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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/03/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14761/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 14761/2024 promossa da: nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
Aprile 1945 n. 7
e nato a [...] il [...] e residente in [...] Agosto Parte_2
1980 n. 15, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Casetti presso lo studio del quale in Bologna, al Viale A. Aldini n. 3, eleggono domicilio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza del
11/02/2025; il P.M è intervenuto;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 26/11/2024, le parti hanno chiesto venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2,
lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale;
considerato che
con sentenza n 7/2024 del 21.12.2023,
pagina 1 di 3 pubblicata il 2.1.2024 il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso introduttivo, pronunciando la separazione personale dei coniugi;
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì
dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nata Parte_1
a Bologna il 24.3.1968 e nato a [...] il [...], celebrato a Monte San Pietro Parte_2
(BO) il 13/12/1998 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Monte San Pietro- al n.
29 parte II Serie A anno 1998;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) dispone che le parti resteranno libere di stabilire la loro residenza ove riterranno più opportuno con l'obbligo reciproco di comunicarsi, a mezzo di raccomandata A.R., le eventuali variazioni di domicilio;
2) dispone che la figlia attualmente studentessa universitaria, maggiorenne e non Persona_1 autosufficiente, avrà collocazione prevalente presso l'abitazione del padre (in Monte San Pietro, Via 2
Agosto 1980 n. 15), salvo tenere la sola residenza formale presso l'abitazione della madre;
3) prende atto che le parti si impegnano a contribuire per il 50% ciascuno alle spese straordinarie afferenti la figlia così come rassegnate nell'ultimo protocollo elaborato dall'intestato Tribunale, che i Per_1
ricorrenti dichiarano di ben conoscere, mentre ciascuno dei coniugi provvederà per intero alle spese ordinarie in base alla permanenza della figlia presso ciascun genitore;
4) prende atto che i sig.ri e dichiarano di essere rispettivamente Parte_1 Parte_2
autosufficienti economicamente e, pertanto, di rinunziare ad ogni forma di contribuzione economica reciproca iure proprio. Dichiarano, inoltre, di avere già regolato e definito tra loro ogni diverso rapporto economico / patrimoniale;
5) prende atto che le parti dichiarano - fatte salve le pattuizioni di cui sopra - di non avere reciprocamente più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione o causale.
pagina 2 di 3 6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Monte San Pietro (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
7) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26.2.2025
____________
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 14761/2024 promossa da: nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
Aprile 1945 n. 7
e nato a [...] il [...] e residente in [...] Agosto Parte_2
1980 n. 15, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Casetti presso lo studio del quale in Bologna, al Viale A. Aldini n. 3, eleggono domicilio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza del
11/02/2025; il P.M è intervenuto;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 26/11/2024, le parti hanno chiesto venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2,
lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale;
considerato che
con sentenza n 7/2024 del 21.12.2023,
pagina 1 di 3 pubblicata il 2.1.2024 il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso introduttivo, pronunciando la separazione personale dei coniugi;
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì
dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nata Parte_1
a Bologna il 24.3.1968 e nato a [...] il [...], celebrato a Monte San Pietro Parte_2
(BO) il 13/12/1998 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Monte San Pietro- al n.
29 parte II Serie A anno 1998;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) dispone che le parti resteranno libere di stabilire la loro residenza ove riterranno più opportuno con l'obbligo reciproco di comunicarsi, a mezzo di raccomandata A.R., le eventuali variazioni di domicilio;
2) dispone che la figlia attualmente studentessa universitaria, maggiorenne e non Persona_1 autosufficiente, avrà collocazione prevalente presso l'abitazione del padre (in Monte San Pietro, Via 2
Agosto 1980 n. 15), salvo tenere la sola residenza formale presso l'abitazione della madre;
3) prende atto che le parti si impegnano a contribuire per il 50% ciascuno alle spese straordinarie afferenti la figlia così come rassegnate nell'ultimo protocollo elaborato dall'intestato Tribunale, che i Per_1
ricorrenti dichiarano di ben conoscere, mentre ciascuno dei coniugi provvederà per intero alle spese ordinarie in base alla permanenza della figlia presso ciascun genitore;
4) prende atto che i sig.ri e dichiarano di essere rispettivamente Parte_1 Parte_2
autosufficienti economicamente e, pertanto, di rinunziare ad ogni forma di contribuzione economica reciproca iure proprio. Dichiarano, inoltre, di avere già regolato e definito tra loro ogni diverso rapporto economico / patrimoniale;
5) prende atto che le parti dichiarano - fatte salve le pattuizioni di cui sopra - di non avere reciprocamente più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione o causale.
pagina 2 di 3 6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Monte San Pietro (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
7) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26.2.2025
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IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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