TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 12/05/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
$$ufficio_giudiziario$$
2021 2048 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2048/2021 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. SANTORO RAFFAELLA e dall'Avv. SAVASTANO FRANCESCO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE; contro
, Controparte_1
, Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI;
e contro
, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. PASETTO LEONARDO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO;
e contro
CP_4
1 $$ufficio_giudiziario$$
rappresentato e difeso dall'Avv. ZANTEDESCHI MICHELE, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO;
e contro
, CP_5 rappresentata e difesa dall'Avv. TIENGO STEFANIA e dall'Avv. CALANDRUCCIO MICHELE, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO;
e contro
Controparte_6 rappresentata e difesa dall'Avv. AMBANELLI MATTIA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
CONVENUTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.01.2025, le parti hanno concluso, come da note autorizzate, depositate per via telematica.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla morte del Parte_1
Per_ fratello deceduto all'esito di un maxi-tamponamento, verificatosi sul tratto dell'autostrada
A/22 (Modena-Brennero), alle ore 08.30 circa del 21.02.2019.
In questa sede processuale, sono stati convenuti: (conducente di una prima Controparte_1 autovettura coinvolta), (proprietario di quella stessa auto), Vittoria Controparte_2
2 $$ufficio_giudiziario$$
(assicuratore di codesta prima auto); (conducente di una seconda Controparte_3 CP_4 autovettura coinvolta), (società proprietaria dell'auto condotta da e CP_5 CP_4 [...]
(assicuratore di questa stessa seconda vettura). Controparte_7
I convenuti si sono costituiti contestando ogni addebito di responsabilità e la quantificazione del danno operata dalla difesa attorea. Solo e non hanno preso Controparte_1 Controparte_2 parte al processo, rimanendo contumaci, pur ritualmente citati.
Ai fini che interessano in questa sede, il sinistro può essere ricostruito – con uno sforzo di sintesi e semplificazione – in base ai dati ricavabili dalla sentenza 1711/24 del Tribunale di Verona (che ha definito la parallela vicenda penale), debitamente integrata dalle considerazioni del CTU e dagli elementi emersi in questa sede processuale, che è stato nominato in questo processo.
Le difese delle parti si sono a lungo soffermate a commentare le valutazioni (che peraltro intercettano una moltitudine di piano non convergenti) del giudice penale: quelle valutazioni sono tuttavia utili, solo nella misura in cui valorizzano alcuni elementi in fatto, su cui costruire il giudizio di responsabilità, senza trascurare l'enorme distanza che esiste tra il giudizio di responsabilità penale e il giudizio di imputazione (di un fatto a un soggetto, sulla scorta della regola di responsabilità presunta di cui all'art. 2054 c.c.) di natura civile.
Mentre nel primo ambito valoriale, ci si chiede se un fatto sia imputabile ad una scelta (consapevole o involontaria) dell'agente (giudizio cd di certezza morale); nel secondo ambito conoscitivo, ci si chiede se un fatto sia funzione di un'azione od omissione che violi un precetto normativo (regola della condicio sine qua non, col solo 'correttivo' di un'appropriata indagine sullo scopo della norma violata): nel primo caso, si esprime un rimprovero (in senso normativo) sulla condotta dell'agente; nel secondo caso, si valuta (in base al sistema di valori dell'ordinamento) se una perdita patrimoniale debba rimanere in capo a chi l'ha subita o debba, piuttosto, essere ricollocata in capo a chi, violando un precetto normativo, ha contribuito a produrre l'evento dannoso.
Come emerge dalla documentazione in atti (verbali della Polizia Stradale intervenuta sul posto;
sentenza del Tribunale di Verona;
dichiarazioni del teste che viaggiava come Tes_1 trasportato sull'auto di video della dash cam di un autocarro in transito condotto da Pt_1
), il sinistro si è verificato in un giorno di nebbia spettrale e fittissima. CP_8
In estrema sintesi, accade che a bordo della sua Opel Insigna, tamponi un'altra auto, una Pt_1
FI DO (v. pp. 14 ss. sentenza cit.), che si trovava ferma (in coda causa altro incidente): Pt_1 il passeggero parcheggiano l'auto sulla banchina erbosa. Essi scendono dall'auto (forse Tes_1 per verificare i danni alla vettura) e si collocano davanti (o forse appena a lato) dell'auto, in posizione di quiete. Pochi metri avanti a loro, il furgoncino FI DO, tamponato da (v. Pt_1 foto 5 della CTU Prof. . Per_2
3 $$ufficio_giudiziario$$
Trascorrono pochi momenti, una ventina di secondi (come si evince dal video della dash cam): iene travolto dalla vettura, condotta da una FI PA (di color rosso). Pt_1 CP_1
L'urto risulta confermato dagli Agenti che hanno redatto il verbale di accertamento (e che hanno visionato le immagini della dash-cam).
La FI PA rossa giunge allo scontro, in quanto, a sua volta, sospinta da un'altra auto (una
Volkswagen di color Blu) – condotta da (di proprietà di – che l'aveva CP_4 CP_5 tamponata.
Il giudizio penale – e il dibattito tra le difese anche in questa sede civile – si è concentrato su tale interrogativo: se il corpo della vittima sia stato travolto da una sola auto, o da entrambe (e, ovviamente, con quale grado di incidenza causale sull'evento micidiale).
Il quesito (decisivo per l'ambito penale) è stato risolto dal giudice penale, nel senso che Pt_1 sarebbe stato travolto da (v. p. 14); non vi sarebbero elementi certi che consentirebbero di CP_1 affermare che anche l'auto guidata da abbia colpito già sbalzato in aria dopo il CP_4 Pt_1 primo contatto con la PA di CP_1
Pochi capelli e nessuna traccia ematica hanno quindi convinto il giudice in sede penale per l'assoluzione (ex art. 530, co. 2 c.p.p.) di per non aver commesso il fatto. CP_4
D'altronde, sostiene il giudice penale, non avrebbe violato le norme in punto di velocità e CP_1 di sicurezza e, in ogni caso, avrebbe deviato la sua traiettoria di marcia, improvvisamente, a sinistra per evitare due autocarri, che occupavano, fermi, entrambe le corsie di marcia: avrebbe quindi agito col solo proposito di salvarsi (art. 54 c.p.).
Tali considerazioni, che possono al più valere per la costruzione di un giudizio di interesse penalistico, vanno rimeditate alla luce dei principi del diritto civile.
Come si evince dalle ragionevoli considerazioni del CTU la morte di i è verificata Per_2 Pt_1 in una situazione di grande confusione dinamica.
Sulla scorta dei dati raccolti, si può affermare che ia stato travolto da entrambi i mezzi. Pt_1
Il CTU afferma che il contatto fra la Volkswagen Golf ed il corpo del pedone è attestato, oltre che dalle dichiarazioni chiare, precise e tra loro concordanti dei testi (“ho visto l'uomo venire preso da Testimone_2
una prima auto che lo alzava e da una seconda che lo impattava …”) e (“… notavo un uomo Testimone_3
appiedato … in piedi, che camminava … e poco dopo veniva colpito da una vettura che lo sbalzava, dopodiché veniva colpito da un'altra autovettura che lo investiva una seconda volta, proiettandolo sulla seconda corsia …”), anche dai riscontri oggettivi rinvenuti sulla carrozzeria del veicolo, che consistono in spolverature sul lato destro del cofano motore e sul fianchetto anteriore destro, nonché capelli incastrati tra le strutture del bordo sagoma destro.
E' possibile, ma comunque non decisivo, che egli sia stato 'toccato' da entrambe le auto.
4 $$ufficio_giudiziario$$
E' sicuro, invece, che sia stato tamponato e che tale tamponamento abbia alterato la CP_1 natura e l'efficacia della manovra di emergenza che aveva iniziato: le dichiarazioni di Per_3
(“ho avvertito due forti urti sul retro dell'auto”) e di (“da dietro
[...] Testimone_4
sopraggiungeva un'altra autovettura che mi tamponava ed io a mia volta andavo contro la macchina davanti. Siamo scesi e dopo ho sentito un altro colpo che prendeva contro il mio mezzo”), anche alla luce di quanto riferito da
(“il mio amico frenava ma non riusciva ad evitare di tamponare la Passat”, 1° urto, in Testimone_5
realtà contro il FI DO), confortano la versione di , secondo il quale egli era in Controparte_1
frenatura quando veniva tamponato dalla Volkswagen Golf e sospinto in avanti, fino a collidere contro il FI DO in folle (2° urto), che a sua volta veniva mandato ad urtare tangenzialmente la Volkswagen Passat.
è stato quindi travolto in questa, complessa dinamica: il danneggiamento della sola calotta dello Pt_1
specchietto retrovisore esterno destro, non accompagnato da torsione in posizione di chiusura né da distacco dell'elemento, inducono a ritenere che la Volkswagen Golf sia stata attinta dal pedone in fase di caduta verso il suolo, mente era animato di una velocità superiore a quella del veicolo indicato, quindi prima contro il montante anteriore destro e contro il sottostante finestrino, poi contro il fianchetto anteriore destro e contro il cofano. Ad ulteriore conferma di quanto dedotto, si osserva che diversamente il pedone sarebbe stato arrotato dalla Volkswagen Golf e comunque non sarebbe stato in grado di raggiungere una posizione avanzata di circa 5 𝑚 rispetto all'ultimo veicolo con cui aveva interagito.
Lo scenario reputato più plausibile da CTU è che l'investimento di ad opera Parte_2
della FI PA sia avvenuto dopo il tamponamento da questa subito ad opera della
Volkswagen Golf. Travolto dalla PA, è poi stato urtato anche dalla Golf.
Il CTU conclude quindi che il tamponamento in parola ha comportato un duplice aggravamento della vis-lesiva cui è stato esposto;
1) dapprima per incremento della velocità della FI PA al primo Parte_2
investimento (con i dati d'esempio da 35 𝑘𝑚/ℎ a 55 𝑘𝑚/ℎ); 2) quindi per urto secondario in ricaduta contro la
Volkswagen Golf.
Rimangono due ulteriori elementi:
− si può affermare che la velocità non è stato un fattore di particolare incidenza (occorre valutare più in generale la condotta di guida, tanto più che il sinistro si è verificato in un contesto quasi emergenziale provocato dalla lunga coda imputabile ad altro impatto, dovuto alla scarsa visibilità);
− la collocazione di di certo fattore che incide, perché egli si è per l'appunto trovato Pt_1 in una posizione di quiete che non lo ha affatto protetto (come poteva essere se si fosse messo dietro l'auto), ma non esistevano posizioni giudicabili sicure a priori.
5 $$ufficio_giudiziario$$
Sulla scorta di tali elementi, si può quindi concludere che – ai fini di un giudizio di responsabilità di natura civile – il sinistro deve considerarsi funzione della condotta di guida di , il CP_4 quale risulta essere il soggetto che ha dato innesco alla sequenza ordinata di eventi di danno che, incatenati tra loro, hanno, infine, comportato il sacrificio di Parte_1
Ai fini che interessano, non è affatto decisivo (seppure sia alquanto probabile) che l'auto di CP_4 abbia urtato contro il corpo (a sua volta già sbalzato dalla FI PA) della vittima: rileva, piuttosto, che non vi è prova in atti che egli abbia fatto tutto (si noti: non il possibile, ma) il necessario per impedire l'impatto con la FI PA, ai sensi dell'art. 2054 c.c.
La violazione della regola che impone di regolare la distanza di sicurezza in relazione alle condizioni concrete che tratteggiano la situazione in cui si guida (v. CTU p. 42) costituisce l'antecedente necessario e sufficiente, per ascrivere (sulla base di un giudizio ponderato di verifica della correlazione esistente tra il danno procurato e il rischio che la norma violata intendeva prevenire) l'urto alla guida di CP_4
A quel punto, non occorre provare a forzare le conclusioni in punto di ricostruzione del fatto, per sostenere che la morte di sia stata procurata da un secondo, ed egualmente efficiente, urto Pt_1 con l'auto condotta da CP_4
Occorre piuttosto dare ingresso a quella sapiente prospettiva ricostruttiva1 che consente di razionalizzare, organizzare e giustificare la soluzione per gli eventi dannosi plurioffensivi.
In questa prospettiva, ammessa la premessa che il sistema del diritto scritto sia (necessariamente) incompleto, si può dare ingresso alla direttiva operativa, desumibile dall'art. 1221 c.c. (versari in re illicita) – già utilizzata, seppure inconsapevolmente, in molte fattispecie sottoposte al vaglio della giurisprudenza, che ha piuttosto preferito manovrare le coordinate impropriamente desunte dall'art. 1223 c.c. – utilizzandola come direttiva generale di responsabilità oggettiva, per i rischi che risultano funzionalmente connessi a un fatto dannoso illecito.
Tale prospettiva non è nota in punto di costruzione della fattispecie dell'illecito: essa è nota, tuttavia, in tema di responsabilità contrattuale (v. artt. 1221, co. 1 c.c., 1805, co. 2 c.c.); si ritrova, altresì in punto di determinazione delle conseguenze dannose ascrivibili al fatto illecito dannoso
(art. 2056 c.c., 1223 c.c.).
Si può quindi affermare che è concesso all'interprete completare il sistema, sì che – come gli artt.
1223, 2056 c.c. configurano l'area degli interessi rilevanti sul piano risarcitorio toccando e coinvolgendo interessi che travalicano (non coincidono con) la posizione giuridica lesa – così è possibile ampliare la fattispecie di responsabilità attribuendo al responsabile di un fatto di danno 1 Nel testo si dà ingresso – in forma assolutamente sintetica – agli esiti della ponderosa riflessione di A. BELFIORE, Responsabilità (Struttura del Giudizio e prestazione risarcitoria), in Le parole del diritto, Scritti in onore di , Napoli, 2018. Parte_3 6 $$ufficio_giudiziario$$
ingiusto quegli ulteriori e diversi eventi di danno che circondano (ma non oltrepassino) l'area dei rischi coperti dal titolo di responsabilità noto al diritto scritto.
In questo caso, la violazione della regola cautelare da parte di ha dato vita a un decorso CP_4 causale su cui si sono innestati più eventi di danno (l'urto con la PA, l'investimento di . Pt_1
Sulla base della direttrice suggerita, mentre è necessario mandare esente da responsabilità CP_1
del quale deve dirsi che 'non agit sed agitur' in quanto sospinto dall'urto da altri (la Golf) provocato;
è possibile affermare che la fattispecie di responsabilità, ascrivibile a ai sensi dell'art. 2054 CP_4
c.c., lo chiama a rispondere di tutti gli eventi di danno ulteriore, che risultano funzionalmente connessi al rischio (colpevolmente) creato2.
In casi come questo, invocato l'art. 12213 c.c., il danno va ascritto al responsabile della violazione primigenia che ha scatenato il decorso causale.
Tale soluzione, che prende le mosse da una ricostruzione originale, raggiunge (ma senza forzature improprie sull'interpretazione degli artt. 1223, 2056, 2055 c.c.) esiti non dissimili da quelli già proposti da C. n. 12663/24, che ha affermato la responsabilità del soggetto che ha tamponato per primo, con effetto prevalente rispetto al contributo causale del soggetto che è risultato travolto.
Le parti hanno poi questionato sul contributo causale, reputato decisivo dalle difese dei convenuti, fornito dall'incauta condotta di che si sarebbe improvvidamente collocato in una zona per Pt_1 niente sicura, autoesponendosi al rischio di un urto.
Il CTU ha affermato, con giudizio tranchant, che non c'erano posizioni di stasi sicure.
Tuttavia, è sicuramente vero che sia he on indossavano il giubbino rifrangente Pt_1 CP_9
e questo comunica una certa qual sottovalutazione del rischio connesso alla discesa dall'auto.
Dal momento, tuttavia, che l'incidente è stato innescato dal mancato rispetto della distanza di sicurezza, è possibile concludere che la violazione delle norme prudenziali da parte di non Pt_1 ha alterato le condizioni di concretizzazione del rischio da altri creato in quanto
• in base al tipo di meccanismo di imputazione della responsabilità, ex art. 1221 c.c. si risponde anche per gli eventi imprevedibili, comunque connessi alla condotta ascritta al responsabile;
• il tipo di rischio procurato dalla condotta di uscito dall'auto da poco più di venti Pt_1 secondi, non modifica in maniera anomala la natura del rischio che la norma violata intendeva prevenire (la salute dei soggetti che compartecipano alla circolazione stradale): in questo senso, il rispetto della distanza di sicurezza avrebbe escluso, in radice, qualsivoglia $$ufficio_giudiziario$$
tipo di urto con l'auto precedente e, dunque, qualunque urto 'a catena' conseguito (rispetto al quale è irrilevante la tipologia di danno ulteriore procurato).
Concludendo, l'evento dannoso va ascritto alla condotta di guida di , il quale non ha CP_4 fornito prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Riconosciuta la responsabilità del conducente consegue, altresì, la responsabilità del proprietario,
e dell'assicurazione, . CP_10 Controparte_11
Venendo alla quantificazione dei danni, va innanzitutto riconosciuto il danno patrimoniale sostenuto dall'attore, comprovato dalla documentazione in atti:
• € 400,00 per il ricovero del mezzo (doc. n. 18);
• € 4.910,00 per le spese funebri.
Parte attrice ha, poi, invocato il cd danno parentale.
Fatta applicazione delle Tabelle di LA (versione 2024) il danno ammonta a
€ 100.000,004 sulla base di tali indici di calcolo:
• grado parentela: fratello,
• età vittima principale al momento del sinistro, 68;
• età vittima secondaria al momento del sinistro, 59;
• non convivenza comprovata,
• nessun altro familiare censito,
La somma allude a un'intensità del vincolo del tutto nella media, in difetto di elementi personalizzanti, specificamente allegati.
La difesa di parte attrice non ha dedotto o allegato ulteriori elementi che denotino un danno jure proprio o una qualche ulteriore componente di danno.
Le somme andrebbero devalutate e, su queste, andrebbero riconosciuti interessi al saggio legale dal sinistro, secondo un modello ricostruttivo noto al foro: l'incidenza di una svalutazione superiore al valore delle somme dovute a titolo di interessi suggerisce di riconoscere le somme in valuta attuale
(arg. ex art. 1224, co. 2 c.c.).
Le spese seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c. La dinamica complessa e peculiare suggerisce di compensare tra le altre parti le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, 4 Si consideri che il range di riferimento è compreso tra un minimo di € 64.524,00 e un massimo di € 115.464,00. 8 $$ufficio_giudiziario$$
definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2048/21 Rg, così decide: accoglie la domanda, per quanto di ragione, e, per l'effetto, condanna e , in solido, al pagamento, CP_4 CP_5 Controparte_11 in favore di , di € 105.310,00, oltre interessi al saggio legale, dalla sentenza al Parte_1 saldo;
condanna e alla rifusione delle spese CP_4 CP_5 Controparte_11 di lite in favore di , che si liquidano in complessivi € 15.000,00, oltre € 786,00 per Parte_1 spese, rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;
rigetta ogni altra domanda;
compensa tra le altre parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico di e le CP_4 CP_5 Controparte_11 spese di CTU, liquidate come in corso di causa.
Parma, 12.05.2025
Il Giudice
(Dott. Marco Vittoria)
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 E' importante sottolineare che il rapporto di inferenza causale non risulta, in questo caso, interrotto, né da un qualche evento intermedio ascrivibile all'autonoma iniziativa di terzi (o della stessa vittima) che pure si innesti, con capacità effettuale autonoma, sul decorso causale da altri favorito. 3 Sul punto, v. A. BELFIORE, cit., p. 1576, 1577 c.c. 7
2021 2048 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2048/2021 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. SANTORO RAFFAELLA e dall'Avv. SAVASTANO FRANCESCO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE; contro
, Controparte_1
, Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI;
e contro
, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. PASETTO LEONARDO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO;
e contro
CP_4
1 $$ufficio_giudiziario$$
rappresentato e difeso dall'Avv. ZANTEDESCHI MICHELE, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO;
e contro
, CP_5 rappresentata e difesa dall'Avv. TIENGO STEFANIA e dall'Avv. CALANDRUCCIO MICHELE, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO;
e contro
Controparte_6 rappresentata e difesa dall'Avv. AMBANELLI MATTIA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
CONVENUTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.01.2025, le parti hanno concluso, come da note autorizzate, depositate per via telematica.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla morte del Parte_1
Per_ fratello deceduto all'esito di un maxi-tamponamento, verificatosi sul tratto dell'autostrada
A/22 (Modena-Brennero), alle ore 08.30 circa del 21.02.2019.
In questa sede processuale, sono stati convenuti: (conducente di una prima Controparte_1 autovettura coinvolta), (proprietario di quella stessa auto), Vittoria Controparte_2
2 $$ufficio_giudiziario$$
(assicuratore di codesta prima auto); (conducente di una seconda Controparte_3 CP_4 autovettura coinvolta), (società proprietaria dell'auto condotta da e CP_5 CP_4 [...]
(assicuratore di questa stessa seconda vettura). Controparte_7
I convenuti si sono costituiti contestando ogni addebito di responsabilità e la quantificazione del danno operata dalla difesa attorea. Solo e non hanno preso Controparte_1 Controparte_2 parte al processo, rimanendo contumaci, pur ritualmente citati.
Ai fini che interessano in questa sede, il sinistro può essere ricostruito – con uno sforzo di sintesi e semplificazione – in base ai dati ricavabili dalla sentenza 1711/24 del Tribunale di Verona (che ha definito la parallela vicenda penale), debitamente integrata dalle considerazioni del CTU e dagli elementi emersi in questa sede processuale, che è stato nominato in questo processo.
Le difese delle parti si sono a lungo soffermate a commentare le valutazioni (che peraltro intercettano una moltitudine di piano non convergenti) del giudice penale: quelle valutazioni sono tuttavia utili, solo nella misura in cui valorizzano alcuni elementi in fatto, su cui costruire il giudizio di responsabilità, senza trascurare l'enorme distanza che esiste tra il giudizio di responsabilità penale e il giudizio di imputazione (di un fatto a un soggetto, sulla scorta della regola di responsabilità presunta di cui all'art. 2054 c.c.) di natura civile.
Mentre nel primo ambito valoriale, ci si chiede se un fatto sia imputabile ad una scelta (consapevole o involontaria) dell'agente (giudizio cd di certezza morale); nel secondo ambito conoscitivo, ci si chiede se un fatto sia funzione di un'azione od omissione che violi un precetto normativo (regola della condicio sine qua non, col solo 'correttivo' di un'appropriata indagine sullo scopo della norma violata): nel primo caso, si esprime un rimprovero (in senso normativo) sulla condotta dell'agente; nel secondo caso, si valuta (in base al sistema di valori dell'ordinamento) se una perdita patrimoniale debba rimanere in capo a chi l'ha subita o debba, piuttosto, essere ricollocata in capo a chi, violando un precetto normativo, ha contribuito a produrre l'evento dannoso.
Come emerge dalla documentazione in atti (verbali della Polizia Stradale intervenuta sul posto;
sentenza del Tribunale di Verona;
dichiarazioni del teste che viaggiava come Tes_1 trasportato sull'auto di video della dash cam di un autocarro in transito condotto da Pt_1
), il sinistro si è verificato in un giorno di nebbia spettrale e fittissima. CP_8
In estrema sintesi, accade che a bordo della sua Opel Insigna, tamponi un'altra auto, una Pt_1
FI DO (v. pp. 14 ss. sentenza cit.), che si trovava ferma (in coda causa altro incidente): Pt_1 il passeggero parcheggiano l'auto sulla banchina erbosa. Essi scendono dall'auto (forse Tes_1 per verificare i danni alla vettura) e si collocano davanti (o forse appena a lato) dell'auto, in posizione di quiete. Pochi metri avanti a loro, il furgoncino FI DO, tamponato da (v. Pt_1 foto 5 della CTU Prof. . Per_2
3 $$ufficio_giudiziario$$
Trascorrono pochi momenti, una ventina di secondi (come si evince dal video della dash cam): iene travolto dalla vettura, condotta da una FI PA (di color rosso). Pt_1 CP_1
L'urto risulta confermato dagli Agenti che hanno redatto il verbale di accertamento (e che hanno visionato le immagini della dash-cam).
La FI PA rossa giunge allo scontro, in quanto, a sua volta, sospinta da un'altra auto (una
Volkswagen di color Blu) – condotta da (di proprietà di – che l'aveva CP_4 CP_5 tamponata.
Il giudizio penale – e il dibattito tra le difese anche in questa sede civile – si è concentrato su tale interrogativo: se il corpo della vittima sia stato travolto da una sola auto, o da entrambe (e, ovviamente, con quale grado di incidenza causale sull'evento micidiale).
Il quesito (decisivo per l'ambito penale) è stato risolto dal giudice penale, nel senso che Pt_1 sarebbe stato travolto da (v. p. 14); non vi sarebbero elementi certi che consentirebbero di CP_1 affermare che anche l'auto guidata da abbia colpito già sbalzato in aria dopo il CP_4 Pt_1 primo contatto con la PA di CP_1
Pochi capelli e nessuna traccia ematica hanno quindi convinto il giudice in sede penale per l'assoluzione (ex art. 530, co. 2 c.p.p.) di per non aver commesso il fatto. CP_4
D'altronde, sostiene il giudice penale, non avrebbe violato le norme in punto di velocità e CP_1 di sicurezza e, in ogni caso, avrebbe deviato la sua traiettoria di marcia, improvvisamente, a sinistra per evitare due autocarri, che occupavano, fermi, entrambe le corsie di marcia: avrebbe quindi agito col solo proposito di salvarsi (art. 54 c.p.).
Tali considerazioni, che possono al più valere per la costruzione di un giudizio di interesse penalistico, vanno rimeditate alla luce dei principi del diritto civile.
Come si evince dalle ragionevoli considerazioni del CTU la morte di i è verificata Per_2 Pt_1 in una situazione di grande confusione dinamica.
Sulla scorta dei dati raccolti, si può affermare che ia stato travolto da entrambi i mezzi. Pt_1
Il CTU afferma che il contatto fra la Volkswagen Golf ed il corpo del pedone è attestato, oltre che dalle dichiarazioni chiare, precise e tra loro concordanti dei testi (“ho visto l'uomo venire preso da Testimone_2
una prima auto che lo alzava e da una seconda che lo impattava …”) e (“… notavo un uomo Testimone_3
appiedato … in piedi, che camminava … e poco dopo veniva colpito da una vettura che lo sbalzava, dopodiché veniva colpito da un'altra autovettura che lo investiva una seconda volta, proiettandolo sulla seconda corsia …”), anche dai riscontri oggettivi rinvenuti sulla carrozzeria del veicolo, che consistono in spolverature sul lato destro del cofano motore e sul fianchetto anteriore destro, nonché capelli incastrati tra le strutture del bordo sagoma destro.
E' possibile, ma comunque non decisivo, che egli sia stato 'toccato' da entrambe le auto.
4 $$ufficio_giudiziario$$
E' sicuro, invece, che sia stato tamponato e che tale tamponamento abbia alterato la CP_1 natura e l'efficacia della manovra di emergenza che aveva iniziato: le dichiarazioni di Per_3
(“ho avvertito due forti urti sul retro dell'auto”) e di (“da dietro
[...] Testimone_4
sopraggiungeva un'altra autovettura che mi tamponava ed io a mia volta andavo contro la macchina davanti. Siamo scesi e dopo ho sentito un altro colpo che prendeva contro il mio mezzo”), anche alla luce di quanto riferito da
(“il mio amico frenava ma non riusciva ad evitare di tamponare la Passat”, 1° urto, in Testimone_5
realtà contro il FI DO), confortano la versione di , secondo il quale egli era in Controparte_1
frenatura quando veniva tamponato dalla Volkswagen Golf e sospinto in avanti, fino a collidere contro il FI DO in folle (2° urto), che a sua volta veniva mandato ad urtare tangenzialmente la Volkswagen Passat.
è stato quindi travolto in questa, complessa dinamica: il danneggiamento della sola calotta dello Pt_1
specchietto retrovisore esterno destro, non accompagnato da torsione in posizione di chiusura né da distacco dell'elemento, inducono a ritenere che la Volkswagen Golf sia stata attinta dal pedone in fase di caduta verso il suolo, mente era animato di una velocità superiore a quella del veicolo indicato, quindi prima contro il montante anteriore destro e contro il sottostante finestrino, poi contro il fianchetto anteriore destro e contro il cofano. Ad ulteriore conferma di quanto dedotto, si osserva che diversamente il pedone sarebbe stato arrotato dalla Volkswagen Golf e comunque non sarebbe stato in grado di raggiungere una posizione avanzata di circa 5 𝑚 rispetto all'ultimo veicolo con cui aveva interagito.
Lo scenario reputato più plausibile da CTU è che l'investimento di ad opera Parte_2
della FI PA sia avvenuto dopo il tamponamento da questa subito ad opera della
Volkswagen Golf. Travolto dalla PA, è poi stato urtato anche dalla Golf.
Il CTU conclude quindi che il tamponamento in parola ha comportato un duplice aggravamento della vis-lesiva cui è stato esposto;
1) dapprima per incremento della velocità della FI PA al primo Parte_2
investimento (con i dati d'esempio da 35 𝑘𝑚/ℎ a 55 𝑘𝑚/ℎ); 2) quindi per urto secondario in ricaduta contro la
Volkswagen Golf.
Rimangono due ulteriori elementi:
− si può affermare che la velocità non è stato un fattore di particolare incidenza (occorre valutare più in generale la condotta di guida, tanto più che il sinistro si è verificato in un contesto quasi emergenziale provocato dalla lunga coda imputabile ad altro impatto, dovuto alla scarsa visibilità);
− la collocazione di di certo fattore che incide, perché egli si è per l'appunto trovato Pt_1 in una posizione di quiete che non lo ha affatto protetto (come poteva essere se si fosse messo dietro l'auto), ma non esistevano posizioni giudicabili sicure a priori.
5 $$ufficio_giudiziario$$
Sulla scorta di tali elementi, si può quindi concludere che – ai fini di un giudizio di responsabilità di natura civile – il sinistro deve considerarsi funzione della condotta di guida di , il CP_4 quale risulta essere il soggetto che ha dato innesco alla sequenza ordinata di eventi di danno che, incatenati tra loro, hanno, infine, comportato il sacrificio di Parte_1
Ai fini che interessano, non è affatto decisivo (seppure sia alquanto probabile) che l'auto di CP_4 abbia urtato contro il corpo (a sua volta già sbalzato dalla FI PA) della vittima: rileva, piuttosto, che non vi è prova in atti che egli abbia fatto tutto (si noti: non il possibile, ma) il necessario per impedire l'impatto con la FI PA, ai sensi dell'art. 2054 c.c.
La violazione della regola che impone di regolare la distanza di sicurezza in relazione alle condizioni concrete che tratteggiano la situazione in cui si guida (v. CTU p. 42) costituisce l'antecedente necessario e sufficiente, per ascrivere (sulla base di un giudizio ponderato di verifica della correlazione esistente tra il danno procurato e il rischio che la norma violata intendeva prevenire) l'urto alla guida di CP_4
A quel punto, non occorre provare a forzare le conclusioni in punto di ricostruzione del fatto, per sostenere che la morte di sia stata procurata da un secondo, ed egualmente efficiente, urto Pt_1 con l'auto condotta da CP_4
Occorre piuttosto dare ingresso a quella sapiente prospettiva ricostruttiva1 che consente di razionalizzare, organizzare e giustificare la soluzione per gli eventi dannosi plurioffensivi.
In questa prospettiva, ammessa la premessa che il sistema del diritto scritto sia (necessariamente) incompleto, si può dare ingresso alla direttiva operativa, desumibile dall'art. 1221 c.c. (versari in re illicita) – già utilizzata, seppure inconsapevolmente, in molte fattispecie sottoposte al vaglio della giurisprudenza, che ha piuttosto preferito manovrare le coordinate impropriamente desunte dall'art. 1223 c.c. – utilizzandola come direttiva generale di responsabilità oggettiva, per i rischi che risultano funzionalmente connessi a un fatto dannoso illecito.
Tale prospettiva non è nota in punto di costruzione della fattispecie dell'illecito: essa è nota, tuttavia, in tema di responsabilità contrattuale (v. artt. 1221, co. 1 c.c., 1805, co. 2 c.c.); si ritrova, altresì in punto di determinazione delle conseguenze dannose ascrivibili al fatto illecito dannoso
(art. 2056 c.c., 1223 c.c.).
Si può quindi affermare che è concesso all'interprete completare il sistema, sì che – come gli artt.
1223, 2056 c.c. configurano l'area degli interessi rilevanti sul piano risarcitorio toccando e coinvolgendo interessi che travalicano (non coincidono con) la posizione giuridica lesa – così è possibile ampliare la fattispecie di responsabilità attribuendo al responsabile di un fatto di danno 1 Nel testo si dà ingresso – in forma assolutamente sintetica – agli esiti della ponderosa riflessione di A. BELFIORE, Responsabilità (Struttura del Giudizio e prestazione risarcitoria), in Le parole del diritto, Scritti in onore di , Napoli, 2018. Parte_3 6 $$ufficio_giudiziario$$
ingiusto quegli ulteriori e diversi eventi di danno che circondano (ma non oltrepassino) l'area dei rischi coperti dal titolo di responsabilità noto al diritto scritto.
In questo caso, la violazione della regola cautelare da parte di ha dato vita a un decorso CP_4 causale su cui si sono innestati più eventi di danno (l'urto con la PA, l'investimento di . Pt_1
Sulla base della direttrice suggerita, mentre è necessario mandare esente da responsabilità CP_1
del quale deve dirsi che 'non agit sed agitur' in quanto sospinto dall'urto da altri (la Golf) provocato;
è possibile affermare che la fattispecie di responsabilità, ascrivibile a ai sensi dell'art. 2054 CP_4
c.c., lo chiama a rispondere di tutti gli eventi di danno ulteriore, che risultano funzionalmente connessi al rischio (colpevolmente) creato2.
In casi come questo, invocato l'art. 12213 c.c., il danno va ascritto al responsabile della violazione primigenia che ha scatenato il decorso causale.
Tale soluzione, che prende le mosse da una ricostruzione originale, raggiunge (ma senza forzature improprie sull'interpretazione degli artt. 1223, 2056, 2055 c.c.) esiti non dissimili da quelli già proposti da C. n. 12663/24, che ha affermato la responsabilità del soggetto che ha tamponato per primo, con effetto prevalente rispetto al contributo causale del soggetto che è risultato travolto.
Le parti hanno poi questionato sul contributo causale, reputato decisivo dalle difese dei convenuti, fornito dall'incauta condotta di che si sarebbe improvvidamente collocato in una zona per Pt_1 niente sicura, autoesponendosi al rischio di un urto.
Il CTU ha affermato, con giudizio tranchant, che non c'erano posizioni di stasi sicure.
Tuttavia, è sicuramente vero che sia he on indossavano il giubbino rifrangente Pt_1 CP_9
e questo comunica una certa qual sottovalutazione del rischio connesso alla discesa dall'auto.
Dal momento, tuttavia, che l'incidente è stato innescato dal mancato rispetto della distanza di sicurezza, è possibile concludere che la violazione delle norme prudenziali da parte di non Pt_1 ha alterato le condizioni di concretizzazione del rischio da altri creato in quanto
• in base al tipo di meccanismo di imputazione della responsabilità, ex art. 1221 c.c. si risponde anche per gli eventi imprevedibili, comunque connessi alla condotta ascritta al responsabile;
• il tipo di rischio procurato dalla condotta di uscito dall'auto da poco più di venti Pt_1 secondi, non modifica in maniera anomala la natura del rischio che la norma violata intendeva prevenire (la salute dei soggetti che compartecipano alla circolazione stradale): in questo senso, il rispetto della distanza di sicurezza avrebbe escluso, in radice, qualsivoglia $$ufficio_giudiziario$$
tipo di urto con l'auto precedente e, dunque, qualunque urto 'a catena' conseguito (rispetto al quale è irrilevante la tipologia di danno ulteriore procurato).
Concludendo, l'evento dannoso va ascritto alla condotta di guida di , il quale non ha CP_4 fornito prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Riconosciuta la responsabilità del conducente consegue, altresì, la responsabilità del proprietario,
e dell'assicurazione, . CP_10 Controparte_11
Venendo alla quantificazione dei danni, va innanzitutto riconosciuto il danno patrimoniale sostenuto dall'attore, comprovato dalla documentazione in atti:
• € 400,00 per il ricovero del mezzo (doc. n. 18);
• € 4.910,00 per le spese funebri.
Parte attrice ha, poi, invocato il cd danno parentale.
Fatta applicazione delle Tabelle di LA (versione 2024) il danno ammonta a
€ 100.000,004 sulla base di tali indici di calcolo:
• grado parentela: fratello,
• età vittima principale al momento del sinistro, 68;
• età vittima secondaria al momento del sinistro, 59;
• non convivenza comprovata,
• nessun altro familiare censito,
La somma allude a un'intensità del vincolo del tutto nella media, in difetto di elementi personalizzanti, specificamente allegati.
La difesa di parte attrice non ha dedotto o allegato ulteriori elementi che denotino un danno jure proprio o una qualche ulteriore componente di danno.
Le somme andrebbero devalutate e, su queste, andrebbero riconosciuti interessi al saggio legale dal sinistro, secondo un modello ricostruttivo noto al foro: l'incidenza di una svalutazione superiore al valore delle somme dovute a titolo di interessi suggerisce di riconoscere le somme in valuta attuale
(arg. ex art. 1224, co. 2 c.c.).
Le spese seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c. La dinamica complessa e peculiare suggerisce di compensare tra le altre parti le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, 4 Si consideri che il range di riferimento è compreso tra un minimo di € 64.524,00 e un massimo di € 115.464,00. 8 $$ufficio_giudiziario$$
definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2048/21 Rg, così decide: accoglie la domanda, per quanto di ragione, e, per l'effetto, condanna e , in solido, al pagamento, CP_4 CP_5 Controparte_11 in favore di , di € 105.310,00, oltre interessi al saggio legale, dalla sentenza al Parte_1 saldo;
condanna e alla rifusione delle spese CP_4 CP_5 Controparte_11 di lite in favore di , che si liquidano in complessivi € 15.000,00, oltre € 786,00 per Parte_1 spese, rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;
rigetta ogni altra domanda;
compensa tra le altre parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico di e le CP_4 CP_5 Controparte_11 spese di CTU, liquidate come in corso di causa.
Parma, 12.05.2025
Il Giudice
(Dott. Marco Vittoria)
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 E' importante sottolineare che il rapporto di inferenza causale non risulta, in questo caso, interrotto, né da un qualche evento intermedio ascrivibile all'autonoma iniziativa di terzi (o della stessa vittima) che pure si innesti, con capacità effettuale autonoma, sul decorso causale da altri favorito. 3 Sul punto, v. A. BELFIORE, cit., p. 1576, 1577 c.c. 7