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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 09/04/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1247/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
C.T. TRANSPORT S.R.L. (02427300351), in persona del l. r. p. t.;
OM LI ( ); C.F._1
rappresentati e difesi dagli avv. RUFFINI GEMINIO CESARE e RUFFINI NINO
GIORDANO, elettivamente domiciliati presso il relativo studio in VIA P.
BORSELLINO N. 22 42100 REGGIO EMILIA;
OPPONENTI contro
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PARMA - REGGIO
EMILIA (92189570341), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dalla dott. MASELLI ADRIANA e dall'avv. GRAMAZIO PAOLO, elettivamente domiciliato
C/O ITL DI PR E RE P.ZZA MATTEOTTI 9 43125 PARMA;
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni
Per le parti opponenti:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, previa
SOSPENSIONE ex art. 5 D. Lgs. n. 150/2011 dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
ACCOGLIERE il ricorso e per l'effetto DICHIARARE nulla, illegittima, infondata in fatto ed in diritto e, comunque, ANNULLARE l'ordinanza-ingiunzione impugnata per i motivi esposti in atti o con la migliore formula. In subordine RIDURRE al minimo l'entità della sanzione dovuta in ogni caso ma comunque con vittoria delle spese e dei compensi di lite».
Per la parte opposta:
«Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile, non fondato o come meglio il ricorso contro l'ordinanza ingiunzione n. 100/24, con condanna, altresì, del ricorrente al pagamento degli interessi di legge maturati dalla notifica del predetto provvedimento.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, ai sensi dell'art.9 dlgs. n.149/15.
Con compensazione delle spese in subordine».
Pag. 2 di 5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.12.2024, C.T. Transport s.r.l. e AS CO hanno proposto opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 100/2024, con la quale era stato ingiunto loro il pagamento di € 24.582,60 a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli artt. 4 bis co. 5 d.lgs. 181/2000 (mancata comunicazione tempestiva ai servizi per l'impiego della proroga del rapporto di lavoro di Zanellato Martina) e
18 co. 2 d.lgs. 276/2003 (per l'utilizzazione illecita della manodopera dei lavoratori
SU MA, TT VI e NE Vasile, avendo l'Ispettorato disconosciuto la genuinità dell'appalto stipuilato da C.T. Transport con Consorzio C.P. Group).
2. L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma – Reggio Emilia si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. Alla prima udienza di comparizione, è stata sollevata d'ufficio la questione dell'eventuale efficacia di giudicato nel presente giudizio della sentenza n. 837/2024 di questo Tribunale ed è stato assegnato termine alle parti per il deposito di memorie su tale questione.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso deve essere inammissibile per la sussistenza di precedente giudicato.
6. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudicato sostanziale, ai sensi dell'art. 2909 c.c., «fa stato a ogni effetto tra parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio che abbia gli identici elementi costitutivi dell'azione» (Cass. 21 febbraio 2019, n. 5138).
Pag. 3 di 5 7. Le parti opponenti hanno dato atto - con nota depositata in data 25.2.2025 - che è passata in giudicato, per mancata proposizione di appello nel termine di legge, la sentenza n. 837/2024 di questo Tribunale.
8. Tale pronuncia ha rigettato la domanda di accertamento negativo della sussistenza del credito di ITL nei confronti degli odierni opponenti enunciato nel verbale unico di accertamento e notificazione n. PR 00000/2021-080-01/02 del 24.2.2021; si tratta proprio dello stesso credito per il pagamento di sanzione amministrativa che è oggetto di ingiunzione nell'ordinanza opposta in questa sede.
9. La sentenza n. 837/2024, dunque, ha statuito con efficacia di giudicato sulla sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la legittima emissione dell'ordinanza-ingiunzione, sicché è precluso il riesame in questa sede delle medesime questioni.
10. Gli opponenti hanno infatti legittimamente ritenuto di impugnare direttamente il verbale di accertamento, ottenendo un'anticipazione della valutazione giurisdizionale della fondatezza dell'addebito contestato da ITL;
ciò però non può che comportare la preclusione della riproposizione delle stesse doglianze in sede di opposizione alla successiva ordinanza-ingiunzione, dato che altrimenti si avrebbe un'inammissibile duplicazione degli strumenti di tutela giurisdizionale, con elusione delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina dei mezzi di impugnazione.
11. Ciò anche in considerazione del fatto che, nel presente giudizio, sono coincidenti sia le parti, sia la causa petendi; solo il petitum formale è apparentemente diverso, essendo chiesto l'annullamento di un'ordinanza-ingiunzione. Ciononostante, da un lato, la domanda proposta in questa sede presuppone comunque l'accertamento dell'insussistenza del credito enunciato nel verbale di accertamento precedentemente impugnato, sicché il petitum sostanziale delle due cause può ritenersi identico;
dall'altro, si deve comunque ricordare che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «il mutamento della prospettazione giuridica tra due domande, aventi lo stesso fatto costitutivo della pretesa, è irrilevante ai fini della loro qualificazione in
Pag. 4 di 5 termini di diversità, con la conseguenza che è precluso al giudice il riesame dell'identico punto di diritto già accertato e risolto in via definitiva, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo giudizio» (Cass. 21 marzo 2024, n. 7555).
12. L'efficacia di giudicato copre dunque tutti gli accertamenti di fatto e di diritto contenuti nella sentenza n. 837/2024, restando possibile dedurre nella presente sede di opposizione solamente vizi propri dell'ordinanza-ingiunzione, che non risultano però contestati nel ricorso introduttivo del giudizio.
13.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
nella liquidazione, si è tenuto conto della definizione della causa in limine litis e dell'abbattimento del 20% previsto dall'art. 9 d.lgs. 149/2015 per il caso in cui l'Ispettorato del Lavoro sia difeso in giudizio da propri funzionari.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna C.T. Transport s.r.l. e AS CO, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma – Reggio Emilia delle spese di lite, che liquida in € 1.600,00, oltre 15% per spese generali,
i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 09/04/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
C.T. TRANSPORT S.R.L. (02427300351), in persona del l. r. p. t.;
OM LI ( ); C.F._1
rappresentati e difesi dagli avv. RUFFINI GEMINIO CESARE e RUFFINI NINO
GIORDANO, elettivamente domiciliati presso il relativo studio in VIA P.
BORSELLINO N. 22 42100 REGGIO EMILIA;
OPPONENTI contro
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PARMA - REGGIO
EMILIA (92189570341), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dalla dott. MASELLI ADRIANA e dall'avv. GRAMAZIO PAOLO, elettivamente domiciliato
C/O ITL DI PR E RE P.ZZA MATTEOTTI 9 43125 PARMA;
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni
Per le parti opponenti:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, previa
SOSPENSIONE ex art. 5 D. Lgs. n. 150/2011 dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
ACCOGLIERE il ricorso e per l'effetto DICHIARARE nulla, illegittima, infondata in fatto ed in diritto e, comunque, ANNULLARE l'ordinanza-ingiunzione impugnata per i motivi esposti in atti o con la migliore formula. In subordine RIDURRE al minimo l'entità della sanzione dovuta in ogni caso ma comunque con vittoria delle spese e dei compensi di lite».
Per la parte opposta:
«Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile, non fondato o come meglio il ricorso contro l'ordinanza ingiunzione n. 100/24, con condanna, altresì, del ricorrente al pagamento degli interessi di legge maturati dalla notifica del predetto provvedimento.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, ai sensi dell'art.9 dlgs. n.149/15.
Con compensazione delle spese in subordine».
Pag. 2 di 5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.12.2024, C.T. Transport s.r.l. e AS CO hanno proposto opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 100/2024, con la quale era stato ingiunto loro il pagamento di € 24.582,60 a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli artt. 4 bis co. 5 d.lgs. 181/2000 (mancata comunicazione tempestiva ai servizi per l'impiego della proroga del rapporto di lavoro di Zanellato Martina) e
18 co. 2 d.lgs. 276/2003 (per l'utilizzazione illecita della manodopera dei lavoratori
SU MA, TT VI e NE Vasile, avendo l'Ispettorato disconosciuto la genuinità dell'appalto stipuilato da C.T. Transport con Consorzio C.P. Group).
2. L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma – Reggio Emilia si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. Alla prima udienza di comparizione, è stata sollevata d'ufficio la questione dell'eventuale efficacia di giudicato nel presente giudizio della sentenza n. 837/2024 di questo Tribunale ed è stato assegnato termine alle parti per il deposito di memorie su tale questione.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso deve essere inammissibile per la sussistenza di precedente giudicato.
6. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudicato sostanziale, ai sensi dell'art. 2909 c.c., «fa stato a ogni effetto tra parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio che abbia gli identici elementi costitutivi dell'azione» (Cass. 21 febbraio 2019, n. 5138).
Pag. 3 di 5 7. Le parti opponenti hanno dato atto - con nota depositata in data 25.2.2025 - che è passata in giudicato, per mancata proposizione di appello nel termine di legge, la sentenza n. 837/2024 di questo Tribunale.
8. Tale pronuncia ha rigettato la domanda di accertamento negativo della sussistenza del credito di ITL nei confronti degli odierni opponenti enunciato nel verbale unico di accertamento e notificazione n. PR 00000/2021-080-01/02 del 24.2.2021; si tratta proprio dello stesso credito per il pagamento di sanzione amministrativa che è oggetto di ingiunzione nell'ordinanza opposta in questa sede.
9. La sentenza n. 837/2024, dunque, ha statuito con efficacia di giudicato sulla sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la legittima emissione dell'ordinanza-ingiunzione, sicché è precluso il riesame in questa sede delle medesime questioni.
10. Gli opponenti hanno infatti legittimamente ritenuto di impugnare direttamente il verbale di accertamento, ottenendo un'anticipazione della valutazione giurisdizionale della fondatezza dell'addebito contestato da ITL;
ciò però non può che comportare la preclusione della riproposizione delle stesse doglianze in sede di opposizione alla successiva ordinanza-ingiunzione, dato che altrimenti si avrebbe un'inammissibile duplicazione degli strumenti di tutela giurisdizionale, con elusione delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina dei mezzi di impugnazione.
11. Ciò anche in considerazione del fatto che, nel presente giudizio, sono coincidenti sia le parti, sia la causa petendi; solo il petitum formale è apparentemente diverso, essendo chiesto l'annullamento di un'ordinanza-ingiunzione. Ciononostante, da un lato, la domanda proposta in questa sede presuppone comunque l'accertamento dell'insussistenza del credito enunciato nel verbale di accertamento precedentemente impugnato, sicché il petitum sostanziale delle due cause può ritenersi identico;
dall'altro, si deve comunque ricordare che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «il mutamento della prospettazione giuridica tra due domande, aventi lo stesso fatto costitutivo della pretesa, è irrilevante ai fini della loro qualificazione in
Pag. 4 di 5 termini di diversità, con la conseguenza che è precluso al giudice il riesame dell'identico punto di diritto già accertato e risolto in via definitiva, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo giudizio» (Cass. 21 marzo 2024, n. 7555).
12. L'efficacia di giudicato copre dunque tutti gli accertamenti di fatto e di diritto contenuti nella sentenza n. 837/2024, restando possibile dedurre nella presente sede di opposizione solamente vizi propri dell'ordinanza-ingiunzione, che non risultano però contestati nel ricorso introduttivo del giudizio.
13.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
nella liquidazione, si è tenuto conto della definizione della causa in limine litis e dell'abbattimento del 20% previsto dall'art. 9 d.lgs. 149/2015 per il caso in cui l'Ispettorato del Lavoro sia difeso in giudizio da propri funzionari.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna C.T. Transport s.r.l. e AS CO, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma – Reggio Emilia delle spese di lite, che liquida in € 1.600,00, oltre 15% per spese generali,
i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 09/04/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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