Sentenza 19 agosto 2024
Massime • 1
Il termine per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL stabilito dall'art. 83 del d.P.R. n. 1124 del 1965 si riferisce esclusivamente all'eventuale aggravamento derivante dalla naturale evoluzione dell'originario stato morboso, mentre, ove il maggior grado di inabilità dipenda da una concausa sopravvenuta, trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 80 del d.P.R. cit. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, qualificata la domanda come richiesta di aggravamento degli esiti dell'infortunio in itinere avvenuto nel 1975, aveva accertato che la patologia epatica, manifestatasi nel 2010 e diagnosticata nel 2014, era conseguenza delle trasfusioni cui l'assicurato era stato sottoposto in occasione dell'infortunio ed aveva quindi ritenuto che il diritto alla prestazione fosse precluso per effetto del decorso dei dieci anni dall'infortunio).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2024, n. 22897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22897 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2024 |
Testo completo
- ricorrente -
contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LU LI, LUNA RO che lo rappresentano e difendono;
- controricorrente - avverso la sentenza n. 982/2018 della CORTE DI APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/01/2019 R.G.N. 226/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2024 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;
2024 696 Civile Sent. Sez. L Num. 22897 Anno 2024 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: GARRI FABRIZIA Data pubblicazione: 19/08/2024 Firmato D UMBERTO BERRINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Ser ial: 21 020a 10521 7941 6 - Firmato DEI SECCHI ENRICO Emesso Da: ARUBAPE C SP A. NG C A 3 Ser ial: 58259cabe729f6b3706ddb96e6f1710c Firmato Da: GARRI FABRIZIA E messo Da: ARUBAPE C S. P.A. NG CA 3 Serial#: 4c81:17ac396edc4dc2ad7c24a13d3f85b Oscuramento dispostoddh il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Gehlerffiggis" generale 2116,112019 Numero sezionale 696f2024 Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per l'accogli~tqccolta g enerale 22897,2024 del ricorso;
Data pubblicazione 19.1118,2024 udito l'avvocato EMILIA FAVATA per delega verbale avvocato LU LI. FATTI DI CAUSA 1. P.B. convenne in giudizio l'IL per ottenere l'adeguamento della rendita da infortunio in itinere in godimento dal 30% al 48%. 2. Il Tribunale di Firenze rigettò la domanda avendo accertato che la domanda di aggravamento era stata proposta quando era oramai decorso il termine di dieci anni di cui all'art. 83 del T.U.. 3. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza osservando che la domanda doveva essere qualificata come richiesta di aggravamento degli esiti dell'infortunio in itinere sofferto dal lavoratore. Ha accertato che la patologia epatica era conseguente alle trasfusioni cui l'assicurato era stato sottoposto in occasione dell'infortunio ed ha ritenuto perciò che in relazione a tale causa peteridi il diritto alla prestazione era precluso per effetto del decorso dei dieci anni dall'infortunio (infortunio del 1975 e patologia epatica manifestatasi nel 2010 e diagnosticata nel 2014). 3.1. La Corte territoriale ha escluso che nella specie trovasse applicazione l'art. 80 del d.P.R. n. 1124 del 1965 osservando che, pur emersa a distanza di anni dall'infortunio, la patologia epatica era pur sempre effetto di una modifica peggiorativa delle condizioni fisiche dell'infortunato collegata a quell'evento e che non era ravvisabile un nuovo evento lavorativo che consentisse l'unificazione dei postumi. 3.2. Ha ritenuto infatti che, diversamente dal caso in cui vi sia stata una protratta esposizione al fattore di rischio che giustifica l'insorgere di nuove patologie valutabili ai sensi Firmato D UMBERTO BERRINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Ser ial: 21 020a 10521 7941 6 - Firmato DEI SECCHI ENRICO Emesso Da: ARUBAPE C SP A. NG C A 3 Ser ial: 58259cabe729f6b3706ddb96e6f1710c Firmato Da: GARRI FABRIZIA E messo Da: ARUBAPE C S. P.A. NG CA 3 Serial#: 4c81:17ac396edc4dc2ad7c24a13d3f85b Oscuramento disposto_o ofini definirt. 80 del testo unico (ad esempio il rumore conrilénfitrg istro generale 21164/2019 NU mero sezionale 696,2024 esaminato dalla sentenza della Corte costituzionale dp.,12.93p rdccolta generale 22897,2024 n. 46 e dalle sentenze 5548 e 5550 del 2011 delli'ata pubblicazione 19.138,2024 Cassazione), nel caso in esame si era verificato un aggravamento dei postumi dell'originario infortunio senza che fosse identificabile nella trasfusione subita un diverso rischio lavorativo. 3.3. Inoltre, sotto altro profilo, la Corte di appello ha ritenuto che comunque l'art. 80 citato non potrebbe essere applicato ad un caso, come quello in esame, in cui i postumi dei due eventi assoggettati temporalmente a sistemi giuridici diversi non sarebbero cumulabili. 4. Per la cassazione della sentenza propone ricorso P. B. Laffidato a quattro motivi ai quali L'IL resiste con tempestivo controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 5. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 83 d.P.R. 1124 1965 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. con riguardo al principio di diritto affermato nella sentenza della Cassazione n. 1048 del 2018. 5.1. Ad avviso del ricorrente la Corte di merito avrebbe dato una interpretazione errata dei principi affermati in quella decisione con la quale si era contemperato il principio di stabilizzazione dei postumi con il principio costituzionale, consacrato nell'art. 38 Cost., che tende ad assicurare all'infortunato mezzi adeguati alle esigenze di vita senza condizioni. Ad avviso del ricorrente valorizzando la causa sopravvenuta dell'unico infortunio si realizza un equilibrato riconoscimento del diritto alla salute. 6. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell'art. 13 comma 6 del d.lgs. n. 38 del 2000 in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. e si deduce che al Firmato D UMBERTO BERRINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Ser ial: 21 020a 10521 7941 6 - Firmato DEI SECCHI ENRICO Emesso Da: ARUBAPE C SP A. NG C A 3 Ser ial: 58259cabe729f6b3706ddb96e611710c Firmato Da: GARRI FABRIZIA E messo Da: ARUBAPE C S. P.A. NG CA 3 Serial#: 4c81:17ac396edc4dc2ad7c24a13d3f85b Oscuramento disposto d'ufficio Numero registro generale 21164,2019 connma 6 dell'art. 13 sono previste due ipotesi: la prinnaNumero sezionale 698,2024 Nurnero di raccolta generale 22897,2024 relativa alle menomazioni preesistenti che però non souta pubblicazione 19,1118,2024 state indennizzate con la rendita. La seconda che riguarda menomazioni non indennizzate in rendita perché conseguenti a nuovo infortunio. 6.1. Sottolinea che nella specie è circostanza dedotta e non contestata che l'assicurato beneficiava di una rendita da infortunio e che non vi era stato un nuovo infortunio. 7. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata, in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 113 c.p.c. e del principio fura novit curia in riferimento all'art. 101 Cost. e si deduce che applicando tale disposizione - che prevede per le malattie infettive che "la domanda di aggravamento ai fini della liquidazione della rendita può essere presentata anche oltre i limiti temporali (dettati dalla norma stessa) con scadenze quinquennali" — la domanda sarebbe stata accolta. 8. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 83 del T.U. e dell'art. 2935 c.c. con riguardo alla decorrenza del termine. Si deduce che lo stesso può decorrere solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e dunque per le malattie infettive da quando viene percepita come conseguenza di un comportamento doloso o colposo sulla base delle conoscenze scientifiche e usando l'ordinaria diligenza. 8.1. Rileva che nella specie l'istanza era stata presentata il 18 marzo 2013, la visita era avvenuta 1 111 aprile 2014 ed il procedimento era stato iniziato nel 2016 con la conseguenza che non era maturata la prescrizione. 9. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, restando assorbito l'esame delle altre censure. Firmato D UMBERTO BERRINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Ser ial: 21 020a 10521 7941 6 - Firmato DEI SECCHI ENRICO Emesso Da: ARUBAPE C SP A. NG C A 3 Ser ial: 58259cabe729f6b3706ddb96e6f1710c Firmato Da: GARRI FABRIZIA E messo Da: ARUBAPE C S. P.A. NG CA 3 Serial#: 4c81:17ac396edc4dc2ad7c24a13d3f85b Oscuramento dispostoA'uffici 9.i. ° Ritiene il Collegio che debba essere data contindErar istro generale 21164/2019 Numero sezionale 896f2024 principio affermato da questa Corte con la sentenza n th _1048, ue-i o un ruccolta generale 22897,2024 del 2018 e che pertanto il termine dettato dall'art. 83 délta pubblicazione 19,1118f2024 d.P.R. n. 1124 del 1965 per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita IL si riferisca esclusivamente all'eventuale aggravamento derivante dalla naturale evoluzione dell'originario stato morboso. Laddove invece il maggior grado di inabilità dipenda da una concausa sopravvenuta ma comunque collegata causalmente a quell'infortunio deve essere applicata la disciplina dettata dall'art. 80 del d.P.R. citato. 9.2. Occorre premettere che l'art. 80 pone, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie, un principio di rilevante rilievo sistematico. Si tratta, infatti, di norma che si propone di unificare in una unica rendita tutte le inabilità accertate in capo al medesimo soggetto. 9.2.1. Al primo comma si prevede che in favore del titolare di una rendita che sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile si costituisca un'unica rendita in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro. 9.2.2. Al secondo comma, poi, si dispone che qualora il nuovo infortunio, di per sé considerato, determini un'inabilità permanente non superiore al dieci per cento, e tuttavia l'inabilità complessiva sia superiore a quella in base alla quale era stata liquidata la precedente rendita, si debba procedere alla liquidazione una nuova rendita che ne tenga conto unificando le conseguenze. 9.2.3. Al terzo comma, infine, è prevista la possibilità di unificare in un'unica rendita le inabilità, ciascuna inferiore al minimo indennizzabile, quando queste tra loro cumulate lo raggiungano. Firmato D UMBERTO BERRINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Ser ial: 21 020a 10521 7941 6 - Firmato DEI SECCHI ENRICO Emesso Da: ARUBAPE C SP A. NG C A 3 Ser ial: 58259cabe729f6b3706ddb96e6f1710c Firmato Da: GARRI FABRIZIA E messo Da: ARUBAPE C S. P.A. NG CA 3 Serial#: 4c81:17ac396edc4dc2ad7c24a13d3f85b Oscuramento dispostoAlgci 9.3..° L'art. 83 del d.p.r. n. 1124 del 1965, poi, a i sétriirri tsgistro generale 21164,2019 Numero sezionale 696f2024 coni ma prevede che la misura della rendita perinabilità. ---pn~ccolta generale 22897,2024 essere rivista entro il termine di dieci anni da Winfortugda pubblicazione 19,1118f2024 (quindici anni per il caso di malattia professionale). 9.3.1. Per stabilire quando applicare la regola della sta bilizzazione dei postumi occorre verificare se il peggioramento delle condizioni di inabilità, causalmente correlato a circostanze che originano sempre dall'originario infortunio, si inseriscano nella catena causale modificando la naturale evoluzione del processo morboso avviato dal medesimo infortunio oppure ne realizzino la naturale evoluzione. 9.3.2. Solo tale naturale evoluzione soggiace alla regola della stabilizzazione dei postumi. La concausa sopravvenuta e causalmente dipendente dall'infortunio, infatti, proprio per il suo carattere di evento non prevedibile ed estraneo al naturale evolversi del danno originario, si colloca logicamente al di fuori della regola di stabilizzazione dei postumi di cui al citato art. 83 settimo comma del d.P.R. n.1124 del 1965 e non ne consente l'applicazione (Corte Cost. n. 46 del 2010). 9.4. L'esistenza del principio di necessaria considerazione di tutti i postumi derivanti dalla realizzazione del rischio assicurato, che è sotteso alla citata sentenza n. 46 del 2010 della Corte costituzionale, comporta che anche gli ulteriori postumi derivati da conca usa sopravvenuta ma direttamente correlata all'infortunio, ove verificatisi oltre il termine decennale previsto dall'art. 83 del citato d.P.R., devono essere presi in esame per la rideterminazione della rendita in applicazione dell'art. 80 del medesimo d.P.R. che richiede che si considerino unitariamente i postumi anche ove singolarmente inferiori al minimo indennizza bile. 9.5. In sintesi, allorquando il maggior grado di inabilità dipenda da una concausa sopravvenuta, sempre Firmato D UMBERTO BERRINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Ser ial: 21 020a 10521 7941 6 - Firmato DEI SECCHI ENRICO Emesso Da: ARUBAPE C SP A. NG C A 3 Ser ial: 58259cabe729f6b3706ddb96e611710c Firmato Da: GARRI FABRIZIA E messo Da: ARUBAPE C S. P.A. NG CA 3 Serial#: 4c81:17ac396edc4dc2ad7c24a13d3f85b Oscuramento dispostorTétgssariamente originata dalla lesione generata dallo yeévgdg istro generale 21164/2019 Numero sezionale 896f2024 infortunio (se non ci fosse stato l'infortunio non ci generale 22897,2024 stato bisogno di procedere a trasfusione del sangue) deié ta pubblicazione 19,138,2024 trovare applicazione la disciplina dettata dall'art. 80 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. Il termine per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita IL stabilito dall'art. 83 dello stesso d.P.R. si riferisce solo a quell' aggravamento che è identificabile come una naturale progressione dello stato morboso originario che per legge si intende stabilizzato una volta decorso il termine previsto dalla norma per esercitare il diritto alla revisione. 9.6. Poiché nella specie si deduce che il complessivo aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente è connesso ad un evento, la trasfusione, che ha contribuito come concausa a determinarlo con conseguenze divenute evidenti solo a distanza di tempo stante il periodo di latenza della malattia (accertata nel 2010 ed il cui collegamento causale con l'evento la trasfusione sarebbe divenuto evidente solo nel 2014) erra la Corte nel ritenere applicabile l'art. 83 del d.P.R. n. 1124 del 1965. 10. Ne consegue che la sentenza deve essere sul punto cassata e rinviata alla stessa Corte di appello che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame della domanda alla luce dei principi su esposti verificando se la malattia sopravvenuta abbia inciso sul grado di inabilità ai fini della riliquidazione della rendita che non sarebbe preclusa da quanto disposto dal comma sei ultimo capoverso dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ove risulti confermato che la malattia sia dovuta ad una conca usa verificatasi antecedentemente la sua entrata in vigore. 10.1. Alla Corte del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 52 comma 5 del d.lgs. n. 196 del 2003 e ss. mm . in ARUBAPE C SP A. NG C A 3 Ser ial: 58259cabe729f6b3706ddb96e6f1710c Oscuramento disposto n d'Aiffiri caso- di diffusione dispone che si omettano le generalitgu@erdristro generale 21164,2019 Numero sezionale 696f2024 altri dati identificativi di I P.B. L Numero di raccolta generale 22897,2024 Data pubblicazione 19,1118f2024
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 52 comma 5 del d.lgs. n. 196 del 2003 e ss. mm . in caso di diffusione dispone che si omettano le generalità e gli altri dati identificativi di P. B. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024 Il Consigliere estensore