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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2024, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4026/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (avv. Li Sacchi Giuseppe); AR
E
, nato a [...] il [...] (avv. LI SACCHI GIUSEPPE ); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza del
02/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 28/04/1980 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
02/12/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 14/11/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“
1. La casa coniugale in comproprietà, sita a Palermo, in via Filippo di Giovanni 81 continuerà ad essere assegnata alla IG.ra che la abiterà unitamente al figlio maggiorenne AR
. La sig.ra provvederà alle spese di manutenzione ordinaria ed al Persona_1 AR pagamento delle relative utenze ed oneri condominiali ordinari. Avuto riguardo alle spese straordinarie di qualsivoglia natura, relative al predetto immobile, saranno a carico di entrambi
i coniugi nella misura del 50%.
2. Qualora il figlio dovesse trasferirsi altrove i ricorrenti concordano che Persona_1
l'abitazione di Via Filippo di Giovanni, 81 in comproprietà tra loro rimarrà in uso esclusivo della IG. ra (con esclusione di qualsivoglia indennizzo per occupazione in favore del AR sig. . In tal caso la sig.ra si farà carico di tutte le spese ordinarie, e Per_1 AR straordinarie inerenti il suddetto immobile. Resta comunque salva la facoltà delle parti di procedere alla divisione di detto bene immobile.
3. Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra (casalinga) entro il giorno 5 Per_1 AR di ogni mese, a titolo di assegno divorziale della stessa la complessiva somma di € 600,00 mensili. La suddetta somma subirà annualmente l'aumento Istat, così come previsto dalla legge.
4. Ogni altra questione patrimoniale tra i coniugi potrà essere definita con separato accordo.”
(cfr. ricorso congiunto)
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 28/04/1980, da , nata a [...] il AR 29/11/1960, e da , nato a [...] il [...], trascritto nei Controparte_1
registri dello Stato civile di detto Comune al n. 71, parte II, serie A, dell'anno 1980, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 02/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4026/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (avv. Li Sacchi Giuseppe); AR
E
, nato a [...] il [...] (avv. LI SACCHI GIUSEPPE ); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza del
02/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 28/04/1980 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
02/12/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 14/11/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“
1. La casa coniugale in comproprietà, sita a Palermo, in via Filippo di Giovanni 81 continuerà ad essere assegnata alla IG.ra che la abiterà unitamente al figlio maggiorenne AR
. La sig.ra provvederà alle spese di manutenzione ordinaria ed al Persona_1 AR pagamento delle relative utenze ed oneri condominiali ordinari. Avuto riguardo alle spese straordinarie di qualsivoglia natura, relative al predetto immobile, saranno a carico di entrambi
i coniugi nella misura del 50%.
2. Qualora il figlio dovesse trasferirsi altrove i ricorrenti concordano che Persona_1
l'abitazione di Via Filippo di Giovanni, 81 in comproprietà tra loro rimarrà in uso esclusivo della IG. ra (con esclusione di qualsivoglia indennizzo per occupazione in favore del AR sig. . In tal caso la sig.ra si farà carico di tutte le spese ordinarie, e Per_1 AR straordinarie inerenti il suddetto immobile. Resta comunque salva la facoltà delle parti di procedere alla divisione di detto bene immobile.
3. Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra (casalinga) entro il giorno 5 Per_1 AR di ogni mese, a titolo di assegno divorziale della stessa la complessiva somma di € 600,00 mensili. La suddetta somma subirà annualmente l'aumento Istat, così come previsto dalla legge.
4. Ogni altra questione patrimoniale tra i coniugi potrà essere definita con separato accordo.”
(cfr. ricorso congiunto)
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 28/04/1980, da , nata a [...] il AR 29/11/1960, e da , nato a [...] il [...], trascritto nei Controparte_1
registri dello Stato civile di detto Comune al n. 71, parte II, serie A, dell'anno 1980, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 02/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.