Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 3509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3509 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3080/2022 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai numeri di Ruolo Generale degli affari contenziosi 3080/2022, 3084/2022 e 3468/2022, aventi ad oggetto: appello contro la sentenza n. 1084/22 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 13.05.2022, vertente
TRA
P.IV , in persona del Parte_1 P.IV_1
legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe
Sangiovanni e dall'Avv. Alberto di Capua;
APPELLANTE nel giudizio n. 3080/2022 - APPELLATA;
E
(già ), P. IV Controparte_1 CP_2
, in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e P.IV_2
difesa dall'Avv. Alessandro Spinella e dall'Avv. Gabriele Pizzella;
Pagina 1
APPELLANTE INCIDENTALE nel giudizio n. 3468/22;
E
P.IV , in persona del legale rapp.te Controparte_3 P.IV_3
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Turco;
APPELLATA- APPELLANTE PRINCIPALE nel giudizio n. 3468/2022;
E
P.IV Controparte_4
, in persona del suo legale rapp.te pro tempore P.IV_4 CP_5
rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo D'Alessio;
[...]
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE nel giudizio n.
3080/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20 Aprile 2018, la soc. coop.
[...]
conveniva in giudizio la Controparte_4 Parte_1
sulla premessa che il giorno 04.01.2017 aveva acquistato dalla concessionaria un veicolo tipo Mercedes E 200 Parte_1
Bluetec tg. FG869VX con la corresponsione di € 31.500,00, e che in data
01.07.2017, mentre il predetto veicolo adibito a noleggio con conducente espletava un servizio di trasporto, improvvisamente prendeva fuoco distruggendosi. Pertanto, sulla scorta di tali deduzioni, adiva il Tribunale di
Torre Annunziata al fine di sentir dichiarare il grave inadempimento contrattuale da parte della predetta convenuta nell'avere alienato all'attore un veicolo con vizi occulti che, una volta manifestatisi, avevano
Pagina 2 determinato la distruzione del bene mobile registrato compravenduto, con conseguente richiesta di pagamento della complessiva somma di €
31.500,00, oltre lucro cessante e danno da sosta tecnica.
Si costituiva la che contestava l'avversa domanda, Parte_1
eccependo in via preliminare l'improcedibilità dell'azione e, nel merito,
l'infondatezza della stessa per carenza di prova. Veniva poi eccepita l'avvenuta decadenza dal diritto di garanzia per mancata denunzia dei vizi entro il termine perentorio previsto ex. art. 1495 c.c., nonché l'avvenuta prescrizione del medesimo diritto. Infine, trattandosi di un veicolo usato precedentemente acquistato da altra concessionaria, l Parte_1
richiedeva la chiamata in causa della precedente venditrice dell'autoveicolo e della quale società produttrice del veicolo. Controparte_3 CP_2
Si costituivano in giudizio l e la le quali Controparte_3 CP_2
eccepivano l'infondatezza nel merito dell'avversa pretesa, chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda.
Veniva espletata CTU sull'autoveicolo al fine di accertare le cause dell'evento deflagrante, affidata all'Ing. , ed ammessa la Controparte_6
prova per testi;
all'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente la domanda attorea, e, dichiarata la responsabilità solidale da parte della convenuta e delle chiamate in causa, condannava in solido tutti al pagamento di €
27.900,00, oltre € 650,00 a titolo di passaggio di proprietà e f.r.a.m.
Rigettava, tuttavia, la domanda di risarcimento del maggior danno attesa la mancata allegazione di elementi tesi a comprovare lo stesso.
Con atto di appello notificato in data 07.06.2022 via PEC ed iscritto al RG.
n. 3080/2022, l ha censurato la sentenza di prime Parte_1
cure per violazione e falsa applicazione dell'art. 130 d.lgs. 206/2005
Pagina 3 (Codice del Consumo); violazione e falsa applicazione dell'art. 1494 c.c.
Sono state reiterate, inoltre, le eccezioni di decadenza e prescrizione ex. artt. 1495 e 1497 c.c. per mancata denuncia del vizio nei termini di legge.
Infine, sono state contestate le risultanze della CTU sotto il profilo della quantificazione del danno nonché la presunta illegittimità della condanna al pagamento del L'appellante ha chiesto, quindi, di riformare Pt_2
l'impugnata sentenza e di rigettare tutte le domanda formulate dalla soc. coop. nei suoi confronti;
in subordine, di ridurre Controparte_4
l'ammontare della condanna per danno emergente subito dall'attrice a solo complessivi € 23.237,70, oltre interessi legali;
ancora in subordine, di condannare e la oggi Controparte_7 CP_2 Controparte_1
a rivalere di tutto quanto quest'ultima
[...] Parte_1
dovesse essere costretta a versare all'istante e, quindi, al pagamento di tutte le somme che eventualmente sarà condannata a pagare in favore della soc. coop. in accoglimento delle domande da quest'ultima Controparte_4
proposte. Il tutto con vittoria di spese del doppio grado ed attribuzione ai procuratori antistatari.
Si è costituita in appello la la quale ha Controparte_4
eccepito preliminarmente l'inammissibilità del gravame per ex art 342
c.p.c. e l'improcedibilità dello stesso per la proposizione di nuove domande.
Ha, poi, contestato nel merito l'infondatezza dell'appello e proposto, infine, appello incidentale per l'illegittimo rigetto della domanda di risarcimento del danno e, più specificamente, per il mancato riconoscimento del lucro cessante, chiedendo altresì la condanna dell'appellante e/o chi di ragione al pagamento dell'importo di € 12.000,00 a tale titolo, oltre interessi e rivalutazione, nonché delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
Pagina 4 Si sono costituite, infine, la e la Controparte_1 Controparte_3
le quali hanno chiesto rigettarsi l'appello nel merito in quanto infondato.
Con atto di appello notificato in data 23.06.2022 iscritto al RG. n.
3468/2022, ha proposto gravame l che, con un unico motivo Controparte_3
di appello, ha censurato la sentenza di prime cure laddove il primo giudice aveva ritenuto anche detta appellante responsabile nonostante fosse stato rivenuto un difetto di fabbricazione all'esito della consulenza, e di guisa la responsabilità del solo produttore del veicolo. Ha chiesto, pertanto, in accoglimento dell'appello, la riforma dell'impugnata sentenza al fine di rilevare e dichiarare l'assenza di ogni responsabilità dell'evento incendiario.
Anche in tale giudizio si è costituita la la quale Controparte_1
ha chiesto rigettarsi l'appello nel merito in quanto infondato e, in via incidentale, riformare la sentenza nel senso di rigettare la domanda risarcitoria formulata nei confronti di detta società e per l'effetto condannare la a restituire la somma di € Controparte_4
40.921,57 oltre interessi dal pagamento, corrisposta all'attore in esecuzione della sentenza. Con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituita anche la che ha eccepito Parte_1
l'improcedibilità dell'appello ex art. 347 c.p.c. e l'inammissibilità dell'appello tardivo proposto da;
ha chiesto, quindi, Controparte_1
rigettare ogni richiesta delle parti avverse e, in caso di accoglimento del separato appello n. 3080/2022 avanzato da , condannare Parte_1
chi di ragione tra la soc. coop. e Controparte_4 Controparte_1
alla restituzione in favore della società dell'importo versato a Parte_1
Mercedes Benz come quota parte ex art. 1299 c.c. da essa dovuta alla società cooperativa suddetta in conseguenza della condanna solidale
Pagina 5 contenuta nella sentenza di primo grado, oltre interessi dal pagamento avvenuto in data 26.9.2022.
Si è costituita anche la chiedendo di dichiarare Controparte_4
improcedibile o inammissibile l'appello e, nel merito, dichiarare l'infondatezza dello stesso con vittoria di spese ed attribuzione.
Con atto di appello notificato in data 07.07.2022 iscritto al R.G. n.
3084/2022, ha proposto gravame anche la Controparte_1
avverso la sentenza indicata in epigrafe, censurando la carenza di motivazione della stessa, avendo il primo giudice ritenuto responsabile la
Mercedes sulla scorta di una consulenza inidonea ad individuare la causa dell'incendio. Ripercorrendo sinteticamente le doglianze avanzate da detta appellante, essa si duole: dell'erroneo riferimento da parte del consulente ad alcune azioni di richiamo di autoveicoli Mercedes dal mercato che avevano ad oggetto modelli di autoveicoli differenti da quello oggetto della controversia, nonché vizi di natura differente da quello presentato dal veicolo posseduto dalla;
la mancata Controparte_4
individuazione del punto preciso all'interno del vano centralina da cui è scaturito il principio d'incendio; l'intervenuta manomissione della centralina ad opera della su un veicolo non Controparte_4
idoneo a subire modifiche per essere adibito a noleggio con conducente, e che peraltro, tale modifica non permetterebbe di ascrivere con ragionevole probabilità l'evento deflagrante ad un vizio di produzione del veicolo. È stata censurata, infine, anche la liquidazione delle spese di giudizio. Ha concluso, quindi, per l'accoglimento dell'appello e per il rigetto della domanda avanzata da parte attrice con restituzione della somma di €
40.912,57, oltre interessi, già versata all'attrice, con il favore delle spese di giudizio.
Pagina 6 Si è costituita che ha resistito al gravame Parte_1
concludendo in conformità delle conclusioni rese nell'atto di appello n.
3080/2022. Ha dedotto poi che, a seguito del pagamento dell'importo di €
40.921,57 all'attrice da parte della aveva versato alla CP_1
stessa, su richiesta di quest'ultima, la sua quota pari ad € 13.640,52, e di conseguenza ha chiesto sia alla soc. Cooperativa attrice che a Mercedes-
Benz la condanna alla restituzione dell'importo pagato, oltre gli interessi dal giorno del pagamento avvenuto in data 26.9.2022. Con la regolamentazione di tutte le spese in ragione dell'esito finale della lite.
Si è costituita anche la chiedendo di accertare Controparte_4
l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello e, in caso di mancato accoglimento di tali eccezioni preliminari, di rigettare l'appello nel merito, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 24.11.2022, la Corte, rilevata la presenza dell'appello proposto dall assunto nel R.G. n. 3468/2022, ha disposto la Controparte_3
riunione di tale giudizio all'appello già proposto dall' Parte_1
iscritto al R.G. n. 3080/2022. Infine, con ordinanza n. 395/2025 in data
[...]
14.02.2024, è stata disposta la riunione dell'appello proposto avverso la medesima sentenza dalla iscritto al fascicolo Controparte_1
3084/2022 ai già riuniti appelli iscritti ai R.G. n. 3080/2022 e 3468/2022.
Esaurita l'attività prevista dagli artt. 350 e 351 c.p.c., l'adita Corte, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
************************************
L'appello proposto dall risulta fondato e deve, Parte_1
pertanto, essere integralmente accolto.
Pagina 7 1. Non vi sono dubbi, anzitutto, sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la
Corte a rivederle per ottenere la riforma della sentenza e di conseguenza il rigetto della domanda.
2. Con riguardo al primo motivo d'appello con il quale l'appellante si duole della mancata applicazione della Parte_1
Pagina 8 disciplina codicistica in luogo di quella prevista dal Codice del Consumo, va preliminarmente chiarito quale sia la normativa applicabile al rapporto intercorrente tra la e l Controparte_4 Parte_3
[...]
è noto che, ai fini della identificazione del soggetto avente diritto alla
[...]
tutela del Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005), la qualifica di
“consumatore” è attribuita a colui che agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività imprenditoriale, commerciale o professionale, risultando quindi dirimente il criterio funzionale, volto ad analizzare se il rapporto contrattuale di cui è parte il presunto consumatore rientri o meno nelle finalità inerenti alla attività professionale da costui svolte.
E' vero che, come sostenuto dall'originario attore, non assume rilievo che la persona fisica rivesta la qualità di imprenditore o di professionista, bensì lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che anche l'imprenditore individuale o il professionista va considerato "consumatore" allorché concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale (Cass. 01/02/2023, n.3070).
Ciò, tuttavia, significa che la persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività.
Nella fattispecie, la ha acquistato Controparte_4
l'autovettura oggetto di giudizio per adibirla a quella che è la propria attività imprenditoriale secondo l'oggetto sociale (trasporto persone con taxi, autobus, pulmini, autonoleggio con o senza conducente). Ciò appare
Pagina 9 pacifico ed incontestato, anzi riconosciuto dalle stesse asserzioni dell'attrice in primo grado la quale affermava di aver fatto installare degli strumenti elettronici (quali il tassametro e la scritta luminosa "Taxi") sul veicolo de quo e chiedeva il risarcimento del danno da lucro cessante derivante, appunto, dalla mancata utilizzazione del bene “ad uso taxi” durante la stagione estiva, oltre che dalla retribuzione del proprio dipendente addetto alla guida.
È indubbio, pertanto, che nel caso di specie debba trovare applicazione la disciplina prevista in tema di garanzia per vizi della cosa venduta di cui agli artt. 1490 e ss. del c.c., avendo agito la nell'esercizio Controparte_4
della propria attività imprenditoriale.
2.1 Ciò detto, ai fini dell'accoglimento del gravame ed in ragione del principio della ragione più liquida, occorre analizzare l'eccezione di decadenza avanzata già in primo grado dall non Parte_1
oggetto di specifico scrutinio da parte del primo giudice, e reiterata in appello.
Orbene, occorre evidenziare che l'evento incendiario che ha coinvolto l'autoveicolo Mercedes si è verificato in data 01.07.2017. In conseguenza di ciò, con missiva del 10.07.2017, indirizzata alla sola casa produttrice
Mercedes, la comunicava l'avvenuto Controparte_4
incendio del veicolo, denunciando la presenza di un "evidente difetto di fabbricazione" ed ascrivendo a quest'ultimo la causa dell'evento deflagrante.
Occorre rammentare che ai sensi dell'art. 1495 "il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge".
Pagina 10 È pacifico in giurisprudenza, peraltro, che in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa (Cass.
40814/2021; in senso conforme Cass. 11046/2016).
Orbene, è evidente che la società cooperativa attrice, nel momento in cui ha inviato la pec del 10.7.2017 alla aveva già piena CP_1
consapevolezza del vizio denunciato alla società produttrice ed avrebbe potuto e dovuto certamente inviare la medesima denuncia anche nei confronti della propria società venditrice.
Inoltre, pur volendo accogliere la ricostruzione offerta dalla CP
, secondo la quale il dies a quo, ai fini della denuncia del vizio,
[...]
andrebbe valutato non con riguardo all'evento incendiario ma alla consulenza tecnica di parte (in data 15.07.2024), in quanto solo con la ricezione di quest'ultima l'attrice avrebbe potuto quantomeno acquisire una probabile certezza dell'esistenza di vizio occulto, non è comunque possibile ritenere che si sia perfezionata tempestivamente la denuncia del vizio al venditore.
Questo per almeno due ragioni: in primo luogo non vi è stata alcuna denuncia indirizzata alla venditrice Parte_1
successivamente alla data del 15.07.2017; in secondo luogo il solo deposito del ricorso per ATP avvenuto nei giorni successivi - in cui peraltro non viene neppure riportata espressamente come controparte la soc.
- non è di per sé idoneo a produrre gli effetti conoscitivi alla Parte_1
stregua della denuncia ex. art. 1495 c.c., essendo quest'ultimo un atto di natura recettizia.
Pagina 11 Né la si è attivata per mettere a conoscenza Controparte_4
tempestivamente la controparte venditrice del ricorso medesimo.
Invero, a seguito del deposito del ricorso per l'accertamento tecnico preventivo avanzato dalla , avvenuto in data Controparte_4
19.07.2017, e quindi entro 4 giorni dall'asserita conoscenza effettiva del vizio, nessuna comunicazione è stata effettuata nei confronti della controparte venditrice, che solo con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, perfezionatasi in data 13.09.2017, ha avuto cognizione della pretesa della di far valere il diritto di Controparte_4
garanzia.
L'avvenuta decadenza dal diritto di garanzia ex art. 1495 c.c. permette di pervenire all'accoglimento integrale dell'appello con conseguente riforma della sentenza di primo grado, che implica il rigetto di tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti dell Parte_1
3. Venendo all'appello proposto dall esso deve essere Controparte_3
dichiarato improcedibile.
A seguito della notifica dell'appello avvenuta a mezzo pec in data
23.06.2022, era onere dell' costituirsi nel termine perentorio Controparte_3
di 10 giorni. L'intempestiva costituzione, avvenuta in data 29.07.2022, comporta la declaratoria d'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348
c.p.c.
Né, del resto, a fronte dell'eccezione di improcedibilità sollevata dalla controparte, vi è stata una qualche replica o obiezione sul punto da parte della difesa della Controparte_3
Ne consegue la conferma nei confronti di detta appellante della sentenza di prime cure.
Pagina 12 4. In conclusione, l'accoglimento del gravame proposto dall Parte_1
comporta la riforma della sentenza di primo grado con
[...]
conseguente rigetto sia delle domande avanzate dalla Controparte_4
ed accolte dal primo giudice nei confronti della predetta
[...]
appellante, sia dell'appello incidentale proposto dalla predetta società cooperativa avente ad oggetto la domanda risarcitoria di danni a titolo di lucro cessante rigettata in primo grado.
L'accoglimento del gravame importa, altresì, la rideterminazione delle spese del doppio grado di giudizio tra dette parti, atteso che, in base al disposto dell'art. 336 c.p.c., la riforma – totale o parziale – della sentenza del giudice di prime cure determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.
Restano così assorbite le domande di rivalsa rivolte da Parte_1
nei confronti delle altre due società – e Mercedez-
[...] Controparte_7
- ritenute con essa responsabili in via solidale dal Controparte_8
Tribunale.
Può, inoltre, ritenersi assorbito anche l'appello incidentale proposto nel giudizio n. 3468/22 da nei confronti di CP_1 Controparte_4
, che corrisponde esattamente a quello avanzato dalla predetta
[...]
società in via principale con n. 3084/2022, e che sarà perciò oggetto di autonoma decisione, come di seguito precisato.
Inoltre, ha dedotto che, a seguito del pagamento Parte_1
dell'importo di € 40.921,57 all'attrice da parte della aveva CP_1
versato alla stessa, su richiesta di quest'ultima, la sua quota pari ad €
13.640,52, circostanza non contestata dalla controparte. Di conseguenza ha chiesto la condanna alla restituzione dell'importo pagato, oltre gli interessi dal giorno del pagamento avvenuto in data 26.9.2022.
Pagina 13 Ora, per effetto dell'accoglimento dell'appello proposto, Parte_1
ha diritto alla restituzione dalla della somma alla
[...] CP_1
stessa corrisposta di € 13.640,52, oltre gli interessi legali con decorrenza dalla data del pagamento.
Difatti, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti (art. 2033 c.c.), sia perché si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi della suddetta norma di legge non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. Ne consegue che gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (pt. Cassazione 01/10/2019, n.24475).
4.1 Va dichiarata, invece, l'improcedibilità dell'appello proposto dalla con conferma nella parte de qua della sentenza impugnata e Controparte_3
condanna dell'appellante soccombente al pagamento delle spese del secondo grado sostenute dalla che era Controparte_4
l'unica effettiva e diretta destinataria del gravame ed ha perciò svolte le proprie difese rispetto alle specifiche censure in esso avanzate.
4.2 La liquidazione delle spese viene effettuata in dispositivo sulla base dello scaglione di riferimento (da € 26.001 a e 52.000), tenendo conto dell'attività svolta dalle parti precedentemente e successivamente alla riunione degli appelli.
Pagina 14 In particolare, per quanto riguarda l'appello di vanno Controparte_3
pertanto riconosciute alla sola , in via Controparte_4
integrale i compensi medi relativi alla fase di "Studio" ed "Introduttivo", mentre vanno ridotti ai minimi quelli relativi alla fase "Istruttoria" e
"Decisionale", essendo la relativa attività difensiva comune anche a quella svolta verso gli altri appellanti.
5. Quanto, infine, all'appello proposto dalla , i Controparte_1
cui motivi vertono preminentemente sulle risultanze della CTU, il Collegio ritiene necessario richiedere al consulente ulteriori approfondimenti al fine di valutare l'esistenza di alcuni fattori causali alternativi, emersi dalle difese tecniche sviluppate dall'appellante Mercedes in primo grado e reiterate in appello.
L'esame dell'ulteriore doglianza in ordine alle spese del primo grado di giudizio avanzata da nonché dell'appello incidentale CP_1
proposto dalla , verrà effettuato all'esito Controparte_4
degli approfondimenti della consulenza tecnica che assumono carattere assorbente rispetto alle predette questioni.
Va disposta, quindi, la separazione dell'appello proposto dalla Mercedes-
Benz Group Ag iscritto originariamente al RG. n. 3084/2022, e la rimessione della causa sul ruolo, al fine di procedere agli ulteriori approfondimenti richiesti al CTU con separata ordinanza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da (R.G. Parte_1
n. 3080/2022) e da (R.G. n. 3468/2022) avverso la sentenza Controparte_3
n. 1084/22 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 13.05.2022, così provvede:
Pagina 15 1) accoglie l'appello proposto dall e, per l'effetto, Parte_1
in riforma della sentenza impugnata, rigetta tutte le domande e l'appello incidentale avanzati della soc. nei CP Controparte_4
confronti della suddetta appellante;
condanna a Controparte_1
restituire ad la somma di € 13.640,52, oltre gli Parte_1
interessi legali con decorrenza dal 26.09.2022 al soddisfo, corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado;
2) condanna al pagamento delle spese del Controparte_4
primo e del secondo grado di detto giudizio in favore dell' Parte_1
che si liquidano, quanto al primo grado, in € 7.616,00 per
[...]
compensi professionali;
nonché, quanto al secondo grado € 804,00 per esborsi ed € 9.991,00 per compensi professionali, oltre – per entrambi i giudizi – il rimborso per spese generali al 15% sui compensi, IV e Cpa come per legge, con attribuzione all'Avv. Giuseppe Sangiovanni ed all'Avv. Alberto di Capua dichiaratisi anticipatari;
3) dichiara improcedibile l'appello proposto da con Controparte_3
conseguente conferma della sentenza di primo grado nei suoi confronti;
4) condanna al pagamento delle spese del secondo grado di Controparte_3
giudizio in favore della soc. coop Taxi che si Controparte_4
liquidano in € 6.515,00 per competenze, oltre il rimborso per spese generali al 15% sui compensi, IV e Cpa se dovute, con attribuzione all'Avv.
Danilo D'Alessio dichiaratosi anticipatario;
5) dispone, infine, la separazione dell'appello proposto da CP_1
iscritto originariamente al RG. n. 3084/2022 (poi riunito agli
[...]
altri due appelli suddetti) e rimette sul ruolo tale causa come da separata ordinanza, al fine decidere l'appello proposto da detta società nei confronti
Pagina 16 della soc. nonché l'appello incidentale Controparte_4
spiegato da quest'ultima.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di CP_3
(appellante principale nel giudizio n. 3468/2022) e della soc. coop.
[...]
(appellante incidentale nel giudizio n. 3080/2022), Controparte_4
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per la relativa impugnazione, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 29.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 17