Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Roberta Picardi, nella procedura ex art. 703 c.p.c., ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa civile n. 2133 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024
tra e , elettivamente domiciliati in Terlizzi al viale Parte_1 Parte_2
Roma n.69, presso e nello studio dell'avv. Francesco Tempesta da cui sono rappresentati e difesi come da procura alle liti in atti ricorrenti
E
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Sasso sito Controparte_1
in Terlizzi alla via Alcide de G a s p e r i, n . 7 / A che lo difende e rappresenta in virtù di procura alle liti in atti convenuto
Letti gli atti e sciolta la riserva;
Osserva
Con ricorso ex art. 703 c.p.c. del 19.6.2024, e – premesso di Parte_1 Parte_2
essere rispettivamente proprietaria e comodatario del locale al piano terra sito in Terlizzi alla via
Fabrizio n.73, in catasto fabbricati al foglio 2 p.lla 644 sub.3; che l'immobile è munito di impianto di acqua potabile costituito da tubazioni, esistenti da oltre quarant'anni, che, dipartendosi dall'impianto privato posto nel confinante portone di via Fabrizio n.71, attualmente di proprietà di attraversano il muro di confine e si immettono nel locale di via Fabrizio n.73 Controparte_1
adducendovi l'acqua; che sussiste una servitù di acquedotto o di presa d'acqua il cui possesso viene esercitato dai ricorrenti e, prima di loro, da padre e dante causa di Persona_1 Parte_1
continuativamente, pacificamente ed ininterrottamente da oltre quaranta anni;
di aver
[...]
sempre corrisposto il consumo di acqua calcolato in base ad un contatore parziale ubicato nel locale
1
6 maggio 2024 ha interrotto il servizio di erogazione dell'acqua nel locale dei ricorrenti chiudendo la chiave, ubicata nella sua confinante proprietà, che regola il relativo afflusso;
che ripristinato in data 15 maggio 2024, il servizio di erogazione dell'acqua nel locale di via Fabrizio n.73, il successivo 26 maggio 2024, il ha nuovamente chiuso la chiave che consente l'afflusso di CP_1
acqua potabile;
che la condotta del costituisce spoglio violento e clandestino CP_1
dell'esercizio del possesso della servitù di acquedotto o di presa d'acqua esercitato attraverso tubazioni ben visibili esistenti da oltre 40 anni che, dipartendosi dall'impianto privato posto nel portone di via Fabrizio n.71, attraversano il muro di confine con l'attiguo locale di via Fabrizio
n.73 e si immettono nel suo interno adducendovi l'acqua potabile – tutto quanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto: ordinarsi a di reintegrare i ricorrenti nel possesso Controparte_1
della servitù di acquedotto o di presa d'acqua esercitata attraverso tubazioni, ben visibili, esistenti
da oltre 40 anni, che, dipartendosi dall'impianto privato posto nel portone di via Fabrizio n.71 (di
proprietà del resistente) attraversano il muro di confine con l'attiguo locale di via Fabrizio n.73
(di proprietà di e detenuto da. quale comodatario che ivi ha Parte_1 Parte_2
fissato la propria residenza) e si immettono al suo interno adducendovi l'acqua potabile,
ordinando a il ripristino della erogazione dell'acqua e la riapertura della Controparte_1
chiave di arresto del relativo flusso nel locale di via Fabrizio n.73.In via subordinata, ove ritenuti
sussistenti i relativi presupposti, ordinare la manutenzione nel possesso dell'esercizio della servitù
di acquedotto o di presa d'acqua, come innanzi descritto, ordinando al la cessazione CP_1
della turbativa nel possesso della detta servitù mediante riapertura della chiave di arresto
dell'afflusso di acqua e ripristino della sua erogazione nel locale di via Fabrizio n.73>, con vittoria delle spese di lite.
Notificato il ricorso e il pedissequo decreto, si è costituito con comparsa del Controparte_1
27.7.2024, opponendosi all'accoglimento delle avverse pretese infondate in fatto e diritto e costituenti fatto illecito e nel merito deducendo: di avere acquisto l'immobile ubicato in via
2 Fabrizio n.71 il 6.10.2023 senza che nell'atto medesimo fosse menzionata alcuna servitù, né fosse data alcuna comunicazione da parte del proprietario dell'immobile né tantomeno che fosse mai stata denunciata all'AQP la presunta servitù sull'immobile e/o comunicato in alcun modo all'ente l'esistenza di un contatore con due derivazioni relative a diverse unità immobiliari;
di avere rinvenuto in occasione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile nella nicchia regolarmente chiusa dal relativo sportello il contatore dell'AQP con un anomalo condotto, con rubinetto annesso;
di avere appreso dalla sua dante causa, la circostanza dell'adduzione di Persona_2
acqua all'immobile detenuto dal al quale sollecitava di regolarizzare il proprio consumo Pt_2
di acqua dotandosi di contatore autonomo;
che non esiste alcuna servitù di presa d'acqua atteso che la presenza del rubinetto collegato al contatore AQP del non è compreso nell'atto di CP_1
compravendita né tantomeno risulta l'utenza della avere un numero di identificazione Parte_1
presso l'Acquedotto Pugliese palesandosi quindi abusiva;
che il bene servizio idrico non è essere suscettibile di possesso;
che il ricorso interdittale va dunque rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite da liquidarsi con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentite le parti, ascoltati gli informatori indicati dalle parti, autorizzato lo scambio di note, il
Tribunale ha riservato la decisione all'udienza del 17.3.2025
***
L'azione possessoria esercitata dai ricorrenti va qualificata come azione di reintegrazione, avendo i ricorrenti ascritto a una condotta di spoglio consistita nell'avere direttamente Controparte_1
inciso sulla cosa che costituiva l'oggetto del loro possesso, privandoli del possesso ad immagine del diritto di servitù di presa d'acqua.
L'azione, così qualificata, è ammissibile e fondata.
La tutela possessoria della derivazione di acqua e di acquedotto, nascente da un diritto reale di proprietà o di servitù, riguarda non solo il possesso dell'acqua e dell'impianto siti nel fondo ove essa viene estratta dal suolo, ma anche tutto ciò che si trovi nel fondo ove dell'acqua si faccia uso
3 e che costituisca godimento connesso all'esercizio del corrispondente diritto reale;
così che ogni atto diretto a privare un fondo di tale godimento o a turbarlo, da chiunque compiuto, a partire dalla fonte o da un punto di derivazione fino a quello in cui l'acqua può essere utilizzata, costituisce spoglio o turbativa di possesso, reprimibili con le azioni di cui agli art. 1168 e 1170 c.c. (Cassazione
civile sez. II, 04/12/1997, n.12295).
Dal momento che la servitù di presa d'acqua comprende la facoltà di accedere al fondo servente al fine di esercitare il diritto di attingimento, pur conservando il proprietario del fondo servente la facoltà di chiudere o recintare il proprio fondo, tale recinzione deve essere effettuata in modo che il diritto del proprietario del fondo dominante, come quello del possessore, non ne risulti impedito o limitato, derivandone diversamente spoglio o turbativa del possesso, contro i quali è data la tutela prevista dagli art. 1168 e 1170 c.c. (Cass. civile sez. II, 27/06/2011, n.14178).
Nella vicenda in parola, non è contestato che l'immobile di via Fabrizi, 73, di cui è proprietaria
[...]
e ove il risiede dal 2014 (cfr. certificato storico di residenza in atti) è dotato Parte_1 Pt_2
di un impianto di adduzione dell'acqua potabile costituito da tubazioni che partono dall'impianto privato posto nel vano portone del confinante immobile di via Fabrizio n.71, in ditta del convenuto dal 6.10.2023 e, attraversando il muro di confine, si immettono nell'immobile di via Fabrizio n.73
e vi adducono l'acqua.
La circostanza ha trovato conferma nelle dichiarazioni sia dell'informatore indicato dai ricorrenti,
che ha riferito dell'adduzione di acqua potabile nel piano terra di via Fabrizi, 73 e Testimone_1
del rifiuto del di “tollerare la derivazione di acqua dal suo allaccio anche se gli vengono CP_1
pagati i consumi” che dell'informatore indicato dal convenuto, , che ha riferito Testimone_2
di avere esaminato per conto del il contatore idrico posto all'interno del vano scala della CP_1
sua abitazione e di avere visto, aprendo lo sportello, che “dopo il misuratore c'era una doppia tubazione che partiva subito dopo il contatore dell' acqua…”.
L'immobile mediante un allaccio all'impianto ubicato nella proprietà gode quantomeno CP_1
dal 1997 (cfr. ricevuta di pagamento acqua, doc. 5 del fascicolo dei ricorrenti) della fornitura di
4 acqua potabile, arrestata dal dapprima il 6.5.2024 e poi nuovamente il 26.5.2024 dal che CP_1
ritenendo abusivo e non autorizzato l'allaccio al proprio contatore, ha unilateralmente alterato la situazione di fatto, interrompendo il servizio di erogazione dell'acqua nel locale dei ricorrenti mediante chiusura della chiave di arresto, ubicata nella sua proprietà.
Sotto il profilo dell'onere probatorio, i ricorrenti hanno dunque dato prova dell'esercizio del possesso e dei fatti materiali integranti la situazione di cui chiedono il ripristino (Cass. n. 4908/98,
n. 1042/98), dimostrando di aver esercitato il possesso in epoca prossima allo spoglio lamentato.
Hanno poi anche provato la condotta di spoglio serbata dal convenuto, tutelabile mediante l'azione di reintegrazione ai sensi dell'art. 1168 c.c.
Con particolare riguardo ai caratteri dello spoglio, perché ricorra non deve necessariamente sussistere una manifestazione di violenza materiale, essendo sufficiente qualsiasi azione che produca la violazione del possesso contro la volontà del possessore espressa o tacita, mediante alterazione dello stato di fatto (cfr. Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 1987, n. 1577).
Accanto a questo elemento della privazione totale o parziale del possesso, occorre, inoltre, la sussistenza di un elemento soggettivo, ossia l'animus spoliandi, che consiste non solo e non tanto nella consapevolezza dell'agente di compiere il fatto materiale della privazione del possesso, bensì
nella consapevole volontà di quest'ultimo di sostituirsi al precedente possessore nel godimento del bene, e ciò contro la sua volontà, anche presunta.
È stato, peraltro, precisato che l'animus spoliandi debba reputarsi insito nel fatto di privare altri del possesso in modo violento o clandestino, implicando la violenza o la clandestinità la consapevolezza, da parte dell'autore dello spossessamento, di agire contro la volontà (espressa o presunta) del possessore o del detentore, onde privarlo del potere di fatto sulla cosa, cosicché, una volta accertato che vi sia stato un consapevole sovvertimento della situazione possessoria, null'altro occorre per ritenere la sussistenza dell'animus spoliandi (cfr. Cass. civ., sez. II, 11 giugno 1986, n.
3859; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24673 del 04/11/2013).
Lo spoglio consistito nella specie, nel rifiuto da parte del di ripristinare l'adduzione CP_1
5 dell'acqua potabile all'immobile ove risiede il presenta sia il requisito oggettivo della Pt_2
violenza che quello soggettivo dell'animus spoliandi.
Il chiusa una prima volta il 6.5.2024 la chiave che consente l'afflusso di acqua potabile CP_1
attraverso l'impianto che trova allaccio nell'impianto ubicato nella sua proprietà in via Fabrizi, 71,
di poi riaperta in seguito alla contestazione ricevuta dal tramite il suo legale, nell'arrestare Pt_2
nuovamente, il 26.5.2024, l'erogazione di acqua ha operato nella piena consapevolezza di privare i ricorrenti, contro la loro espressa volontà, del possesso ad immagine della servitù di presa d'acqua,
ciò che vale a integrare entrambi i requisiti, oggettivo e soggettivo, dello spoglio.
Le difese svolte dal incentrate per un verso sulla abusività dell'allaccio al suo impianto CP_1
idrico e sulla omessa regolarizzazione della fornitura di acqua potabile con AQP e per altro verso sulla insussistenza della usucapione della servitù sono irrilevanti nella presente fase interdittale.
Per l'esercizio delle azioni possessorie, disciplinate dagli articoli 1168,1169 e 1170 c.c., non è
necessario che il possesso possieda gli stessi requisiti richiesti per l'usucapione. Le predette azioni
sono destinate a garantire una protezione immediata contro la perdita violenta e clandestina del
possesso o la sua alterazione, considerando il possesso come l'esercizio materiale del potere sulla
cosa, che si manifesta attraverso attività che riproducono l'esercizio di un diritto di proprietà o di
altro diritto reale. Pertanto, ai fini della protezione offerta dalle azioni possessorie, non ha
rilevanza la frequenza o le modalità con cui il possesso viene esercitato. L'azione di reintegrazione
è riconosciuta a tutela di qualsiasi possesso, anche se illecito o abusivo, purché manifesti i caratteri
esteriori tipici della proprietà o di un altro diritto reale> (Cass. n. 6772 del 15/06/1991; conf. Sez.
2, Sentenza n. 4908 del 15/05/1998).
In conclusione, in accoglimento della domanda interdittale, deve ordinarsi a di Controparte_1
reintegrare i ricorrenti, immediatamente e non oltre cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, nel possesso della servitù di presa d'acqua mediante riapertura della chiave che consente l'afflusso di acqua potabile nell'appartamento a piano terra sito al civico n. 73 di via
Fabrizi a Terlizzi.
6 Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, seguono la soccombenza del convenuto.
P.Q.M.
Letti gli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c.
1) accoglie la domanda formulata da e con ricorso del Parte_1 Parte_2
19.6.2024 e, per l'effetto, ordina a di reintegrare i ricorrenti, immediatamente Controparte_1
e non oltre cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, nel possesso della servitù di presa d'acqua mediante riapertura della chiave che consente l'afflusso di acqua potabile nell'appartamento a piano terra sito al civico n. 73 di via Fabrizi a Terlizzi;
2) dichiara tenuto e condanna alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese Controparte_1
del presente giudizio che si liquidano in € 49,00 per esborsi ed € 2.159,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come e se per legge dovuti.
Si comunichi.
Trani, 15.4.2025
Il Giudice designato dott.ssa Roberta Picardi
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