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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
in persona del Giudice dott.ssa Rachele Monfredi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1206 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Anna Maria Parte_1 Parte_2
Lucania
ESECUTANTI – RICORRENTI in RIASSUNZIONE
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Rita Ragusa e Rosario La Nave Parte_2
ESECUTATA – CONVENUTA
CONCLUSIONI delle PARTI: come da memorie ex art. 189 cpc e note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc depositate per l'udienza di rimessione al collegio del 5.2.25 e atti ivi richiamati.
1
MOTIVI della DECISIONE
Con l'atto di “citazione in riassunzione” introduttivo del presente giudizio, e Parte_1
– esecutanti nel procedimento di esecuzione ex art. 612 cpc recante RGE N. Parte_3
451/23 – hanno censurato l'ordinanza con la quale, in data 4.8.23, il GE ha dichiarato
“inammissibile la domanda e compensato le spese”, definendo contestualmente il procedimento esecutivo e la fase cautelare dell'opposizione proposta dall'esecutata.
Gli odierni attori – dopo aver ricostruito l'iter dei processi che si sono susseguiti tra le parti – si dolgono del fatto che il GE, pur ritenendo infondati i motivi di opposizione formulati dall'esecutata, abbia tuttavia dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 612 cpc, ritenendo il titolo “generico e inattuabile” sulla base di considerazioni estranee al ricorso della controparte e (in tesi) infondate per le ragioni spiegate in citazione.
L'esecutata ritualmente costituita, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, Pt_2
contestandone comunque la fondatezza nel merito per le ragioni spiegate in comparsa.
*****
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, va innanzitutto escluso – alla luce delle doglianze spiegate dagli attori – che il thema decidenum sia quello dell'opposizione proposta dall'esecutata, definita in fase cautelare con una pronuncia di rigetto implicita seguita all'esplicita valutazione di infondatezza dei motivi di opposizione.
Il presente giudizio, dunque, non è la fase di merito dell'opposizione proposta dall'esecutata.
Ciò posto, va a questo punto richiamato il contenuto dell'ordinanza resa dal collegio nel procedimento RG 10560/23, avente a oggetto il reclamo proposto dagli odierni attori “in riassunzione” avverso il provvedimento reso dal GE e censurato anche con l'atto introduttivo del presente giudizio nella parte in cui ha ritenuto il titolo azionato inidoneo a fondare l'esecuzione.
Il collegio aveva dichiarato inammissibile il reclamo evidenziando che:
-l'ordinanza impugnata non era stata censurata nella parte in cui aveva provveduto, rigettandola implicitamente, sulla richiesta di sospensione del processo esecutivo proposta dall'opponente – aspetto in relazione al quale i reclamanti non avrebbero peraltro avuto alcun interesse (avendo il GE ritenuto infondati i motivi di opposizione) – né sulla pronuncia di compensazione delle spese, inevitabilmente riferita alla fase cautelare dell'opposizione;
2 -le censure mosse dai reclamanti erano piuttosto da far valere con l'opposizione ex art. 617 cpc dinanzi al GE, per ottenere la riforma dell'ordinanza impugnata previa eventuale adozione di provvedimenti urgenti.
Il collegio aveva altresì spiegato le ragioni per le quali il reclamo proposto non poteva essere riqualificato ai sensi dell'art. 630 co. 2^ cpc, essendo tale rimedio previsto solo per le ipotesi di c.d. estinzione tipica del processo esecutivo e aveva richiamato, in proposito, quanto statuito dalla S.C. sulla questione e cioè che, “È inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c. per impugnare il provvedimento di chiusura anticipata (cd. "estinzione atipica") del processo esecutivo, il quale è assoggettato esclusivamente al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la predetta inammissibilità non è suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi, sia per l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell'atto al collegio
(anziché al giudice dell'esecuzione, sia per la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.” (cfr. sez. 3 civ. ord. n. 11241/22).
La struttura necessariamente bifasica delle opposizioni esecutive, comprese quelle ex art. 617 cpc, è stata da tempo affermata dalla S.C. (cfr. sent. n. 25170/18) secondo la quale, “La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena”.
Nel caso di specie, la fase cautelare dell'opposizione ex art. 617 cpc avverso l'ordinanza resa dal
GE il 4.8.23 non si è mai svolta, perché gli esecutanti non hanno mai proposto il relativo ricorso ex art. 617 cpc, limitandosi a proporre il reclamo (dichiarato inammissibile) e a introdurre, successivamente, il presente giudizio.
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3 Alla luce di tali principi, la domanda va pertanto dichiarata improcedibile, così come preliminarmente eccepito dalla convenuta.
Gli attori in riassunzione, conseguentemente, vanno condannati ex art. 91 cpc al pagamento delle spese di lite, liquidate ex DM 55/14 – applicati i valori minimi relativi ai giudizi contenziosi di valore indeterminato e complessità bassa in considerazione della definizione in rito ed esclusa la fase di istruttoria/trattazione in ragione del mancato deposito delle relative memorie – in complessivi € 1.700,00, oltre CPA, spese generali e IVA come per legge., da distrarsi in favore dei procuratori della parte convenuta, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
DICHIARA improcedibile la domanda.
CONDANNA e al pagamento delle spese di lite nella Parte_1 Parte_3 misura di € 1.700,00 oltre CPA, spese generali e IVA come per legge, in favore dei procuratori della parte convenuta, dichiaratisi antistatari
Palermo, 16.4.25
Il Giudice dott.ssa Rachele Monfredi
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