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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/02/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2086/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 2086/2023 R.G.A.C.,
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenza Desiato, in virtù di Parte_1
procura in atti;
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Vittorio CP_1
Luigi Fucci;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione degli effetti civili del matrimonio).
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato ricorso congiunto al Tribunale di
Benevento chiedendo cumulativamente la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 28.08.2016 in Cervinara (AV) alle condizioni concordate. Alla udienza del 20.01.2025, preso atto delle note scritte depositate dalle parti e dell'avvenuto deposito della certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato del Tribunale di Benevento (27 maggio 2023) nel procedimento di separazione giudiziale terminata con sentenza del 6.02.2024 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno concordato i patti di cui al ricorso congiunto, che qui devono intendersi integralmente richiamati.
Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 28.08.2016 in
Cervinara (AV), (Registro atti di matrimonio del Comune di Cervinara, Anno 2016,
Parte II, N. 35) tra , nata a [...] il [...] e , Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della
Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. 10, l. 1°.12.1970, n. 898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. 'd', D.P.R.
3.11.2000, n. 396;
-nulla per le spese.
Benevento, 7.2..2025
IL GIUDICE REL. - EST.
Pag. 2 di 3 DOTT. SSA ENRICA NASTI
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 2086/2023 R.G.A.C.,
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenza Desiato, in virtù di Parte_1
procura in atti;
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Vittorio CP_1
Luigi Fucci;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione degli effetti civili del matrimonio).
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato ricorso congiunto al Tribunale di
Benevento chiedendo cumulativamente la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 28.08.2016 in Cervinara (AV) alle condizioni concordate. Alla udienza del 20.01.2025, preso atto delle note scritte depositate dalle parti e dell'avvenuto deposito della certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato del Tribunale di Benevento (27 maggio 2023) nel procedimento di separazione giudiziale terminata con sentenza del 6.02.2024 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno concordato i patti di cui al ricorso congiunto, che qui devono intendersi integralmente richiamati.
Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 28.08.2016 in
Cervinara (AV), (Registro atti di matrimonio del Comune di Cervinara, Anno 2016,
Parte II, N. 35) tra , nata a [...] il [...] e , Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della
Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. 10, l. 1°.12.1970, n. 898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. 'd', D.P.R.
3.11.2000, n. 396;
-nulla per le spese.
Benevento, 7.2..2025
IL GIUDICE REL. - EST.
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IL PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE
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