Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 30 della convenzione e all'articolo 2 del protocollo aggiuntivo.
Articolo 2 della Legge 3 aprile 1989, n. 148
Articolo 1Articolo 3
- Legge 3 aprile 1989, n. 148
Articolo 2 della Legge 3 aprile 1989, n. 148
Versione
28 aprile 1989
28 aprile 1989