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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/02/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 215/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 215/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERNARDI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
BERNARDI ALESSANDRO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICCOLO Controparte_1 C.F._2
GABRIELLA, elettivamente domiciliato in VIA SENESE 31 50124 FIRENZEpresso il difensore avv.
PICCOLO GABRIELLA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, contraiis reiectis, per tutte le ragioni esposte in narrativa, previo accertamento della natura apocrifa delle sottoscrizioni dei signori e Parte_2 risultanti nelle procure bancarie rispettivamente del 20.04.2009 e del 29.05.2013 e, in ogni CP_2 caso, della illegittimità degli atti dispositivi posti in essere dalla sig.ra sui conti Controparte_1 correnti n. 130000101059 e n. 130000301572 accesi presso la Chianti Banca Credito Cooperativo S.p.A., condannare la sig.ra al pagamento in favore della sig.ra della Controparte_1 Parte_1 somma di € 110.227,42 o di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia.
Con vittoria delle spese di lite.”.
Per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti esposti:
- nel merito, rigettare ogni e qualunque domanda formulata da parte attrice nei confronti della sig.ra
Controparte_1 ittoria delle spese di lite, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
- in via istruttoria questa difesa insiste, occorrendo, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza datata
28.11.23 e di quelle pregresse sul punto, ivi compresa quella datata 18.03.22, nonché quelle datate 17.11.22; 9.03.23 e 11.05.23, per l'ammissione del cap. 32 formulato in memoria ex art. 183 n. 2 cpc (“DCV che alla sig.ra , durante i citati rapporti di lavoro, si occupava Parte_3 di fare la spesa alimentare e che a tale fine la sig.ra le dava euro 500,00 mensili in Controparte_1 pagina 1 di 3 contanti integrando poi ogni mese con gli importi che la medesima aveva speso anche per altre necessità dei sigg.ri (spese parrucchiere, pedicure a domicilio, visite mediche, medicine CP_1 garze, bende, spese per il cane”, indicando a testi i Sigg.ri: da Firenze;
Testimone_1 CP_3 da Firenze;
residente in [...] Parvi n. 38) nonché, occorrendo, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza dell'11.03.23, per l'integrazione del quesito posto al CTU con la determinazione degli importi delle spese necessarie per il vitto -spesa alimentare per il sostentamento- anche sulla base delle tabelle della rivalutazione Istat relativa alla spesa mensile media per una famiglia, rispettivamente di tre persone e di due persone, nel relativo periodo di riferimento (dal 2009 al 2013 e dal 2013 al 2018).
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio chiedendo, previo accertamento della Parte_1 Controparte_1 natura apocrifa delle sottoscrizioni dei signori e apposte sulle procure Parte_2 CP_2 bancarie del 20.4.2009 e del 29.5.2013 e, in ogni caso, della illegittimità degli atti dispositivi posti in essere da sui conti correnti n. 130000101059 e n. 130000301572 accesi presso la Controparte_1
Chianti Banca credito Cooperativo s.p.a., la condanna della convenuta al pagamento, in proprio favore, della somma di Euro 110.227,42, o di quella maggiore o minore di giustizia.
A fondamento della domanda ha allegato: che le parti sono figlie ed eredi dei signori Parte_2 deceduto a Firenze il 29.4.2013, e deceduta a Firenze il 3.3.2018; che la convenuta, CP_2
aveva operato su due conti correnti bancari intestati ai genitori, in forza di due Controparte_1 distinte procure, datate, rispettivamente, 20.4.2009, relativa al conto corrente n. 130000101059 acceso presso Chianti Banca Credito Cooperativo, e 29.5.2013, relativa al conto corrente n. 130000301572, acceso presso la medesima banca ed intestato alla sola che, dopo ilo decesso di CP_2 quest'ultima, l'attrice, insospettita da alcuni atteggiamenti assunti dalla convenuta in ordine al patrimonio ereditario, aveva eseguito accertamenti presso l'istituto di credito suindicato, dai quali era emerso che aveva disposto di somme dei propri genitori come se fossero di sua Controparte_1 esclusiva titolarità, impiegandole per finalità personali e non per le esigenze dei propri genitori;
che le firme apposte sulle procure sopra menzionate erano apocrife;
che la convenuta, alle richieste di chiarimenti dell'attrice, aveva, in un primo momento, sostanzialmente ammesso di essersi appropriata delle somme di spettanza dei genitori, dichiarandosi pentita della propria condotta, per poi negare, successivamente, a mezzo del proprio legale, la circostanza, assumendo che si sarebbe trattato di donazioni effettuate in suo favore in considerazione dell'assistenza morale e materiale dalla stessa prestata in favore dei propri genitori.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito: l'infondatezza della natura apocrifa Controparte_1 delle sottoscrizioni delle procure rilasciate dai genitori delle parti in causa, formulando istanza di verificazione delle stesse, nonché l'infondatezza dell'asserita incapacità di intendere e di volere dei genitori al momento del rilascio delle procure;
di non aver mai affermato di essere stata destinataria di donazioni;
che le somme prelevate dal conto corrente dei genitori erano sempre state utilizzate per le esigenze degli stessi, mai per quelle della convenuta, la quale, anzi, aveva contribuito anche con denaro proprio a sostenere le spese di e di Parte_2 CP_2
Ha concluso per il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle part, con l'assunzione di prove testimoniali e con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Dirimenti sono le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, dott. Persona_1 il quale è stato incaricato dal Giudice di “accertare la consistenza dei prelievi e di ogni atto di
pagina 2 di 3 dispositivo effettuati da sui conti correnti citati nell'atto introduttivo, specificando Controparte_1 la destinazione di tali somme, e cioè se siano state impiegate per i bisogni di Parte_2 [...]
o per interessi personali della convenuta. In tale caso, quantifichi gli eventuali importi CP_2 illegittimamente appresi e determini i rapporti dare/ avere tra le parti”. Il CTU, con motivazioni pienamente condivisibili in quanto ben argomentate dal punto di vista tecnico e logico, ha accertato che: a) il totale dei prelevamenti estranei ai bisogni di e di Parte_2 [...]
effettuati dal conto corrente n. 1300001011059, al netto dei pagamenti effettuati da clienti CP_2 della società , è pari ad Euro 135.356,93; b) il totale Parte_4 dei prelevamenti estranei ai bisogni dei soggetti suindicati dal conto corrente n. 130000301572, al netto dei pagamenti effettuati da clienti della società , è pari Parte_4 ad Euro 80.053,16.
Dal totale dei prelevamenti come sopra effettuati per un totale di Euro 215.410,09 ha scomputato il versamento eseguito da sul conto corrente n. 1300001011059 di Euro 3.000,00 in Controparte_1 data 2.2.2011, per giungere ad un totale di Euro 212.410,09.
Sulla base di tali conteggi il CTU ha poi ritenuto di formulare tre ipotesi che si differenziano in base all'attendibilità che si riterrà di attribuire alla testimonianza resa dalla domestica Testimone_2
la quale ha dichiarato di aver ricevuto pagamenti in contanti dalla sig.ra
[...] [...]
e di aver percepito uno stipendio mensile di Euro 900,00 anzichè di Euro 750,00, come CP_1 risultante dalle buste paga.
Questo Giudice ritiene di aderire all'ipotesi n. 3 formulata dal CTU, in quanto, in relazione alle somme che la teste ha riferito di aver ricevuto in contanti, non ha specificato da chi le venissero corrisposte né, comunque, risulta da quale conto corrente provenissero, per cui tali somme non devono essere scomputate dall'importo dovuto in restituzione da che va determinato in Controparte_1 complessivi Euro 106.205,05.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, e di CTU, già liquidate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, CONDANNA alla restituzione, in favore Controparte_1 di della complessiva somma di Euro 106.205,05 per le causali di cui in motivazione. Parte_1
CONDANNA altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi ed in Euro 793,95 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
PONE definitivamente a carico esclusivo della parte convenuta le spese della CTU, già liquidate.
Firenze, 25 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 215/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERNARDI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
BERNARDI ALESSANDRO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICCOLO Controparte_1 C.F._2
GABRIELLA, elettivamente domiciliato in VIA SENESE 31 50124 FIRENZEpresso il difensore avv.
PICCOLO GABRIELLA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, contraiis reiectis, per tutte le ragioni esposte in narrativa, previo accertamento della natura apocrifa delle sottoscrizioni dei signori e Parte_2 risultanti nelle procure bancarie rispettivamente del 20.04.2009 e del 29.05.2013 e, in ogni CP_2 caso, della illegittimità degli atti dispositivi posti in essere dalla sig.ra sui conti Controparte_1 correnti n. 130000101059 e n. 130000301572 accesi presso la Chianti Banca Credito Cooperativo S.p.A., condannare la sig.ra al pagamento in favore della sig.ra della Controparte_1 Parte_1 somma di € 110.227,42 o di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia.
Con vittoria delle spese di lite.”.
Per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti esposti:
- nel merito, rigettare ogni e qualunque domanda formulata da parte attrice nei confronti della sig.ra
Controparte_1 ittoria delle spese di lite, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
- in via istruttoria questa difesa insiste, occorrendo, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza datata
28.11.23 e di quelle pregresse sul punto, ivi compresa quella datata 18.03.22, nonché quelle datate 17.11.22; 9.03.23 e 11.05.23, per l'ammissione del cap. 32 formulato in memoria ex art. 183 n. 2 cpc (“DCV che alla sig.ra , durante i citati rapporti di lavoro, si occupava Parte_3 di fare la spesa alimentare e che a tale fine la sig.ra le dava euro 500,00 mensili in Controparte_1 pagina 1 di 3 contanti integrando poi ogni mese con gli importi che la medesima aveva speso anche per altre necessità dei sigg.ri (spese parrucchiere, pedicure a domicilio, visite mediche, medicine CP_1 garze, bende, spese per il cane”, indicando a testi i Sigg.ri: da Firenze;
Testimone_1 CP_3 da Firenze;
residente in [...] Parvi n. 38) nonché, occorrendo, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza dell'11.03.23, per l'integrazione del quesito posto al CTU con la determinazione degli importi delle spese necessarie per il vitto -spesa alimentare per il sostentamento- anche sulla base delle tabelle della rivalutazione Istat relativa alla spesa mensile media per una famiglia, rispettivamente di tre persone e di due persone, nel relativo periodo di riferimento (dal 2009 al 2013 e dal 2013 al 2018).
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio chiedendo, previo accertamento della Parte_1 Controparte_1 natura apocrifa delle sottoscrizioni dei signori e apposte sulle procure Parte_2 CP_2 bancarie del 20.4.2009 e del 29.5.2013 e, in ogni caso, della illegittimità degli atti dispositivi posti in essere da sui conti correnti n. 130000101059 e n. 130000301572 accesi presso la Controparte_1
Chianti Banca credito Cooperativo s.p.a., la condanna della convenuta al pagamento, in proprio favore, della somma di Euro 110.227,42, o di quella maggiore o minore di giustizia.
A fondamento della domanda ha allegato: che le parti sono figlie ed eredi dei signori Parte_2 deceduto a Firenze il 29.4.2013, e deceduta a Firenze il 3.3.2018; che la convenuta, CP_2
aveva operato su due conti correnti bancari intestati ai genitori, in forza di due Controparte_1 distinte procure, datate, rispettivamente, 20.4.2009, relativa al conto corrente n. 130000101059 acceso presso Chianti Banca Credito Cooperativo, e 29.5.2013, relativa al conto corrente n. 130000301572, acceso presso la medesima banca ed intestato alla sola che, dopo ilo decesso di CP_2 quest'ultima, l'attrice, insospettita da alcuni atteggiamenti assunti dalla convenuta in ordine al patrimonio ereditario, aveva eseguito accertamenti presso l'istituto di credito suindicato, dai quali era emerso che aveva disposto di somme dei propri genitori come se fossero di sua Controparte_1 esclusiva titolarità, impiegandole per finalità personali e non per le esigenze dei propri genitori;
che le firme apposte sulle procure sopra menzionate erano apocrife;
che la convenuta, alle richieste di chiarimenti dell'attrice, aveva, in un primo momento, sostanzialmente ammesso di essersi appropriata delle somme di spettanza dei genitori, dichiarandosi pentita della propria condotta, per poi negare, successivamente, a mezzo del proprio legale, la circostanza, assumendo che si sarebbe trattato di donazioni effettuate in suo favore in considerazione dell'assistenza morale e materiale dalla stessa prestata in favore dei propri genitori.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito: l'infondatezza della natura apocrifa Controparte_1 delle sottoscrizioni delle procure rilasciate dai genitori delle parti in causa, formulando istanza di verificazione delle stesse, nonché l'infondatezza dell'asserita incapacità di intendere e di volere dei genitori al momento del rilascio delle procure;
di non aver mai affermato di essere stata destinataria di donazioni;
che le somme prelevate dal conto corrente dei genitori erano sempre state utilizzate per le esigenze degli stessi, mai per quelle della convenuta, la quale, anzi, aveva contribuito anche con denaro proprio a sostenere le spese di e di Parte_2 CP_2
Ha concluso per il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle part, con l'assunzione di prove testimoniali e con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Dirimenti sono le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, dott. Persona_1 il quale è stato incaricato dal Giudice di “accertare la consistenza dei prelievi e di ogni atto di
pagina 2 di 3 dispositivo effettuati da sui conti correnti citati nell'atto introduttivo, specificando Controparte_1 la destinazione di tali somme, e cioè se siano state impiegate per i bisogni di Parte_2 [...]
o per interessi personali della convenuta. In tale caso, quantifichi gli eventuali importi CP_2 illegittimamente appresi e determini i rapporti dare/ avere tra le parti”. Il CTU, con motivazioni pienamente condivisibili in quanto ben argomentate dal punto di vista tecnico e logico, ha accertato che: a) il totale dei prelevamenti estranei ai bisogni di e di Parte_2 [...]
effettuati dal conto corrente n. 1300001011059, al netto dei pagamenti effettuati da clienti CP_2 della società , è pari ad Euro 135.356,93; b) il totale Parte_4 dei prelevamenti estranei ai bisogni dei soggetti suindicati dal conto corrente n. 130000301572, al netto dei pagamenti effettuati da clienti della società , è pari Parte_4 ad Euro 80.053,16.
Dal totale dei prelevamenti come sopra effettuati per un totale di Euro 215.410,09 ha scomputato il versamento eseguito da sul conto corrente n. 1300001011059 di Euro 3.000,00 in Controparte_1 data 2.2.2011, per giungere ad un totale di Euro 212.410,09.
Sulla base di tali conteggi il CTU ha poi ritenuto di formulare tre ipotesi che si differenziano in base all'attendibilità che si riterrà di attribuire alla testimonianza resa dalla domestica Testimone_2
la quale ha dichiarato di aver ricevuto pagamenti in contanti dalla sig.ra
[...] [...]
e di aver percepito uno stipendio mensile di Euro 900,00 anzichè di Euro 750,00, come CP_1 risultante dalle buste paga.
Questo Giudice ritiene di aderire all'ipotesi n. 3 formulata dal CTU, in quanto, in relazione alle somme che la teste ha riferito di aver ricevuto in contanti, non ha specificato da chi le venissero corrisposte né, comunque, risulta da quale conto corrente provenissero, per cui tali somme non devono essere scomputate dall'importo dovuto in restituzione da che va determinato in Controparte_1 complessivi Euro 106.205,05.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, e di CTU, già liquidate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, CONDANNA alla restituzione, in favore Controparte_1 di della complessiva somma di Euro 106.205,05 per le causali di cui in motivazione. Parte_1
CONDANNA altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi ed in Euro 793,95 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
PONE definitivamente a carico esclusivo della parte convenuta le spese della CTU, già liquidate.
Firenze, 25 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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