertura finanziaria e, ancora, indicava l'oggetto in modo assai carente e allegando che la fattura era stata per questo rifiutata dalla “ da Parte_2 parte della PA”. Segnalava ancora che tali interessi erano ritenuti dovuti sulla base del documento n. 6 di controparte, senonché nessun interesse era dovuto poiché le fatture erano state tutte saldate regolarmente.
-Si costituiva in giudizio contrastando Parte_3 la tesi avversa e, formulate le sue difese, domandava, in via principale e nel merito, di respingere l'opposizione perché inammissibile o, comunque, infondata e, in via subordinata, di pagare gli importi sopra riportati o alla diversa somma di giustizia.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto. Cont Rilevava preliminarmente il primo giudice come la avesse ridotto, sia pure in maniera minima, il quantum della pretesa portata nel decreto monitorio, ritenendo comunque che la convenuta opposta non avesse fornito la prova del credito portato dai documenti fiscali. Il primo decidente reputava dimostrato dagli ordini di pagamento per conto della da Credit Agricole – cui era Parte_1 stata affidata ex art. 208 d. lgs. n. 267/2000 il servizio di tesoreria – che i crediti di fossero stati pagati, CP_7 evidenziando che sugli ordini di pagamento versati in atti da parte della VI vi era annotazione dei riferimenti delle relative quietanze.
Ancora, il Tribunale riteneva non fosse dovuto neppure l'importo relativo alla fattura per interessi moratori che, riferendosi a fatture tempestivamente saldate dalla a Parte_1 [...]
, risultavano improduttive di tali accessori;
osservava CP_4 inoltre che la convenuta opposta non aveva adeguatamente soddisfatto il suo onere dimostrativo relativamente alle fatture, con scadenza sino al 19.1.2015, emesse per €2.917,10 da
[...]
contestate e a quelle con scadenza a fare data dal 4.6.2015 CP_4 emesse in formato elettronico successivamente al 31.3.2015 che risultano coincidenti, per i consumi, importi, periodo di riferimento a quelle inoltrate alla VI in formato cartaceo e già saldate.
-Avverso tale decisione, proponeva appello la Controparte_1 dichiarando di circoscrivere le proprie doglianze ad alcune parti della presa decisione, formulando due distinte censure con le quali lamentava: 1) la debenza dei crediti portati dalle fatture SO
GI azionate dalla medesima e contrassegnate con il n. 2002590019P e il n. 2006058376, rispettivamente, per €2.964,10 e per €1.328,41 in linea capitale, di cui la VI mancava di provare il pagamento;
2) l'omessa pronuncia in relazione al credito portato dalle note di debito relative agli interessi prodotta come documento n. 6 del fascicolo monitorio. -Si costituiva nel presente giudizio la VI DI AC contestando l'appello poiché destituito di ogni fondamento e, pertanto, ne chiedeva il rigetto.
-L'appello è in parte fondato e la sentenza deve essere parzialmente riformata per le ragioni che si espongono.
-A) Quanto al primo motivo d'impugnazione, e con particolare riguardo alla prima fattura di cui al n. 2002590019P, occorre premettere che questa si rintraccia, con tale numerazione, tra gli allegati al mandato irrevocabile alla gestione, al recupero e all'incasso dei crediti intercorso tra Controparte_5
e l'odierna appellante concluso in data 12.1.2015
[...]
(doc. n. 2 allegato al fascicolo monitorio) per i crediti ceduti alla prima da e, allo stesso modo, Controparte_8 nell'elenco dei crediti allegato al ricorso e nell'estratto notarile delle scritture contabili (doc. 3 e 4 del fascicolo monitorio) e tanto basterebbe a fornire la prova della pretesa creditoria. Tuttavia, la difesa della VI, in allegato alla memoria di cui all'art. 183 co. 6 n.2, provvedeva a versare in atti il documento n. 19) contenente il mandato di pagamento per complessivi €5.185,00 in favore di ove si Controparte_8 reca opportunamente indicazione del numero di quietanza, e che porta in allegato la comunicazione recante l'indicazione delle fatture afferenti lo specifico mandato di pagamento, fra cui compare la fattura in contestazione con la medesima sequenza numerica pur dimentica della lettera finale – appunto indicata come fattura n. 2002590019 – emessa in data 24.1.2011.
Con riguardo a tale produzione documentale, in relazione alla quale la società appellante muove, in sede d'appello, diverse contestazioni, non era stata tempestivamente addotta, entro la prima occasione utile, alcuna critica in relazione alla nomenclatura e alla non riconducibilità del mandato di pagamento alla fattura ingiunta;
infatti, prodotto il documento n. 19, la difesa dell'istituto di credito non provvedeva a depositare la memoria di cui al terzo termine di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
e, pur da doversi valutare tardive, non formulava alcuna specifica censura su questo neppure con gli scritti conclusionali in primo grado.
Diversamente, quanto alla fattura n. 2006058376 per l'ammontare di
€1.328,41, la difesa della VI si limitava ad argomentare, in comparsa di costituzione del presente grado, che “la predetta fattura fosse stata più volte contestata della Parte_1
, da ultimo con raccomandata dell'8.11.2013, in quanto
[...] riportava come causale “altri oneri diversi dalla fornitura” senza specificare di quali oneri si trattasse”. Ora, la missiva richiamata (doc. n. 33 allegato al fascicolo di primo grado) consiste di una comunicazione ad Controparte_8
riguardante la fattura appena indicata ed un'altra
[...] contrassegnata come n. 2005882549, il cui tenore risulta assai generico;
deve dunque ritenersi che, con riguardo alla fattura n. 2006058376, se risulta sufficientemente dimostrato il credito, altrettanto non possa dirsi circa il fatto estintivo, né può ritenersi che, dinanzi ad un'obbligazione di pagamento derivante da un contratto di fornitura possa una parte contraente sospendere autonomamente i propri termini di pagamento senza l'accordo della controparte.
Deve, inoltre, reputarsi non convincente la linea argomentativa della VI ove afferma che “a fronte di tale contestazione non diede mai alcuna spiegazione, e ancor meno CP_8 prova, di quali fossero tali fantomatici altri oneri, così come non la fornì neppure la sua difesa nel corso del giudizio di primo grado, ove la medesima eccezione veniva ancora una volta rinnovata”, atteso che, dovendosi osservare comunque un principio generale di prossimità della prova, non fosse neppure esigibile Cont che tale dimostrazione venisse fornita da mandataria di a sua volta cessionaria dei Controparte_5 crediti di Controparte_8
Per tali ragioni, è dovuto l'importo di €1.328,41 di cui alla fattura n. 2006058376, oltre agli interessi di mora di cui al d.lgs. n. 231/2002 dal 2.12.2013, data di scadenza della fattura come risultante dal documento n. 3 allegato al fascicolo monitorio, al saldo, e interessi anatocistici ex art. 1284 co. 4 c.c. sugli interessi di mora che al momento del deposito del ricorso erano scaduti da almeno 6 mesi.
-B) Il secondo motivo di doglianza deve invece valutarsi non fondato poiché la censura attiene alla valutazione del materiale probatorio sulla base del quale il giudice riteneva provato il fatto estintivo della pretesa creditoria, evidenziando, in particolare, che “Nel caso di specie, i documenti prodotti da controparte (costituiti da (i) elenchi di formazione uni-laterale privi di valenza probatoria, molti dei quali, peraltro, illeggibili: doc. 49 pp. 1-5, doc. 50 pp. 1-10 e da (ii) quietanze di pagamento non riconduci-bili alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi moratori portati dalla Nota
Debito Interessi n. 90001025) erano assolutamente inido-nei allo scopo.”. Tali valutazioni risultano inammissibilmente tardive, poiché non tempestivamente addotte dalla difesa della opposta in primo grado nella prima occasione utile a seguito della loro produzione, atteso che, come già osservato, non veniva formulata alcuna e specifica contestazione alle produzioni avversarie in primo grado, non risultando depositata la memoria di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c. a seguito delle produzioni avversarie.
-B) In punto di spese, in conseguenza della riforma parziale della decisione, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese sono liquidate in dispositivo, secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
A) accoglie parzialmente l'appello principale proposto da
[...] avverso la gravata sentenza e, per l'effetto, CP_1 condanna la al pagamento in favore di Parte_1 della somma di €1.328,41, oltre agli Controparte_1 interessi di mora di cui al d.lgs. n. 231/2002 dalla data della scadenza della fattura al saldo e interessi anatocistici ex art. 1284 co. 4 c.c. sugli interessi di mora sino al saldo;
B) condanna la alla rifusione a favore di Parte_1 delle spese processuali che liquida per il Controparte_1 primo grado in €1.278,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA e per il secondo grado in €962,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna il giorno 28.1.2025.
Il Presidente est.
(dott. Giampiero M. Fiore)
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 2112/2022 R.G., trattenuta in decisione il 13.6.2024 e promossa DA: (già rappresentato e Controparte_1 Controparte_2 difeso dall'Avv. Meroni Marisa Olga ed elett.te dom.to presso il Suo studio in Milano. Appellante CONTRO VI rappresentata e difesa dall'Avv. Bonomi CP_3 Paolo ed elett.te dom.ta presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 Appellata
avverso la sentenza n. 250/2022 emessa dal Tribunale di Bologna in data 20.5.2022 e pubblicata il 23.5.2022.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-In primo grado, la proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1177/2017, emesso dal Tribunale di Piacenza in data 23-24.10.2017, con cui le era stato ingiunto il pagamento di €59.699,06 in favore dell'allora
[...]
, in qualità di cessionaria dei crediti maturati nei CP_2 confronti della VI da a titolo di corrispettivo CP_4 della fornitura di energia per €48.712,68 ed in qualità di mandataria di a sua volta Controparte_5 cessionaria dei crediti maturati da come corrispettivo CP_6 della fornitura di energia per €4.518,47, oltre €6.986,38 a titolo di interessi di mora per il pagamento tardivo, da parte della
VI, della sorte capitale ed ulteriori crediti rispetto alla sorte capitale. Esponeva, fra le varie difese, la VI che le fatture indicate nel mandato all'incasso rilasciato da
[...] all'allora nella prima Controparte_5 Controparte_2 parte dell'elenco dei documenti estratti allegati al doc. n. 3 prodotto dalla controparte nel fascicolo monitorio erano già state saldate e che tanto era già stato comunicato alla in data CP_2
11.2.2015; affermava altresì che avesse dato luogo ad una CP_6 cattiva gestione atteso che tra le fatture di cui aveva chiesto il pagamento ne aveva inclusa una intestata al Comune di Massarosa
(LU). Asseriva altresì che le fatture emesse da indicate CP_4 nell'atto di cessione e riportate nella seconda sezione dell'allegato n. 3 di controparte erano state parzialmente saldate in ragione della compensazione con note di credito e, per altra parte, quelle a far data del 30.4.2015, fossero duplicati, poiché emesse in formato elettronico ma per consumi attinenti le precedenti fatture già saldate e tanto era già stato evidenziato in svariate segnalazioni e contestazioni mosse alla controparte. Sosteneva che soltanto alcune di queste fatture, analoghe per il
POD indicato e per il periodo di riferimento, fossero invece di importo differente, ancorché minore rispetto a quanto liquidato in precedenza dalla medesima;
infatti, tutte le fatture emesse da dopo il 31.3.2015, riportate nell'elenco di cui CP_4 all'allegato n. 3 di controparte, consistevano di una mera duplicazione di quelle già saldate dalla VI.
La VI affermava altresì che non fosse stata fornita la prova del credito controverso poiché controparte non aveva prodotto in giudizio le fatture oggetto di cessione, ma soltanto gli estratti autentici notarili. Quanto, infine, all'importo dovuto a titolo di interessi da ritardato pagamento, la VI riteneva non fosse dovuto;
lamentava l'irregolarità della fattura che non presentava il cd. CIG, il codice identificativo di gara, l'indicazione della copertura finanziaria e, ancora, indicava l'oggetto in modo assai carente e allegando che la fattura era stata per questo rifiutata dalla “ da Parte_2 parte della PA”. Segnalava ancora che tali interessi erano ritenuti dovuti sulla base del documento n. 6 di controparte, senonché nessun interesse era dovuto poiché le fatture erano state tutte saldate regolarmente.
-Si costituiva in giudizio contrastando Parte_3 la tesi avversa e, formulate le sue difese, domandava, in via principale e nel merito, di respingere l'opposizione perché inammissibile o, comunque, infondata e, in via subordinata, di pagare gli importi sopra riportati o alla diversa somma di giustizia.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto. Cont Rilevava preliminarmente il primo giudice come la avesse ridotto, sia pure in maniera minima, il quantum della pretesa portata nel decreto monitorio, ritenendo comunque che la convenuta opposta non avesse fornito la prova del credito portato dai documenti fiscali. Il primo decidente reputava dimostrato dagli ordini di pagamento per conto della da Credit Agricole – cui era Parte_1 stata affidata ex art. 208 d. lgs. n. 267/2000 il servizio di tesoreria – che i crediti di fossero stati pagati, CP_7 evidenziando che sugli ordini di pagamento versati in atti da parte della VI vi era annotazione dei riferimenti delle relative quietanze.
Ancora, il Tribunale riteneva non fosse dovuto neppure l'importo relativo alla fattura per interessi moratori che, riferendosi a fatture tempestivamente saldate dalla a Parte_1 [...]
, risultavano improduttive di tali accessori;
osservava CP_4 inoltre che la convenuta opposta non aveva adeguatamente soddisfatto il suo onere dimostrativo relativamente alle fatture, con scadenza sino al 19.1.2015, emesse per €2.917,10 da
[...]
contestate e a quelle con scadenza a fare data dal 4.6.2015 CP_4 emesse in formato elettronico successivamente al 31.3.2015 che risultano coincidenti, per i consumi, importi, periodo di riferimento a quelle inoltrate alla VI in formato cartaceo e già saldate.
-Avverso tale decisione, proponeva appello la Controparte_1 dichiarando di circoscrivere le proprie doglianze ad alcune parti della presa decisione, formulando due distinte censure con le quali lamentava: 1) la debenza dei crediti portati dalle fatture SO
GI azionate dalla medesima e contrassegnate con il n. 2002590019P e il n. 2006058376, rispettivamente, per €2.964,10 e per €1.328,41 in linea capitale, di cui la VI mancava di provare il pagamento;
2) l'omessa pronuncia in relazione al credito portato dalle note di debito relative agli interessi prodotta come documento n. 6 del fascicolo monitorio. -Si costituiva nel presente giudizio la VI DI AC contestando l'appello poiché destituito di ogni fondamento e, pertanto, ne chiedeva il rigetto.
-L'appello è in parte fondato e la sentenza deve essere parzialmente riformata per le ragioni che si espongono.
-A) Quanto al primo motivo d'impugnazione, e con particolare riguardo alla prima fattura di cui al n. 2002590019P, occorre premettere che questa si rintraccia, con tale numerazione, tra gli allegati al mandato irrevocabile alla gestione, al recupero e all'incasso dei crediti intercorso tra Controparte_5
e l'odierna appellante concluso in data 12.1.2015
[...]
(doc. n. 2 allegato al fascicolo monitorio) per i crediti ceduti alla prima da e, allo stesso modo, Controparte_8 nell'elenco dei crediti allegato al ricorso e nell'estratto notarile delle scritture contabili (doc. 3 e 4 del fascicolo monitorio) e tanto basterebbe a fornire la prova della pretesa creditoria. Tuttavia, la difesa della VI, in allegato alla memoria di cui all'art. 183 co. 6 n.2, provvedeva a versare in atti il documento n. 19) contenente il mandato di pagamento per complessivi €5.185,00 in favore di ove si Controparte_8 reca opportunamente indicazione del numero di quietanza, e che porta in allegato la comunicazione recante l'indicazione delle fatture afferenti lo specifico mandato di pagamento, fra cui compare la fattura in contestazione con la medesima sequenza numerica pur dimentica della lettera finale – appunto indicata come fattura n. 2002590019 – emessa in data 24.1.2011.
Con riguardo a tale produzione documentale, in relazione alla quale la società appellante muove, in sede d'appello, diverse contestazioni, non era stata tempestivamente addotta, entro la prima occasione utile, alcuna critica in relazione alla nomenclatura e alla non riconducibilità del mandato di pagamento alla fattura ingiunta;
infatti, prodotto il documento n. 19, la difesa dell'istituto di credito non provvedeva a depositare la memoria di cui al terzo termine di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
e, pur da doversi valutare tardive, non formulava alcuna specifica censura su questo neppure con gli scritti conclusionali in primo grado.
Diversamente, quanto alla fattura n. 2006058376 per l'ammontare di
€1.328,41, la difesa della VI si limitava ad argomentare, in comparsa di costituzione del presente grado, che “la predetta fattura fosse stata più volte contestata della Parte_1
, da ultimo con raccomandata dell'8.11.2013, in quanto
[...] riportava come causale “altri oneri diversi dalla fornitura” senza specificare di quali oneri si trattasse”. Ora, la missiva richiamata (doc. n. 33 allegato al fascicolo di primo grado) consiste di una comunicazione ad Controparte_8
riguardante la fattura appena indicata ed un'altra
[...] contrassegnata come n. 2005882549, il cui tenore risulta assai generico;
deve dunque ritenersi che, con riguardo alla fattura n. 2006058376, se risulta sufficientemente dimostrato il credito, altrettanto non possa dirsi circa il fatto estintivo, né può ritenersi che, dinanzi ad un'obbligazione di pagamento derivante da un contratto di fornitura possa una parte contraente sospendere autonomamente i propri termini di pagamento senza l'accordo della controparte.
Deve, inoltre, reputarsi non convincente la linea argomentativa della VI ove afferma che “a fronte di tale contestazione non diede mai alcuna spiegazione, e ancor meno CP_8 prova, di quali fossero tali fantomatici altri oneri, così come non la fornì neppure la sua difesa nel corso del giudizio di primo grado, ove la medesima eccezione veniva ancora una volta rinnovata”, atteso che, dovendosi osservare comunque un principio generale di prossimità della prova, non fosse neppure esigibile Cont che tale dimostrazione venisse fornita da mandataria di a sua volta cessionaria dei Controparte_5 crediti di Controparte_8
Per tali ragioni, è dovuto l'importo di €1.328,41 di cui alla fattura n. 2006058376, oltre agli interessi di mora di cui al d.lgs. n. 231/2002 dal 2.12.2013, data di scadenza della fattura come risultante dal documento n. 3 allegato al fascicolo monitorio, al saldo, e interessi anatocistici ex art. 1284 co. 4 c.c. sugli interessi di mora che al momento del deposito del ricorso erano scaduti da almeno 6 mesi.
-B) Il secondo motivo di doglianza deve invece valutarsi non fondato poiché la censura attiene alla valutazione del materiale probatorio sulla base del quale il giudice riteneva provato il fatto estintivo della pretesa creditoria, evidenziando, in particolare, che “Nel caso di specie, i documenti prodotti da controparte (costituiti da (i) elenchi di formazione uni-laterale privi di valenza probatoria, molti dei quali, peraltro, illeggibili: doc. 49 pp. 1-5, doc. 50 pp. 1-10 e da (ii) quietanze di pagamento non riconduci-bili alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi moratori portati dalla Nota
Debito Interessi n. 90001025) erano assolutamente inido-nei allo scopo.”. Tali valutazioni risultano inammissibilmente tardive, poiché non tempestivamente addotte dalla difesa della opposta in primo grado nella prima occasione utile a seguito della loro produzione, atteso che, come già osservato, non veniva formulata alcuna e specifica contestazione alle produzioni avversarie in primo grado, non risultando depositata la memoria di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c. a seguito delle produzioni avversarie.
-B) In punto di spese, in conseguenza della riforma parziale della decisione, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese sono liquidate in dispositivo, secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
A) accoglie parzialmente l'appello principale proposto da
[...] avverso la gravata sentenza e, per l'effetto, CP_1 condanna la al pagamento in favore di Parte_1 della somma di €1.328,41, oltre agli Controparte_1 interessi di mora di cui al d.lgs. n. 231/2002 dalla data della scadenza della fattura al saldo e interessi anatocistici ex art. 1284 co. 4 c.c. sugli interessi di mora sino al saldo;
B) condanna la alla rifusione a favore di Parte_1 delle spese processuali che liquida per il Controparte_1 primo grado in €1.278,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA e per il secondo grado in €962,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna il giorno 28.1.2025.
Il Presidente est.
(dott. Giampiero M. Fiore)