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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/04/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3366/2024 promossa da:
(P.I.: ), con il Parte_1 P.IVA_1
Patrocinio dell'Avv. DALLARI GIANLUCA OPPONENTE
contro
C.F.: ), con il Patrocinio dell'avv. BERNINI Controparte_1 P.IVA_2
ASTI CINZIA MARIA OPPOSTA
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. di ha proposto opposizione ex Parte_1 Parte_1 art. 615, comma 1, c.p.c. all'atto di precetto 12.09.2024 con cui Controparte_1 le ha intimato il pagamento della somma di € 159.077,25 (di cui € 155.649,44 a titolo di
[...] capitale) in forza di contratto di mutuo fondiario stipulato in data 4.10.2007 dalla società con (che ha successivamente ceduto il relativo credito a Controparte_2 [...]
Controparte_1
A fondamento dell'opposizione ha dedotto di avere provveduto a versare regolarmente le rate con un residuo di soli € 17.502,62, come risulta dal piano di ammortamento timbrato e sottoscritto da in data 25.10.2024. CP_2
Ha chiesto quindi dichiararsi l'illegittimità dell'atto di precetto per l'importo indicato e rideterminarsi l'effettivo debito in ragione dei pagamenti effettuati. si è costituita ammettendo che l'importo precettato è Controparte_1 errato e che la svista è dovuta alla confusione tra due mutui stipulati dalla con Pt_1 CP_2 quindi, ha confermato che il dovuto è pari a € 17.502,62 per residuo in linea capitale alla data dell'1.03.2021, come riportato nel piano di ammortamento prodotto dall'opponente, oltre a € 8.361,91 per n. 10 rate scadute ed impagate ed € 59,87 per interessi di mora su rate scadute ed impagate, e così per un totale di € 25.931,68. Non sono state depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., non è stata svolta attività
1 istruttoria e, dopo un breve rinvio per trattative, all'udienza odierna il Tribunale si è riservato la decisione.
2. Allo stato degli atti, non vi è controversia tra le parti né in ordine all'an del credito per il quale si procede, né in ordine al quantum, determinato in € 25.931,68. L'opposizione va quindi accolta in questi termini, dichiarandosi il diritto della parte opposta a procedere ad esecuzione forzata nei limiti dell'importo indicato.
3. L'esito della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite, atteso che, nonostante l'opposta abbia errato nella quantificazione dell'importo precettato, è pacifica la sussistenza di un debito a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, ACCOGLIE l'opposizione nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, DICHIARA che l'opposta ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per l'importo di € 25.931,68, come sopra determinato;
DICHIARA l'integrale compensazione delle spese di lite. Così deciso a Reggio Emilia il 03/04/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Il Giudice Francesca Malgoni
2
(P.I.: ), con il Parte_1 P.IVA_1
Patrocinio dell'Avv. DALLARI GIANLUCA OPPONENTE
contro
C.F.: ), con il Patrocinio dell'avv. BERNINI Controparte_1 P.IVA_2
ASTI CINZIA MARIA OPPOSTA
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. di ha proposto opposizione ex Parte_1 Parte_1 art. 615, comma 1, c.p.c. all'atto di precetto 12.09.2024 con cui Controparte_1 le ha intimato il pagamento della somma di € 159.077,25 (di cui € 155.649,44 a titolo di
[...] capitale) in forza di contratto di mutuo fondiario stipulato in data 4.10.2007 dalla società con (che ha successivamente ceduto il relativo credito a Controparte_2 [...]
Controparte_1
A fondamento dell'opposizione ha dedotto di avere provveduto a versare regolarmente le rate con un residuo di soli € 17.502,62, come risulta dal piano di ammortamento timbrato e sottoscritto da in data 25.10.2024. CP_2
Ha chiesto quindi dichiararsi l'illegittimità dell'atto di precetto per l'importo indicato e rideterminarsi l'effettivo debito in ragione dei pagamenti effettuati. si è costituita ammettendo che l'importo precettato è Controparte_1 errato e che la svista è dovuta alla confusione tra due mutui stipulati dalla con Pt_1 CP_2 quindi, ha confermato che il dovuto è pari a € 17.502,62 per residuo in linea capitale alla data dell'1.03.2021, come riportato nel piano di ammortamento prodotto dall'opponente, oltre a € 8.361,91 per n. 10 rate scadute ed impagate ed € 59,87 per interessi di mora su rate scadute ed impagate, e così per un totale di € 25.931,68. Non sono state depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., non è stata svolta attività
1 istruttoria e, dopo un breve rinvio per trattative, all'udienza odierna il Tribunale si è riservato la decisione.
2. Allo stato degli atti, non vi è controversia tra le parti né in ordine all'an del credito per il quale si procede, né in ordine al quantum, determinato in € 25.931,68. L'opposizione va quindi accolta in questi termini, dichiarandosi il diritto della parte opposta a procedere ad esecuzione forzata nei limiti dell'importo indicato.
3. L'esito della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite, atteso che, nonostante l'opposta abbia errato nella quantificazione dell'importo precettato, è pacifica la sussistenza di un debito a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, ACCOGLIE l'opposizione nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, DICHIARA che l'opposta ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per l'importo di € 25.931,68, come sopra determinato;
DICHIARA l'integrale compensazione delle spese di lite. Così deciso a Reggio Emilia il 03/04/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Il Giudice Francesca Malgoni
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