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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/05/2025, n. 2540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2540 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 15510/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I grado iscritta al numero 15510 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 depositato in data 25.10.2023 da:
(c.f.: ), con l'avv. Scalvi, Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
, Controparte_1
resistente avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente, come da note autorizzate dd. 5.5.2025: annullare il provvedimento impugnato prot. Cat. A 12/2023/Uff. Immigrazione -1° sezione notificato il 16.10.2023 a firma della Questura della Provincia di per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte ed ivi da intendersi CP_1 interamente richiamate e per l'effetto ordinare il rilascio a favore del sig. di un Parte_1
permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.1 e 1.2D.Lgs 286/98, oppure di quel
1 diverso titolo di soggiorno che risulterà dagli esiti istruttori;
in ogni caso: con vittoria di onorari di lite e spese documentate ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende da porre a carico dell'Erario; per l'amministrazione resistente: rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento Cat.A.12/2023/Uff.Immigrazione – 1° Sezione della
Questura di del 9.8.2023, notificato il 16.10.2023, che ha negato il rilascio del permesso CP_1
di soggiorno di protezione speciale ex art. 19 d.lgs. 286/1998, presentato con istanza del
24/02/2023.
Il provvedimento di diniego è stato espresso sulla base di un parere sfavorevole, reso in data
29.11.2022 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Padova, in cui si rileva l'assenza di integrazione socio-lavorativa del ricorrente sul territorio dello Stato e assenza di un nucleo familiare nello Stato.
Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato e lamenta l'insufficienza della motivazione del provvedimento;
la mancata considerazione della situazione di insicurezza e limitazione delle libertà costituzionali nel Paese di origine (India); la mancata considerazione della condizione di vita del ricorrente nel Paese di origine in caso di allontanamento dal territorio dello
Stato. Ha concluso come indicato in epigrafe.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio e ha dedotto quanto segue. Il ricorrente ha fatto ingresso nel territorio nazionale il 6.2.2019 e ha presentato domanda di permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, archiviata per improcedibilità. Una successiva richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è stata dichiarata improcedibile per mancanza del nulla osta della Prefettura competente. Ha concluso come indicato in epigrafe.
Con decreto del 20.12.2023 il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato.
Il ricorrente ha depositato la seguente documentazione relativa alla sua condizione di vita sul territorio dello Stato:
- certificato di rilascio del codice fiscale;
- ricevuta di ricezione della richiesta di emersione;
- dichiarazione unilav relativa a un rapporto di lavoro a tempo determinato con impresa avente sede in Roma della durata dal 2.9.2022 al 31.12.2022;
2 - certificazione unica dei redditi ricevuti nell'anno 2022 da detta impresa, per ammontare complessivo di euro 4.100 circa;
- dichiarazione unilav relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato sopra indicato in rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con impresa avente sede in provincia di Belluno, della durata dal 1.1.2023 al 31.12.2023; relative buste paga dei mesi da gennaio a marzo 2023;
- dichiarazione di ospitalità in immobile sito in CH GI dd. 31.3.2023.
Con note autorizzate dd.
5.5.2025 il ricorrente ha nuovamente illustrato la condizione del Paese di origine del ricorrente. Ha quindi illustrato il processo di integrazione lavorativa del ricorrente sul territorio nazionale, specificando che lo stesso si è interrotto nel 2023, in ragione del fatto che al ricorrente è stata ritirata la ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno per protezione speciale senza che sia stato poi rilasciato alcun titolo di soggiorno temporaneo nonostante il Tribunale avesse sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
*
2. In via preliminare, va osservato che il presente giudizio, pur originatosi dall'impugnazione di un provvedimento amministrativo, rimane un giudizio di accertamento di diritti soggettivi, conformemente al disposto dell'art. 4, all. E, l. 2284/1865 e alla conformazione della giurisdizione ordinaria. Ne deriva che è inammissibile la domanda di annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorrente ha presentato domanda per il rilascio del permesso per protezione speciale in data
6.7.2022; il presente giudizio è stato incardinato con ricorso depositato il 25.10.2023.
Ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.l. 20/2023 alla fattispecie va sussunta nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs.
286/1998, nella formulazione antecedente all'ultima novella.
La disposizione, in tale formulazione, vieta di espellere lo straniero ove esistano fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare, a meno che l'espulsione non appaia necessaria per la tutelare la sicurezza nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblici ovvero la protezione della salute. La valutazione dell'interesse alla tutela della vita privata e familiare tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
3 Ai fini della definizione della fattispecie oggetto di giudizio vanno tenute in considerazione le presenti circostanze:
- il ricorrente ha fatto ingresso in Italia quantomeno nell'anno 2020, quando venne formalizzata nel suo interesse una richiesta cd. di emersione;
- dai documenti sopra illustrati risulta che il ricorrente si è effettivamente occupato dal settembre
2022 al dicembre 2023;
- egli risulta essere stato ospitato nel 2023 da un cittadino straniero in una abitazione sita in
CH GI (doc. 4 allegato al ricorso introduttivo).
L'art. 19 co. 1 e 1.1 D.Lgs. n. 286/1998, nella versione ratione temporis vigente, vieta di espellere lo straniero ove esistano fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare, a meno che l'espulsione non appaia necessaria per la tutelare la sicurezza nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblici ovvero la protezione della salute. La valutazione dell'interesse alla tutela della vita privata e familiare tiene conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine”.
Nel merito il ricorso è infondato.
Dalla documentazione in atti si desume che il ricorrente ha concluso due contratti di lavoro, il primo della durata di quattro mesi nel 2022 e il secondo della durata dell'intero 2023. È stata documentata la percezione di retribuzioni.
Tuttavia, non risulta che il ricorrente si sia successivamente occupato.
Egli adduce a giustificazione il mancato rilascio da parte dell'amministrazione competente di un titolo di soggiorno provvisorio, nonostante questo Tribunale abbia sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Si tratta di una circostanza che però è irrilevante ai fini della valutazione del percorso integrativo intrapreso dal ricorrente: difatti il ricorrente, ottenuta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto, era nelle condizioni giuridiche e fattuali di tutelare il suo diritto alla permanenza sul territorio nazionale, potendo attivarsi di fronte all'eventuale inerzia della pubblica amministrazione con gli strumenti che l'ordinamento appresta allo scopo.
4 Ne deriva che l'interruzione del percorso integrativo non può essere ascritta a causa esterna al ricorrente e che dunque all'attualità non vi è prova di occupazione stabile né di un processo di integrazione lavorativa effettivamente in corso.
Il ricorrente non ha inoltre documentato legami familiari o sociali rilevanti sul territorio dello
Stato.
Non ha altresì documentato attività formativa o educativa di sorta.
Ne deriva che non è stata provata in giudizio la sussistenza di legami sociali e di un radicamento sul territorio dello Stato tali da ostare all'allontanamento dal territorio dello Stato.
A questo riguardo neppure soccorre l'ordinamento convenzionale CEDU.
In materia di tutela dei diritti dello straniero la Corte EDU ha infatti anzitutto sancito il diritto dello
Stato, di origine internazionale, al controllo della presenza degli stranieri sul territorio nazionale e ha conseguentemente ritenuta in linea di principio possibile nel sistema convenzionale l'espulsione degli stranieri (Corte EDU, 18.10.2006, Üner c. Paesi Bassi, application 46410/1999, § 54).
Ha poi affermato che lo straniero che sia entrato illegalmente in uno Stato contraente mette le autorità dello Stato ospitante di fronte al fatto compiuto («fait accompli») dei legami creati sul territorio nazionale, con la conseguenza che queste autorità non sono in linea di principio obbligate ai sensi dell'art. 8 CEDU a consentirgli di stabilirsi sul territorio (Corte EDU, 3.10.2014, Jeunesse
c. Paesi Bassi, application 12738/2010, § 103).
La Corte EDU ha poi delineato in molteplici pronunce la distinzione capitale fra stranieri stabiliti, cioè regolarmente soggiornanti sui territori nazionali (settled migrant), e stranieri non stabiliti, cioè presenti sui territori nazionali irregolarmente.
Solo con riferimento ai settled migrant è stato affermato che l'espulsione è senz'altro lesiva della vita privata, anche in assenza di legami familiari, e pertanto deve soggiacere alle condizioni previste dall'art. 8, co. 2, CEDU (Corte EDU, 23.6.2008, c. Austria, application 1638/2003, Per_1
§ 61 e ss.), e che, in caso di condotte criminali, l'espulsione è possibile solo in caso di accertamento di determinate circostanze, attinenti principalmente alla tutela dell'ordine e della sicurezza personale (Corte EDU, 18.10.2006, Üner c. Paesi Bassi, application 46410/1999, § 54 e ss.).
Più circoscritti sono invece i margini di tutela della vita privata e familiare degli stranieri privi di titolo di soggiorno (cosiddetti non-settled migrant).
La condizione degli stranieri illegalmente presenti sul territorio dello Stato non può infatti essere assimilata a quella degli stranieri stabiliti, con la conseguenza che i criteri vigenti in materia di
5 respingimento ed espulsione di questi ultimi, compresi quelli elaborati per il caso di commissione di reati (illustrati nella sentenza Corte EDU, 18.10.2006, Üner c. Paesi Bassi, application
46410/1999, sopra richiamata), non possono essere ad essi automaticamente estesi (Corte EDU,
3.10.2014, Jeunesse c. Paesi Bassi, application 12738/2010, § 105; Corte EDU, 28.7.2020, Pormes
c. Paesi Bassi, application 25402/2014, § 53). Lo straniero irregolare non può infatti vantare un'aspettativa al rilascio di un titolo di soggiorno e la sua presenza è di fatto solo tollerata dallo
Stato contraente (Corte EDU, 30.6.2015, A.S. c. Svizzera, application 39350/2013, § 44 e 45; Corte
EDU, 3.10.2014, Jeunesse c. Paesi Bassi, application 12738/2010, § 103).
Di per sé la presenza nel territorio dello Stato di uno straniero illegalmente soggiornante non fa sorgere in capo allo Stato obbligazioni positive, relative cioè alla concessione di un titolo di soggiorno: solo in casi eccezionali e all'esito del bilanciamento fra la posizione personale e le esigenze generali lo Stato è tenuto a consentire il soggiorno sul suo territorio (Corte EDU,
28.7.2020, Pormes c. Paesi Bassi, application 25402/2014, § 54 e ss.). Più nello specifico, occorre considerare molteplici fattori quali: l'effettiva compromissione della vita familiare, l'intensità dei legami nello Stato ospitante, la presenza di ostacoli insormontabili alla vita della famiglia nel Paese di origine, la presenza di elementi rilevanti ai fini del controllo sull'immigrazione (quali precedenti violazioni della legislazione in materia di immigrazione), la sussistenza di fattori di ordine pubblico, la formazione del nucleo familiare sul territorio dello Stato ospitante quando lo straniero era consapevole della precarietà della sua condizione giuridica (Corte EDU, 31.1.2006, Parte_2
e c. Paesi Bassi, application 50435/1999, §39).
[...] Per_2
Nel caso di specie il ricorrente ha fatto ingresso nel territorio dello Stato illegalmente;
egli pertanto non può godere delle maggiori tutele riconosciute agli stranieri stabiliti. Egli inoltre non ha provato una condizione personale di vita tale da ostare all'espulsione, anche con riferimento ai criteri enucleati per definire quei casi eccezionali in cui la presenza dello straniero non stabilito può essere tollerata dallo Stato, essendosi limitato a depositare documentazione attinente a brevi rapporti di lavoro ormai risalenti nel tempo.
Il ricorrente a fondamento della sua domanda ha poi dedotto a fondamento della domanda la condizione del Paese di origine, in relazione allo scadimento delle condizioni di vita che si verificherebbero in caso di rimpatrio.
A questo riguardo va ricordato che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in costanza del regime precedente all'entrata in vigore del d.l. 113/2018 la protezione complementare ben
6 può essere riconosciuta in ragione della condizione del Paese di origine. Può pertanto rilevare anche una situazione generalizzata di violazione di diritti umani ovvero di conflitto, ancorché di livello minore rispetto a quella rilevante per la concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria;
tali fatti sono pur sempre da valutarsi comparativamente in rapporto all'integrazione del richiedente nel Paese di accoglienza. Tuttavia, l'allegazione da parte del richiedente della situazione generale del Paese di provenienza deve pur sempre riguardare aspetti relativi alla vita precedente del richiedente protezione, tale da evidenziare una condizione di vulnerabilità soggettiva, che sostanzia la protezione complementare. Non possono pertanto ritenersi sufficienti né pertinenti allegazioni generiche sulla situazione del Paese di provenienza del richiedente in ordine alla privazione dei diritti fondamentali ovvero in ordine alla condizione di pericolosità interna che siano scollegate dalla situazione soggettiva dello stesso richiedente.
Solo l'assolvimento di questo preciso onere di allegazione innesca, come necessaria conseguenza, l'obbligo di cooperazione istruttoria del giudice del merito (Cass., sez. I, 4.8.2021
n. 22274). Il principio può trovare applicazione anche con riferimento alla protezione speciale derivante dalla novella del d.l. 130/2020, dal momento che le due forme di protezione complementare, pur con differenze evidenti, si pongono in sostanziale continuità (Cass., sez. I,
18.5.2023 n. 13759).
Nel caso di specie non è stata allegata alcuna circostanza individualizzante;
il ricorrente si è infatti limitato a illustrare la condizione di insicurezza dell'India e la compromissione delle libertà e dei diritti nel Paese.
L'allontanamento dal suolo nazionale che ne deriva non può ritenersi contrario all'ordinamento, in quanto deriva dall'applicazione di normativa che corrisponde all'interesse dello Stato al controllo sul fenomeno migratorio (Corte cost., 8.7.2010 n. 250).
Esso non è nemmeno contrario agli obblighi sovranazionali, nei quali non si rinviene la tutela incondizionata della permanenza dello straniero sul territorio nazionale né la fattispecie concreta oggetto di giudizio presenta tratti di eccezionalità che ostino all'espulsione.
Il ricorso va dunque rigettato.
*
3. Nulla va disposto circa le spese, in ragione della mancata costituzione dell'amministrazione resistente.
7 Ai fini della liquidazione dei compensi di gratuito patrocinio l'istante dovrà depositare, nel termine di 20 giorni dalla comunicazione del presente decreto, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente – con sottoscrizione autenticata dal difensore – in cui il medesimo richiedente attesti la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al beneficio, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, per tutte le singole annualità, a partire dall'anno precedente l'introduzione del giudizio e sino all'attualità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
3. nulla per le spese;
4. riserva di provvedere sull'istanza di liquidazione degli onorari del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato all'esito dell'integrazione richiesta.
Si comunichi.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Alice Zorzi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I grado iscritta al numero 15510 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 depositato in data 25.10.2023 da:
(c.f.: ), con l'avv. Scalvi, Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
, Controparte_1
resistente avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente, come da note autorizzate dd. 5.5.2025: annullare il provvedimento impugnato prot. Cat. A 12/2023/Uff. Immigrazione -1° sezione notificato il 16.10.2023 a firma della Questura della Provincia di per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte ed ivi da intendersi CP_1 interamente richiamate e per l'effetto ordinare il rilascio a favore del sig. di un Parte_1
permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.1 e 1.2D.Lgs 286/98, oppure di quel
1 diverso titolo di soggiorno che risulterà dagli esiti istruttori;
in ogni caso: con vittoria di onorari di lite e spese documentate ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende da porre a carico dell'Erario; per l'amministrazione resistente: rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento Cat.A.12/2023/Uff.Immigrazione – 1° Sezione della
Questura di del 9.8.2023, notificato il 16.10.2023, che ha negato il rilascio del permesso CP_1
di soggiorno di protezione speciale ex art. 19 d.lgs. 286/1998, presentato con istanza del
24/02/2023.
Il provvedimento di diniego è stato espresso sulla base di un parere sfavorevole, reso in data
29.11.2022 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Padova, in cui si rileva l'assenza di integrazione socio-lavorativa del ricorrente sul territorio dello Stato e assenza di un nucleo familiare nello Stato.
Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato e lamenta l'insufficienza della motivazione del provvedimento;
la mancata considerazione della situazione di insicurezza e limitazione delle libertà costituzionali nel Paese di origine (India); la mancata considerazione della condizione di vita del ricorrente nel Paese di origine in caso di allontanamento dal territorio dello
Stato. Ha concluso come indicato in epigrafe.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio e ha dedotto quanto segue. Il ricorrente ha fatto ingresso nel territorio nazionale il 6.2.2019 e ha presentato domanda di permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, archiviata per improcedibilità. Una successiva richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è stata dichiarata improcedibile per mancanza del nulla osta della Prefettura competente. Ha concluso come indicato in epigrafe.
Con decreto del 20.12.2023 il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato.
Il ricorrente ha depositato la seguente documentazione relativa alla sua condizione di vita sul territorio dello Stato:
- certificato di rilascio del codice fiscale;
- ricevuta di ricezione della richiesta di emersione;
- dichiarazione unilav relativa a un rapporto di lavoro a tempo determinato con impresa avente sede in Roma della durata dal 2.9.2022 al 31.12.2022;
2 - certificazione unica dei redditi ricevuti nell'anno 2022 da detta impresa, per ammontare complessivo di euro 4.100 circa;
- dichiarazione unilav relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato sopra indicato in rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con impresa avente sede in provincia di Belluno, della durata dal 1.1.2023 al 31.12.2023; relative buste paga dei mesi da gennaio a marzo 2023;
- dichiarazione di ospitalità in immobile sito in CH GI dd. 31.3.2023.
Con note autorizzate dd.
5.5.2025 il ricorrente ha nuovamente illustrato la condizione del Paese di origine del ricorrente. Ha quindi illustrato il processo di integrazione lavorativa del ricorrente sul territorio nazionale, specificando che lo stesso si è interrotto nel 2023, in ragione del fatto che al ricorrente è stata ritirata la ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno per protezione speciale senza che sia stato poi rilasciato alcun titolo di soggiorno temporaneo nonostante il Tribunale avesse sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
*
2. In via preliminare, va osservato che il presente giudizio, pur originatosi dall'impugnazione di un provvedimento amministrativo, rimane un giudizio di accertamento di diritti soggettivi, conformemente al disposto dell'art. 4, all. E, l. 2284/1865 e alla conformazione della giurisdizione ordinaria. Ne deriva che è inammissibile la domanda di annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorrente ha presentato domanda per il rilascio del permesso per protezione speciale in data
6.7.2022; il presente giudizio è stato incardinato con ricorso depositato il 25.10.2023.
Ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.l. 20/2023 alla fattispecie va sussunta nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs.
286/1998, nella formulazione antecedente all'ultima novella.
La disposizione, in tale formulazione, vieta di espellere lo straniero ove esistano fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare, a meno che l'espulsione non appaia necessaria per la tutelare la sicurezza nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblici ovvero la protezione della salute. La valutazione dell'interesse alla tutela della vita privata e familiare tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
3 Ai fini della definizione della fattispecie oggetto di giudizio vanno tenute in considerazione le presenti circostanze:
- il ricorrente ha fatto ingresso in Italia quantomeno nell'anno 2020, quando venne formalizzata nel suo interesse una richiesta cd. di emersione;
- dai documenti sopra illustrati risulta che il ricorrente si è effettivamente occupato dal settembre
2022 al dicembre 2023;
- egli risulta essere stato ospitato nel 2023 da un cittadino straniero in una abitazione sita in
CH GI (doc. 4 allegato al ricorso introduttivo).
L'art. 19 co. 1 e 1.1 D.Lgs. n. 286/1998, nella versione ratione temporis vigente, vieta di espellere lo straniero ove esistano fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare, a meno che l'espulsione non appaia necessaria per la tutelare la sicurezza nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblici ovvero la protezione della salute. La valutazione dell'interesse alla tutela della vita privata e familiare tiene conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine”.
Nel merito il ricorso è infondato.
Dalla documentazione in atti si desume che il ricorrente ha concluso due contratti di lavoro, il primo della durata di quattro mesi nel 2022 e il secondo della durata dell'intero 2023. È stata documentata la percezione di retribuzioni.
Tuttavia, non risulta che il ricorrente si sia successivamente occupato.
Egli adduce a giustificazione il mancato rilascio da parte dell'amministrazione competente di un titolo di soggiorno provvisorio, nonostante questo Tribunale abbia sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Si tratta di una circostanza che però è irrilevante ai fini della valutazione del percorso integrativo intrapreso dal ricorrente: difatti il ricorrente, ottenuta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto, era nelle condizioni giuridiche e fattuali di tutelare il suo diritto alla permanenza sul territorio nazionale, potendo attivarsi di fronte all'eventuale inerzia della pubblica amministrazione con gli strumenti che l'ordinamento appresta allo scopo.
4 Ne deriva che l'interruzione del percorso integrativo non può essere ascritta a causa esterna al ricorrente e che dunque all'attualità non vi è prova di occupazione stabile né di un processo di integrazione lavorativa effettivamente in corso.
Il ricorrente non ha inoltre documentato legami familiari o sociali rilevanti sul territorio dello
Stato.
Non ha altresì documentato attività formativa o educativa di sorta.
Ne deriva che non è stata provata in giudizio la sussistenza di legami sociali e di un radicamento sul territorio dello Stato tali da ostare all'allontanamento dal territorio dello Stato.
A questo riguardo neppure soccorre l'ordinamento convenzionale CEDU.
In materia di tutela dei diritti dello straniero la Corte EDU ha infatti anzitutto sancito il diritto dello
Stato, di origine internazionale, al controllo della presenza degli stranieri sul territorio nazionale e ha conseguentemente ritenuta in linea di principio possibile nel sistema convenzionale l'espulsione degli stranieri (Corte EDU, 18.10.2006, Üner c. Paesi Bassi, application 46410/1999, § 54).
Ha poi affermato che lo straniero che sia entrato illegalmente in uno Stato contraente mette le autorità dello Stato ospitante di fronte al fatto compiuto («fait accompli») dei legami creati sul territorio nazionale, con la conseguenza che queste autorità non sono in linea di principio obbligate ai sensi dell'art. 8 CEDU a consentirgli di stabilirsi sul territorio (Corte EDU, 3.10.2014, Jeunesse
c. Paesi Bassi, application 12738/2010, § 103).
La Corte EDU ha poi delineato in molteplici pronunce la distinzione capitale fra stranieri stabiliti, cioè regolarmente soggiornanti sui territori nazionali (settled migrant), e stranieri non stabiliti, cioè presenti sui territori nazionali irregolarmente.
Solo con riferimento ai settled migrant è stato affermato che l'espulsione è senz'altro lesiva della vita privata, anche in assenza di legami familiari, e pertanto deve soggiacere alle condizioni previste dall'art. 8, co. 2, CEDU (Corte EDU, 23.6.2008, c. Austria, application 1638/2003, Per_1
§ 61 e ss.), e che, in caso di condotte criminali, l'espulsione è possibile solo in caso di accertamento di determinate circostanze, attinenti principalmente alla tutela dell'ordine e della sicurezza personale (Corte EDU, 18.10.2006, Üner c. Paesi Bassi, application 46410/1999, § 54 e ss.).
Più circoscritti sono invece i margini di tutela della vita privata e familiare degli stranieri privi di titolo di soggiorno (cosiddetti non-settled migrant).
La condizione degli stranieri illegalmente presenti sul territorio dello Stato non può infatti essere assimilata a quella degli stranieri stabiliti, con la conseguenza che i criteri vigenti in materia di
5 respingimento ed espulsione di questi ultimi, compresi quelli elaborati per il caso di commissione di reati (illustrati nella sentenza Corte EDU, 18.10.2006, Üner c. Paesi Bassi, application
46410/1999, sopra richiamata), non possono essere ad essi automaticamente estesi (Corte EDU,
3.10.2014, Jeunesse c. Paesi Bassi, application 12738/2010, § 105; Corte EDU, 28.7.2020, Pormes
c. Paesi Bassi, application 25402/2014, § 53). Lo straniero irregolare non può infatti vantare un'aspettativa al rilascio di un titolo di soggiorno e la sua presenza è di fatto solo tollerata dallo
Stato contraente (Corte EDU, 30.6.2015, A.S. c. Svizzera, application 39350/2013, § 44 e 45; Corte
EDU, 3.10.2014, Jeunesse c. Paesi Bassi, application 12738/2010, § 103).
Di per sé la presenza nel territorio dello Stato di uno straniero illegalmente soggiornante non fa sorgere in capo allo Stato obbligazioni positive, relative cioè alla concessione di un titolo di soggiorno: solo in casi eccezionali e all'esito del bilanciamento fra la posizione personale e le esigenze generali lo Stato è tenuto a consentire il soggiorno sul suo territorio (Corte EDU,
28.7.2020, Pormes c. Paesi Bassi, application 25402/2014, § 54 e ss.). Più nello specifico, occorre considerare molteplici fattori quali: l'effettiva compromissione della vita familiare, l'intensità dei legami nello Stato ospitante, la presenza di ostacoli insormontabili alla vita della famiglia nel Paese di origine, la presenza di elementi rilevanti ai fini del controllo sull'immigrazione (quali precedenti violazioni della legislazione in materia di immigrazione), la sussistenza di fattori di ordine pubblico, la formazione del nucleo familiare sul territorio dello Stato ospitante quando lo straniero era consapevole della precarietà della sua condizione giuridica (Corte EDU, 31.1.2006, Parte_2
e c. Paesi Bassi, application 50435/1999, §39).
[...] Per_2
Nel caso di specie il ricorrente ha fatto ingresso nel territorio dello Stato illegalmente;
egli pertanto non può godere delle maggiori tutele riconosciute agli stranieri stabiliti. Egli inoltre non ha provato una condizione personale di vita tale da ostare all'espulsione, anche con riferimento ai criteri enucleati per definire quei casi eccezionali in cui la presenza dello straniero non stabilito può essere tollerata dallo Stato, essendosi limitato a depositare documentazione attinente a brevi rapporti di lavoro ormai risalenti nel tempo.
Il ricorrente a fondamento della sua domanda ha poi dedotto a fondamento della domanda la condizione del Paese di origine, in relazione allo scadimento delle condizioni di vita che si verificherebbero in caso di rimpatrio.
A questo riguardo va ricordato che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in costanza del regime precedente all'entrata in vigore del d.l. 113/2018 la protezione complementare ben
6 può essere riconosciuta in ragione della condizione del Paese di origine. Può pertanto rilevare anche una situazione generalizzata di violazione di diritti umani ovvero di conflitto, ancorché di livello minore rispetto a quella rilevante per la concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria;
tali fatti sono pur sempre da valutarsi comparativamente in rapporto all'integrazione del richiedente nel Paese di accoglienza. Tuttavia, l'allegazione da parte del richiedente della situazione generale del Paese di provenienza deve pur sempre riguardare aspetti relativi alla vita precedente del richiedente protezione, tale da evidenziare una condizione di vulnerabilità soggettiva, che sostanzia la protezione complementare. Non possono pertanto ritenersi sufficienti né pertinenti allegazioni generiche sulla situazione del Paese di provenienza del richiedente in ordine alla privazione dei diritti fondamentali ovvero in ordine alla condizione di pericolosità interna che siano scollegate dalla situazione soggettiva dello stesso richiedente.
Solo l'assolvimento di questo preciso onere di allegazione innesca, come necessaria conseguenza, l'obbligo di cooperazione istruttoria del giudice del merito (Cass., sez. I, 4.8.2021
n. 22274). Il principio può trovare applicazione anche con riferimento alla protezione speciale derivante dalla novella del d.l. 130/2020, dal momento che le due forme di protezione complementare, pur con differenze evidenti, si pongono in sostanziale continuità (Cass., sez. I,
18.5.2023 n. 13759).
Nel caso di specie non è stata allegata alcuna circostanza individualizzante;
il ricorrente si è infatti limitato a illustrare la condizione di insicurezza dell'India e la compromissione delle libertà e dei diritti nel Paese.
L'allontanamento dal suolo nazionale che ne deriva non può ritenersi contrario all'ordinamento, in quanto deriva dall'applicazione di normativa che corrisponde all'interesse dello Stato al controllo sul fenomeno migratorio (Corte cost., 8.7.2010 n. 250).
Esso non è nemmeno contrario agli obblighi sovranazionali, nei quali non si rinviene la tutela incondizionata della permanenza dello straniero sul territorio nazionale né la fattispecie concreta oggetto di giudizio presenta tratti di eccezionalità che ostino all'espulsione.
Il ricorso va dunque rigettato.
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3. Nulla va disposto circa le spese, in ragione della mancata costituzione dell'amministrazione resistente.
7 Ai fini della liquidazione dei compensi di gratuito patrocinio l'istante dovrà depositare, nel termine di 20 giorni dalla comunicazione del presente decreto, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente – con sottoscrizione autenticata dal difensore – in cui il medesimo richiedente attesti la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al beneficio, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, per tutte le singole annualità, a partire dall'anno precedente l'introduzione del giudizio e sino all'attualità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
3. nulla per le spese;
4. riserva di provvedere sull'istanza di liquidazione degli onorari del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato all'esito dell'integrazione richiesta.
Si comunichi.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Alice Zorzi
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