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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/09/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3524/2019 posta in decisione con ordinanza del 7.5.2025,
previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. LAURA GUALTIERI, presso il cui studio, sito a Reggio
Calabria, via Provinciale Vecchia n. 167 è elettivamente domiciliata;
- attrice
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. VITTORIO QUERCIA, presso il cui studio, sito in Crotone, via Silvio Paternostro n. 6 (Pal. Messinetti) è elettivamente domiciliata;
- convenuta
E
pagina 1 di 11 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANTONELLA Controparte_2 C.F._1
DE CARLO, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria, via del Gelsomino n. 35, è elettivamente domiciliato;
- convenuto
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni: come da scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione del 22.10.2019, l'odierna attrice citava in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, e l'arch. Controparte_3 CP_2
, al fine di sentire accertata la responsabilità professionale dell'architetto e, per
[...]
l'effetto, condannarlo, in solido con la compagnia assicuratrice citata, al pagamento dei danni subiti.
A sostegno della propria domanda, rappresentava di aver conferito incarico all'arch.
per la sopraelevazione di un fabbricato avente già due piani ed un Controparte_2 seminterrato, sito in località Pellaro, angolo via Giuffrè.
In data 19.11.2015, il professionista aveva depositato la Comunicazione di inizio lavori in regime di silenzio-assenso e la pratica edilizia SCIA n. 239/15 e proceduto alla predisposizione dei materiali necessari, dando così inizio ai lavori.
Tuttavia, le attività venivano interrotte il 30.5.2017, a causa dell'intervento congiunto dei
Vigili di Reggio Calabria e dei tecnici comunali, i quali avevano rilevato la mancanza delle certificazioni necessarie, quali, segnatamente, l'autorizzazione paesaggistica e il nulla osta ex art. 55 cod. nav. In conseguenza di ciò, parte attrice aveva appurato che l'architetto aveva erroneamente ritenuto di poter iniziare i lavori, sebbene sprovvisto di tali autorizzazioni.
Al fine di evitare le conseguenze penali del caso, la società aveva ottemperato all'ordinanza di demolizione immediata, smantellando la struttura fino a quel momento edificata, con conseguente perdita economica pari ad € 103.950,00, inerente al materiale e alla manodopera utilizzata. In aggiunta a ciò, e al fine di ottenere l'autorizzazione paesaggistica, si era resa necessaria la modifica del progetto di sopraelevazione, che veniva depositato il
10.9.2017 e per la cui realizzazione non si sarebbe potuto utilizzare il materiale già in possesso. Soltanto in seguito alla presentazione del nuovo progetto, la società attrice aveva ottenuto, in data 9.11.2017, l'autorizzazione e, il 14.7.2017, il nulla osta paesaggistico.
In punto di diritto, deduceva l'inadempimento contrattuale dell'arch. , derivante CP_2 dalla violazione del canone della diligenza professionale nell'esecuzione dell'incarico ricevuto pagina 2 di 11 che, nella specie, si era tradotto nell'erronea esecuzione dell'iter amministrativo propedeutico alla realizzazione dell'opera, implicante anche l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie. Da ciò era derivata, quindi, l'irrealizzabilità dell'opera e il mancato raggiungimento del risultato per la società.
Richiamando giurisprudenza sul punto, evidenziava altresì come, di norma, rientrasse tra i compiti del professionista anche l'individuazione degli strumenti urbanistici più idonei al conseguimento del risultato commissionato, essendo questi in possesso delle competenze tecniche necessarie a compiere tale tipo di valutazione. Per le medesime ragioni, il progettista – e quindi anche l'architetto – è in grado di individuare carenze ed errori progettuali che possano impedire la corretta esecuzione dell'opera, che egli deve prontamente comunicare al committente, individuando anche eventuali varianti ed osservazioni tecniche.
In relazione al quantum richiesto, questo veniva quantificato in € 103.950,00, relativi alle spese di demolizione e ricostruzione dell'immobile nonché in un'ulteriore cifra a titolo di risarcimento del danno, da determinarsi a seguito di CTU.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 30.12.2019, si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità e l'improponibilità Controparte_1 dell'azione diretta nei propri confronti, atteso che essa veniva citata in giudizio in forza della sottoscrizione della polizza assicurativa sottoscritta dall'arch. a garanzia della CP_2 propria responsabilità professionale. Tuttavia, come noto, l'art. 1917 c.c. non consente l'esperimento dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, il che fondava la richiesta di rigetto della domanda attorea.
Deduceva, poi, l'inoperatività della polizza, evidenziando che l'arch. era stato CP_2 assicurato dapprima con la polizza n. 764440489 e poi con quella di cui al n. 380238221.
Quest'ultima veniva sottoscritta il 10.3.2018, ma il pagamento del premio era avvenuto soltanto il 13.3.2018, con conseguente produzione degli effetti a far data dal giorno successivo.
Entrambe le polizze erano “claims made impure”, così come previsto dalle condizioni generali di contratto, sicché per l'operatività della polizza era necessario che tanto la denuncia del sinistro quanto l'evento avvenissero nel corso della vigenza del contratto.
Nel caso di specie, la denuncia relativa ai fatti di causa veniva inoltrata soltanto con raccomandata spedita il 13.3.2018 e giunta a destinazione verosimilmente quando la seconda polizza aveva già iniziato a produrre i suoi effetti, con la conseguenza che sarebbe proprio quest'ultima a dover eventualmente operare.
pagina 3 di 11 Tuttavia, la polizza era inoperativa per un duplice ordine di ragioni: innanzitutto, l'arch.
aveva sottoscritto il contratto di assicurazione in relazione alla sua attività di CP_2
“pianificatore territoriale;
paesaggista; conservatore dei beni architettonici e ambientali”, tra le quali non rientrerebbe la presentazione della SCIA;
in secondo luogo, l'art. 5 delle
Condizioni Generali di Assicurazione, dopo aver elencato le attività propedeutiche a quelle di progettazione e direzione dei lavori, come tali coperte dalla polizza assicurativa, prevedeva una causa di esclusione in relazione alla richieste avanzate dai committenti inerenti alla violazione di norme urbanistiche ed edilizie.
In ogni caso, la copertura assicurativa per le attività propedeutiche era circoscritta al 10% del massimale di polizza, con una franchigia fissa di € 500,00 ed uno scoperto del 10%.
Ad ogni buon conto, anche a voler ammettere la vigenza della precedente – atteso che dalla lettera di messa in mora del 5.3.2018 si evinceva che parte attrice fosse a conoscenza del numero della polizza -, quest'ultima doveva ritenersi non operativa in quanto il contratto prevedeva l'esclusione della copertura per i danni derivanti dalla violazione delle norme in materia edilizia e di vincoli urbanistici.
Peraltro, già con nota del 22.7.2015 prot. 107680, l' – P.R.G. e vincoli Controparte_4 inibitori del Comune di Reggio Calabria aveva rappresentato all'arch. la CP_2 sussistenza, sull'area di interesse, di tutta una serie di vincoli (paesaggistico-ambientali, archeologici, di demanio marittimo, aeroportuale, p.a.i.), ma ciononostante il professionista, in sede di presentazione della SCIA, aveva dichiarato che le opere non erano assoggettate a nullaosta o pareri, salvo poi allegarvi il nulla osta regionale per vincolo zona sismica, il nulla osta della Soprintendenza ai beni architettonici, la documentazione di cui all'art. 55 cod. nav. e il P.A.I.
Ancora, il 23.2.2016, il legale rappresentante della società attrice aveva inoltrato una missiva al Comune di Reggio Calabria, con la quale comunicava l'avvio dei lavori in data
18.4.2016, non avendo ricevuto alcun provvedimento in seguito alla presentazione della
SCIA. Il Comune aveva riscontrato in data 10.5.2016, diffidando la società alla prosecuzione dei lavori e alla riduzione in pristino delle opere già eseguite, salva sempre la possibilità di sanatoria. A sostegno della propria determinazione, l'ente aveva addotto la mancanza, nei progetti, di taluni elementi necessari, quali su tutti la destinazione d'uso nonché dei P.A.I. e della documentazione di cui all'art. 55 cod. nav.
Alla luce di tale ricostruzione, era quindi evidente il dolo dell'arch. , il che a maggior CP_2 ragione determinava l'inoperatività della polizza assicurativa.
Evidenziava, altresì, che in seguito alla missiva del 10.5.2016 del Comune di Reggio
Calabria, il legale rappresentante dell'odierna attrice aveva trasmesso all'ente comunale la pagina 4 di 11 relazione tecnica, il progetto dell'ampliamento e un documento attestante lo stato di fatto di quanto esistente. Da ciò si deduceva la volontà della società di non adoperarsi per la sanatoria dei vizi riscontrati dal Comune, il che la rendeva effettiva autrice del danno a sé medesima.
In ordine alla quantificazione del danno richiesto, ne contestava la debenza, in quanto l'importo di € 93.500,00, relativo ai lavori di ricostruzione, non era da considerarsi conseguenza immediata e diretta dell'attività professionale dell'architetto, poiché la scelta di procedere alla riedificazione dell'opera era stata liberamente assunta dalla società, la quale, ove avesse voluto evitare tale spesa, avrebbe potuto rinunciare all'opera.
L'unico danno realmente imputabile all'arch. era la sola demolizione dell'opera CP_2 costruita nel periodo compreso tra il 18.4.2016 e il 10.5.2016; un arco di tempo oggettivamente breve, entro il quale i lavori realizzati non potevano considerarsi significativamente importanti. Pertanto, la fattura n. 5/2018 di € 9.500,00 doveva considerarsi comprensiva anche delle demolizioni di tutte le opere, ivi incluse anche quelle eventualmente edificate oltre tale ultima data.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “In via preliminare rigettare la domanda avanzata dalla direttamente nei confronti di “ per inammissibilità, Parte_1 CP_1 improponibilità ed infondatezza dell'azione, con conseguente condanna dell'attrice alla rifusione delle spese, per tutte le motivazioni meglio esposte al precedente capo 1, da intendersi come di seguito integralmente riportato e trascritto;
B) Sempre in via preliminare rigettare la domanda attorea - nonché quella eventuale di manleva che dovesse esperire
l'Arch. - per inoperatività delle garanzie assicurative prestate da entrambe le polizze CP_2 che si sono succedute nel tempo, nonché perché il danno è da imputare a dolo dell'assicurato, la cui copertura è esclusa non solo dai patti contrattuali ma anche dall'articolo 1917 del codice civile, per tutte le motivazioni meglio esposte al precedente capo 2, da intendersi come di seguito integralmente riportato e trascritto;
C) conseguentemente condannare parte attrice e/o
l'Arch. , alla rifusione delle spese in favore di;
D) In subordine e nel CP_2 Controparte_1 merito rigettare la domanda attorea in quanto i danni lamentati sono da imputare a decisioni consapevoli dell'Avv. Elisabetta Rita Gualtieri, legale rappresentante della Parte_1 per tutte le motivazioni meglio esposte al precedente capo 3, da intendersi come di seguito integralmente riportato e trascritto;
E) Conseguentemente condannare la Parte_1 alla rifusione delle spese in favore di “ ; F) Nella remota ipotesi di riconoscimento di CP_1 una qualche responsabilità dell'architetto , si chiede: - che dal risarcimento vengano CP_2 esclusi tutti i danni derivanti dalla ricostruzione dell'opera in conformità alle norme vigenti, in quanto trattasi di spesa non eziologicamente dipendente dal comportamento colposo
pagina 5 di 11 dell'architetto e che la ha affrontato a seguito di decisione libera ed CP_2 Parte_1 autonoma;
- che non sono dovute le spese di demolizione delle opere edificate successivamente al 10 maggio 2016, quando il Comune di Reggio Calabria aveva intimato la sospensione dei lavori;
- che non è dovuto l'importo dell'IVA, in quanto la l'ha Parte_1 portata in detrazione;
il tutto per come meglio motivato ed esposto nella parte finale del precedente capo 3, da intendersi come di seguito riportata e trascritta;
G) Anche in tale ultima ipotesi confermare l'inoperatività delle garanzie prestate da entrambe le polizze “ che CP_1 si sono susseguite nel tempo, ma nell'ipotesi - neppure paventata, per verità - in cui codesto onorevole Giudice dovesse affermare la tenutezza anche di questa Compagnia assicuratrice, si chiede: - che sul punto sia fornita motivazione non succinta;
- che si chiarisca, con motivazione, quale delle due polizze si ritiene operante;
- che si tengano presenti i patti contrattuali e i limiti di copertura della polizza “coinvolta”.
All'udienza di prima comparizione delle parti, celebratasi il 22.1.2020, queste chiedevano la concessione dei termini istruttori, che il Giudice concedeva.
Con ordinanza del 9.7.2021, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
9.6.2021, il Giudice decideva sulle richieste istruttorie avanzate dalle parti, ammettendo l'interrogatorio formale del convenuto , al quale si procedeva alla successiva udienza CP_2 del 2.3.2022.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 6.12.2022, si costituiva in giudizio l'arch. , contestando tutte le domande attoree. CP_2
Preliminarmente, rappresentava di aver ricevuto incarico da parte della Parte_1 in data 13.11.2015 per la progettazione e la direzione dei lavori relativi all'immobile
[...] sito in via Lungomare Pellaro n. 171 e, a tale scopo, in data 23.2.2016 aveva inoltrato alla
SUAP la Comunicazione di inizio lavori, con prot. n. 28630.
In data 30.5.2017, a lavori già avviati, erano intervenuti i Vigili di Reggio Calabria e i tecnici comunali, disponendone l'immediata sospensione, poiché non risultavano in atti il nulla osta dei beni ambientali e quello ex art. 55 cod. nav., entrambi obbligatori ai fini dell'efficacia della SCIA.
Decorsi quindici giorni dalla sospensione, al fine di ottemperare all'ordinanza di interruzione e demolizione, aveva ordinato alla ditta esecutrice la demolizione del manufatto, il che determinava, per l'odierna attrice, una perdita pari ad € 103.950,00.
Ad ogni buon conto, l'omessa produzione documentale in sede di SCIA era frutto di una sua erronea interpretazione del dato normativo in materia di silenzio-assenso: egli, infatti, in totale buona fede, aveva inteso la mancanza del parere da parte della conferenza di servizi pagina 6 di 11 come un silenzio significativo, equivalente ad un atto di assenso, coerentemente a quanto disposto dalla disciplina ordinaria.
Successivamente alle operazioni di demolizione e smantellamento, si era adoperato per la predisposizione e il deposito di un progetto in variante – implicante una variazione radicale di quello precedente -, utile per l'ottenimento delle autorizzazioni mancanti, che di fatti venivano concesse.
Evidenziava, altresì, di aver stipulato una prima polizza assicurativa a garanzia della propria responsabilità professionale, identificata con il n. 07000268725, avente efficacia dal
27.06.2013 al 10.08.2018, successivamente rinnovata con quella recante n. 380238221, avente validità dal 10.03.2018 al 10.03.2019. In particolare, al punto 3 delle Condizioni
Generali di Assicurazione si prevedeva l'estensione della copertura alle perdite patrimoniali involontariamente cagionate nell'esercizio della propria attività professionale.
In seguito ai fatti di causa, veniva contatto dalla la quale lamentava il Parte_1 danno subito e, pertanto, le aveva comunicato i propri dati assicurativi.
Chiedeva, quindi, di essere autorizzato alla chiamata in causa, ex art. 106 c.p.c., della in forza della polizza n. 380238221, che, Controparte_5 in caso di accoglimento della domanda attorea, avrebbe dovuto tenerlo indenne dal risarcimento del danno patrimoniale patito dall'attrice.
In punto di diritto, deduceva l'infondatezza della pretesa di controparte, evidenziando che il mero errore del professionista non vale ex se a riconoscere un diritto al risarcimento del danno in capo al cliente, che spetta solo nel caso in cui si riesca a dimostrare che attraverso l'adozione di un comportamento più diligente, questi avrebbe potuto ottenere dei vantaggi.
Spettava in ogni caso al cliente fornire la prova dell'inadeguatezza della condotta professionale, del danno patito e del nesso eziologico tra quest'ultimo e l'asserito inadempimento professionale.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea;
in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, dichiarare la società tenuta alla manleva nei propri CP_1 confronti, tenendolo indenne da quanto dovuto all'attrice per i danni patiti.
Con ordinanza del 9.1.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
7.12.2022, il Giudice rigettava la richiesta di chiamata di terzo formulata dal convenuto
, stante la tardività della costituzione e rigettava la richiesta di CTU. CP_2
Successivamente, con ordinanza del 7.5.2025, pronunciata a seguito del deposito telematico di note scritte ex art. 127ter c.p.c., ritenendo la causa matura per la decisione, assegnava la causa a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda è parzialmente fondata nei soli confronti dell'arch. . CP_2 pagina 7 di 11 Preliminarmente, occorre precisare che la controversia sub iudice è da inquadrare nell'ambito della responsabilità professionale, in quanto vertente sull'accertamento della condotta negligente posta in essere dall'arch. nell'esercizio della propria attività e, CP_2 conseguentemente, sul risarcimento del danno da ciò derivante.
2.1.Da tale inquadramento sistematico deriva, in primo luogo, l'inammissibilità della domanda spiegata nei confronti della compagnia assicurativa per Controparte_1 difetto di legittimazione passiva.
Deve, infatti, rammentarsi che “nell'assicurazione per la responsabilità civile, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero nell'ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dalla L. n. 990 del 1969 e nell'ipotesi disciplinata dalla L n. 968 del 1977, in tema di esercizio della caccia), mentre in tutti gli altri casi l'assicuratore è obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicché al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore e non anche il terzo, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vicolo contrattuale né a titolo di responsabilità aquiliana” (ex multis, Cass. civ., n. 5259/2021; n. 25608/2015)
È quindi fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta atteso che, in forza dei principi richiamati, parte attrice non avrebbe Controparte_1 potuto proporre l'azione risarcitoria direttamente nei suoi confronti.
2.2.Passando al merito della vicenda, la domanda va accolta nei termini che seguono.
Parte attrice ha dedotto la responsabilità professionale dell'arch. per non avere CP_2 questi seguito correttamente l'iter di presentazione della documentazione necessaria alla regolare sopraelevazione di un fabbricato già esistente, sito in via lungomare Pellaro n. 171, omettendo di produrre il nulla osta dei beni ambientali e il nulla osta ex at.55 del cod. nav.
Da tale condotta, la committente subiva un danno rappresentato dalla demolizione del manufatto già edificato e dalla sua successiva ricostruzione.
Ora, come noto, il professionista deve svolgere la propria prestazione intellettuale nel rispetto del canone di diligenza media professionale esigibile di cui all'art. 1176 co. 2 c.c., avuto riguardo al tipo di attività in concreto svolta.
Con particolare riferimento alla posizione dell'architetto, è pacifico che “Sussiste la responsabilità dell'architetto, dell'ingegnere o del geometra, il quale, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, non assicuri la conformità dello stesso alla normativa urbanistica, in quanto l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica
pagina 8 di 11 costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di rifiutare di corrispondergli il compenso, ovvero di chiedere la risoluzione del contratto” (Cass. civ., n. 8058/2023).
Trattandosi di responsabilità contrattuale, il creditore deve provare la fonte del suo diritto e limitarsi alla mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto ed esatto adempimento.
Quanto, poi, al danno risarcibile, grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare dei danni subiti come diretta conseguenza dell'inadempimento contrattuale colpevole del professionista (cfr. Cass. civ., n. 3355/2014).
Nel caso di specie, parte attrice ha assolto pienamente al proprio onere probatorio, dimostrando non soltanto la sussistenza del vincolo negoziale con l'arch. , ma anche CP_2 il suo inadempimento e – sia pure, per come si vedrà, parzialmente – il danno patito.
Invero, ha prodotto copiosa documentazione dalla quale è agevolmente evincibile il conferimento dell'incarico al convenuto, tra cui assume rilievo la SCIA n. 257/15, nel corpo della quale si attesta, da un lato, l'affidamento della direzione dei lavori all'arch. e, CP_2 dall'altro, il non assoggettamento dell'opera a pareri o nulla osta preventivi (cfr. all. 8 fascicolo attoreo).
Tale documento vale quindi ad attestare tanto l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti in causa quanto l'inadempimento del professionista, che emerge in tutta la sua interezza dalla disamina del complessivo compendio probatorio.
Difatti, già con nota del 22.7.2015, l'ente comunale aveva rilevato l'esistenza di vincoli inibitori (cfr. all. 12 fascicolo attoreo) e con successiva nota del 10.6.2016, aveva comunicato all'amministratrice dell'odierna attrice e all'architetto l'inefficacia della SCIA presentata, in quanto l'area di interesse era sottoposta ai vincoli ambientali, PAI, demanio marittimo e limitazione aeroportuale e, pertanto, diffidava la ditta alla prosecuzione dell'attività edilizia (cfr. all. 6 fascicolo attoreo).
Soltanto in seguito al sopralluogo dei Vigili Urbani, eseguito in data 30.5.2017, veniva disposta la sospensione dei lavori (cfr. all. 20).
I titoli autorizzativi venivano concessi a distanza di circa un anno e previa predisposizione di variante del progetto, sì da rendere l'opera conforme alle prescrizioni normative, per la cui realizzazione si rendeva però necessaria la previa demolizione di quanto già edificato.
Il narrato di parte attrice è stato integralmente confermato dallo stesso arch. , tanto CP_2 nei propri scritti difensivi che in sede di interrogatorio formale, esperito all'udienza del
2.3.2022, sicché in forza del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. deve ritenersi raggiunta la prova su tutte le circostanze riferite.
pagina 9 di 11 Orbene, è pacifico che la presentazione di una SCIA non corredata delle autorizzazioni richieste dalla legge, cui sia seguita l'esecuzione dei lavori e il provvedimento di demolizione dell'opera, costituiscano l'inadempimento contrattuale addebitabile all'arch. , non CP_2 avendo questi agito secondo gli standard di diligenza richiesti.
Invero, questi, proprio perché munito delle competenze tecniche, ben avrebbe dovuto essere a conoscenza non soltanto del corretto iter burocratico da seguire per la valida presentazione della SCIA, ma anche della necessità di ottenere preventivamente i nulla osta paesaggistici, ambientali e quelli di cui all'art. 55 cod. nav. In ogni caso, anche a voler ammettere l'erronea conoscenza del dato normativo in materia, va comunque evidenziato che l'Amministrazione aveva ripetutamente manifestato, tanto all'attrice quanto allo stesso
, la necessità di munirsi dei titoli in questione, sicché l'architetto avrebbe dovuto CP_2 diligentemente ottemperare, attivandosi per il loro ottenimento.
Così accertato l'inadempimento, il professionista dovrà rispondere dei danni cagionati al committente, ancorché eziologicamente connessi al primo.
Sul punto, parte attrice ha prodotto copia delle fatture delle spese sostenute per le operazioni di demolizione e smontaggio, oltre che di rimontaggio della struttura (cfr. all. 1 e
2). Tale documentazione è sufficiente a ritenere provato il danno patito, limitatamente però ai soli costi inerenti alla demolizione e allo smontaggio e non anche ai i successivi interventi di rimontaggio e impermeabilizzazione.
Invero, si ritiene che queste ultime non rappresentino una conseguenza immediata e diretta dell'azione negligente del professionista, in quanto trattasi di importi che la ditta avrebbe dovuto comunque sostenere per la regolare costruzione dell'opera. Peraltro, non può tacersi che, in ogni caso, tali spese sono frutto di una precisa scelta imprenditoriale della ditta che, preso atto dell'inadempimento dell'architetto e della necessità di ottenere i titoli autorizzativi, ha ritenuto più conveniente proseguire nell'azione edilizia anziché rinunciarvi.
In altri termini, ciò che può pretendersi dall'arch. è esclusivamente il danno CP_2 derivante dalla realizzazione di un'opera non conforme alla legge e, quindi, i costi relativi alla sua demolizione e alle operazioni annesse, quali lo smontaggio di strutture posizionate.
Pertanto, il danno risarcibile è pari ad € 26.000,00, di cui € 9.500,00 per le spese di demolizione (cfr. all. 1 fascicolo attoreo) ed € 16.000,00 per lo smontaggio di una struttura in acciaio (cfr. all. 2 fascicolo attoreo).
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda risarcitoria per mancata utilizzazione dell'opera, in quanto generica e non corredata da alcun supplemento probatorio. Non sono infatti, state chiarite né dimostrate la destinazione dell'opera né le utilità che l'odierna attrice ne avrebbe potuto ricavare ove la stessa fosse stata realizzata.
pagina 10 di 11 Alla luce delle superiori argomentazioni, deve dichiararsi la responsabilità professionale dell'arch. per i fatti accertati, con conseguente condanna al risarcimento, in favore CP_2 dell'attrice, del danno patito, limitatamente alla somma di € 26.000,00, oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata dal 10.11.2012 al giorno della presente sentenza, nonché gli interessi legali dalla presente decisione fino al soddisfo;
3. Quanto alle spese di lite, in relazione alla domanda spiegata nei confronti di
[...]
queste sono liquidate come in dispositivo, in base al decisum e ai parametri CP_1 minimi. Avuto riguardo al tenore della controversia e alla difesa del convenuto , CP_2 sostanzialmente adesiva alle pretese attoree, si reputa equo compensare per metà le spese tra l'attrice e lo stesso convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
2. Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il convenuto al risarcimento dei danni patiti dall'attrice, da quantificarsi in € 26.000,00, CP_2 oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata dal
10.11.2012 al giorno della presente sentenza, nonché gli interessi legali dalla presente decisione fino al soddisfo
3. Condanna parte attrice alla refusione, in favore di delle spese Controparte_1 di lite, liquidate, previa riduzione ex art. 4, comma 4 D.M. 55/2014 e ss.mm., in €
2663,30 oltre spese generali, iva e cpa;
4. Compensa per metà le spese di lite tra l'attrice e il convenuto , ponendo il CP_2 residuo che si liquida in € 3.526,00, oltre spese generali, iva e cpa, a carico del convenuto ed a favore di parte attrice, con distrazione a favore del difensore;
Così deciso in Reggio Calabria, il 06.09.2025
Il Giudice
Dr.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3524/2019 posta in decisione con ordinanza del 7.5.2025,
previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. LAURA GUALTIERI, presso il cui studio, sito a Reggio
Calabria, via Provinciale Vecchia n. 167 è elettivamente domiciliata;
- attrice
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. VITTORIO QUERCIA, presso il cui studio, sito in Crotone, via Silvio Paternostro n. 6 (Pal. Messinetti) è elettivamente domiciliata;
- convenuta
E
pagina 1 di 11 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANTONELLA Controparte_2 C.F._1
DE CARLO, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria, via del Gelsomino n. 35, è elettivamente domiciliato;
- convenuto
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni: come da scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione del 22.10.2019, l'odierna attrice citava in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, e l'arch. Controparte_3 CP_2
, al fine di sentire accertata la responsabilità professionale dell'architetto e, per
[...]
l'effetto, condannarlo, in solido con la compagnia assicuratrice citata, al pagamento dei danni subiti.
A sostegno della propria domanda, rappresentava di aver conferito incarico all'arch.
per la sopraelevazione di un fabbricato avente già due piani ed un Controparte_2 seminterrato, sito in località Pellaro, angolo via Giuffrè.
In data 19.11.2015, il professionista aveva depositato la Comunicazione di inizio lavori in regime di silenzio-assenso e la pratica edilizia SCIA n. 239/15 e proceduto alla predisposizione dei materiali necessari, dando così inizio ai lavori.
Tuttavia, le attività venivano interrotte il 30.5.2017, a causa dell'intervento congiunto dei
Vigili di Reggio Calabria e dei tecnici comunali, i quali avevano rilevato la mancanza delle certificazioni necessarie, quali, segnatamente, l'autorizzazione paesaggistica e il nulla osta ex art. 55 cod. nav. In conseguenza di ciò, parte attrice aveva appurato che l'architetto aveva erroneamente ritenuto di poter iniziare i lavori, sebbene sprovvisto di tali autorizzazioni.
Al fine di evitare le conseguenze penali del caso, la società aveva ottemperato all'ordinanza di demolizione immediata, smantellando la struttura fino a quel momento edificata, con conseguente perdita economica pari ad € 103.950,00, inerente al materiale e alla manodopera utilizzata. In aggiunta a ciò, e al fine di ottenere l'autorizzazione paesaggistica, si era resa necessaria la modifica del progetto di sopraelevazione, che veniva depositato il
10.9.2017 e per la cui realizzazione non si sarebbe potuto utilizzare il materiale già in possesso. Soltanto in seguito alla presentazione del nuovo progetto, la società attrice aveva ottenuto, in data 9.11.2017, l'autorizzazione e, il 14.7.2017, il nulla osta paesaggistico.
In punto di diritto, deduceva l'inadempimento contrattuale dell'arch. , derivante CP_2 dalla violazione del canone della diligenza professionale nell'esecuzione dell'incarico ricevuto pagina 2 di 11 che, nella specie, si era tradotto nell'erronea esecuzione dell'iter amministrativo propedeutico alla realizzazione dell'opera, implicante anche l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie. Da ciò era derivata, quindi, l'irrealizzabilità dell'opera e il mancato raggiungimento del risultato per la società.
Richiamando giurisprudenza sul punto, evidenziava altresì come, di norma, rientrasse tra i compiti del professionista anche l'individuazione degli strumenti urbanistici più idonei al conseguimento del risultato commissionato, essendo questi in possesso delle competenze tecniche necessarie a compiere tale tipo di valutazione. Per le medesime ragioni, il progettista – e quindi anche l'architetto – è in grado di individuare carenze ed errori progettuali che possano impedire la corretta esecuzione dell'opera, che egli deve prontamente comunicare al committente, individuando anche eventuali varianti ed osservazioni tecniche.
In relazione al quantum richiesto, questo veniva quantificato in € 103.950,00, relativi alle spese di demolizione e ricostruzione dell'immobile nonché in un'ulteriore cifra a titolo di risarcimento del danno, da determinarsi a seguito di CTU.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 30.12.2019, si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità e l'improponibilità Controparte_1 dell'azione diretta nei propri confronti, atteso che essa veniva citata in giudizio in forza della sottoscrizione della polizza assicurativa sottoscritta dall'arch. a garanzia della CP_2 propria responsabilità professionale. Tuttavia, come noto, l'art. 1917 c.c. non consente l'esperimento dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, il che fondava la richiesta di rigetto della domanda attorea.
Deduceva, poi, l'inoperatività della polizza, evidenziando che l'arch. era stato CP_2 assicurato dapprima con la polizza n. 764440489 e poi con quella di cui al n. 380238221.
Quest'ultima veniva sottoscritta il 10.3.2018, ma il pagamento del premio era avvenuto soltanto il 13.3.2018, con conseguente produzione degli effetti a far data dal giorno successivo.
Entrambe le polizze erano “claims made impure”, così come previsto dalle condizioni generali di contratto, sicché per l'operatività della polizza era necessario che tanto la denuncia del sinistro quanto l'evento avvenissero nel corso della vigenza del contratto.
Nel caso di specie, la denuncia relativa ai fatti di causa veniva inoltrata soltanto con raccomandata spedita il 13.3.2018 e giunta a destinazione verosimilmente quando la seconda polizza aveva già iniziato a produrre i suoi effetti, con la conseguenza che sarebbe proprio quest'ultima a dover eventualmente operare.
pagina 3 di 11 Tuttavia, la polizza era inoperativa per un duplice ordine di ragioni: innanzitutto, l'arch.
aveva sottoscritto il contratto di assicurazione in relazione alla sua attività di CP_2
“pianificatore territoriale;
paesaggista; conservatore dei beni architettonici e ambientali”, tra le quali non rientrerebbe la presentazione della SCIA;
in secondo luogo, l'art. 5 delle
Condizioni Generali di Assicurazione, dopo aver elencato le attività propedeutiche a quelle di progettazione e direzione dei lavori, come tali coperte dalla polizza assicurativa, prevedeva una causa di esclusione in relazione alla richieste avanzate dai committenti inerenti alla violazione di norme urbanistiche ed edilizie.
In ogni caso, la copertura assicurativa per le attività propedeutiche era circoscritta al 10% del massimale di polizza, con una franchigia fissa di € 500,00 ed uno scoperto del 10%.
Ad ogni buon conto, anche a voler ammettere la vigenza della precedente – atteso che dalla lettera di messa in mora del 5.3.2018 si evinceva che parte attrice fosse a conoscenza del numero della polizza -, quest'ultima doveva ritenersi non operativa in quanto il contratto prevedeva l'esclusione della copertura per i danni derivanti dalla violazione delle norme in materia edilizia e di vincoli urbanistici.
Peraltro, già con nota del 22.7.2015 prot. 107680, l' – P.R.G. e vincoli Controparte_4 inibitori del Comune di Reggio Calabria aveva rappresentato all'arch. la CP_2 sussistenza, sull'area di interesse, di tutta una serie di vincoli (paesaggistico-ambientali, archeologici, di demanio marittimo, aeroportuale, p.a.i.), ma ciononostante il professionista, in sede di presentazione della SCIA, aveva dichiarato che le opere non erano assoggettate a nullaosta o pareri, salvo poi allegarvi il nulla osta regionale per vincolo zona sismica, il nulla osta della Soprintendenza ai beni architettonici, la documentazione di cui all'art. 55 cod. nav. e il P.A.I.
Ancora, il 23.2.2016, il legale rappresentante della società attrice aveva inoltrato una missiva al Comune di Reggio Calabria, con la quale comunicava l'avvio dei lavori in data
18.4.2016, non avendo ricevuto alcun provvedimento in seguito alla presentazione della
SCIA. Il Comune aveva riscontrato in data 10.5.2016, diffidando la società alla prosecuzione dei lavori e alla riduzione in pristino delle opere già eseguite, salva sempre la possibilità di sanatoria. A sostegno della propria determinazione, l'ente aveva addotto la mancanza, nei progetti, di taluni elementi necessari, quali su tutti la destinazione d'uso nonché dei P.A.I. e della documentazione di cui all'art. 55 cod. nav.
Alla luce di tale ricostruzione, era quindi evidente il dolo dell'arch. , il che a maggior CP_2 ragione determinava l'inoperatività della polizza assicurativa.
Evidenziava, altresì, che in seguito alla missiva del 10.5.2016 del Comune di Reggio
Calabria, il legale rappresentante dell'odierna attrice aveva trasmesso all'ente comunale la pagina 4 di 11 relazione tecnica, il progetto dell'ampliamento e un documento attestante lo stato di fatto di quanto esistente. Da ciò si deduceva la volontà della società di non adoperarsi per la sanatoria dei vizi riscontrati dal Comune, il che la rendeva effettiva autrice del danno a sé medesima.
In ordine alla quantificazione del danno richiesto, ne contestava la debenza, in quanto l'importo di € 93.500,00, relativo ai lavori di ricostruzione, non era da considerarsi conseguenza immediata e diretta dell'attività professionale dell'architetto, poiché la scelta di procedere alla riedificazione dell'opera era stata liberamente assunta dalla società, la quale, ove avesse voluto evitare tale spesa, avrebbe potuto rinunciare all'opera.
L'unico danno realmente imputabile all'arch. era la sola demolizione dell'opera CP_2 costruita nel periodo compreso tra il 18.4.2016 e il 10.5.2016; un arco di tempo oggettivamente breve, entro il quale i lavori realizzati non potevano considerarsi significativamente importanti. Pertanto, la fattura n. 5/2018 di € 9.500,00 doveva considerarsi comprensiva anche delle demolizioni di tutte le opere, ivi incluse anche quelle eventualmente edificate oltre tale ultima data.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “In via preliminare rigettare la domanda avanzata dalla direttamente nei confronti di “ per inammissibilità, Parte_1 CP_1 improponibilità ed infondatezza dell'azione, con conseguente condanna dell'attrice alla rifusione delle spese, per tutte le motivazioni meglio esposte al precedente capo 1, da intendersi come di seguito integralmente riportato e trascritto;
B) Sempre in via preliminare rigettare la domanda attorea - nonché quella eventuale di manleva che dovesse esperire
l'Arch. - per inoperatività delle garanzie assicurative prestate da entrambe le polizze CP_2 che si sono succedute nel tempo, nonché perché il danno è da imputare a dolo dell'assicurato, la cui copertura è esclusa non solo dai patti contrattuali ma anche dall'articolo 1917 del codice civile, per tutte le motivazioni meglio esposte al precedente capo 2, da intendersi come di seguito integralmente riportato e trascritto;
C) conseguentemente condannare parte attrice e/o
l'Arch. , alla rifusione delle spese in favore di;
D) In subordine e nel CP_2 Controparte_1 merito rigettare la domanda attorea in quanto i danni lamentati sono da imputare a decisioni consapevoli dell'Avv. Elisabetta Rita Gualtieri, legale rappresentante della Parte_1 per tutte le motivazioni meglio esposte al precedente capo 3, da intendersi come di seguito integralmente riportato e trascritto;
E) Conseguentemente condannare la Parte_1 alla rifusione delle spese in favore di “ ; F) Nella remota ipotesi di riconoscimento di CP_1 una qualche responsabilità dell'architetto , si chiede: - che dal risarcimento vengano CP_2 esclusi tutti i danni derivanti dalla ricostruzione dell'opera in conformità alle norme vigenti, in quanto trattasi di spesa non eziologicamente dipendente dal comportamento colposo
pagina 5 di 11 dell'architetto e che la ha affrontato a seguito di decisione libera ed CP_2 Parte_1 autonoma;
- che non sono dovute le spese di demolizione delle opere edificate successivamente al 10 maggio 2016, quando il Comune di Reggio Calabria aveva intimato la sospensione dei lavori;
- che non è dovuto l'importo dell'IVA, in quanto la l'ha Parte_1 portata in detrazione;
il tutto per come meglio motivato ed esposto nella parte finale del precedente capo 3, da intendersi come di seguito riportata e trascritta;
G) Anche in tale ultima ipotesi confermare l'inoperatività delle garanzie prestate da entrambe le polizze “ che CP_1 si sono susseguite nel tempo, ma nell'ipotesi - neppure paventata, per verità - in cui codesto onorevole Giudice dovesse affermare la tenutezza anche di questa Compagnia assicuratrice, si chiede: - che sul punto sia fornita motivazione non succinta;
- che si chiarisca, con motivazione, quale delle due polizze si ritiene operante;
- che si tengano presenti i patti contrattuali e i limiti di copertura della polizza “coinvolta”.
All'udienza di prima comparizione delle parti, celebratasi il 22.1.2020, queste chiedevano la concessione dei termini istruttori, che il Giudice concedeva.
Con ordinanza del 9.7.2021, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
9.6.2021, il Giudice decideva sulle richieste istruttorie avanzate dalle parti, ammettendo l'interrogatorio formale del convenuto , al quale si procedeva alla successiva udienza CP_2 del 2.3.2022.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 6.12.2022, si costituiva in giudizio l'arch. , contestando tutte le domande attoree. CP_2
Preliminarmente, rappresentava di aver ricevuto incarico da parte della Parte_1 in data 13.11.2015 per la progettazione e la direzione dei lavori relativi all'immobile
[...] sito in via Lungomare Pellaro n. 171 e, a tale scopo, in data 23.2.2016 aveva inoltrato alla
SUAP la Comunicazione di inizio lavori, con prot. n. 28630.
In data 30.5.2017, a lavori già avviati, erano intervenuti i Vigili di Reggio Calabria e i tecnici comunali, disponendone l'immediata sospensione, poiché non risultavano in atti il nulla osta dei beni ambientali e quello ex art. 55 cod. nav., entrambi obbligatori ai fini dell'efficacia della SCIA.
Decorsi quindici giorni dalla sospensione, al fine di ottemperare all'ordinanza di interruzione e demolizione, aveva ordinato alla ditta esecutrice la demolizione del manufatto, il che determinava, per l'odierna attrice, una perdita pari ad € 103.950,00.
Ad ogni buon conto, l'omessa produzione documentale in sede di SCIA era frutto di una sua erronea interpretazione del dato normativo in materia di silenzio-assenso: egli, infatti, in totale buona fede, aveva inteso la mancanza del parere da parte della conferenza di servizi pagina 6 di 11 come un silenzio significativo, equivalente ad un atto di assenso, coerentemente a quanto disposto dalla disciplina ordinaria.
Successivamente alle operazioni di demolizione e smantellamento, si era adoperato per la predisposizione e il deposito di un progetto in variante – implicante una variazione radicale di quello precedente -, utile per l'ottenimento delle autorizzazioni mancanti, che di fatti venivano concesse.
Evidenziava, altresì, di aver stipulato una prima polizza assicurativa a garanzia della propria responsabilità professionale, identificata con il n. 07000268725, avente efficacia dal
27.06.2013 al 10.08.2018, successivamente rinnovata con quella recante n. 380238221, avente validità dal 10.03.2018 al 10.03.2019. In particolare, al punto 3 delle Condizioni
Generali di Assicurazione si prevedeva l'estensione della copertura alle perdite patrimoniali involontariamente cagionate nell'esercizio della propria attività professionale.
In seguito ai fatti di causa, veniva contatto dalla la quale lamentava il Parte_1 danno subito e, pertanto, le aveva comunicato i propri dati assicurativi.
Chiedeva, quindi, di essere autorizzato alla chiamata in causa, ex art. 106 c.p.c., della in forza della polizza n. 380238221, che, Controparte_5 in caso di accoglimento della domanda attorea, avrebbe dovuto tenerlo indenne dal risarcimento del danno patrimoniale patito dall'attrice.
In punto di diritto, deduceva l'infondatezza della pretesa di controparte, evidenziando che il mero errore del professionista non vale ex se a riconoscere un diritto al risarcimento del danno in capo al cliente, che spetta solo nel caso in cui si riesca a dimostrare che attraverso l'adozione di un comportamento più diligente, questi avrebbe potuto ottenere dei vantaggi.
Spettava in ogni caso al cliente fornire la prova dell'inadeguatezza della condotta professionale, del danno patito e del nesso eziologico tra quest'ultimo e l'asserito inadempimento professionale.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea;
in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, dichiarare la società tenuta alla manleva nei propri CP_1 confronti, tenendolo indenne da quanto dovuto all'attrice per i danni patiti.
Con ordinanza del 9.1.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
7.12.2022, il Giudice rigettava la richiesta di chiamata di terzo formulata dal convenuto
, stante la tardività della costituzione e rigettava la richiesta di CTU. CP_2
Successivamente, con ordinanza del 7.5.2025, pronunciata a seguito del deposito telematico di note scritte ex art. 127ter c.p.c., ritenendo la causa matura per la decisione, assegnava la causa a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda è parzialmente fondata nei soli confronti dell'arch. . CP_2 pagina 7 di 11 Preliminarmente, occorre precisare che la controversia sub iudice è da inquadrare nell'ambito della responsabilità professionale, in quanto vertente sull'accertamento della condotta negligente posta in essere dall'arch. nell'esercizio della propria attività e, CP_2 conseguentemente, sul risarcimento del danno da ciò derivante.
2.1.Da tale inquadramento sistematico deriva, in primo luogo, l'inammissibilità della domanda spiegata nei confronti della compagnia assicurativa per Controparte_1 difetto di legittimazione passiva.
Deve, infatti, rammentarsi che “nell'assicurazione per la responsabilità civile, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero nell'ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dalla L. n. 990 del 1969 e nell'ipotesi disciplinata dalla L n. 968 del 1977, in tema di esercizio della caccia), mentre in tutti gli altri casi l'assicuratore è obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicché al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore e non anche il terzo, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vicolo contrattuale né a titolo di responsabilità aquiliana” (ex multis, Cass. civ., n. 5259/2021; n. 25608/2015)
È quindi fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta atteso che, in forza dei principi richiamati, parte attrice non avrebbe Controparte_1 potuto proporre l'azione risarcitoria direttamente nei suoi confronti.
2.2.Passando al merito della vicenda, la domanda va accolta nei termini che seguono.
Parte attrice ha dedotto la responsabilità professionale dell'arch. per non avere CP_2 questi seguito correttamente l'iter di presentazione della documentazione necessaria alla regolare sopraelevazione di un fabbricato già esistente, sito in via lungomare Pellaro n. 171, omettendo di produrre il nulla osta dei beni ambientali e il nulla osta ex at.55 del cod. nav.
Da tale condotta, la committente subiva un danno rappresentato dalla demolizione del manufatto già edificato e dalla sua successiva ricostruzione.
Ora, come noto, il professionista deve svolgere la propria prestazione intellettuale nel rispetto del canone di diligenza media professionale esigibile di cui all'art. 1176 co. 2 c.c., avuto riguardo al tipo di attività in concreto svolta.
Con particolare riferimento alla posizione dell'architetto, è pacifico che “Sussiste la responsabilità dell'architetto, dell'ingegnere o del geometra, il quale, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, non assicuri la conformità dello stesso alla normativa urbanistica, in quanto l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica
pagina 8 di 11 costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di rifiutare di corrispondergli il compenso, ovvero di chiedere la risoluzione del contratto” (Cass. civ., n. 8058/2023).
Trattandosi di responsabilità contrattuale, il creditore deve provare la fonte del suo diritto e limitarsi alla mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto ed esatto adempimento.
Quanto, poi, al danno risarcibile, grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare dei danni subiti come diretta conseguenza dell'inadempimento contrattuale colpevole del professionista (cfr. Cass. civ., n. 3355/2014).
Nel caso di specie, parte attrice ha assolto pienamente al proprio onere probatorio, dimostrando non soltanto la sussistenza del vincolo negoziale con l'arch. , ma anche CP_2 il suo inadempimento e – sia pure, per come si vedrà, parzialmente – il danno patito.
Invero, ha prodotto copiosa documentazione dalla quale è agevolmente evincibile il conferimento dell'incarico al convenuto, tra cui assume rilievo la SCIA n. 257/15, nel corpo della quale si attesta, da un lato, l'affidamento della direzione dei lavori all'arch. e, CP_2 dall'altro, il non assoggettamento dell'opera a pareri o nulla osta preventivi (cfr. all. 8 fascicolo attoreo).
Tale documento vale quindi ad attestare tanto l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti in causa quanto l'inadempimento del professionista, che emerge in tutta la sua interezza dalla disamina del complessivo compendio probatorio.
Difatti, già con nota del 22.7.2015, l'ente comunale aveva rilevato l'esistenza di vincoli inibitori (cfr. all. 12 fascicolo attoreo) e con successiva nota del 10.6.2016, aveva comunicato all'amministratrice dell'odierna attrice e all'architetto l'inefficacia della SCIA presentata, in quanto l'area di interesse era sottoposta ai vincoli ambientali, PAI, demanio marittimo e limitazione aeroportuale e, pertanto, diffidava la ditta alla prosecuzione dell'attività edilizia (cfr. all. 6 fascicolo attoreo).
Soltanto in seguito al sopralluogo dei Vigili Urbani, eseguito in data 30.5.2017, veniva disposta la sospensione dei lavori (cfr. all. 20).
I titoli autorizzativi venivano concessi a distanza di circa un anno e previa predisposizione di variante del progetto, sì da rendere l'opera conforme alle prescrizioni normative, per la cui realizzazione si rendeva però necessaria la previa demolizione di quanto già edificato.
Il narrato di parte attrice è stato integralmente confermato dallo stesso arch. , tanto CP_2 nei propri scritti difensivi che in sede di interrogatorio formale, esperito all'udienza del
2.3.2022, sicché in forza del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. deve ritenersi raggiunta la prova su tutte le circostanze riferite.
pagina 9 di 11 Orbene, è pacifico che la presentazione di una SCIA non corredata delle autorizzazioni richieste dalla legge, cui sia seguita l'esecuzione dei lavori e il provvedimento di demolizione dell'opera, costituiscano l'inadempimento contrattuale addebitabile all'arch. , non CP_2 avendo questi agito secondo gli standard di diligenza richiesti.
Invero, questi, proprio perché munito delle competenze tecniche, ben avrebbe dovuto essere a conoscenza non soltanto del corretto iter burocratico da seguire per la valida presentazione della SCIA, ma anche della necessità di ottenere preventivamente i nulla osta paesaggistici, ambientali e quelli di cui all'art. 55 cod. nav. In ogni caso, anche a voler ammettere l'erronea conoscenza del dato normativo in materia, va comunque evidenziato che l'Amministrazione aveva ripetutamente manifestato, tanto all'attrice quanto allo stesso
, la necessità di munirsi dei titoli in questione, sicché l'architetto avrebbe dovuto CP_2 diligentemente ottemperare, attivandosi per il loro ottenimento.
Così accertato l'inadempimento, il professionista dovrà rispondere dei danni cagionati al committente, ancorché eziologicamente connessi al primo.
Sul punto, parte attrice ha prodotto copia delle fatture delle spese sostenute per le operazioni di demolizione e smontaggio, oltre che di rimontaggio della struttura (cfr. all. 1 e
2). Tale documentazione è sufficiente a ritenere provato il danno patito, limitatamente però ai soli costi inerenti alla demolizione e allo smontaggio e non anche ai i successivi interventi di rimontaggio e impermeabilizzazione.
Invero, si ritiene che queste ultime non rappresentino una conseguenza immediata e diretta dell'azione negligente del professionista, in quanto trattasi di importi che la ditta avrebbe dovuto comunque sostenere per la regolare costruzione dell'opera. Peraltro, non può tacersi che, in ogni caso, tali spese sono frutto di una precisa scelta imprenditoriale della ditta che, preso atto dell'inadempimento dell'architetto e della necessità di ottenere i titoli autorizzativi, ha ritenuto più conveniente proseguire nell'azione edilizia anziché rinunciarvi.
In altri termini, ciò che può pretendersi dall'arch. è esclusivamente il danno CP_2 derivante dalla realizzazione di un'opera non conforme alla legge e, quindi, i costi relativi alla sua demolizione e alle operazioni annesse, quali lo smontaggio di strutture posizionate.
Pertanto, il danno risarcibile è pari ad € 26.000,00, di cui € 9.500,00 per le spese di demolizione (cfr. all. 1 fascicolo attoreo) ed € 16.000,00 per lo smontaggio di una struttura in acciaio (cfr. all. 2 fascicolo attoreo).
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda risarcitoria per mancata utilizzazione dell'opera, in quanto generica e non corredata da alcun supplemento probatorio. Non sono infatti, state chiarite né dimostrate la destinazione dell'opera né le utilità che l'odierna attrice ne avrebbe potuto ricavare ove la stessa fosse stata realizzata.
pagina 10 di 11 Alla luce delle superiori argomentazioni, deve dichiararsi la responsabilità professionale dell'arch. per i fatti accertati, con conseguente condanna al risarcimento, in favore CP_2 dell'attrice, del danno patito, limitatamente alla somma di € 26.000,00, oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata dal 10.11.2012 al giorno della presente sentenza, nonché gli interessi legali dalla presente decisione fino al soddisfo;
3. Quanto alle spese di lite, in relazione alla domanda spiegata nei confronti di
[...]
queste sono liquidate come in dispositivo, in base al decisum e ai parametri CP_1 minimi. Avuto riguardo al tenore della controversia e alla difesa del convenuto , CP_2 sostanzialmente adesiva alle pretese attoree, si reputa equo compensare per metà le spese tra l'attrice e lo stesso convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
2. Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il convenuto al risarcimento dei danni patiti dall'attrice, da quantificarsi in € 26.000,00, CP_2 oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata dal
10.11.2012 al giorno della presente sentenza, nonché gli interessi legali dalla presente decisione fino al soddisfo
3. Condanna parte attrice alla refusione, in favore di delle spese Controparte_1 di lite, liquidate, previa riduzione ex art. 4, comma 4 D.M. 55/2014 e ss.mm., in €
2663,30 oltre spese generali, iva e cpa;
4. Compensa per metà le spese di lite tra l'attrice e il convenuto , ponendo il CP_2 residuo che si liquida in € 3.526,00, oltre spese generali, iva e cpa, a carico del convenuto ed a favore di parte attrice, con distrazione a favore del difensore;
Così deciso in Reggio Calabria, il 06.09.2025
Il Giudice
Dr.ssa Francesca Rosaria Plutino
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