Articolo 7 della Legge 27 giugno 1961, n. 543
Articolo 6Articolo 8
Versione
27 luglio 1961
Art. 7.
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1961-62 la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere al capitolo n. 17 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.
Entrata in vigore il 27 luglio 1961