Versione
1 settembre 1967
1 settembre 1967
Art. 58. Estensione della assicurazione obbligatoria agli iscritti alla Gestione speciale
A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, il personale in ruolo organico appartenente ai servizi amministrativi ed allo stato maggiore navigante, compreso il personale dirigente in servizio alla data citata, dipendente dalle Societa' di navigazione di preminente interesse nazionale e dalle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, postali e commerciali, alle quali, dalle relative convenzioni con lo Stato, e' fatto obbligo di un regolamento organico e di speciali norme contrattuali per i dirigenti, e' obbligatoriamente iscritto alla Gestione speciale ed e' assoggettato altresi' all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' secondo le norme della presente legge.
Il regime previdenziale previsto dal precedente comma e' applicato anche agli iscritti alla Gestione speciale ai sensi degli articoli 62 e 64 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, numero 2109 .
A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, il personale in ruolo organico appartenente ai servizi amministrativi ed allo stato maggiore navigante, compreso il personale dirigente in servizio alla data citata, dipendente dalle Societa' di navigazione di preminente interesse nazionale e dalle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, postali e commerciali, alle quali, dalle relative convenzioni con lo Stato, e' fatto obbligo di un regolamento organico e di speciali norme contrattuali per i dirigenti, e' obbligatoriamente iscritto alla Gestione speciale ed e' assoggettato altresi' all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' secondo le norme della presente legge.
Il regime previdenziale previsto dal precedente comma e' applicato anche agli iscritti alla Gestione speciale ai sensi degli articoli 62 e 64 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, numero 2109 .
Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/10/1989, n. 4416Provvedimento: […] modificato dall'art. 4 della legge 15 marzo 1973 n. 44, spetta anche al personale di stato maggiore navigante, dipendente dalle società indicate nell'art. 58 della legge 27 luglio 1967 n. 658 (sul riordinamento della previdenza marinara), al quale possa riconoscersi qualifica dirigenziale secondo la nozione comune elaboratane dalla giurisprudenza, non rilevando in contrario - data la distinzione fra rapporto di lavoro e rapporto previdenziale - la circostanza che detta qualifica non sia conosciuta dal rapporto di lavoro nautico ed atteso - oltre la esplicita conferma dell'art. 6, lett. […]Leggi di più...
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