Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16099 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 per mandato in atti dagli Avv.ti Emanuele Grazia e Mauro Tiziana;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per CP_1 mandato in atti dagli Avv.ti Greco Vincenzo e Avv. Mazzola Daniela;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9/12/2024 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
Conclusioni del P.M.: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
1
il 17.04.1986 a Messina,, unione dalla quale sono nate le fi- CP_1 glie , il 13.06.1988 e , il 15.09.1992, ha chiesto che venisse pro- Per_1 PE nunciata la separazione personale tra i coniugi.
Il ricorrente ha evidenziato che l'unione coniugale era stata caratterizzata già in passato da periodi di crisi ed infatti, già nel 1995, le parti avevano chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale consen- suale, che era stata omologata con decreto del 23/02/1996 (vedasi all.
9 - decreto di omologa depositato il 20/09/2023).
Successivamente, i coniugi avevano ripreso la convivenza sino al 2020, al- lorquando il ricorrente aveva deciso di lasciare definitivamente la casa co- niugale e aveva chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per poi rinunciare agli atti del giudizio che, con ordi- nanza del 4.07.2022, a seguito dell'accettazione da parte dell'odierna resi- stente, era stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
2. Nel costituirsi in giudizio ha aderito alla domanda di CP_1 separazione e ha sollecitato in via riconvenzionale l'assegnazione in suo favo- re della casa coniugale, ubicata a Palermo, nella via Via Rina Morelli n. 16-
18, “atteso l'abbandono di essa da parte del sig. nell'anno 2020, per Pt_1 come anche parte ricorrente ammette, pur artificiosamente edulcorandone le ragioni”.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presi- denziale del 11/04/2023, il Presidente, con ordinanza emessa in pari data rimetteva le parti davanti al Giudice istruttore, autorizzando i coniugi a con- tinuare a vivere separatamente.
Per il prosieguo il giudizio è stato istruito mediante acquisizione della do- cumentazione prodotta dalle parti, in difetto di istanze istruttorie.
Infine, all'udienza del 09/12/2024 - celebrata con modalità cartolare si sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata posta in decisione, con asse- gnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Sulla domanda di separazione
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata
- 2 - dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha aderito, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispet- tive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in sede presidenziale.
5. Sull'assegnazione della casa coniugale
Non appaiono sussistere i presupposti per l'accoglimento della domanda di assegnazione della casa coniugale, ubicata a Palermo via Via Rina Morelli n.
16-18, formulata da , in considerazione del fatto che è pacifi- CP_1 co ed incontestato che entrambe le figlie nate dall'unione coniugale, Per_1
e , che oggi hanno rispettivamente 36 e 32 anni, hanno ormai raggiunto PE la propria indipendenza personale ed economica e hanno da tempo lasciato l'immobile un tempo adibito ad abitazione familiare.
Pertanto, essendo evidente che nella vicenda in disamina difettano le con- dizioni contemplate dall'art. 337 sexies c.p.c., senza che, del resto, possa as- sumere rilievo alcuno la circostanza allegata dalla difesa della resistente se- condo cui il marito avrebbe abbandonato il tetto coniugale, non essendo sta- ta peraltro neppure proposta domanda di addebito della separazione, ogni questione relativa al predetto immobile, in comproprietà tra le parti, andrà regolata alla stregua del titolo dominicale.
Va, dunque, respinta la richiesta di assegnazione dell'immobile un tempo adibito ad abitazione familiare avanzata da . CP_1
6. Spese del giudizio
In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio e in ossequio al criterio della soccombenza, tenuto conto anche della condotta processuale della convenuta che, pur avendo richiesto l'assegnazione sia dei termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., che di quelli dell'art. 190 c.p.c. ha omes- so di depositare le relative memorie e gli scritti conclusivi, s'impone la con- danna della predetta a rifondere in favore del ricorrente le spese processuali, liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e di- fesa disattesa, udito il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti così provvede:
- 3 - 1) pronunzia la separazione personale dei coniugi nato Parte_1
a Palermo il 21/01/1960, e nata a [...] il CP_1
04/06/1965, i quali hanno contratto matrimonio a Messina, in data
17/04/1986, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comu- ne al n.224, parte II serie A, dell'anno 1986;
2) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da
; CP_1
3) condanna a rimborsare in favore di le CP_1 Parte_1 spese processuali che si liquidano in complessivi euro 3.598,00 (di cui euro 98 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA nella misura di legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, in data 26/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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