TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 08/10/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 655 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa IN TI Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
05/01/1973) rappresentato e difeso dagli avv.ti Crucitti Brunella e Varone Giuseppe E
(c.f. , nata a [...]_2 C.F._2
(RC) il 21/03/1982 21/03/1982 ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Garruzzo Fortunata e Alvaro Carmelita
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 07/08/2025 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione
[...] personale. Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 15/10/2005 in NO (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 46, parte II, serie A, anno
2005) e che dall'unione sono nate due figlie (1.02.2014) e Persona_1 Per_2
(20.03.2019) , hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale, che qui si riportano di seguito integralmente:
- “ I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco e si impegnano a collaborare, anche secondo il buon senso, nei doveri educativi e di crescita della prole;
- I figli verranno affidati, in maniera condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, sita a San Martino in Strada
1 (LO) in via Aldo Moro 8, con facoltà del padre di tenerli con sé tutti i fini settimana e comunque tutte le volte che vorrà, compatibilmente con gli impegni dei figli;
- Per le festività natalizie e pasquali, i minori trascorreranno alternativamente con i genitori una vigilia e un giorno di festa;
- I genitori concorderanno tempestivamente le ferie estive e trascorreranno con i figli un mese ciascuno;
- Ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con i figli il proprio compleanno mentre i compleanni dei figli saranno da questi ultimi trascorsi preferibilmente unitamente ad entrambi i genitori o, in caso di mancato accordo tra questi ultimi, ad anni alterni a pranzo e a cena con l'uno o l'altro genitore;
- ogni eventuale vacanza nel corso dell'anno dovrà essere concordata tra le parti.
- La signora è economicamente autosufficiente di tal che non ha alcuna Pt_2 pretesa in merito al proprio mantenimento.
- Per quanto riguarda, invece, il mantenimento dei figli, il signor verserà Pt_3 la somma di 200,00 euro per ciascun figlio. L'Assegno Unico continuerà a essere percepito per intero dalla signora . Le spese straordinarie saranno divise al Pt_2
50%.
5) Non vi sono beni da dividere tra i coniugi;
6) Le parti riconoscono che l'immobile sito in NO, sito in via Armando Diaz, 58 , di proprietà della signora , è stato costruito anche con ingente apporto Pt_2 economico del sig. , pur non risultando quest'ultimo intestatario del bene. Pt_3
Il sig. dichiara espressamente di non avere alcuna pretesa o rivendicazione Pt_3 patrimoniale in merito all'immobile in oggetto, né ora né in futuro, e rinuncia a qualsiasi diritto reale o personale sullo stesso. Tuttavia, entrambi i coniugi convengono che, per onestà e correttezza ne: confronti dei figli, venga loro riconosciuto in futuro, anche solo a titolo morale e di memoria della famiglia, che la realizzazione dell'abitazione è stata possibile anche grazie al contributo del padre. Sono salvi, comunque, diversi e più ampi accordi tra le parti, atteso che comunque i coniugi dovranno mantenere rapporti civili finalizzati a collaborare nella crescita, cura ed educazione dei ragazzi”. Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 15/10/2005 in NO (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 46, parte II, serie A, anno 2005) e che dall'unione sono nate due figlie (1.02.2014) Persona_1
e (20.03.2019). Per_2
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione
2 materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c. In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte. In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni di Parte_1 Parte_2 separazione consensuale di cui al ricorso, che qui si riportano di seguito integralmente:
- “ I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco e si impegnano a collaborare, anche secondo il buon senso, nei doveri educativi e di crescita della prole;
- I figli verranno affidati, in maniera condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, sita a San Martino in Strada (LO) in via Aldo Moro 8, con facoltà del padre di tenerli con sé tutti i fini settimana e comunque tutte le volte che vorrà, compatibilmente con gli impegni dei figli;
- Per le festività natalizie e pasquali, i minori trascorreranno alternativamente con i genitori una vigilia e un giorno di festa;
- I genitori concorderanno tempestivamente le ferie estive e trascorreranno con i figli un mese ciascuno;
- Ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con i figli il proprio compleanno mentre i compleanni dei figli saranno da questi ultimi trascorsi preferibilmente unitamente ad entrambi i genitori o, in caso di mancato accordo tra questi ultimi, ad anni alterni a pranzo e a cena con l'uno o l'altro genitore;
- ogni eventuale vacanza nel corso dell'anno dovrà essere concordata tra le parti.
- La signora è economicamente autosufficiente di tal che non ha alcuna Pt_2 pretesa in merito al proprio mantenimento.
- Per quanto riguarda, invece, il mantenimento dei figli, il signor verserà Pt_3 la somma di 200,00 euro per ciascun figlio. L'Assegno Unico continuerà a essere percepito per intero dalla signora . Le spese straordinarie saranno divise al Pt_2
50%.
5) Non vi sono beni da dividere tra i coniugi;
6) Le parti riconoscono che l'immobile sito in NO, sito in via Armando Diaz, 58 , di proprietà della signora , è stato costruito anche con ingente apporto Pt_2 economico del sig. , pur non risultando quest'ultimo intestatario del bene. Pt_3
Il sig. dichiara espressamente di non avere alcuna pretesa o rivendicazione Pt_3 patrimoniale in merito all'immobile in oggetto, né ora né in futuro, e rinuncia a qualsiasi
3 diritto reale o personale sullo stesso. Tuttavia, entrambi i coniugi convengono che, per onestà e correttezza ne: confronti dei figli, venga loro riconosciuto in futuro, anche solo a titolo morale e di memoria della famiglia, che la realizzazione dell'abitazione è stata possibile anche grazie al contributo del padre. Sono salvi, comunque, diversi e più ampi accordi tra le parti, atteso che comunque i coniugi dovranno mantenere rapporti civili finalizzati a collaborare nella crescita, cura ed educazione dei ragazzi”. Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
Il Presidente
IN TI
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa IN TI Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
05/01/1973) rappresentato e difeso dagli avv.ti Crucitti Brunella e Varone Giuseppe E
(c.f. , nata a [...]_2 C.F._2
(RC) il 21/03/1982 21/03/1982 ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Garruzzo Fortunata e Alvaro Carmelita
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 07/08/2025 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione
[...] personale. Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 15/10/2005 in NO (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 46, parte II, serie A, anno
2005) e che dall'unione sono nate due figlie (1.02.2014) e Persona_1 Per_2
(20.03.2019) , hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale, che qui si riportano di seguito integralmente:
- “ I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco e si impegnano a collaborare, anche secondo il buon senso, nei doveri educativi e di crescita della prole;
- I figli verranno affidati, in maniera condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, sita a San Martino in Strada
1 (LO) in via Aldo Moro 8, con facoltà del padre di tenerli con sé tutti i fini settimana e comunque tutte le volte che vorrà, compatibilmente con gli impegni dei figli;
- Per le festività natalizie e pasquali, i minori trascorreranno alternativamente con i genitori una vigilia e un giorno di festa;
- I genitori concorderanno tempestivamente le ferie estive e trascorreranno con i figli un mese ciascuno;
- Ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con i figli il proprio compleanno mentre i compleanni dei figli saranno da questi ultimi trascorsi preferibilmente unitamente ad entrambi i genitori o, in caso di mancato accordo tra questi ultimi, ad anni alterni a pranzo e a cena con l'uno o l'altro genitore;
- ogni eventuale vacanza nel corso dell'anno dovrà essere concordata tra le parti.
- La signora è economicamente autosufficiente di tal che non ha alcuna Pt_2 pretesa in merito al proprio mantenimento.
- Per quanto riguarda, invece, il mantenimento dei figli, il signor verserà Pt_3 la somma di 200,00 euro per ciascun figlio. L'Assegno Unico continuerà a essere percepito per intero dalla signora . Le spese straordinarie saranno divise al Pt_2
50%.
5) Non vi sono beni da dividere tra i coniugi;
6) Le parti riconoscono che l'immobile sito in NO, sito in via Armando Diaz, 58 , di proprietà della signora , è stato costruito anche con ingente apporto Pt_2 economico del sig. , pur non risultando quest'ultimo intestatario del bene. Pt_3
Il sig. dichiara espressamente di non avere alcuna pretesa o rivendicazione Pt_3 patrimoniale in merito all'immobile in oggetto, né ora né in futuro, e rinuncia a qualsiasi diritto reale o personale sullo stesso. Tuttavia, entrambi i coniugi convengono che, per onestà e correttezza ne: confronti dei figli, venga loro riconosciuto in futuro, anche solo a titolo morale e di memoria della famiglia, che la realizzazione dell'abitazione è stata possibile anche grazie al contributo del padre. Sono salvi, comunque, diversi e più ampi accordi tra le parti, atteso che comunque i coniugi dovranno mantenere rapporti civili finalizzati a collaborare nella crescita, cura ed educazione dei ragazzi”. Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 15/10/2005 in NO (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 46, parte II, serie A, anno 2005) e che dall'unione sono nate due figlie (1.02.2014) Persona_1
e (20.03.2019). Per_2
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione
2 materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c. In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte. In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni di Parte_1 Parte_2 separazione consensuale di cui al ricorso, che qui si riportano di seguito integralmente:
- “ I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco e si impegnano a collaborare, anche secondo il buon senso, nei doveri educativi e di crescita della prole;
- I figli verranno affidati, in maniera condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, sita a San Martino in Strada (LO) in via Aldo Moro 8, con facoltà del padre di tenerli con sé tutti i fini settimana e comunque tutte le volte che vorrà, compatibilmente con gli impegni dei figli;
- Per le festività natalizie e pasquali, i minori trascorreranno alternativamente con i genitori una vigilia e un giorno di festa;
- I genitori concorderanno tempestivamente le ferie estive e trascorreranno con i figli un mese ciascuno;
- Ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con i figli il proprio compleanno mentre i compleanni dei figli saranno da questi ultimi trascorsi preferibilmente unitamente ad entrambi i genitori o, in caso di mancato accordo tra questi ultimi, ad anni alterni a pranzo e a cena con l'uno o l'altro genitore;
- ogni eventuale vacanza nel corso dell'anno dovrà essere concordata tra le parti.
- La signora è economicamente autosufficiente di tal che non ha alcuna Pt_2 pretesa in merito al proprio mantenimento.
- Per quanto riguarda, invece, il mantenimento dei figli, il signor verserà Pt_3 la somma di 200,00 euro per ciascun figlio. L'Assegno Unico continuerà a essere percepito per intero dalla signora . Le spese straordinarie saranno divise al Pt_2
50%.
5) Non vi sono beni da dividere tra i coniugi;
6) Le parti riconoscono che l'immobile sito in NO, sito in via Armando Diaz, 58 , di proprietà della signora , è stato costruito anche con ingente apporto Pt_2 economico del sig. , pur non risultando quest'ultimo intestatario del bene. Pt_3
Il sig. dichiara espressamente di non avere alcuna pretesa o rivendicazione Pt_3 patrimoniale in merito all'immobile in oggetto, né ora né in futuro, e rinuncia a qualsiasi
3 diritto reale o personale sullo stesso. Tuttavia, entrambi i coniugi convengono che, per onestà e correttezza ne: confronti dei figli, venga loro riconosciuto in futuro, anche solo a titolo morale e di memoria della famiglia, che la realizzazione dell'abitazione è stata possibile anche grazie al contributo del padre. Sono salvi, comunque, diversi e più ampi accordi tra le parti, atteso che comunque i coniugi dovranno mantenere rapporti civili finalizzati a collaborare nella crescita, cura ed educazione dei ragazzi”. Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
Il Presidente
IN TI
4