Articolo 2 della Legge 3 aprile 1989, n. 148
Articolo 1Articolo 3
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28 aprile 1989
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 30 della convenzione e all'articolo 2 del protocollo aggiuntivo.
Entrata in vigore il 28 aprile 1989