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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/04/2025, n. 2910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2910 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14173 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
), rappresentata e difesa dall'avv. Davide Angelucci, del Controparte_1 P.IVA_1
Foro di Roma, indirizzo PEC: ; Email_1
-attore-
CONTRO
[...]
Controparte_2
( ) rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
[...] P.IVA_2
Stato, presso gli uffici della quale, siti a , via Freguglia n. 1, ha eletto domicilio;
CP_2
-convenuta-
Conclusioni: parte attorea: “ - accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia del provvedimento di risoluzione n. 10398 della Amministrazione convenuta o comunque disappalicarlo;
- accertare e dichiarare il diritto di al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti, per i titoli tutti indicati nel corpo dell'atto, quantificati nella misura complessiva di € 197.940,72 e, per l'effetto, condannare il Controparte_3 OO.PP. per la e l' , Sezione territoriale di , in persona del legale rappresentante p.t., al CP_2 CP_2 CP_2 pagamento della suddetta somma in favore di in persona del legale rappresentante p.t., ovvero Controparte_1 quella maggiore o minore che il giudice riterrà di giustizia, determinata anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex artt. 1218 e 1223 c.c. ovvero, in via subordinata, ex art. 2043 c.c. ovvero, in via del tutto subordinata, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.; il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. parte convenuta: “Voglia l'ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, rigettare tutte le domande della società attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale, a conferma della legittimità del decreto del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per la e l'Emilia-Romagna n. 10398 del 13 giugno 2023, accertare e CP_2 dichiarare la risoluzione del contratto rep. n. 6012 del 118 dicembre 2012 per fatto e colpa dell'appaltatrice
[...]Controparte ai sensi dell'art. 136 del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e degli artt. 1454, nonché 1453 e 1455 cod. civ..Con la rifusione delle spese processuali”.
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio, Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Milano il allegando, in sintesi, che: Controparte_2
a) a seguito di gara per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori del Gabinetto regionale di polizia scientifica, risultò aggiudicataria la parte attorea, la quale concluse il CP_2
convenuto, in data 18.12.2012, un contratto di appalto pubblico;
b) solo in data 13 giugno 2013, con un ritardo di circa 5 mesi, dopo l'approvazione del progetto esecutivo, venne sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, con termine di ultimazione previsto per la data del 12 giugno 2014; c) nuove necessità impiantistiche dei responsabili tecnici della committente pubblica sfociarono in una perizia in variante che comportò la sospensione dei lavori a partire dal 2 aprile 2014 che ripresero, in data 28 aprile 2016, dopo 757 giorni di fermo cantiere;
d) in data 29 agosto 2016 venne comunicata una nuova sospensione dei lavori e all'esito della iscrizione di riserve da parte della società appaltatrice, quest'ultima promosse un giudizio dinanzi al Tribunale di Milano;
e) in data 7.8.2020, le parti conclusero un accordo transattivo in relazione al contenzioso in essere, nell'ambito del quale venne espressamente previsto, alla clausola 7, che i lavori già realizzati dovessero ritenersi regolarmente eseguiti ed accettati dall'Amministrazione committente;
f) dopo la sottoscrizione dell'accordo transattivo, dovette sottoscrivere un apposito atto di sottomissione, con Controparte_1 allegato verbale di concordamento di nuovi prezzi facente riferimento all'approvazione di una perizia di variante dell'opera che era stata, poi, effettivamente approvata dal Ministero, di talchè l'importo complessivo dei lavori venne incrementato in euro 1.522.624,19; g) in data 11.12.2020, i contraenti sottoscrissero il verbale di ripresa dei lavori con fissazione di nuovo termine di 180 giorni per il completamento degli stessi e, nel mese di giugno 2021, l'appaltatrice, avendo quasi terminato l'opera, inviò alla direzione lavori uno “status dei lavori”; h) sennonchè, proprio a partire dal giugno del 2021, il D.L., senza l'emissione di alcun provvedimento formale, sospese i lavori, sul presupposto della necessità di una ulteriore e nuova variante in corso d'opera, che non venne, tuttavia, definita dalla stazione appaltante;
i) peraltro, la stazione appaltante neppure provvide alla liquidazione dei lavori eseguiti dopo la transazione e fino a quel momento dell'importo di euro 923.085,19 e, soltanto, il
22.11.2021 la stazione appaltante emise il certificato di pagamento relativo al IV SAL per un importo pari ad euro 335.390,00; l) tuttavia, il in data 28.2.2022, emise il medesimo certificato di CP_2
pagamento relativo al IV SAL per un minore importo, in ragione della ritenuta esistenza, nel precedente certificato, di un errore contabile, senza neppure pagare l'importo così come autoridotto;
m) successivamente, la società appaltatrice intimò alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1454 c.c., di provvedere al pagamento di quanto dovuto in relazione al IV SAL nonché di risolvere le problematiche
2 in essere al fine della ripresa dei lavori;
n) visto che la predetta intimazione rimase priva di risposta, instaurò un secondo procedimento dinanzi al Tribunale di Milano R.g.n. Controparte_1
22107/2022, per ottenere, in via principale, la dichiarazione, a norma dell'art. 1454 c.c., di risoluzione di diritto del contratto di appalto ovvero, in subordine, una pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto per grave inadempimento delle Stazione appaltante, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.; in ogni caso, chiese la condanna dal al pagamento del prezzo dei lavori eseguiti e la differenza CP_2
tra il valore venale dei lavori eseguiti ed il loro prezzo contrattualizzato nonché il risarcimento dei danni patiti per spese generali infruttifere, ritardata percezione dell'utile, mancato utile nonché per lesione della propria immagine;
o) nelle more del giudizio, la Stazione appaltante emise il decreto di risoluzione contrattuale n. 10398, adducendo, quale motivazione che, nella relazione del D.L. del
12.07.2022, vennero riscontrati i seguenti vizi:“1) Il controsoffitto del laboratorio è in lastre di cartongesso e non in lastre metalliche di acciaio e non può essere accettato dall' ; 2) Le CP_4
porte del laboratorio sono normali porte, anziché porte REI 120 come previsto e non possono essere accettate dall' ; 3) Gli impianti non sono terminati e pertanto le dichiarazioni di CP_4
conformità fornite ex DM 37/08 non possono essere accettate;
prima occorre terminare gli impianti ed eseguire il collaudo degli stessi ai fini dell'accettazione (cfr. doc. n. 27 decreto di risoluzione); p) il provvedimento di risoluzione ex art. 136 D.lgs. 163/2006, non solo, è privo dei presupposti normativi non essendoci alcun grave inadempimento ascrivibile alla società appaltatrice, come si desume dalla conclusioni del CTU nel giudizio in corso R.g.n. 22107/2022, ma cagionò danni alla società attorea, sotto il profilo della perdita di chance e della lesione curriculare e reputazionale.
Si è ritualmente costituito in giudizio, in data 14.06.2021, Controparte_2
deducendo, in sintesi, che: a) il D.L., già con comunicazione del 4.06.2021, rilevò la non conformità al progetto sia dei controsoffitti, sia delle porte interne e, in data 21.09.2021, convocò l'impresa appaltatrice per il giorno 30.09.2021 per la stesura dello stato di avanzamento lavori;
b) la Stazione appaltante, già il 22.11.2021, aveva emesso il certificato di pagamento relativo al IV SAL per un importo di euro 304.900,00, il quale si rivelò errato essendo emersa l'esistenza di un errore materiale e, pertanto, in data 28.2.2022, il Responsabile Unico del procedimento adottò un nuovo certificato di pagamento per l'importo di euro 296.300,00, richiedendo alla società Controparte_1
l'emissione di apposita nota di credito per la differenza;
c) tuttavia, la società appaltatrice contestò la comunicazione del R.U.P. adducendo, altresì, l'esistenza di un suo maggior credito per i lavori eseguiti;
d) conseguentemente, il R.U.P., proprio “al fine di evitare l'insorgere di contenzioso”, richiese al D.L. di verificare nuovamente il ed il D.L. fissò un incontro in cantiere per il giorno 12.7.2022; e) Pt_1
tuttavia, la società non partecipò a tale incontro, dando atto di aver notificato atto di citazione per
3 ottenere la risoluzione del contratto e il pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti oltre al risarcimento del danno;
f) sennonché, all'esito del sopralluogo del 12.7.2022, il D.L. confermò i conteggi di cui al certificato di pagamento emesso per l'importo di euro 296.300,00 e, nel contempo, evidenziò la non rispondenza al progetto esecutivo dei pannelli utilizzati per il controsoffitto dei laboratori e delle porte installate nonché “l'inaccettabilità” delle dichiarazioni di conformità degli impianti rese dall'appaltatrice poiché riferite ad impianti, in realtà, non completati;
conseguentemente, venne assegnato alla stessa termine di giorni 30 per provvedere ad eliminare i difetti, i quali non vennero emendati dall'appaltatrice; g) in ragione di quanto esposto, la mancata liquidazione dei lavori eseguiti così come il mancato completamento dell'opera, nonostante l'invito rivolto, furono esclusivamente ascrivibili alla condotta dell'appaltatrice, circostanze che portano il R.U.P., in da
20.02.2023, a proporre di disporre la risoluzione del contratto a norma dell'art. 136 D.lgs. 163/2006; h) previo voto favorevole del Comitato Tecnico Amministrativo, il provveditore interregionale alle opere pubbliche dispone la risoluzione del contratto di appalto pubblico.
Verificata la regolarità del contraddittorio e svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c. è stata fissata la prima udienza, rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione - nel corso della quale non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione a norma dell'art. 185 c.p.c. - sono state rigettate le prove costituende articolate ed è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini perentori massimi ex art. 189 c.p.c.
1. La società attorea ha agito in giudizio nei confronti della Stazione Controparte_1
Appaltante per ottenere, non solo, la declaratoria dell'insussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto - esercitata in via unilaterale a norma dell'art. 136 D.lgs. 163/2006 dal CP_2
convenuto - ma anche, per la condanna al risarcimento dei danni conseguenza subiti dall'illegittimo provvedimento dell'Amministrazione pubblica.
In via preliminare, non appare superfluo rammentare che le controversie che hanno ad oggetto il provvedimento di risoluzione anticipata del contratto adottato per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, a norma dell'art.163 D.Lgs.n.163/2006, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, perché attinenti alla fase esecutiva e per la ragione che l'atto risolutivo va qualificato come una forma di autotutela contrattuale riconosciuta alla pubblica amministrazione che incide sul diritto soggettivo del contraente privato (cfr. Cass.Sez.Un.n.10705/2017).
Sempre preliminarmente, si rileva che costituisce circostanza pacifica, oltre che documentata, che le parti, anche in relazione al contratto di appalto di cui si tratta, a seguito dell'insorgere di un precedente
4 contenzioso, in data 7.8.2020, con riferimento allo stato d'esecuzione dell'appalto allora in essere, e cioè quello già contabilizzato nei primi tre SAL, sottoscrissero un atto di transazione a tacitazione delle reciproche pretese di allora. Conseguentemente, ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni di legge dell'atto di risoluzione, il contegno delle parti deve valutarsi unicamente con riferimento al periodo successivo alla richiamata transazione ed alla ripresa dei lavori avvenuta in data
11.12.2020.
Ancora in via preliminare, come confermato anche dai difensori nella udienza di rimessione della causa in decisione a norma dell'art. 189 c.p.c., il secondo contenzioso richiamato dalle parti, già pendente (e in fase decisoria) al momento dell'istaurazione della presente causa, si è concluso con sentenza della
Sezione Settima Civile n.9134/2024 del 22.10.2024 est. , in forza della quale è stato CP_5 dichiarato “risolto il contratto per il quale è causa per fatto e colpa del Controparte_2
e il è stato condannato “al pagamento, in
[...] Controparte_2 favore della a titolo di restitutio in integrum, della somma di € 737.814,63 Controparte_1 diminuita di quanto già corrisposto dall'Amministrazione, a titolo di sorte capitale ed interessi, in esecuzione della precedente ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa in data 22.3.2023” nonché “al pagamento, in favore della a titolo di risarcimento del danno, della somma Controparte_1 di € 81.386,88”.
Tanto premesso, sulla base delle allegazioni delle parti e, soprattutto, delle prove precostituite agli atti, non vi sono ragioni per discostarsi dalle argomentazioni e conclusioni raggiunte dall'estensore della sentenza n. 9134/2024, inerenti alla mancanza di inadempimenti o ritardi ascrivibili alla società appaltatrice nell'esecuzione delle obbligazioni del contratto di appalto pubblico oggetto di causa, con conseguente insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti di cui all'art. 136 commi D.lgs.
163/2006.
Nello specifico, il decreto di risoluzione del contratto, emanato dal Provveditore in data 12.06.2023, si fonda, sia sulla sussistenza di vizi e difformità riscontrati nel sopralluogo eseguito in data 12.07.2022 e non emendati dalla impresa appaltatrice - nonostante il termine indicato dal convenuto a CP_2 norma dell'art. 136 commi 4,5 e 6 D.lgs. cit. - sia sul mancato completamento degli impianti – e, quindi, dell'opera - che precluse la fornitura di idonee dichiarazioni di conformità.
Il convenuto, entro il termine perentorio delle preclusioni assertive, ha, altresì, specificato CP_2
che il provvedimento di risoluzione sopra richiamato, essendo disciplinato dai commi 4,5, e 6, è fondato sul “ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto alla previsioni del programma e dalla permanenza dell'inadempimento oltre il termine assegnato per porvi rimedio”.
Orbene, quanto alle problematiche del controsoffitto del laboratorio, il provvedimento di risoluzione
5 riporta che lo stesso “è in lastre di cartongesso e non in lastre metalliche di acciaio e non può essere accettato dall' ”. CP_4
Sennonché, come osservato dal CTU nel giudizio R.g.n. 22107/2022 e recepito dal giudice nella sentenza n. 9134/24 “Quanto al difetto alla controsoffittatura, consistente nella realizzazione della stessa, all'interno dei laboratori al piano interrato dell'edificio C, in pannelli di fibra naturale in luogo che in pannelli metallici, deve, infatti, rilevarsi che, come correttamente osservato dal C.T.U., poiché la più volte richiamata transazione espressamente prevede che le lavorazioni eseguite fino a
Cont quel momento dalla dovevano intendersi (salvo l'obbligo dell'appaltatrice di produrre le “relative schede tecniche e certificazioni ove richieste”) regolarmente eseguite, accettate e collaudate, la maggior porzione della controsoffittatura di cui si tratta eseguita prima della transazione (ed inserita, infatti, nei primi due SAL) non può considerarsi difforme, con la conseguenza che la difformità di cui si discute riguarda, in realtà, soltanto 43,95 mq di superficie e si risolve, dunque, in un difetto relativo ad una parte dell'opera avente il modesto valore di circa € 1.500,00 ed ovviabile con l'ancor più modesta attività di rimozione dei pannelli errati, il cui costo è stato stimato dal C.T.U. in € 377.09”.
Quanto ai vizi, sempre riportati nel provvedimento di risoluzione anticipata, afferenti alle porte del laboratorio, si recepiscono le argomentazioni contenute nella sentenza n. 9134/2024: “Analoghe considerazioni devono, poi, svolgersi anche con riferimento all'avvenuta installazione, nel laboratorio chimico al piano interrato dell'edificio C, di talune porte non conformi al previsto standard REI 90, trattandosi di lavorazione in relazione alla quale alcuna liquidazione era avvenuta nei precedenti SAL
e, comunque, anch'essa facilmente emendabile attraverso la semplice sostituzione delle porte installate.
D'altronde, che il mancato pagamento di acconti da parte della stazione appaltante dopo la ripresa dei lavori non possa “giustificarsi”, in termini sinallagmatici, in relazione alla presenza delle modeste difformità delle quali si è detto emerge chiaramente dalla stessa condotta assunta dall'Amministrazione convenuta prima dell'introduzione del presente giudizio.
Al riguardo deve, infatti, in primo luogo, rilevarsi, che la stazione appaltante, prima dell'introduzione del presente giudizio, non ha, in realtà, in alcun modo, sollecitato l'eliminazione delle suddette difformità, essendosi unicamente limitata, attraverso la comunicazione del proprio D.L. del 12.6.2021
(doc. n. 10 in produzione attorea), a rilevarne la presenza, disponendo la “sospensione” delle relative specifiche lavorazioni.
Va, poi, rilevato, in senso invero assolutamente assorbente, che l'Amministrazione convenuta, successivamente all'indicata transazione ed alla conseguente ripresa dei lavori, ha essa stessa provveduto ad emettere, sia pure soltanto in data 22.11.2021 e per l'importo di € 304.900,00 (per
6 quanto sopra detto, e per quanto meglio si vedrà in appresso, inferiore al valore dei lavori Cont effettivamente eseguiti dalla successivamente al III SAL), un certificato di pagamento relativo alla quarta rata d'acconto nonché, in data 28.2.2022, a “rettificare” il medesimo certificato di pagamento riemettendolo per il minore importo di € 296.300,00, così dimostrando inequivocabilmente che la presenza delle predette modeste difformità di cui si è detto non fosse, di per sé, in alcun modo ostativa alla liquidazione di ulteriori acconti in relazione al valore delle lavorazioni effettivamente e correttamente eseguite dall'appaltatrice.
Né, deve pure rilevarsi, il mancato pagamento da parte dell'Amministrazione convenuta di qualsivoglia acconto, successivamente alla ripresa dei lavori avvenuta in data 11.12.2020, in relazione all'avanzare dell'esecuzione dell'opera può trovare “giustificazione” in relazione alla mancata Cont emissione da parte della della nota di credito che la stazione appaltante aveva chiesto emettersi a seguito della cennata rettifica dell'emesso certificato di pagamento relativo al IV SAL.
E ciò sia perché l'emissione da parte dell'appaltatrice di fattura di importo corrispondente a quello indicato nel certificato di pagamento del 22.11.2021, di per sé, non certo rappresentava una circostanza impeditiva del pagamento del minore importo indicato nel certificato “rettificato” del
28.2.2022 sia, e soprattutto, perché, sempre per quanto sopra detto e per quanto meglio si vedrà in
Cont appresso, già nel giugno del 2021, le lavorazioni eseguite dalla avevano, in realtà, un valore nettamente superiore tanto a quello indicato nel certificato di pagamento del 22.11.2021 quanto (a fortiori) a quello indicato nel certificato “rettificato” del 28.2.2022”.
Quanto all'inidoneità delle certificazioni, relative agli impianti, consegnate dalla
[...]
trattasi di eccezione del tutto contrastante con i fatti dedotti dalla convenuta: come Controparte_1 specificato sentenza n. 9134/2024, sono “impianti che, secondo la stessa prospettazione dell'Amministrazione convenuta, non sono stati terminati ed in relazione ai quali, dunque, alcuna dichiarazione di conformità avrebbe potuto essere validamente rilasciata”.
Quanto alla mancata conclusione dell'opera “ va poi, osservato che, sulla scorta del contenuto delle comunicazioni prodotte in atti, deve effettivamente ritenersi che l'Amministrazione convenuta, per ragioni proprie, abbia, di fatto, determinato la sospensione dei lavori fin dal giugno 2021, così impedendo all'appaltatrice di portarli a termine. Già dalla più volte richiamata comunicazione del
D.L. del 12.6.2021” (doc. n. 11 in produzione attorea) “emerge, infatti, come lo stesso D.L., abbia manifestato la necessità, “al di fuori delle non conformità” (ossia delle modeste difformità delle quali si è detto), “di una variante in corso d'opera” (successivamente mai formalizzata) “per
l'implementazione di talune opere richieste dalla Polizia scientifica”.
Che tale situazione si sia, poi, di fatto, concretata in un'illegittima sospensione dei lavori da parte della
7 stazione appaltante emerge, poi, “dal contenuto delle successive comunicazioni intercorse tra le parti. Cont Per un verso, infatti, rileva che, pur a fronte delle comunicazioni promananti dalla (ed indirizzate sia al D.L. che al r.u.p.) del 13.8.2021” (doc. n. 13 in produzione attorea) e del 9.9.2021 (doc. n. 19 in produzione attorea) “facenti espresso riferimento ad uno stato di sospensione dei lavori legato all'annunciata necessità di introdurre una variante da parte dell'Amministrazione, non risulta in alcun modo che la stazione appaltante abbia negato tale circostanza o abbia o, comunque, in qualche modo sollecitato il completamento dei lavori secondo il progetto originario (rectius secondo il progetto risultante dalla precedente variante formalmente introdotta in occasione della più volte citata transazione)”.
In altri termini, in relazione ai rilievi sul mancato completamento dell'opera e sul ritardo, si osserva che la sospensione di fatto dei lavori da parte del D.L., unitamente alla necessità di una ulteriore perizia in variante richiesta solo nell'agosto 2021 dalla Stazione appaltante come anche la convocazione di riunioni per la variante sono fatti ascrivibili esclusivamente al convenuto e non di certo alla CP_2
impresa appaltatrice.
Nondimeno, il convenuto, già inadempiente all'obbligazione di pagamento in relazione agli CP_2
stati di avanzamento lavori, non poteva, quindi, invocare – nell'atto di risoluzione – ritardi, lungaggini e inerzie della appaltatrice, peraltro neppure non provate.
In punto di ritardo, difatti, lo stesso R.U.P., nella comunicazione del 3.3.2022 (doc. n. 25 in produzione attorea), successiva alla diffida ad adempiere intimata dalla in data Controparte_1
1.3.2022, invitò il D.L. a comunicare la data nella quale sarebbe stata disposta la ripresa dei lavori nonché ad inviare bozza delle varianti ritenute necessarie.
Conseguentemente, il “definitivo fallimento del programma negoziale deve effettivamente ascriversi alla condotta di grave inadempimento della stazione appaltante consistente, per un verso, nell'aver operato una illegittima sospensione di fatto dei lavori fin dal giugno 2021 e, per altro verso (e soprattutto), nel non aver provveduto al pagamento dei dovuti acconti in relazione alle lavorazioni effettivamente eseguite dall'appaltatrice”.
Sulla base delle argomentazioni svolte, in accoglimento della domanda attorea, deve accertarsi l'insussistenza dei presupposti della risoluzione unilaterale adottata dal convenuto. CP_2
2. Le argomentazioni sulla insussistenza di inadempimenti ascrivibili alla parte appaltatrice non possono che comportare, a fortiori, il rigetto, non solo, della domanda riconvenzionale, avanzata dalla
Amministrazione convenuta, di risoluzione del contratto a norma dell'art. 136 del D.lgs. 163 del 2006, ma anche delle domande riconvenzionali fondate sugli artt. 1454 e 1453 cc., le quali presuppongono, comunque, la non scarsa importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c.
8 3. Non merita accoglimento neppure la domanda di risarcimento dei danni articolata dalla parte attorea.
Nello specifico, in relazione all'asserito danno da perdita di chance, si rileva che parte attorea non ha allegato, entro il termine perentorio delle preclusioni assertive, né provato, entro il termine perentorio delle preclusioni assertive, quali conseguenze avrebbe subito dalla condotta della Amministrazione convenuta.
Difatti, la stessa non ha depositato le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. e, nell'atto di citazione, si è limitata ad allegare genericamente che “il vantaggio di concorrere nelle procedure selettive al pari altri concorrenti è irrimediabilmente sfumato come conseguenza del provvedimento di risoluzione, del tutto ingiustamente”.
Quanto al danno curriculare, tale voce di pregiudizio consiste nell'impossibilità di utilizzare le referenze derivanti dalla esecuzione dell'appalto nell'ambito di futuri ed eventuali procedimenti di gara ai quali l'impresa danneggiata potrebbe partecipare.
Si ricorda che non può trattarsi di voce di danno c.d. in re ipsa: la parte danneggiata deve rigorosamente allegare il pregiudizio patito e fornire quantomeno argomenti probatori sull'an.
Spettava, dunque, all'attrice allegare e fornire quantomeno specifici argomenti di prova che senza l'adozione del provvedimento di risoluzione avrebbe verosimilmente avuto una “specifica possibilità” di incrementare le proprie qualifiche e il proprio fatturato.
Quanto, poi, al danno alla reputazione, è sufficiente rilevare che l'attrice, entro i termini perentori delle preclusioni, non ha dedotto alcuna specifica circostanza fattuale dalla quale avrebbe potuto inferirsi che dalla condotta della stazione appaltante le sia derivato un discredito nei confronti del settore imprenditoriale di riferimento.
4. Le spese processuali devono essere integralmente compensate, attesa la soccombenza reciproca delle parti.
Difatti, da un lato, sono state rigettate le domande di risarcimento del danno articolate dalla impresa appaltatrice;
dall'altro, sono state ritenute totalmente infondate le domande di risoluzione del contratto articolate dalla Stazione appaltatane.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) in accoglimento della domanda di accerta l'insussistenza dei Controparte_1
presupposti della risoluzione anticipata del contratto adottata con provvedimento n. 10398, dalla parte convenuta, a norma dell'art.163 D.Lgs.n.163/2006;
2) rigetta le domande di risarcimento del danno articolate da Controparte_1
9 3) rigetta le domande riconvenzionali di risoluzione del contratto di appalto pubblico articolate dal
Controparte_2
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Milano il 5 aprile 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
), rappresentata e difesa dall'avv. Davide Angelucci, del Controparte_1 P.IVA_1
Foro di Roma, indirizzo PEC: ; Email_1
-attore-
CONTRO
[...]
Controparte_2
( ) rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
[...] P.IVA_2
Stato, presso gli uffici della quale, siti a , via Freguglia n. 1, ha eletto domicilio;
CP_2
-convenuta-
Conclusioni: parte attorea: “ - accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia del provvedimento di risoluzione n. 10398 della Amministrazione convenuta o comunque disappalicarlo;
- accertare e dichiarare il diritto di al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti, per i titoli tutti indicati nel corpo dell'atto, quantificati nella misura complessiva di € 197.940,72 e, per l'effetto, condannare il Controparte_3 OO.PP. per la e l' , Sezione territoriale di , in persona del legale rappresentante p.t., al CP_2 CP_2 CP_2 pagamento della suddetta somma in favore di in persona del legale rappresentante p.t., ovvero Controparte_1 quella maggiore o minore che il giudice riterrà di giustizia, determinata anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex artt. 1218 e 1223 c.c. ovvero, in via subordinata, ex art. 2043 c.c. ovvero, in via del tutto subordinata, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.; il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. parte convenuta: “Voglia l'ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, rigettare tutte le domande della società attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale, a conferma della legittimità del decreto del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per la e l'Emilia-Romagna n. 10398 del 13 giugno 2023, accertare e CP_2 dichiarare la risoluzione del contratto rep. n. 6012 del 118 dicembre 2012 per fatto e colpa dell'appaltatrice
[...]Controparte ai sensi dell'art. 136 del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e degli artt. 1454, nonché 1453 e 1455 cod. civ..Con la rifusione delle spese processuali”.
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio, Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Milano il allegando, in sintesi, che: Controparte_2
a) a seguito di gara per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori del Gabinetto regionale di polizia scientifica, risultò aggiudicataria la parte attorea, la quale concluse il CP_2
convenuto, in data 18.12.2012, un contratto di appalto pubblico;
b) solo in data 13 giugno 2013, con un ritardo di circa 5 mesi, dopo l'approvazione del progetto esecutivo, venne sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, con termine di ultimazione previsto per la data del 12 giugno 2014; c) nuove necessità impiantistiche dei responsabili tecnici della committente pubblica sfociarono in una perizia in variante che comportò la sospensione dei lavori a partire dal 2 aprile 2014 che ripresero, in data 28 aprile 2016, dopo 757 giorni di fermo cantiere;
d) in data 29 agosto 2016 venne comunicata una nuova sospensione dei lavori e all'esito della iscrizione di riserve da parte della società appaltatrice, quest'ultima promosse un giudizio dinanzi al Tribunale di Milano;
e) in data 7.8.2020, le parti conclusero un accordo transattivo in relazione al contenzioso in essere, nell'ambito del quale venne espressamente previsto, alla clausola 7, che i lavori già realizzati dovessero ritenersi regolarmente eseguiti ed accettati dall'Amministrazione committente;
f) dopo la sottoscrizione dell'accordo transattivo, dovette sottoscrivere un apposito atto di sottomissione, con Controparte_1 allegato verbale di concordamento di nuovi prezzi facente riferimento all'approvazione di una perizia di variante dell'opera che era stata, poi, effettivamente approvata dal Ministero, di talchè l'importo complessivo dei lavori venne incrementato in euro 1.522.624,19; g) in data 11.12.2020, i contraenti sottoscrissero il verbale di ripresa dei lavori con fissazione di nuovo termine di 180 giorni per il completamento degli stessi e, nel mese di giugno 2021, l'appaltatrice, avendo quasi terminato l'opera, inviò alla direzione lavori uno “status dei lavori”; h) sennonchè, proprio a partire dal giugno del 2021, il D.L., senza l'emissione di alcun provvedimento formale, sospese i lavori, sul presupposto della necessità di una ulteriore e nuova variante in corso d'opera, che non venne, tuttavia, definita dalla stazione appaltante;
i) peraltro, la stazione appaltante neppure provvide alla liquidazione dei lavori eseguiti dopo la transazione e fino a quel momento dell'importo di euro 923.085,19 e, soltanto, il
22.11.2021 la stazione appaltante emise il certificato di pagamento relativo al IV SAL per un importo pari ad euro 335.390,00; l) tuttavia, il in data 28.2.2022, emise il medesimo certificato di CP_2
pagamento relativo al IV SAL per un minore importo, in ragione della ritenuta esistenza, nel precedente certificato, di un errore contabile, senza neppure pagare l'importo così come autoridotto;
m) successivamente, la società appaltatrice intimò alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1454 c.c., di provvedere al pagamento di quanto dovuto in relazione al IV SAL nonché di risolvere le problematiche
2 in essere al fine della ripresa dei lavori;
n) visto che la predetta intimazione rimase priva di risposta, instaurò un secondo procedimento dinanzi al Tribunale di Milano R.g.n. Controparte_1
22107/2022, per ottenere, in via principale, la dichiarazione, a norma dell'art. 1454 c.c., di risoluzione di diritto del contratto di appalto ovvero, in subordine, una pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto per grave inadempimento delle Stazione appaltante, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.; in ogni caso, chiese la condanna dal al pagamento del prezzo dei lavori eseguiti e la differenza CP_2
tra il valore venale dei lavori eseguiti ed il loro prezzo contrattualizzato nonché il risarcimento dei danni patiti per spese generali infruttifere, ritardata percezione dell'utile, mancato utile nonché per lesione della propria immagine;
o) nelle more del giudizio, la Stazione appaltante emise il decreto di risoluzione contrattuale n. 10398, adducendo, quale motivazione che, nella relazione del D.L. del
12.07.2022, vennero riscontrati i seguenti vizi:“1) Il controsoffitto del laboratorio è in lastre di cartongesso e non in lastre metalliche di acciaio e non può essere accettato dall' ; 2) Le CP_4
porte del laboratorio sono normali porte, anziché porte REI 120 come previsto e non possono essere accettate dall' ; 3) Gli impianti non sono terminati e pertanto le dichiarazioni di CP_4
conformità fornite ex DM 37/08 non possono essere accettate;
prima occorre terminare gli impianti ed eseguire il collaudo degli stessi ai fini dell'accettazione (cfr. doc. n. 27 decreto di risoluzione); p) il provvedimento di risoluzione ex art. 136 D.lgs. 163/2006, non solo, è privo dei presupposti normativi non essendoci alcun grave inadempimento ascrivibile alla società appaltatrice, come si desume dalla conclusioni del CTU nel giudizio in corso R.g.n. 22107/2022, ma cagionò danni alla società attorea, sotto il profilo della perdita di chance e della lesione curriculare e reputazionale.
Si è ritualmente costituito in giudizio, in data 14.06.2021, Controparte_2
deducendo, in sintesi, che: a) il D.L., già con comunicazione del 4.06.2021, rilevò la non conformità al progetto sia dei controsoffitti, sia delle porte interne e, in data 21.09.2021, convocò l'impresa appaltatrice per il giorno 30.09.2021 per la stesura dello stato di avanzamento lavori;
b) la Stazione appaltante, già il 22.11.2021, aveva emesso il certificato di pagamento relativo al IV SAL per un importo di euro 304.900,00, il quale si rivelò errato essendo emersa l'esistenza di un errore materiale e, pertanto, in data 28.2.2022, il Responsabile Unico del procedimento adottò un nuovo certificato di pagamento per l'importo di euro 296.300,00, richiedendo alla società Controparte_1
l'emissione di apposita nota di credito per la differenza;
c) tuttavia, la società appaltatrice contestò la comunicazione del R.U.P. adducendo, altresì, l'esistenza di un suo maggior credito per i lavori eseguiti;
d) conseguentemente, il R.U.P., proprio “al fine di evitare l'insorgere di contenzioso”, richiese al D.L. di verificare nuovamente il ed il D.L. fissò un incontro in cantiere per il giorno 12.7.2022; e) Pt_1
tuttavia, la società non partecipò a tale incontro, dando atto di aver notificato atto di citazione per
3 ottenere la risoluzione del contratto e il pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti oltre al risarcimento del danno;
f) sennonché, all'esito del sopralluogo del 12.7.2022, il D.L. confermò i conteggi di cui al certificato di pagamento emesso per l'importo di euro 296.300,00 e, nel contempo, evidenziò la non rispondenza al progetto esecutivo dei pannelli utilizzati per il controsoffitto dei laboratori e delle porte installate nonché “l'inaccettabilità” delle dichiarazioni di conformità degli impianti rese dall'appaltatrice poiché riferite ad impianti, in realtà, non completati;
conseguentemente, venne assegnato alla stessa termine di giorni 30 per provvedere ad eliminare i difetti, i quali non vennero emendati dall'appaltatrice; g) in ragione di quanto esposto, la mancata liquidazione dei lavori eseguiti così come il mancato completamento dell'opera, nonostante l'invito rivolto, furono esclusivamente ascrivibili alla condotta dell'appaltatrice, circostanze che portano il R.U.P., in da
20.02.2023, a proporre di disporre la risoluzione del contratto a norma dell'art. 136 D.lgs. 163/2006; h) previo voto favorevole del Comitato Tecnico Amministrativo, il provveditore interregionale alle opere pubbliche dispone la risoluzione del contratto di appalto pubblico.
Verificata la regolarità del contraddittorio e svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c. è stata fissata la prima udienza, rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione - nel corso della quale non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione a norma dell'art. 185 c.p.c. - sono state rigettate le prove costituende articolate ed è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini perentori massimi ex art. 189 c.p.c.
1. La società attorea ha agito in giudizio nei confronti della Stazione Controparte_1
Appaltante per ottenere, non solo, la declaratoria dell'insussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto - esercitata in via unilaterale a norma dell'art. 136 D.lgs. 163/2006 dal CP_2
convenuto - ma anche, per la condanna al risarcimento dei danni conseguenza subiti dall'illegittimo provvedimento dell'Amministrazione pubblica.
In via preliminare, non appare superfluo rammentare che le controversie che hanno ad oggetto il provvedimento di risoluzione anticipata del contratto adottato per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, a norma dell'art.163 D.Lgs.n.163/2006, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, perché attinenti alla fase esecutiva e per la ragione che l'atto risolutivo va qualificato come una forma di autotutela contrattuale riconosciuta alla pubblica amministrazione che incide sul diritto soggettivo del contraente privato (cfr. Cass.Sez.Un.n.10705/2017).
Sempre preliminarmente, si rileva che costituisce circostanza pacifica, oltre che documentata, che le parti, anche in relazione al contratto di appalto di cui si tratta, a seguito dell'insorgere di un precedente
4 contenzioso, in data 7.8.2020, con riferimento allo stato d'esecuzione dell'appalto allora in essere, e cioè quello già contabilizzato nei primi tre SAL, sottoscrissero un atto di transazione a tacitazione delle reciproche pretese di allora. Conseguentemente, ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni di legge dell'atto di risoluzione, il contegno delle parti deve valutarsi unicamente con riferimento al periodo successivo alla richiamata transazione ed alla ripresa dei lavori avvenuta in data
11.12.2020.
Ancora in via preliminare, come confermato anche dai difensori nella udienza di rimessione della causa in decisione a norma dell'art. 189 c.p.c., il secondo contenzioso richiamato dalle parti, già pendente (e in fase decisoria) al momento dell'istaurazione della presente causa, si è concluso con sentenza della
Sezione Settima Civile n.9134/2024 del 22.10.2024 est. , in forza della quale è stato CP_5 dichiarato “risolto il contratto per il quale è causa per fatto e colpa del Controparte_2
e il è stato condannato “al pagamento, in
[...] Controparte_2 favore della a titolo di restitutio in integrum, della somma di € 737.814,63 Controparte_1 diminuita di quanto già corrisposto dall'Amministrazione, a titolo di sorte capitale ed interessi, in esecuzione della precedente ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa in data 22.3.2023” nonché “al pagamento, in favore della a titolo di risarcimento del danno, della somma Controparte_1 di € 81.386,88”.
Tanto premesso, sulla base delle allegazioni delle parti e, soprattutto, delle prove precostituite agli atti, non vi sono ragioni per discostarsi dalle argomentazioni e conclusioni raggiunte dall'estensore della sentenza n. 9134/2024, inerenti alla mancanza di inadempimenti o ritardi ascrivibili alla società appaltatrice nell'esecuzione delle obbligazioni del contratto di appalto pubblico oggetto di causa, con conseguente insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti di cui all'art. 136 commi D.lgs.
163/2006.
Nello specifico, il decreto di risoluzione del contratto, emanato dal Provveditore in data 12.06.2023, si fonda, sia sulla sussistenza di vizi e difformità riscontrati nel sopralluogo eseguito in data 12.07.2022 e non emendati dalla impresa appaltatrice - nonostante il termine indicato dal convenuto a CP_2 norma dell'art. 136 commi 4,5 e 6 D.lgs. cit. - sia sul mancato completamento degli impianti – e, quindi, dell'opera - che precluse la fornitura di idonee dichiarazioni di conformità.
Il convenuto, entro il termine perentorio delle preclusioni assertive, ha, altresì, specificato CP_2
che il provvedimento di risoluzione sopra richiamato, essendo disciplinato dai commi 4,5, e 6, è fondato sul “ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto alla previsioni del programma e dalla permanenza dell'inadempimento oltre il termine assegnato per porvi rimedio”.
Orbene, quanto alle problematiche del controsoffitto del laboratorio, il provvedimento di risoluzione
5 riporta che lo stesso “è in lastre di cartongesso e non in lastre metalliche di acciaio e non può essere accettato dall' ”. CP_4
Sennonché, come osservato dal CTU nel giudizio R.g.n. 22107/2022 e recepito dal giudice nella sentenza n. 9134/24 “Quanto al difetto alla controsoffittatura, consistente nella realizzazione della stessa, all'interno dei laboratori al piano interrato dell'edificio C, in pannelli di fibra naturale in luogo che in pannelli metallici, deve, infatti, rilevarsi che, come correttamente osservato dal C.T.U., poiché la più volte richiamata transazione espressamente prevede che le lavorazioni eseguite fino a
Cont quel momento dalla dovevano intendersi (salvo l'obbligo dell'appaltatrice di produrre le “relative schede tecniche e certificazioni ove richieste”) regolarmente eseguite, accettate e collaudate, la maggior porzione della controsoffittatura di cui si tratta eseguita prima della transazione (ed inserita, infatti, nei primi due SAL) non può considerarsi difforme, con la conseguenza che la difformità di cui si discute riguarda, in realtà, soltanto 43,95 mq di superficie e si risolve, dunque, in un difetto relativo ad una parte dell'opera avente il modesto valore di circa € 1.500,00 ed ovviabile con l'ancor più modesta attività di rimozione dei pannelli errati, il cui costo è stato stimato dal C.T.U. in € 377.09”.
Quanto ai vizi, sempre riportati nel provvedimento di risoluzione anticipata, afferenti alle porte del laboratorio, si recepiscono le argomentazioni contenute nella sentenza n. 9134/2024: “Analoghe considerazioni devono, poi, svolgersi anche con riferimento all'avvenuta installazione, nel laboratorio chimico al piano interrato dell'edificio C, di talune porte non conformi al previsto standard REI 90, trattandosi di lavorazione in relazione alla quale alcuna liquidazione era avvenuta nei precedenti SAL
e, comunque, anch'essa facilmente emendabile attraverso la semplice sostituzione delle porte installate.
D'altronde, che il mancato pagamento di acconti da parte della stazione appaltante dopo la ripresa dei lavori non possa “giustificarsi”, in termini sinallagmatici, in relazione alla presenza delle modeste difformità delle quali si è detto emerge chiaramente dalla stessa condotta assunta dall'Amministrazione convenuta prima dell'introduzione del presente giudizio.
Al riguardo deve, infatti, in primo luogo, rilevarsi, che la stazione appaltante, prima dell'introduzione del presente giudizio, non ha, in realtà, in alcun modo, sollecitato l'eliminazione delle suddette difformità, essendosi unicamente limitata, attraverso la comunicazione del proprio D.L. del 12.6.2021
(doc. n. 10 in produzione attorea), a rilevarne la presenza, disponendo la “sospensione” delle relative specifiche lavorazioni.
Va, poi, rilevato, in senso invero assolutamente assorbente, che l'Amministrazione convenuta, successivamente all'indicata transazione ed alla conseguente ripresa dei lavori, ha essa stessa provveduto ad emettere, sia pure soltanto in data 22.11.2021 e per l'importo di € 304.900,00 (per
6 quanto sopra detto, e per quanto meglio si vedrà in appresso, inferiore al valore dei lavori Cont effettivamente eseguiti dalla successivamente al III SAL), un certificato di pagamento relativo alla quarta rata d'acconto nonché, in data 28.2.2022, a “rettificare” il medesimo certificato di pagamento riemettendolo per il minore importo di € 296.300,00, così dimostrando inequivocabilmente che la presenza delle predette modeste difformità di cui si è detto non fosse, di per sé, in alcun modo ostativa alla liquidazione di ulteriori acconti in relazione al valore delle lavorazioni effettivamente e correttamente eseguite dall'appaltatrice.
Né, deve pure rilevarsi, il mancato pagamento da parte dell'Amministrazione convenuta di qualsivoglia acconto, successivamente alla ripresa dei lavori avvenuta in data 11.12.2020, in relazione all'avanzare dell'esecuzione dell'opera può trovare “giustificazione” in relazione alla mancata Cont emissione da parte della della nota di credito che la stazione appaltante aveva chiesto emettersi a seguito della cennata rettifica dell'emesso certificato di pagamento relativo al IV SAL.
E ciò sia perché l'emissione da parte dell'appaltatrice di fattura di importo corrispondente a quello indicato nel certificato di pagamento del 22.11.2021, di per sé, non certo rappresentava una circostanza impeditiva del pagamento del minore importo indicato nel certificato “rettificato” del
28.2.2022 sia, e soprattutto, perché, sempre per quanto sopra detto e per quanto meglio si vedrà in
Cont appresso, già nel giugno del 2021, le lavorazioni eseguite dalla avevano, in realtà, un valore nettamente superiore tanto a quello indicato nel certificato di pagamento del 22.11.2021 quanto (a fortiori) a quello indicato nel certificato “rettificato” del 28.2.2022”.
Quanto all'inidoneità delle certificazioni, relative agli impianti, consegnate dalla
[...]
trattasi di eccezione del tutto contrastante con i fatti dedotti dalla convenuta: come Controparte_1 specificato sentenza n. 9134/2024, sono “impianti che, secondo la stessa prospettazione dell'Amministrazione convenuta, non sono stati terminati ed in relazione ai quali, dunque, alcuna dichiarazione di conformità avrebbe potuto essere validamente rilasciata”.
Quanto alla mancata conclusione dell'opera “ va poi, osservato che, sulla scorta del contenuto delle comunicazioni prodotte in atti, deve effettivamente ritenersi che l'Amministrazione convenuta, per ragioni proprie, abbia, di fatto, determinato la sospensione dei lavori fin dal giugno 2021, così impedendo all'appaltatrice di portarli a termine. Già dalla più volte richiamata comunicazione del
D.L. del 12.6.2021” (doc. n. 11 in produzione attorea) “emerge, infatti, come lo stesso D.L., abbia manifestato la necessità, “al di fuori delle non conformità” (ossia delle modeste difformità delle quali si è detto), “di una variante in corso d'opera” (successivamente mai formalizzata) “per
l'implementazione di talune opere richieste dalla Polizia scientifica”.
Che tale situazione si sia, poi, di fatto, concretata in un'illegittima sospensione dei lavori da parte della
7 stazione appaltante emerge, poi, “dal contenuto delle successive comunicazioni intercorse tra le parti. Cont Per un verso, infatti, rileva che, pur a fronte delle comunicazioni promananti dalla (ed indirizzate sia al D.L. che al r.u.p.) del 13.8.2021” (doc. n. 13 in produzione attorea) e del 9.9.2021 (doc. n. 19 in produzione attorea) “facenti espresso riferimento ad uno stato di sospensione dei lavori legato all'annunciata necessità di introdurre una variante da parte dell'Amministrazione, non risulta in alcun modo che la stazione appaltante abbia negato tale circostanza o abbia o, comunque, in qualche modo sollecitato il completamento dei lavori secondo il progetto originario (rectius secondo il progetto risultante dalla precedente variante formalmente introdotta in occasione della più volte citata transazione)”.
In altri termini, in relazione ai rilievi sul mancato completamento dell'opera e sul ritardo, si osserva che la sospensione di fatto dei lavori da parte del D.L., unitamente alla necessità di una ulteriore perizia in variante richiesta solo nell'agosto 2021 dalla Stazione appaltante come anche la convocazione di riunioni per la variante sono fatti ascrivibili esclusivamente al convenuto e non di certo alla CP_2
impresa appaltatrice.
Nondimeno, il convenuto, già inadempiente all'obbligazione di pagamento in relazione agli CP_2
stati di avanzamento lavori, non poteva, quindi, invocare – nell'atto di risoluzione – ritardi, lungaggini e inerzie della appaltatrice, peraltro neppure non provate.
In punto di ritardo, difatti, lo stesso R.U.P., nella comunicazione del 3.3.2022 (doc. n. 25 in produzione attorea), successiva alla diffida ad adempiere intimata dalla in data Controparte_1
1.3.2022, invitò il D.L. a comunicare la data nella quale sarebbe stata disposta la ripresa dei lavori nonché ad inviare bozza delle varianti ritenute necessarie.
Conseguentemente, il “definitivo fallimento del programma negoziale deve effettivamente ascriversi alla condotta di grave inadempimento della stazione appaltante consistente, per un verso, nell'aver operato una illegittima sospensione di fatto dei lavori fin dal giugno 2021 e, per altro verso (e soprattutto), nel non aver provveduto al pagamento dei dovuti acconti in relazione alle lavorazioni effettivamente eseguite dall'appaltatrice”.
Sulla base delle argomentazioni svolte, in accoglimento della domanda attorea, deve accertarsi l'insussistenza dei presupposti della risoluzione unilaterale adottata dal convenuto. CP_2
2. Le argomentazioni sulla insussistenza di inadempimenti ascrivibili alla parte appaltatrice non possono che comportare, a fortiori, il rigetto, non solo, della domanda riconvenzionale, avanzata dalla
Amministrazione convenuta, di risoluzione del contratto a norma dell'art. 136 del D.lgs. 163 del 2006, ma anche delle domande riconvenzionali fondate sugli artt. 1454 e 1453 cc., le quali presuppongono, comunque, la non scarsa importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c.
8 3. Non merita accoglimento neppure la domanda di risarcimento dei danni articolata dalla parte attorea.
Nello specifico, in relazione all'asserito danno da perdita di chance, si rileva che parte attorea non ha allegato, entro il termine perentorio delle preclusioni assertive, né provato, entro il termine perentorio delle preclusioni assertive, quali conseguenze avrebbe subito dalla condotta della Amministrazione convenuta.
Difatti, la stessa non ha depositato le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. e, nell'atto di citazione, si è limitata ad allegare genericamente che “il vantaggio di concorrere nelle procedure selettive al pari altri concorrenti è irrimediabilmente sfumato come conseguenza del provvedimento di risoluzione, del tutto ingiustamente”.
Quanto al danno curriculare, tale voce di pregiudizio consiste nell'impossibilità di utilizzare le referenze derivanti dalla esecuzione dell'appalto nell'ambito di futuri ed eventuali procedimenti di gara ai quali l'impresa danneggiata potrebbe partecipare.
Si ricorda che non può trattarsi di voce di danno c.d. in re ipsa: la parte danneggiata deve rigorosamente allegare il pregiudizio patito e fornire quantomeno argomenti probatori sull'an.
Spettava, dunque, all'attrice allegare e fornire quantomeno specifici argomenti di prova che senza l'adozione del provvedimento di risoluzione avrebbe verosimilmente avuto una “specifica possibilità” di incrementare le proprie qualifiche e il proprio fatturato.
Quanto, poi, al danno alla reputazione, è sufficiente rilevare che l'attrice, entro i termini perentori delle preclusioni, non ha dedotto alcuna specifica circostanza fattuale dalla quale avrebbe potuto inferirsi che dalla condotta della stazione appaltante le sia derivato un discredito nei confronti del settore imprenditoriale di riferimento.
4. Le spese processuali devono essere integralmente compensate, attesa la soccombenza reciproca delle parti.
Difatti, da un lato, sono state rigettate le domande di risarcimento del danno articolate dalla impresa appaltatrice;
dall'altro, sono state ritenute totalmente infondate le domande di risoluzione del contratto articolate dalla Stazione appaltatane.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) in accoglimento della domanda di accerta l'insussistenza dei Controparte_1
presupposti della risoluzione anticipata del contratto adottata con provvedimento n. 10398, dalla parte convenuta, a norma dell'art.163 D.Lgs.n.163/2006;
2) rigetta le domande di risarcimento del danno articolate da Controparte_1
9 3) rigetta le domande riconvenzionali di risoluzione del contratto di appalto pubblico articolate dal
Controparte_2
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Milano il 5 aprile 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
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