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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/11/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SInori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 187/2025 RG promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocato Natale ALOISI Parte_1
contro
, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna FACCIN e Ivo Controparte_1
SA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza
1 In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
a) Disporre che i figli e restino affidati in via condivisa ad Per_1 Persona_2
entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
al contempo ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte da entrambi i genitori congiuntamente, e sarà cura del genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza di informare tempestivamente l'altro.
b. Disporre il collocamento dei minori presso la madre, nella casa familiare, ove avranno la loro residenza, e per l'effetto assegnare l'abitazione in Altavilla Vicentina
Via delle Stanghe n. 21 in uso alla SI.ra , unitamente agli arredi Parte_1
ivi contenuti, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dell'ultimo dei figli;
il mutuo di detta casa familiare sarà interamente pagato dal SI. eguendo CP_1
la proprietà.
c. Disporre che il papà possa vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità di seguito indicati:
● Il SI. vrà diritto a tenere con sé i figli per due fine settimana al mese a CP_1
2 settimane alterne e dovrà prenderli dalla loro residenza presso la madre alle 19:00 del venerdì ed ivi riaccompagnandoli alle ore 22:00 della domenica;
● Lo stesso avrà diritto di vedere i figli durante la settimana in cui non passeranno il fine settimana con lui, il mercoledì dalle ore 17:00 alle ore 21.30 compatibilmente con le esigenze di studio degli stessi, prendendoli da casa e riaccompagnandoli alla loro dimora presso la madre;
● Durante le festività natalizie i bambini trascorreranno ad anni alterni il Natale con un genitore ed il Capodanno con l'altro; nell'anno corrente (2025) trascorreranno il Natale con il papà ed il Capodanno con la mamma. Nel dettaglio (e a titolo esemplificativo per gli anni a venire), il papà dovrà andare a prendere i figli dalla madre il giorno 25 dicembre alle h 10.00 e riaccompagnarli alle ore 16:00 del giorno 26 dicembre;
poi li riprenderà alle h 10:00 del 28 dicembre e li riaccompagnerà dalla madre alle h 10:00 del 31 dicembre;
l'anno successivo (vacanze di Natale 2026) il papà andrà a prendere i figli alle h 10 del 26 dicembre e li riporterà alle h 20:00 del 28 dicembre;
poi li riprenderà alle h 10:00 del 31 dicembre e li riporterà alle h 20:00 del 2 gennaio.
● I figli poi trascorreranno le festività pasquali ad anni alterni la Pasqua con un genitore e TA con l'altro. Il padre - nell'anno in cui e trascorreranno la Per_2 Per_1
Pasqua con lui, andrà a prenderli dalla madre alle ore 15.00 del sabato precedente alla Domenica di Pasqua e li riaccompagnerà alle ore 20.00 del giorno di Pasqua.
Diversamente quando i figli trascorreranno con lui il lunedì di TA il padre andrà
a prenderli dalla madre alle ore 10.00 del lunedì di TA e li riaccompagnerà alle ore 20.30 dello stesso giorno;
● Sempre ad anni alterni i figli trascorreranno i compleanni una volta con la mamma e l'anno successivo con il papà a meno che non intendano festeggiarlo insieme previo accordo tra la SI.ra ed il SI. il padre prenderà i figli dalla Parte_1 CP_1
3 madre alle ore 11.00 ed ivi li riaccompagnerà alle ore 22:00.
● Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre il tempo che la SI.ra ed il riterranno opportuno nell'interesse dei figli e Parte_1 CP_1
compatibilmente con le esigenze di entrambi i bambini;
● Al fine adottare un sistema che permetta una certa flessibilità, la suddetta calendarizzazione dei tempi di visita potrà subire eventuali modifiche, purché sempre concordate tra i genitori e tenuto conto delle esigenze scolastiche e parascolastiche dei figli.
● Qualora il SI. non riuscisse a passare a prendere i figli presso la casa CP_1
in cui risiedono con la madre, la SI.ra , previo accordo e compatibilmente Parte_1
con le sue disponibilità solo occasionalmente per impossibilità del CP_1
accompagnerà i bambini dal padre o concorderà con lo stesso le modalità più adeguate a garantire l'incontro.
● Il SI. avrà diritto di tenere con sé, previo accordo con la SI.ra CP_1
, i figli durante il suo compleanno o ricorrenze particolarmente importanti Parte_1
della sua famiglia alle quali desidera che essi siano presenti compatibilmente con le esigenze di studio e di salute dei minori.
● Il SI. e la SI.ra non potranno portare i figli fuori dall'Italia CP_1 Parte_1
senza il consenso congiunto di entrambi dato per iscritto.
d. Con riguardo al contributo al mantenimento e alle spese straordinarie per figli, disporre che il padre – a partire da ottobre 2025 - corrisponda alla madre, quale genitore collocatario prevalente dei figli, la somma complessiva di € 800,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori (400,00 € per ciascun figlio)
4 sino al raggiungimento dell'autonomia economica. Importo come per legge annualmente rivalutabile Istat dall'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza, mese corrispondente, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico alle coordinate note del conto della SI.ra . Parte_1
Le altre spese da sostenere nell'interesse dei figli saranno regolamentate sostenute dalle parti secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, da intendersi parte integrante del presente accordo. Le spese straordinarie saranno, per l'effetto, ripartite al 50% tra i genitori.
Il genitore che anticiperà la spesa avrà diritto a vedersi rimborsare dall'altro genitore la quota del 50% di sua spettanza entro il giorno 5 del mese successivo unitamente all'assegno di mantenimento rispetto a quello nel quale la stessa è stata sostenuta, previo inoltro della relativa documentazione comprovante.
L'assegno unico sarà percepito al 100% dalla SI.ra . Parte_1
Il SI. i impegna a versare alla SI.ra la somma complessiva CP_1 Parte_1
pari ad € 4.545,00 per coprire:
1.La differenza maturata sul mantenimento dei figli, non corrisposta integralmente da gennaio 2025 (deposito ricorso). Nello specifico, la somma versata è stata di € 200,00
a figlio anziché € 400,00 a figlio, generando un debito complessivo di € 3.600,00.
2.Le spese straordinarie sostenute e non rimborsate alla SI.ra , come Parte_1
specificate nel ricorso pari ad € 945.08 (somma corrispondente al 50% che doveva versare il SI. . CP_1
Tale somma complessiva pari ad € 4.545, 00 sarà corrisposta in 2 rate, con le seguenti
5 scadenze: € 2.272,54 il 10 dicembre 2025 e € 2.272,54 il 31 gennaio 2026.
e. Spese di lite interamente compensate fatto salvo il diritto dell'avv. Alosi di ricevere, come patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione dei compensi di sua spettanza, come liquidati dall'Autorità Giudiziaria, su istanza presentata da parte dello stesso difensore.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto l'accordo raggiunto dalle parti, conclude per il suo accoglimento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 20.1.2025 adiva l'intestato ufficio Parte_1
chiedendo la regolamentazione del regime di affidamento / mantenimento dei figli minori e , nati dalla relazione con Per_1 Per_2 Controparte_1
Con comparsa in data 17.3.2025 si costituiva in giudizio Controparte_1
Le parti comparivano personalmente avanti il Giudice Relatore che esperito senza esito il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e disponeva per l'ulteriore corso del giudizio.
All'udienza del 20.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
le parti, avendo raggiunto un accordo, precisavano conformi conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Le richieste concordemente formulate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
La casa familiare va assegnata a collocataria dei due figli Parte_1
6 minori.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti il Collegio si limita a dare atto, non essendo richiesta alcuna pronuncia sul punto da parte del Tribunale.
Atteso l'esito del giudizio, le spese vanno integralmente compensate tra le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a)dispone che il regime di affidamento / mantenimento dei minori Persona_3
e sia regolamentato in conformità agli accordi
[...] Persona_2
intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b)compensa le spese.
Vicenza, 25.11.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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