Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/02/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4339/2024 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente rel.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiuntamente promosso da
e , rappresentati e difesi e domiciliati dall'avv. Parte_1 Parte_2
ZAGAMI GIOVANNA, presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni:
Per i ricorrenti congiuntamente
“1. Disporsi l'affidamento condiviso delle figlie e , con residenza prevalente Per_1 Per_2 presso la madre, che continuerà a risiedere nella casa coniugale, a cui rimane assegnata.
Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie due pomeriggi a settimana, dalle 18.00 alle
21.00, un fine settimana al mese dalle 12.00 di sabato alle 21.00 della domenica, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei coniugi e le attività scolastiche ed extrascolastiche delle minori. Il padre potrà, inoltre, tenere con sé le figlie per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, concordando con congruo anticipo, e comunque entro la fine del mese di maggio di ciascun anno, con la IG Pt_1 tempi e modalità, nonché una settimana durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali. In particolare, le minori trascorreranno, ad anni alterni, con il padre o con la madre il giorno di Natale e quello di Capodanno, nonché i giorni di Pasqua e
Pasquetta. Ciascun genitore ha inoltre diritto di trascorrere con le minori il giorno del
2. Il signor corrisponderà ogni mese alla IG , a titolo di concorso al Parte_2 Pt_1 mantenimento delle minori la somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00) ovvero
Euro 250,00 per ciascuna figlia. Tale somma verrà corrisposta mediante bonifico bancario entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con rivalutazione Istat dall'1.3.2026. Il signor si obbliga inoltre a sostenere direttamente e/o a rimborsare alla IG Parte_2 Pt_1 il 100% di tutte le spese straordinarie nonché ogni spesa scolastica e ad essa conseguente, indipendentemente dalla riconducibilità della spesa suddetta a spese ordinarie o straordinarie (a titolo esemplificativo, spese per l'acquisto dei libri di testo, tasse scolastiche, buoni pasto e spese di trasporto) sostenuta per le figlie.
3. Non disporsi alcun assegno divorzile a favore di uno dei coniugi e/o carico dell'altro, essendo entrambi economicamente indipendenti;
4. Disporsi la trasmissione del provvedimento di omologa al competente Ufficio dello Stato
Civile, affinché proceda alle annotazioni previste dalla legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato il 01.11.2024 descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio in data 04.06.2016 con rito concordatario a Dolo, trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Fiesso d'Artico al n. 2, Parte II, Serie B, anno 2016, da tale unione erano nate le figlie, minori, l'11.05.2011 e Persona_3
l'11.08.2017; che, in seguito, era tra loro intervenuta separazione Persona_4 personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione omologata con decreto cron. n.
140497/2020 del 05.11.2020.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata per la comparizione delle parti il
06.02.2025 nelle note sostitutive depositate il 16.01.2025. Celebrata l'udienza in modalità cartolare il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'udienza di comparizione delle parti nel procedimento di separazione consensuale omologato con decreto del 05.11.2020 del Tribunale di Venezia. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative alle figlie minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale delle stesse.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Nulla per le spese stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 04.06.2016 con rito concordatario da e , trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio (alla parte II, serie B, n. 2, dell'anno 2016) del Comune di Fiesso d'Artico.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1. si dispone l'affidamento condiviso delle figlie e , con residenza prevalente Per_1 Per_2 presso la madre, che continuerà a risiedere nella casa coniugale, a cui rimane assegnata.
Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie due pomeriggi a settimana, dalle 18.00 alle
21.00, un fine settimana al mese dalle 12.00 di sabato alle 21.00 della domenica, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei coniugi e le attività scolastiche ed extrascolastiche delle minori. Il padre potrà, inoltre, tenere con sé le figlie per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, concordando con congruo anticipo, e comunque entro la fine del mese di maggio di ciascun anno, con la IG Pt_1 tempi e modalità, nonché una settimana durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali. In particolare, le minori trascorreranno, ad anni alterni, con il padre o con la madre il giorno di Natale e quello di Capodanno, nonché i giorni di Pasqua e
Pasquetta. Ciascun genitore ha inoltre diritto di trascorrere con le minori il giorno del proprio compleanno. Il giorno del compleanno delle minori entrambi i genitori potranno partecipare alla festa di compleanno delle figlie.
2. Il signor corrisponderà ogni mese alla IG , a titolo di concorso al Parte_2 Pt_1 mantenimento delle minori la somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00) ovvero
Euro 250,00 per ciascuna figlia. Tale somma verrà corrisposta mediante bonifico bancario entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con rivalutazione Istat dall'1.3.2026. Il signor si obbliga inoltre a sostenere direttamente e/o a rimborsare alla IG Parte_2 Pt_1 il 100% di tutte le spese straordinarie nonché ogni spesa scolastica e ad essa conseguente, indipendentemente dalla riconducibilità della spesa suddetta a spese ordinarie o straordinarie (a titolo esemplificativo, spese per l'acquisto dei libri di testo, tasse scolastiche, buoni pasto e spese di trasporto) sostenuta per le figlie.
3. non di dispone alcun assegno divorzile a favore di uno dei coniugi e/o carico dell'altro, essendo entrambi economicamente indipendenti;
Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 13.2.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero