Art. 58. Estensione della assicurazione obbligatoria agli iscritti alla Gestione speciale
A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, il personale in ruolo organico appartenente ai servizi amministrativi ed allo stato maggiore navigante, compreso il personale dirigente in servizio alla data citata, dipendente dalle Societa' di navigazione di preminente interesse nazionale e dalle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, postali e commerciali, alle quali, dalle relative convenzioni con lo Stato, e' fatto obbligo di un regolamento organico e di speciali norme contrattuali per i dirigenti, e' obbligatoriamente iscritto alla Gestione speciale ed e' assoggettato altresi' all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' secondo le norme della presente legge.
Il regime previdenziale previsto dal precedente comma e' applicato anche agli iscritti alla Gestione speciale ai sensi degli articoli 62 e 64 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, numero 2109 .
A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, il personale in ruolo organico appartenente ai servizi amministrativi ed allo stato maggiore navigante, compreso il personale dirigente in servizio alla data citata, dipendente dalle Societa' di navigazione di preminente interesse nazionale e dalle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, postali e commerciali, alle quali, dalle relative convenzioni con lo Stato, e' fatto obbligo di un regolamento organico e di speciali norme contrattuali per i dirigenti, e' obbligatoriamente iscritto alla Gestione speciale ed e' assoggettato altresi' all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' secondo le norme della presente legge.
Il regime previdenziale previsto dal precedente comma e' applicato anche agli iscritti alla Gestione speciale ai sensi degli articoli 62 e 64 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, numero 2109 .