Articolo 1 della Legge 4 giugno 1997, n. 169
Articolo 2
Versione
21 giugno 1997
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, con atto finale ed ammessi, adottata dalla Conferenza dei plenipotenziari a Rio de Janeiro tenutasi dal 2 al 14 maggio 1966 e al protocollo con atto finale fatto a Parigi il 9-10 luglio 1984 nonche' all'atto finale ed al protocollo con regolamenti interno e finanziario fatti a Madrid il 4-5 giugno 1992.
Entrata in vigore il 21 giugno 1997