Articolo 20 della Legge 28 marzo 1968, n. 437
Articolo 19Articolo 21
Versione
21 aprile 1968
Art. 20. (Completamento delle opere previste dal precedente piano)

Gli adempimenti per la realizzazione delle opere programmate e finanziate ai sensi delle leggi 26 novembre 1955, n. 1177, e 10 luglio 1962, n. 890 , effettuati nel periodo successivo al 30 giugno 1967 e fino all'entrata in vigore della presente legge, hanno efficacia a tutti gli effetti di legge.
Entrata in vigore il 21 aprile 1968