CA
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
3280/2018 e 3314/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai numeri 3280/2018 R.G. e 3314/2018 R.G. - aventi ad oggetto appello avverso la sentenza n. 4764/2018, emessa dal Tribunale di Napoli, in data 15.5.2018, nel procedimento n. 1805/2013 - vertenti tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Salvatore Scervini, elettivamente domiciliata in Napoli, Via Giacinto Gigante n. 7; appellante nel procedimento n. 3280/2018
e
Galleria Vanvitelli, n. 23 (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Luigi
Noto, elettivamente domiciliato in Napoli, Galleria Vanvitelli, n. 23; appellato/appellante nel procedimento n. 3314/2018 nonché
in Napoli, Galleria Vanvitelli (C.F. , in Controparte_2 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati
Vincenzo Cuomo e Alessandro Nunziata, elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difensori in Napoli, Via Bernini, n. 70; appellato/appellante incidentale nonché
(C.F.: e (C.F.: CP_3 C.F._2 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Candida D'Agostino, C.F._3
pagina 1 di 3 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Napoli, Via Mariano
d'Ayala n. 6; appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per l'udienza del 6.3.2025, alla quale è stato rinviato d'ufficio il presente procedimento, chiamato all'udienza del 27.2.2025, le parti non sono comparse e la causa è stata quindi rinviata, ex art. 309 cpc, all'udienza del 20.3.2025, andata anch'essa deserta.
Ebbene, stante la mancata comparizione delle parti a quest'ultima udienza, ed essendo, dunque, mancata la partecipazione delle stesse per due eventi, la Corte ha riservato la causa in decisione al fine di verificare la sussistenza dei presupposti dell'art. 309 cpc;
presupposti nella specie ricorrenti, stante, appunto, l'assenza delle parti alle udienze del 6.3.2025 e del 20.3.2025.
E va detto che il presente procedimento si reputa sia stato instaurato in primo grado in epoca successiva al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, come si desume dalla produzione offerta.
Per effetto delle modifiche introdotte da tale norma all'art. 181 c.p.c., si prevede che, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione alla prima udienza o comunque nel corso del processo (cfr. ex art. 309 cpc), il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovandosi rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo (non occorre dunque valutare le modifiche al sistema pure prodotte con l'introduzione dell'art. 127 ter cpc).
Per doverosa completezza si rileva che appare inizialmente assistita Parte_1 da due difensori e quantomeno a uno di essi le comunicazioni appaiono andate a buon fine.
Quindi, data la persistente assenza delle parti, devono intendersi maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione, nonché l'impossibilità di rilevare ogni altra questione eventualmente prospettabile.
Attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo nonché a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione, onde farne valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c. pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 4764/2018, emessa dal Tribunale di Napoli, in data 15.5.2018, nel procedimento n. 1805/2013, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
• dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, in Napoli, data 27.3.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai numeri 3280/2018 R.G. e 3314/2018 R.G. - aventi ad oggetto appello avverso la sentenza n. 4764/2018, emessa dal Tribunale di Napoli, in data 15.5.2018, nel procedimento n. 1805/2013 - vertenti tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Salvatore Scervini, elettivamente domiciliata in Napoli, Via Giacinto Gigante n. 7; appellante nel procedimento n. 3280/2018
e
Galleria Vanvitelli, n. 23 (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Luigi
Noto, elettivamente domiciliato in Napoli, Galleria Vanvitelli, n. 23; appellato/appellante nel procedimento n. 3314/2018 nonché
in Napoli, Galleria Vanvitelli (C.F. , in Controparte_2 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati
Vincenzo Cuomo e Alessandro Nunziata, elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difensori in Napoli, Via Bernini, n. 70; appellato/appellante incidentale nonché
(C.F.: e (C.F.: CP_3 C.F._2 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Candida D'Agostino, C.F._3
pagina 1 di 3 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Napoli, Via Mariano
d'Ayala n. 6; appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per l'udienza del 6.3.2025, alla quale è stato rinviato d'ufficio il presente procedimento, chiamato all'udienza del 27.2.2025, le parti non sono comparse e la causa è stata quindi rinviata, ex art. 309 cpc, all'udienza del 20.3.2025, andata anch'essa deserta.
Ebbene, stante la mancata comparizione delle parti a quest'ultima udienza, ed essendo, dunque, mancata la partecipazione delle stesse per due eventi, la Corte ha riservato la causa in decisione al fine di verificare la sussistenza dei presupposti dell'art. 309 cpc;
presupposti nella specie ricorrenti, stante, appunto, l'assenza delle parti alle udienze del 6.3.2025 e del 20.3.2025.
E va detto che il presente procedimento si reputa sia stato instaurato in primo grado in epoca successiva al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, come si desume dalla produzione offerta.
Per effetto delle modifiche introdotte da tale norma all'art. 181 c.p.c., si prevede che, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione alla prima udienza o comunque nel corso del processo (cfr. ex art. 309 cpc), il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovandosi rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo (non occorre dunque valutare le modifiche al sistema pure prodotte con l'introduzione dell'art. 127 ter cpc).
Per doverosa completezza si rileva che appare inizialmente assistita Parte_1 da due difensori e quantomeno a uno di essi le comunicazioni appaiono andate a buon fine.
Quindi, data la persistente assenza delle parti, devono intendersi maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione, nonché l'impossibilità di rilevare ogni altra questione eventualmente prospettabile.
Attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo nonché a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione, onde farne valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c. pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 4764/2018, emessa dal Tribunale di Napoli, in data 15.5.2018, nel procedimento n. 1805/2013, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
• dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, in Napoli, data 27.3.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 3 di 3