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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/02/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SECONDA SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 14.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2251/2024 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso avviso di addebito,
PROMOSSA DA
, con gli Avv.ti Gianluca Mineo e Giuseppe Macchi;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con l'Avv. Valentina Schilirò;
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore;
- opposti -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 29.2.2024, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320240000128027000, avente a oggetto contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive inerenti alla gestione artigiani e relativi al periodo da 05/2021 a 12/2023.
1 Deduce la “...mancanza del presupposto contributivo – insussistenza di attività
CP_ artigiana”, il “...mancato assolvimento dell'onus probandi da parte dell' e la
“...Violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 12, della Legge 23.12.2000 n. 388
(Legge finanziaria 2001)”.
Con memoria difensiva depositata in data 16.5.2024, si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita e va CP_2
pertanto dichiarata la sua contumacia.
A seguito del trasferimento del magistrato in precedenza titolare, il presente procedimento è stato assegnato al sottoscritto giudicante.
L'udienza del 14.2.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Tempestività.
Preliminarmente, è necessario verificare la tempestività dell'opposizione.
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, l'art. 24 co. 5 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Nella fattispecie in esame, la data di notifica allegata da parte ricorrente (24.1.2024) non è contestata dall' e risulta peraltro dalla documentazione in atti (cfr. “esito della CP_1 spedizione” estratto dal sito di Poste Italiane, all. n. 1 di parte opponente, e relata di notifica prodotta dall' , all. n. 2). CP_1
Da quanto detto consegue che la presente opposizione a ruolo deve ritenersi tempestiva e si devono esaminare nel merito le contestazioni mosse dall'opponente, quanto all'esistenza stessa dei crediti iscritti a ruolo in questione.
3. Merito.
3.1. Ciò posto, il ricorso è fondato e va pertanto accolto (in tal senso, seppure con riguardo ad altra parte ricorrente, cfr. altresì sentenza n. 5147/2024 emessa dal Tribunale di
Catania sezione lavoro – est. dott.ssa C. Cunsolo)..
3.2. Innanzitutto va evidenziato che, siccome dedotto dall'Ente previdenziale nella
CP_ propria memoria difensiva, l' fonda la propria pretesa sull'asserito omesso versamento da parte del ricorrente dei contributi dovuti alla gestione artigiani, cui risulta iscritto “...in qualità di amministratore unico e socio lavoratore (v. visura) di Controparte_3
[...] (P. IVA ), come da delibera proveniente dal flusso Comunica. [...]” (cfr. ivi P.IVA_1
pag. 2).
A fronte di ciò, parte ricorrente ha contestato la pretesa dell' deducendo che la CP_1 stessa si riferisce “...ad un attività che l'odierno ricorrente, come accennato in premessa, non ha mai esercitato, per il periodo in oggetto, tanto che lo stesso opponente risulta essere in pensione già da anni. [...]” (cfr. pag. 2 del ricorso) ed eccependo, dunque,
l'insussistenza dei presupposti per la propria iscrizione alla gestione artigiani nel periodo de quo e per la conseguente debenza della contribuzione richiesta con l'avviso di addebito opposto.
3.3. L'assunto attoreo appare fondato.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto nella richiamata pronuncia di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. sentenza n. 5147/2024 emessa dal Tribunale di Catania in data
14.11.2024 nel proc. n. 8717/2023 R.G. e concernente, come precisato da parte ricorrente nelle note del 4.2.2025 e non contestato da parte resistente, un analogo giudizio instaurato
“...dalla figlia dell'odierno contribuente, relativo alle identiche ragioni giuridiche oggetto del ricorso che occupa, ovvero sulla mancanza del presupposto contributivo [...]”).
3.4. Nella specie, stante il carattere assorbente, va esaminato e accolto il motivo di CP_ opposizione relativo all'infondatezza della pretesa contributiva fatta valere dall' stante il difetto di prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato e, segnatamente, dei requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione artigiani.
Ed infatti, a fronte delle specifiche contestazioni attoree, l' resistente non ha CP_1
compiutamente dedotto e dimostrato la sussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione dell'opponente alla gestione artigiani, non risultando provato in particolare il requisito dell'esercizio “personalmente, professionalmente e in qualità di titolare” dell'impresa artigiana e dello svolgimento “in misura prevalente” del “proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo” (art. 2 L. 443/1985).
Ai fini di tale iscrizione, in altri termini, non è sufficiente la mera qualità di socio o di amministratore di un soggetto, ma è altresì necessario dimostrare, insieme agli altri requisiti, lo svolgimento dell'attività lavorativa nell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza.
3.5. Va evidenziata sul punto la carenza assertiva e – soprattutto – probatoria dell' a sostegno della fondatezza del preteso credito contributivo, non potendo CP_1
3 assumere a tal fine rilievo decisivo le generiche deduzioni contenute nella memoria difensiva in ordine alla qualità di “...di amministratore unico e socio lavoratore (v. visura) di riscontrata in capo al ricorrente sulla base della visura Controparte_3
camerale ivi richiamata.
3.6. In particolare, non è stato provato che il ricorrente, nel periodo in esame, abbia svolto attività lavorativa nella società suindicata e che tale attività – ove esistita – abbia rivestito i chiesti caratteri di abitualità e prevalenza, tali da consentirne l'iscrizione nella gestione artigiani, non potendo tale dato neppure desumersi ex se dalla mera qualità di socio e amministratore unico della rivestita dall'opponente. Controparte_3
Più specificamente, va evidenziata la genericità delle allegazioni e degli elementi dedotti dall' a sostegno della fondatezza del preteso credito contributivo, che di per CP_1
sé non consentono di ritenere allegati e/o provati (o provabili) i titoli della pretesa azionata attraverso la notifica dell'avviso di addebito.
3.7. Sul punto, occorre precisare che, nei giudizi di opposizione al ruolo ex art. 24
D. lgs. 46/1999, il ruolo di attore in senso sostanziale spetta all' , Controparte_4
ancorché formalmente convenuto da parte ricorrente, analogamente a quanto si verifica nelle ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Stante il ruolo di attore sostanziale rivestito dall' in sede di opposizione a CP_1 ruolo, grava sull' il rischio processuale (c.d. onere della prova) della mancata prova CP_1
degli elementi costitutivi del diritto preteso.
3.8. Alla stregua di quanto esposto, assorbito ogni ulteriore profilo, vanno dichiarati non dovuti i contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive portati dall'avviso di addebito de quo e illegittima la loro iscrizione a ruolo.
Va, in conseguenza, annullato l'avviso di addebito impugnato.
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell' e distratte in favore dei procuratori di parte CP_1
ricorrente.
Nessuna statuizione sulle spese va emessa nei confronti della stante Controparte_2
la sua estraneità al merito della controversia e la sua contumacia
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
4 dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive oggetto dell'avviso di addebito impugnato, che per l'effetto annulla;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente-opponente, delle spese CP_1
processuali, che si liquidano in complessivi € 1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore dei procuratori;
nulla sulle spese di lite nei rapporto tra parte opponente e la Controparte_2
Catania, 14 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SECONDA SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 14.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2251/2024 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso avviso di addebito,
PROMOSSA DA
, con gli Avv.ti Gianluca Mineo e Giuseppe Macchi;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con l'Avv. Valentina Schilirò;
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore;
- opposti -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 29.2.2024, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320240000128027000, avente a oggetto contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive inerenti alla gestione artigiani e relativi al periodo da 05/2021 a 12/2023.
1 Deduce la “...mancanza del presupposto contributivo – insussistenza di attività
CP_ artigiana”, il “...mancato assolvimento dell'onus probandi da parte dell' e la
“...Violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 12, della Legge 23.12.2000 n. 388
(Legge finanziaria 2001)”.
Con memoria difensiva depositata in data 16.5.2024, si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita e va CP_2
pertanto dichiarata la sua contumacia.
A seguito del trasferimento del magistrato in precedenza titolare, il presente procedimento è stato assegnato al sottoscritto giudicante.
L'udienza del 14.2.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Tempestività.
Preliminarmente, è necessario verificare la tempestività dell'opposizione.
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, l'art. 24 co. 5 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Nella fattispecie in esame, la data di notifica allegata da parte ricorrente (24.1.2024) non è contestata dall' e risulta peraltro dalla documentazione in atti (cfr. “esito della CP_1 spedizione” estratto dal sito di Poste Italiane, all. n. 1 di parte opponente, e relata di notifica prodotta dall' , all. n. 2). CP_1
Da quanto detto consegue che la presente opposizione a ruolo deve ritenersi tempestiva e si devono esaminare nel merito le contestazioni mosse dall'opponente, quanto all'esistenza stessa dei crediti iscritti a ruolo in questione.
3. Merito.
3.1. Ciò posto, il ricorso è fondato e va pertanto accolto (in tal senso, seppure con riguardo ad altra parte ricorrente, cfr. altresì sentenza n. 5147/2024 emessa dal Tribunale di
Catania sezione lavoro – est. dott.ssa C. Cunsolo)..
3.2. Innanzitutto va evidenziato che, siccome dedotto dall'Ente previdenziale nella
CP_ propria memoria difensiva, l' fonda la propria pretesa sull'asserito omesso versamento da parte del ricorrente dei contributi dovuti alla gestione artigiani, cui risulta iscritto “...in qualità di amministratore unico e socio lavoratore (v. visura) di Controparte_3
[...] (P. IVA ), come da delibera proveniente dal flusso Comunica. [...]” (cfr. ivi P.IVA_1
pag. 2).
A fronte di ciò, parte ricorrente ha contestato la pretesa dell' deducendo che la CP_1 stessa si riferisce “...ad un attività che l'odierno ricorrente, come accennato in premessa, non ha mai esercitato, per il periodo in oggetto, tanto che lo stesso opponente risulta essere in pensione già da anni. [...]” (cfr. pag. 2 del ricorso) ed eccependo, dunque,
l'insussistenza dei presupposti per la propria iscrizione alla gestione artigiani nel periodo de quo e per la conseguente debenza della contribuzione richiesta con l'avviso di addebito opposto.
3.3. L'assunto attoreo appare fondato.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto nella richiamata pronuncia di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. sentenza n. 5147/2024 emessa dal Tribunale di Catania in data
14.11.2024 nel proc. n. 8717/2023 R.G. e concernente, come precisato da parte ricorrente nelle note del 4.2.2025 e non contestato da parte resistente, un analogo giudizio instaurato
“...dalla figlia dell'odierno contribuente, relativo alle identiche ragioni giuridiche oggetto del ricorso che occupa, ovvero sulla mancanza del presupposto contributivo [...]”).
3.4. Nella specie, stante il carattere assorbente, va esaminato e accolto il motivo di CP_ opposizione relativo all'infondatezza della pretesa contributiva fatta valere dall' stante il difetto di prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato e, segnatamente, dei requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione artigiani.
Ed infatti, a fronte delle specifiche contestazioni attoree, l' resistente non ha CP_1
compiutamente dedotto e dimostrato la sussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione dell'opponente alla gestione artigiani, non risultando provato in particolare il requisito dell'esercizio “personalmente, professionalmente e in qualità di titolare” dell'impresa artigiana e dello svolgimento “in misura prevalente” del “proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo” (art. 2 L. 443/1985).
Ai fini di tale iscrizione, in altri termini, non è sufficiente la mera qualità di socio o di amministratore di un soggetto, ma è altresì necessario dimostrare, insieme agli altri requisiti, lo svolgimento dell'attività lavorativa nell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza.
3.5. Va evidenziata sul punto la carenza assertiva e – soprattutto – probatoria dell' a sostegno della fondatezza del preteso credito contributivo, non potendo CP_1
3 assumere a tal fine rilievo decisivo le generiche deduzioni contenute nella memoria difensiva in ordine alla qualità di “...di amministratore unico e socio lavoratore (v. visura) di riscontrata in capo al ricorrente sulla base della visura Controparte_3
camerale ivi richiamata.
3.6. In particolare, non è stato provato che il ricorrente, nel periodo in esame, abbia svolto attività lavorativa nella società suindicata e che tale attività – ove esistita – abbia rivestito i chiesti caratteri di abitualità e prevalenza, tali da consentirne l'iscrizione nella gestione artigiani, non potendo tale dato neppure desumersi ex se dalla mera qualità di socio e amministratore unico della rivestita dall'opponente. Controparte_3
Più specificamente, va evidenziata la genericità delle allegazioni e degli elementi dedotti dall' a sostegno della fondatezza del preteso credito contributivo, che di per CP_1
sé non consentono di ritenere allegati e/o provati (o provabili) i titoli della pretesa azionata attraverso la notifica dell'avviso di addebito.
3.7. Sul punto, occorre precisare che, nei giudizi di opposizione al ruolo ex art. 24
D. lgs. 46/1999, il ruolo di attore in senso sostanziale spetta all' , Controparte_4
ancorché formalmente convenuto da parte ricorrente, analogamente a quanto si verifica nelle ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Stante il ruolo di attore sostanziale rivestito dall' in sede di opposizione a CP_1 ruolo, grava sull' il rischio processuale (c.d. onere della prova) della mancata prova CP_1
degli elementi costitutivi del diritto preteso.
3.8. Alla stregua di quanto esposto, assorbito ogni ulteriore profilo, vanno dichiarati non dovuti i contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive portati dall'avviso di addebito de quo e illegittima la loro iscrizione a ruolo.
Va, in conseguenza, annullato l'avviso di addebito impugnato.
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell' e distratte in favore dei procuratori di parte CP_1
ricorrente.
Nessuna statuizione sulle spese va emessa nei confronti della stante Controparte_2
la sua estraneità al merito della controversia e la sua contumacia
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
4 dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive oggetto dell'avviso di addebito impugnato, che per l'effetto annulla;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente-opponente, delle spese CP_1
processuali, che si liquidano in complessivi € 1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore dei procuratori;
nulla sulle spese di lite nei rapporto tra parte opponente e la Controparte_2
Catania, 14 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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