Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/03/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente
dott. Rosario Murgida Consigliere
avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore
ha pronunciato all'udienza tenuta nelle forme della trattazione scritta del 31 dicembre
2024 la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1582 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1
dagli avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Cosenza alla piazza della Vittoria n°16,
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 [...]
, Controparte_2
Appellato non costituito
Nonché
in persona del legale rapp.te Controparte_3
pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Mirella Arlotta, Maria Teresa
Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli, ed elettivamente domiciliato in Catanzaro,
Via Milano n. 17, Sede Provinciale dell' , CP_3
Appellato
2021. Ricostruzione della carriera, anzianità di servizio, spese di lite.
Conclusioni delle parti. “…voglia… …1) condannare il al Controparte_4
pagamento, in favore dell'appellante, delle spese e competenze del primo grado di giudizio, da quantificare secondo i parametri fissati dal D.M. 37/2018, con
distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei costituiti procuratori;
2) condannare
controparte alle spese e competenze del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dei costituiti procuratori ex art. 93 c.p.c….”.
L' si è rimesso alle determinazioni della Corte. CP_3
Svolgimento del processo
1. Con ricorso del 4 maggio 2020 al Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro,
, che dal 1 settembre 2008 è stato assunto a tempo indeterminato Parte_1
alle dipendenze del con qualifica di collaboratore scolastico, Controparte_4
ha rivendicato il riconoscimento dell'intero servizio prestato, fin dall'anno scolastico
1999/2000, prima di essere immesso in ruolo, ai fini della ricostruzione della carriera e dell'attribuzione delle conseguenti maggiorazioni retributive correlate all'effettiva anzianità maturata.
2. Il Tribunale ha accolto il ricorso ed ha condannato il , rimasto CP_4
contumace, “…a riconoscere integralmente alla parte ricorrente l'anzianità maturata durante il servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e ad
inquadrare la parte ricorrente nella corrispondente fascia stipendiale maturata sin
dalla data di inizio del rapporto d'impiego; - condanna il ministero resistente al
pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive maturate in forza di tutta l'anzianità maturata anche durante il servizio non di ruolo oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanna il
CP_ ministero resistente al versamento all' in favore della parte ricorrente delle differenze contributive in ragione della maggiore retribuzione spettante nei limiti
della prescrizione maturata;
3. Ha compensato le spese di lite tra tutte le parti. 4. Il ricorrente appella il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese. Lamenta “…violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto “sussistente una ragione oggettiva” per compensare le spese del giudizio, così testualmente argomentando: “Tenuto conto della peculiarità delle questioni giuridiche implicate nella decisione della presente
controversia nonché e soprattutto delle molteplici pronunce intervenute nella
specifica materia da parte delle Superiori Autorità Giudiziarie interne e della CGUE deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese del presente giudizio.” .
4.a. Sostiene che tale motivazione non contiene “una ragione oggettiva” per derogare al generale principio di soccombenza.
5. Il non si è costituito nemmeno in questo grado del Controparte_4
giudizio. L' ha concluso rimettendosi alle valutazioni della Corte. CP_3
---- All'Udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter del c.p.c., giusta decreto del Presidente della Sezione Lavoro della Corte datato 7 novembre 2024,
ritualmente comunicato, acquisiti il fascicolo di primo grado e le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
I. L'appello merita accoglimento per quanto di ragione.
II. Ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c., le spese processuali possono essere compensate ove ricorrano “ragioni gravi ed eccezionali” che lo giustifichino. Per tali si devono ad esempio intendere (secondo le indicazioni della più attenta dottrina)
quelle circostanze straordinarie che afferiscono a modifiche legislative, ad innovazioni esegetiche, a contrasti giurisprudenziali o a condotte sleali delle parti. La
giurisprudenza è inoltre propensa a ricomprendere tra quelle circostanze straordinarie anche la “novità” delle questioni affrontate ove le stesse si connotino per la loro
“complessità” (cfr. Cass. n. 8210/2003, SU n. 2572/2012 e C.d.A Reggio Calabria n.
635/2021).
III. Nella specie, il tribunale ha correttamente richiamato la “molteplicità” delle indicazioni giurisprudenziali in materia che, a differenza di quanto sostiene l'appellante, non esprimevano un orientamento consolidato. Ed invero la stessa sentenza della Cassazione n. 31150 del 28.11.2019, a cui il tribunale si è rifatto nel decidere (richiamandone le motivazioni ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), attesta la “novità” oltre che la “complessità della questione trattata” proprio al fine di giustificare la disposta compensazione delle spese di lite.
IV. Tuttavia, il tribunale non ha considerato, ai fini della regolamentazione delle spese, che il ricorso giudiziale è stato promosso a distanza di quasi diciotto mesi dalla pronuncia della Cassazione che aveva risolto la questione nuova e complessa, la quale, pertanto, al momento dell'instaurazione della lite non era più tale, tanto che il tribunale ha potuto deciderla semplicemente richiamandosi a quell'arresto di legittimità.
V. Di conseguenza, non ravvisandosi le ragioni che hanno indotto il tribunale a compensare le spese processuali e valorizzandosi, in particolare, l'uniformità dell'insegnamento giurisprudenziale posto a fondamento della decisione che s'era consolidato già da tempo, prima dell'instaurazione della lite, occorre regolarle secondo l'ordinario canone della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e liquidare:
a) quelle di primo grado, avendo riguardo al valore della causa, superiore di 5.000
euro, dichiarato dal ricorrente;
b) quelle di secondo grado, avendo riguardo all'importo delle spese accordate al ricorrente in accoglimento del motivo d'appello, che costituisce il valore del decisum1.
VI. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., se ne dispone la distrazione in favore dei richiedenti procuratori antistatari.
VII. Le spese si compensano nei confronti dell' che non risente della riforma CP_3
della sentenza appellata e che è estraneo alle rivendicazioni del ricorrente, ma partecipa al giudizio come mero beneficiario dell'adempimento dell'obbligazione contributiva che si è riconosciuta in capo al dicastero appellato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
con ricorso depositato in data 22 dicembre 2021, avverso la sentenza del Tribunale di
Castrovillari, Giudice del Lavoro, n. 1261/2021 resa in data 6 luglio 2021, così
provvede:
1.-Accoglie l'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata condanna il a rifondere all'appellante le spese del primo grado di giudizio che distrae a CP_1
favore dei suoi procuratori e che liquida in euro 1.314,00 oltre Iva, Cap e rimborso forfettario, confermando nel resto.
2.-Condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle CP_1
spese del secondo grado del giudizio, liquidate in €. 1.458,00 oltre accessori come per legge e con distrazione in favore dei procuratori dell'appellante.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 11 gennaio 2025.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. SU 19014/2007: “Ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il "disputatum" della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del
"decisum" (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado”.