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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE- SEDE DISTACCATA DI TARANTO
-sezione unica civile-
Il Giudice istruttore, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 21 febbraio 2025, esaminati gli atti del procedimento civile d'appello iscritto al n.263/2024 R.G. di appello alla sentenza n. 506/2024 del Tribunale di Taranto;
ritenuta ammissibile e rilevante la documentazione depositata dalla parte appellante in data 13 febbraio 2025 (atto di rinuncia ex art. 84 c.p.a.), in quanto formatasi successivamente ai termini concessi ex art. 183, comma VI. c.p.c. nel giudizio di primo grado;
ritenute inammissibili ed irrilevanti le prove testimoniali richieste da parte appellante, in quanto: la prima circostanza capitolata non è idonea a comprovare la specifica attività di manutenzione che si assume essere stata espletata dalla concessionaria, in luogo del (con riguardi ai tempi, modi e personale) e il costo CP_1 sostenuto (tanto al fine di supportare una domanda di risarcimento del danno o di corresponsione di indennizzo ex art. 2041 c.c.); la seconda è generica e comunque prescinde dalla questione delle ragioni sottese ad alcuni momenti di discontinuità del rapporto contrattuale (che è valutazione di tipo giuridico, preclusa ai testi); la terza e la quarta sono irrilevanti in quanto il contratto faceva espressamente salvi i rapporti contrattuali ancora in corso con altri soggetti giuridici;
inammissibile ed irrilevante la quinta circostanza capitolata, tenuto conto del difetto di giurisdizione del giudice ordinario statuito nella sentenza impugnata;
ritenuto che
la causa possa essere decisa sulla base della documentazione già acquisita, delle deduzioni difensive e delle questioni giuridiche pertinenti alla fattispecie in esame, senza necessità di ammettere la invocata c.t.u. né l'ordine di esibizione richiesto;
P.Q.M.
DICHIARA ammissibile la documentazione depositata dalla parte appellante principale e ne dispone l'acquisizione della stessa agli atti del giudizio.
RIGETTA tutte le altre richieste istruttorie formulate dall'appellante principale.
RINVIA la causa all'udienza del 3.7.2026, ore 9:30 col seguito, dinanzi a sé, per la rimessione in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. nella misura massima e per l'esercizio delle facoltà ivi previste.
Taranto, 27.3.2025. Il Consigliere istruttore
(dr.ssa Claudia Calabrese)
-sezione unica civile-
Il Giudice istruttore, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 21 febbraio 2025, esaminati gli atti del procedimento civile d'appello iscritto al n.263/2024 R.G. di appello alla sentenza n. 506/2024 del Tribunale di Taranto;
ritenuta ammissibile e rilevante la documentazione depositata dalla parte appellante in data 13 febbraio 2025 (atto di rinuncia ex art. 84 c.p.a.), in quanto formatasi successivamente ai termini concessi ex art. 183, comma VI. c.p.c. nel giudizio di primo grado;
ritenute inammissibili ed irrilevanti le prove testimoniali richieste da parte appellante, in quanto: la prima circostanza capitolata non è idonea a comprovare la specifica attività di manutenzione che si assume essere stata espletata dalla concessionaria, in luogo del (con riguardi ai tempi, modi e personale) e il costo CP_1 sostenuto (tanto al fine di supportare una domanda di risarcimento del danno o di corresponsione di indennizzo ex art. 2041 c.c.); la seconda è generica e comunque prescinde dalla questione delle ragioni sottese ad alcuni momenti di discontinuità del rapporto contrattuale (che è valutazione di tipo giuridico, preclusa ai testi); la terza e la quarta sono irrilevanti in quanto il contratto faceva espressamente salvi i rapporti contrattuali ancora in corso con altri soggetti giuridici;
inammissibile ed irrilevante la quinta circostanza capitolata, tenuto conto del difetto di giurisdizione del giudice ordinario statuito nella sentenza impugnata;
ritenuto che
la causa possa essere decisa sulla base della documentazione già acquisita, delle deduzioni difensive e delle questioni giuridiche pertinenti alla fattispecie in esame, senza necessità di ammettere la invocata c.t.u. né l'ordine di esibizione richiesto;
P.Q.M.
DICHIARA ammissibile la documentazione depositata dalla parte appellante principale e ne dispone l'acquisizione della stessa agli atti del giudizio.
RIGETTA tutte le altre richieste istruttorie formulate dall'appellante principale.
RINVIA la causa all'udienza del 3.7.2026, ore 9:30 col seguito, dinanzi a sé, per la rimessione in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. nella misura massima e per l'esercizio delle facoltà ivi previste.
Taranto, 27.3.2025. Il Consigliere istruttore
(dr.ssa Claudia Calabrese)