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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in composizione Collegiale in persona dei Magistrati
dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Antonia Mussa Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice est.
riunito in camera di consiglio per la definizione del procedimento unitario n. 547/2024, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Parte_1
, nata a [...] il [...], C.F. ,
[...] C.F._1 residente in [...]
* * * Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 16/10/2024 da , rappresentata dall'Avv. Luca Fazzini, con Parte_1
l'ausilio del Dott. Carlo Valsania e dell'Avv. Maria Letizia Ferraris, Gestori della crisi nominati dall'OCC Modello Torino;
lette le memorie integrative depositate dalla parte ricorrente e dall'OCC, su richiesta del Giudice;
esaminati i documenti allegati al ricorso e la relazione ex art. 269, comma 2, CCII redatta dai Parte_2 ascoltato il Giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che la debitrice risulta avere la residenza nel circondario del Tribunale di Torino;
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- la debitrice è persona fisica in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, non risultando in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso e la consistenza dell'attivo che si ipotizza ripartibile tra i creditori;
- al ricorso è stata allegata una relazione redatta dai Gestori della crisi nominati dall'OCC Modello Torino, la quale, in seguito all'integrazione depositata in data 2/12/2024, risulta completa dei contenuti previsti dall'art. 269, comma 2, CCII (la positiva valutazione circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda;
l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII); ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII;
considerato
- che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio della debitrice utilmente liquidabile ed i redditi percepiti dalla debitrice per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII;
- che il nucleo familiare della debitrice è composto da lei medesima, dal compagno e da un figlio;
- che la ricorrente percepisce un reddito mensile medio di € 1.170;
- che il compagno della ricorrente può contribuire alle spese per il mantenimento del nucleo familiare, percependo un reddito mensile medio pari ad € 1.797,50, mentre il figlio è minore e non risulta percepire alcun reddito;
- che nel ricorso e nella memoria integrativa depositata dagli OCC le spese mensili necessarie per il mantenimento del nucleo familiare della debitrice sono quantificate in € 2.138;
- che tale quantificazione appare congrua, risultando inferiore alla spesa mediana indicata dall'ISTAT per un nucleo familiare analogo a quello della ricorrente (cfr. rilevazioni ISTAT 2023);
- che i redditi medi mensili percepiti dalla ricorrente incidono sul totale dei redditi percepiti dal nucleo familiare in misura pari al 39,43%;
- che appare, pertanto, congruo determinare la quota di reddito della ricorrente necessario al mantenimento del nucleo familiare, la quale non sarà compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, in € 843 mensili, mentre la differenza sarà a carico del compagno della debitrice, estraneo alla procedura, quale contributo al mantenimento familiare;
- che il nominando Liquidatore valuterà, previa redazione dell'inventario, se i beni della debitrice abbiano o meno un valore di mercato tale da renderne opportuna l'acquisizione all'attivo della procedura ed economica la vendita, esponendo le sue valutazioni nel programma di liquidazione che sarà depositato e sottoposto all'approvazione del giudice delegato;
rilevato che nella memoria integrativa depositata dagli OCC si attesta che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori” (cfr. pag. 2); ritenuto che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio della debitrice saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 272 CCII, depositato e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il progetto di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII, con ciò potendosi presentare discostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata degli OCC;
ritenuto, letto l'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, di nominare un Liquidatore diverso dall'OCC; visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI;
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...]; nomina Giudice Delegato il dott. Stefano Miglietta;
nomina liquidatore il dott. ; Persona_1 invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
invita altresì, ai sensi dell'art. 275, comma 1, CCCII, il Liquidatore a riferire semestralmente al G.D. circa l'esecuzione del programma di liquidazione, con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, che la debitrice può trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo nel limite mensile di € 843,00; invita il debitore a inviare al Liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto (tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro (c.d. C.U.); dispone che il Liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio della C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone che il Liquidatore
- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
- notifichi la sentenza alla debitrice, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Torino, 16/1/2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott. Stefano Miglietta) (dott. Enrico Astuni)
riunito in composizione Collegiale in persona dei Magistrati
dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Antonia Mussa Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice est.
riunito in camera di consiglio per la definizione del procedimento unitario n. 547/2024, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Parte_1
, nata a [...] il [...], C.F. ,
[...] C.F._1 residente in [...]
* * * Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 16/10/2024 da , rappresentata dall'Avv. Luca Fazzini, con Parte_1
l'ausilio del Dott. Carlo Valsania e dell'Avv. Maria Letizia Ferraris, Gestori della crisi nominati dall'OCC Modello Torino;
lette le memorie integrative depositate dalla parte ricorrente e dall'OCC, su richiesta del Giudice;
esaminati i documenti allegati al ricorso e la relazione ex art. 269, comma 2, CCII redatta dai Parte_2 ascoltato il Giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che la debitrice risulta avere la residenza nel circondario del Tribunale di Torino;
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- la debitrice è persona fisica in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, non risultando in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso e la consistenza dell'attivo che si ipotizza ripartibile tra i creditori;
- al ricorso è stata allegata una relazione redatta dai Gestori della crisi nominati dall'OCC Modello Torino, la quale, in seguito all'integrazione depositata in data 2/12/2024, risulta completa dei contenuti previsti dall'art. 269, comma 2, CCII (la positiva valutazione circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda;
l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII); ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII;
considerato
- che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio della debitrice utilmente liquidabile ed i redditi percepiti dalla debitrice per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII;
- che il nucleo familiare della debitrice è composto da lei medesima, dal compagno e da un figlio;
- che la ricorrente percepisce un reddito mensile medio di € 1.170;
- che il compagno della ricorrente può contribuire alle spese per il mantenimento del nucleo familiare, percependo un reddito mensile medio pari ad € 1.797,50, mentre il figlio è minore e non risulta percepire alcun reddito;
- che nel ricorso e nella memoria integrativa depositata dagli OCC le spese mensili necessarie per il mantenimento del nucleo familiare della debitrice sono quantificate in € 2.138;
- che tale quantificazione appare congrua, risultando inferiore alla spesa mediana indicata dall'ISTAT per un nucleo familiare analogo a quello della ricorrente (cfr. rilevazioni ISTAT 2023);
- che i redditi medi mensili percepiti dalla ricorrente incidono sul totale dei redditi percepiti dal nucleo familiare in misura pari al 39,43%;
- che appare, pertanto, congruo determinare la quota di reddito della ricorrente necessario al mantenimento del nucleo familiare, la quale non sarà compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, in € 843 mensili, mentre la differenza sarà a carico del compagno della debitrice, estraneo alla procedura, quale contributo al mantenimento familiare;
- che il nominando Liquidatore valuterà, previa redazione dell'inventario, se i beni della debitrice abbiano o meno un valore di mercato tale da renderne opportuna l'acquisizione all'attivo della procedura ed economica la vendita, esponendo le sue valutazioni nel programma di liquidazione che sarà depositato e sottoposto all'approvazione del giudice delegato;
rilevato che nella memoria integrativa depositata dagli OCC si attesta che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori” (cfr. pag. 2); ritenuto che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio della debitrice saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 272 CCII, depositato e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il progetto di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII, con ciò potendosi presentare discostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata degli OCC;
ritenuto, letto l'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, di nominare un Liquidatore diverso dall'OCC; visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI;
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...]; nomina Giudice Delegato il dott. Stefano Miglietta;
nomina liquidatore il dott. ; Persona_1 invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
invita altresì, ai sensi dell'art. 275, comma 1, CCCII, il Liquidatore a riferire semestralmente al G.D. circa l'esecuzione del programma di liquidazione, con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, che la debitrice può trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo nel limite mensile di € 843,00; invita il debitore a inviare al Liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto (tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro (c.d. C.U.); dispone che il Liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio della C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone che il Liquidatore
- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
- notifichi la sentenza alla debitrice, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Torino, 16/1/2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott. Stefano Miglietta) (dott. Enrico Astuni)