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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/07/2025, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 8038 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Cristina Mastroleo, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Massimo Buggemi, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio (scioglimento del matrimonio).
Per l'udienza del 26/05/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo una pronuncia sullo status, con la riserva di depositare nel prosieguo del giudizio un accordo volto a disciplinare gli aspetti economici.
Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/12/2024 ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con il 31/08/1998 nel Comune di Lecce Controparte_1
(LE); che dalla loro unione non sono nati figli;
che, a causa di alcune incomprensioni, il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto che i coniugi, con ricorso congiunto presentato al Tribunale di Lecce, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione personale, omologata con provvedimento dello stesso Tribunale del 4/11/2014.
Tanto premesso, ha chiesto che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Con memoria depositata il 23/04/2025 si è costituita , non Controparte_1 opponendosi alla domanda di pronuncia parziale sullo status.
Il Giudice delegato, pertanto, ha rimesso la causa al Collegio per la pronuncia su quanto richiesto.
Il PM, a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, risulta omologata la separazione tra i coniugi e sono decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
la concorde richiesta delle parti in ordine alla pronuncia di divorzio, poi, induce ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza.
Inoltre, la richiesta formulata dai coniugi con gli atti introduttivi consente di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Deve, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, in vista delle determinazioni in ordine al prosieguo del giudizio.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da con Parte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Lecce (LE) il 05/07/2012 tra e , trascritto nei registri di Parte_1 Controparte_1 matrimonio di quel Comune al n. 46, parte I, anno 1998;
b) dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
c) spese al definitivo;
d) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23/06/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 8038 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Cristina Mastroleo, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Massimo Buggemi, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio (scioglimento del matrimonio).
Per l'udienza del 26/05/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo una pronuncia sullo status, con la riserva di depositare nel prosieguo del giudizio un accordo volto a disciplinare gli aspetti economici.
Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/12/2024 ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con il 31/08/1998 nel Comune di Lecce Controparte_1
(LE); che dalla loro unione non sono nati figli;
che, a causa di alcune incomprensioni, il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto che i coniugi, con ricorso congiunto presentato al Tribunale di Lecce, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione personale, omologata con provvedimento dello stesso Tribunale del 4/11/2014.
Tanto premesso, ha chiesto che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Con memoria depositata il 23/04/2025 si è costituita , non Controparte_1 opponendosi alla domanda di pronuncia parziale sullo status.
Il Giudice delegato, pertanto, ha rimesso la causa al Collegio per la pronuncia su quanto richiesto.
Il PM, a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, risulta omologata la separazione tra i coniugi e sono decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
la concorde richiesta delle parti in ordine alla pronuncia di divorzio, poi, induce ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza.
Inoltre, la richiesta formulata dai coniugi con gli atti introduttivi consente di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Deve, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, in vista delle determinazioni in ordine al prosieguo del giudizio.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da con Parte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Lecce (LE) il 05/07/2012 tra e , trascritto nei registri di Parte_1 Controparte_1 matrimonio di quel Comune al n. 46, parte I, anno 1998;
b) dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
c) spese al definitivo;
d) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23/06/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella