Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2024, n. 22897
CASS
Sentenza 19 agosto 2024

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Il termine per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL stabilito dall'art. 83 del d.P.R. n. 1124 del 1965 si riferisce esclusivamente all'eventuale aggravamento derivante dalla naturale evoluzione dell'originario stato morboso, mentre, ove il maggior grado di inabilità dipenda da una concausa sopravvenuta, trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 80 del d.P.R. cit. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, qualificata la domanda come richiesta di aggravamento degli esiti dell'infortunio in itinere avvenuto nel 1975, aveva accertato che la patologia epatica, manifestatasi nel 2010 e diagnosticata nel 2014, era conseguenza delle trasfusioni cui l'assicurato era stato sottoposto in occasione dell'infortunio ed aveva quindi ritenuto che il diritto alla prestazione fosse precluso per effetto del decorso dei dieci anni dall'infortunio).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2024, n. 22897
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22897
Data del deposito : 19 agosto 2024

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